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  1. #1
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    Predefinito L'Europa fa contento Zaia: il referendum per l'indipendenza in Italia è possibile

    Il presidente della Commissione Ue Barroso risponde alla Lega: "Secessione? E' prevista dalle leggi internazionali"



    Pare che l’Ue non la pensi come l’ufficio legale della regione Veneto secondo il quale a norma di Costituzione italiana la via del referendum consultivo per ottenere la secessione non è praticabile. In questi giorni di fervore autonomista nelle terre di San Marco il governatore Zaia non fa più mistero del fatto che «referendum o non referendum la spinta indipendentista tra i veneti si avverte chiara». L’indipendenza insomma non è più un affare di pochi estremisti, ma una volontà forte e coesa di molti. Un tema di discussione politica che non attecchisce solo tra Venetisti o Serenissimi, ma coinvolge l’intera regione. Una volontà separatista che rinvigorisce e prospera ad ogni provvedimento centralista e tassaiolo del governo centrale abituato a mostrare i muscoli a Nord e le terga calate a Sud. Rimane da superare il problema giuridico-costituzionale e cioè la camicia di forza normativa che costringe obtorto collo il Veneto nella macroregione italiana.

    Doppiopesismo - Il governo è europeista a intermittenza: ciò che non garba a lorsignori della Bocconi fan finta di non vederlo. Così la vicentina Bizzotto è diventata un eroe in tutti i media di Catalogna e Scozia, ma nella penisola tutto tace. Da quelle parti rendono onore alla nostra parlamentare che ha sollevato un tema quanto mai d’attualità in quelle regioni che da anni si affannano alla ricerca di una via democratica per staccarsi rispettivamente da Spagna e Gran Bretagna. Il comunicato di Barroso è stato breve, ma significativo: la secessione in Ue non è più un tabù né uno spauracchio. E così anche in Veneto si riaccende la fiamma della speranza non di un’indipendenza che, sebbene anelata da molti, non ha ancora trovato riscontro concreto di essere la volontà della maggioranza dei veneti, ma almeno la possibilità di un dialogo con lo stato centrale non più supino, ma paritario. Per l’Ue Veneto-Stato è possibile: Roma è avvertita. O il governo centrale allenta la morsa fiscale, la depredazione sistematica del Pil e dei risparmi veneti che ha condotto a decine di suicidi imprenditori locali oppure da oggi l’alternativa sta sulla carta intestata dell’Unione europea. Alla morte per italianità, meglio gli Stati uniti del Nord o la Serenissima repubblica: firmato Barroso!

    L'Europa fa contento Zaia: dividere l'Italia si può - veneto, secessione veneto, veneto zaia, veneto referendum, zaia secessione, lega nord, unione europea, ue, europa - Libero Quotidiano

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    Ultima modifica di BlackSheep; 15-09-12 alle 22:32

  2. #2
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    Predefinito Re: L'Europa fa contento Zaia: dividere l'Italia si può

    W L'EUROPA! W L'EUROPA!W L'EUROPA! W L'EUROPA!W L'EUROPA! W L'EUROPA!W L'EUROPA! W L'EUROPA!W L'EUROPA! W L'EUROPA!W L'EUROPA! W L'EUROPA!

    LIBERTA'! LIBERTA'!LIBERTA'! LIBERTA'!LIBERTA'! LIBERTA'!LIBERTA'! LIBERTA'!LIBERTA'! LIBERTA'!LIBERTA'! LIBERTA'!LIBERTA'! LIBERTA'!LIBERTA'! LIBERTA'!

  3. #3
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    Predefinito Re: L'Europa fa contento Zaia: dividere l'Italia si può

    Strano che galad, puk e gli altri non commentino, specialmente dopo aver sprecato pagine e pagine a dire che il veneto non può secedere pernché non ne ha i requisiti.......

  4. #4
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    Predefinito Re: L'Europa fa contento Zaia: dividere l'Italia si può

    aahahahha! Grande!
    "The gods that we've made are exactly the gods you'd expect to be made by a species that's about half a chromosome away from being chimpanzee." ~ Christopher Hitchens

  5. #5
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    Predefinito Re: L'Europa fa contento Zaia: dividere l'Italia si può

    Però...... da approfondire!
    sklöpp & kanù

  6. #6
    Dodge this!
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    Predefinito Re: L'Europa fa contento Zaia: dividere l'Italia si può

    Citazione Originariamente Scritto da KLAD Visualizza Messaggio
    Accidenti, che silenzio assordante:sofico:
    Ma il referendum che risultati ha avuto? Che partecipazione? Davvero si è espressa la maggioranza del veneto?

  7. #7
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    Predefinito Re: L'Europa fa contento Zaia: dividere l'Italia si può

    Citazione Originariamente Scritto da Icestar Visualizza Messaggio
    Ma il referendum che risultati ha avuto? Che partecipazione? Davvero si è espressa la maggioranza del veneto?
    Il referendum lo devono ancora fare, pero' c'era un sondaggino che mi sono dimenticato di postare, in cui quasi il 90% è contento di questa notizia.

  8. #8
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    Predefinito Re: L'Europa fa contento Zaia: dividere l'Italia si può

    Citazione Originariamente Scritto da Scarpon Visualizza Messaggio
    Però...... da approfondire!

    Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti). nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario, finché non vi è accertamento si può applicare la "fonte invalida".

    Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono la Costituzione e le leggi costituzionali (fonti superprimarie). La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è composta da 139 articoli: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12); individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); detta la disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione italiana viene anche definita lunga e rigida, lunga perché non si limita "a disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e delle produzioni delle leggi" riguardando anche altre materie[1], rigida in quanto per modificare la Costituzione è richiesto un iter cosiddetto aggravato (vedi art. 138 cost.). Esistono inoltre dei limiti alla revisione costituzionale.

    Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono i trattati internazionali e gli atti normativi comunitari, che possono presentarsi sotto forma di regolamenti o direttive. I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni paese facente parte dell'Unione europea in un determinato arco di tempo. A queste, si sono aggiunte poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea "dichiarative" del Diritto Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984). Seguono le fonti primarie, ovvero le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), ma anche le leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

    Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento, secondo la procedura di cui gli artt. 70 ss. Cost., le cui fasi essenziali sono così articolate:
    1.l'iniziativa di legge, ovvero la presentazione di un progetto di legge, può essere assunta dal Governo (in tal caso, quel progetto è detto disegno di legge), da ciascun membro del parlamento (il progetto è chiamato proposta di legge), nonché dal popolo (in tal caso, occorre che la proposta provenga da almeno 50.000 persone) e dal CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), definito dall'art. 99 della Costituzione come organo di consulenza delle Camere e del Governo;
    2.l'approvazione del testo di legge è affidata alle due Camere del Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica);
    3.la promulgazione del Presidente della Repubblica;
    4.la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la quale determina la decorrenza del termine di quindici giorni necessario perché la le leggi entrino in vigore. Questo periodo (detto vacatio legis) serve ai cittadini per poter conoscere il testo della nuova legge.

    Al di sotto delle fonti primarie, si collocano i regolamenti governativi, seguono i regolamenti ministeriali e di altri enti pubblici e all'ultimo livello della scala gerarchica, si pone la consuetudine, prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta, sono ammesse ovviamente solo consuetudini secundum legem e praeter legem non dunque quelle contra legem un cenno a parte meritano le consuetudini costituzionali, che talvolta regolano i rapporti tra gli organi supremi dello stato poiché consistono in comportamenti ripetuti nel tempo per ovviare a determinate norme costituzionali lacunose.


    Non vedo cosa ci sia da approfondire.

    Tra le fonti del diritto la Costituzione è gerarchicamente superiore sia ai trattati internazionali che alle normative europee, le quali devono a questa assoggettarsi.
    Se Barroso o Zaia o chiunque altro ignora la gerarchia tra le fonti del diritto è un problema loro, non di altri.
    Ma un capitano o un colonnello non possono dare ordini a un generale.

    Tutto il resto sono chiacchiere per rimpire il vuoto dei fatti.
    Ultima modifica di PUK; 15-09-12 alle 23:35

  9. #9
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    Predefinito Re: L'Europa fa contento Zaia: dividere l'Italia si può

    Citazione Originariamente Scritto da PUK Visualizza Messaggio
    Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti). nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario, finché non vi è accertamento si può applicare la "fonte invalida".

    Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono la Costituzione e le leggi costituzionali (fonti superprimarie). La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è composta da 139 articoli: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12); individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); detta la disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione italiana viene anche definita lunga e rigida, lunga perché non si limita "a disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e delle produzioni delle leggi" riguardando anche altre materie[1], rigida in quanto per modificare la Costituzione è richiesto un iter cosiddetto aggravato (vedi art. 138 cost.). Esistono inoltre dei limiti alla revisione costituzionale.

    Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono i trattati internazionali e gli atti normativi comunitari, che possono presentarsi sotto forma di regolamenti o direttive. I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni paese facente parte dell'Unione europea in un determinato arco di tempo. A queste, si sono aggiunte poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea "dichiarative" del Diritto Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984). Seguono le fonti primarie, ovvero le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), ma anche le leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

    Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento, secondo la procedura di cui gli artt. 70 ss. Cost., le cui fasi essenziali sono così articolate:
    1.l'iniziativa di legge, ovvero la presentazione di un progetto di legge, può essere assunta dal Governo (in tal caso, quel progetto è detto disegno di legge), da ciascun membro del parlamento (il progetto è chiamato proposta di legge), nonché dal popolo (in tal caso, occorre che la proposta provenga da almeno 50.000 persone) e dal CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), definito dall'art. 99 della Costituzione come organo di consulenza delle Camere e del Governo;
    2.l'approvazione del testo di legge è affidata alle due Camere del Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica);
    3.la promulgazione del Presidente della Repubblica;
    4.la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la quale determina la decorrenza del termine di quindici giorni necessario perché la le leggi entrino in vigore. Questo periodo (detto vacatio legis) serve ai cittadini per poter conoscere il testo della nuova legge.

    Al di sotto delle fonti primarie, si collocano i regolamenti governativi, seguono i regolamenti ministeriali e di altri enti pubblici e all'ultimo livello della scala gerarchica, si pone la consuetudine, prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta, sono ammesse ovviamente solo consuetudini secundum legem e praeter legem non dunque quelle contra legem un cenno a parte meritano le consuetudini costituzionali, che talvolta regolano i rapporti tra gli organi supremi dello stato poiché consistono in comportamenti ripetuti nel tempo per ovviare a determinate norme costituzionali lacunose.


    Non vedo cosa ci sia da approfondire.

    Tra le fonti del diritto la Costituzione è gerarchicamente superiore sia ai trattati internazionali che alle normative europee, le quali devono a questa assoggettarsi.
    Se Barroso o Zaia o chiunque altro ignora la gerarchia tra le fonti del diritto è un problema loro, non di altri.
    Ma un capitano o un colonnello non possono dare ordini a un generale.

    Tutto il resto sono chiacchiere per rimpire il vuoto dei fatti.
    È l' Europa che ce lo chiede!!!

    Ma potete sempre andare da Barroso in Europa, col cappello in mano, e spiegargli la marea di inutilità che hai riportato, anzi, redatto!
    Ormai comanda l' Europa!

  10. #10
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    Predefinito Re: L'Europa fa contento Zaia: dividere l'Italia si può

    Citazione Originariamente Scritto da PUK Visualizza Messaggio
    Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti). nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario, finché non vi è accertamento si può applicare la "fonte invalida".

    Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono la Costituzione e le leggi costituzionali (fonti superprimarie). La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è composta da 139 articoli: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12); individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); detta la disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione italiana viene anche definita lunga e rigida, lunga perché non si limita "a disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e delle produzioni delle leggi" riguardando anche altre materie[1], rigida in quanto per modificare la Costituzione è richiesto un iter cosiddetto aggravato (vedi art. 138 cost.). Esistono inoltre dei limiti alla revisione costituzionale.

    Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono i trattati internazionali e gli atti normativi comunitari, che possono presentarsi sotto forma di regolamenti o direttive. I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni paese facente parte dell'Unione europea in un determinato arco di tempo. A queste, si sono aggiunte poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea "dichiarative" del Diritto Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984). Seguono le fonti primarie, ovvero le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), ma anche le leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

    Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento, secondo la procedura di cui gli artt. 70 ss. Cost., le cui fasi essenziali sono così articolate:
    1.l'iniziativa di legge, ovvero la presentazione di un progetto di legge, può essere assunta dal Governo (in tal caso, quel progetto è detto disegno di legge), da ciascun membro del parlamento (il progetto è chiamato proposta di legge), nonché dal popolo (in tal caso, occorre che la proposta provenga da almeno 50.000 persone) e dal CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), definito dall'art. 99 della Costituzione come organo di consulenza delle Camere e del Governo;
    2.l'approvazione del testo di legge è affidata alle due Camere del Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica);
    3.la promulgazione del Presidente della Repubblica;
    4.la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la quale determina la decorrenza del termine di quindici giorni necessario perché la le leggi entrino in vigore. Questo periodo (detto vacatio legis) serve ai cittadini per poter conoscere il testo della nuova legge.

    Al di sotto delle fonti primarie, si collocano i regolamenti governativi, seguono i regolamenti ministeriali e di altri enti pubblici e all'ultimo livello della scala gerarchica, si pone la consuetudine, prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta, sono ammesse ovviamente solo consuetudini secundum legem e praeter legem non dunque quelle contra legem un cenno a parte meritano le consuetudini costituzionali, che talvolta regolano i rapporti tra gli organi supremi dello stato poiché consistono in comportamenti ripetuti nel tempo per ovviare a determinate norme costituzionali lacunose.


    Non vedo cosa ci sia da approfondire.

    Tra le fonti del diritto la Costituzione è gerarchicamente superiore sia ai trattati internazionali che alle normative europee, le quali devono a questa assoggettarsi.
    Se Barroso o Zaia o chiunque altro ignora la gerarchia tra le fonti del diritto è un problema loro, non di altri.
    Ma un capitano o un colonnello non possono dare ordini a un generale.

    Tutto il resto sono chiacchiere per rimpire il vuoto dei fatti.
    Sì, ma vedi, se l'italia a firmato i trattati per entrare nell'unione euroopea, e l'unione europea dice che il veneto può secedere, mi sa che tocca cambiare la costituzione

 

 
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