Tratto da questa relazione di di Antonio Scaglione, Ordinario di Diritto processuale penale-Università degli Studi di Palermo, che vi invito a leggere:
http://www.movimentoperlagiustizia.i...udiziaria.html
Cito il commento finale:
In conclusione, il prospettato ampliamento dei poteri della polizia giudiziaria e il conseguente ridimensionamento del ruolo del pubblico ministero potrebbero compromettere in modo rilevante, a nostro avviso, il rapporto di cosiddetta “gerarchia funzionale” tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, sancito dall’art. 109 della Costituzione[19] per evitare interferenze del potere esecutivo sia nel momento genetico del procedimento penale, sia nel corso delle indagini preliminari.
La diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero implica, infatti, necessariamente la titolarità da parte di quest’ultimo di poteri di gestione, e non solo di direzione e coordinamento delle indagini preliminari[20]. E’ evidente, quindi, che maggiormente si dilatano gli spazi di autonomia investigativa della polizia giudiziaria, sia sotto il profilo temporale che sotto quello contenutistico, più si limita la sua dipendenza funzionale dal pubblico ministero.
Ulteriori dubbi di legittimità costituzionale, soprattutto con riferimento alla soppressione del potere del pubblico ministero di ricercare la notizia di reato, possono sorgere anche in relazione ai principi costituzionali di obbligatorietà dell’azione penale, la cui operatività presuppone necessariamente una notizia di reato[21], di indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo, e di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge[22].
Gli organi di polizia giudiziaria infatti, nelle loro diverse articolazioni (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, e Direzione investigativa antimafia), costituiscono pur sempre strutture verticistiche e gerarchicamente dipendenti dal Governo e non hanno, conseguentemente, l’autonomia e l’indipendenza che connotano invece gli uffici del pubblico ministero. Inoltre, non sarebbe più consentito allo stesso pubblico ministero di supplire alle eventuali carenze nell’attività di ricerca e di formazione delle notizie di reato da parte della polizia giudiziaria al fine di ridurre al massimo le aree di impunità e di assicurare così una effettiva eguaglianza dei cittadini davanti alla legge penale.
E’ evidente poi, che, nelle prassi applicative, l’ampliamento eccessivo dell’autonomia della polizia giudiziaria tanto nella ricerca delle notizie di reato, quanto nelle scelte e nelle iniziative operative, potrà determinare situazioni di inefficienza e conflittualità investigative, mediante reciproche interferenze e sovrapposizioni sia tra le indagini dei diversi organi di polizia giudiziaria, sia tra quest’ultime e quelle del pubblico ministero[23].
Riteniamo, infine, che questa eventuale riforma relativa all’attività di polizia giudiziaria, a prescindere dai profili di legittimità costituzionale, potrebbe determinare una ulteriore “destrutturazione” del nostro sistema codicistico, vale a dire la disgregazione della sua coerenza e sistematicità originarie, in conseguenza della crescita, al suo interno di <<norme intruse>>, che evidenziano non solo <<antinomie, conflitti e sottosistemi normativi>>[24], ma anche contraddittorie scelte di politica legislativa, talora nel senso del garantismo, talora nel senso della difesa sociale.