Riaffiorano i ricordi degli anni di passione
ritorna il vecchio sogno per la rivoluzione.
Racconti senza fine di gente che ha pagato
non puoi mollare adesso la lotta a questo stato.
La rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento.
Deficienti!!! <-- è un link
cmq leggendo su altri siti sembrebbe che il motivo della condanna non è l'aver cantato bensì l'avere violato il divieto dipresentarsi in quel posto
ed è tutt'altro
Articolo 654 cp. Grida e manifestazioni sediziose.
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell’Articolo 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a un anno.
Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche
TITOLO I
Disposizioni Generali
Art. 99
1. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.
2. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Ultima modifica di acquazzurra; 26-08-12 alle 11:38
Deficienti!!! <-- è un link
non c'entra nulla
hanno applicato questo
https://docs.google.com/viewer?a=v&q...fuGslXWu8oRu2A
art 18.5