Diritto di critica giudiziaria.
In tema di diffamazione, la critica
deve ritenersi legittima anche quando ha a oggetto l'attività giudiziaria, giacché
il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente di escludere che essa si esplichi anche in attacchi al potere giudiziario,
risultando i giornali il mezzo principale diretto a garantire un controllo appropriato sul corretto operato dei giudici.
In questa prospettiva, il particolare rigore nell'individuazione dei limiti della critica all'operato della magistratura si spiega con il fatto che, a differenza di quel che accade per altri soggetti pubblici,
il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti.
Da ciò consegue anche che tale particolare rigore valutativo non ha ragione di esistere allorquando si verta in una polemica giornalistica (
non relativa a indagini in corso) avente a oggetto la gestione di inchieste giudiziarie su materie di pubblico interesse (
nella specie, si trattava delle inchieste contrassegnate con il nome "mani pulite"), rispetto alle quali una riflessione pubblica e politica sia stata innestata proprio dallo stesso magistrato persona offesa con un'intervista pubblicata su un quotidiano a tiratura nazionale, rispetto alla quale l'articolo incriminato abbia costituito sostanzialmente una "replica".
Cassazione penale , sez. V, 21 febbraio 2007 , n. 25138 in Guida al diritto 2007, 34 66