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  1. #1
    Anti-liberista
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    Predefinito VI Seduta del Senato - Tema politiche agricole - presentazione DDL

    In qualità di vice-presidente del Senato, apro la fase di presentazione dei DDL sul tema Politiche agricole.

    7 giorni di tempo, si chiuderà quindi Lunedi 1 Ottobre alle ore 13.36
    VOTA NO AL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE
    UN NO COSTITUENTE PER LA DEMOCRAZIA CONTRO L'AUSTERITA'
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  2. #2
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    Predefinito Re: VI Seduta del Senato - Tema politiche agricole - presentazione DDL

    A nome del gruppo PCF presento il seguente disegno di Legge Haxel C@scista sull'agricoltura

    Disegno di
    Legge Haxel C@cista sull'agricoltura


    Preambolo
    L’obiettivo generale della Politica agricola deve essere il sostegno per la produzione di beni pubblici, ovvero di beni prodotti dall’agricoltura, che hanno valore per la collettività, ma che non sono remunerati adeguatamente sul mercato: paesaggio agrario, presidio territoriale, biodiversità, lotta al cambiamento climatico, conservazione dell’ambiente, sviluppo rurale, salubrità degli alimenti, benessere degli animali.Emerge una nuova richiesta: l’introduzione di un sostegno per gli agricoltori nella filiera agroalimentare.In altre parole, si tratta di premiare gli agricoltori che si organizzano per migliorare il funzionamento del mercato e la stabilizzazione dei prezzi agricoli. Il vuoto lasciato dallo smantellamento dei vecchi interventi di mercato va colmato con nuovi strumenti: reti di sicurezza in caso di crisi grave dei mercati, strumenti di assicurazione del reddito, misure innovative rivolte a rafforzare il ruolo degli agricoltori lungo la filiera.



    Dispositivo
    Articolo 1
    Viene abolito il recepimento normativo dell'Italia alla normativa europea che prevede l'utilizzo in qualsiasi parte del territorio italiano dei finanziamenti previsti dall'Unione europea agli agricoltori per il semplice fatto di non coltivare i campi


    PAGAMENTI DIRETTI

    Articolo 2
    I pagamenti diretti sono rimodulati in più componenti:
    • una parte (ridotta rispetto ai livelli attuali, ad esempio 150-200 euro/ettaro) erogata a tutti gli agricoltori in misura analoga come “zoccolo duro” di sostegno fisso al reddito, in cambio della condizionalità obbligatoria;
    • una parte riservata alle zone con svantaggi naturali, ad esempio la montagna, per cui si rovescia la situazione esistente passando dagli attuali pagamenti diretti che assegnano maggiori risorse alla pianura e alle zone ad agricoltura intensiva ad una situazione in cui la montagna beneficia di pagamenti diretti più elevati rispetto alla pianura;
    • una parte, selettiva, data in cambio di specifici comportamenti orientati alla fornitura di beni pubblici ambientali.

    COMPETITIVITÀ E FILIERA

    Articolo 3 Il Pagamento unico aziendale disaccoppiato (Pua) viene mantenuto, ma profondamente riformato, con importi più bassi e omogenei a livello territoriale.

    Articolo 3A
    Viene favorita la produzione locale. Viene Promossa la rete a chilometro zero, voluta dalla Coldiretti per favorire i prodotti Italiani, favorendo una campagna di sensibilizzazione a favore della qualità dei prodotti italiani. Ogni Regione e Comune ha diritto a organizzarsi per favorire la propria produzione locale

    Articolo 3 B
    Al fine di premiare gli agricoltori che si organizzano per migliorare il funzionamento del mercato e la stabilizzazione dei prezzi agricoli. è previsto il cofinanziamento dei Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori. Questo strumento, attualmente in vigore per il settore degli ortofrutticoli freschi, può essere esteso agli altri settori dell’agricoltura.

    ULTERIORI DISPOSITIVE SULLE NORMATIVE EUROPEE

    art 1. Si raccomanda l'abolizione della PAC, lasciando ai governi nazionali la libertà di se e come sostenere il reddito degli agricoltori.

    art 2. Si raccomanda l'impiego delle risorse così liberate in investimenti nella dotazione infrastrutturale e misure di assistenza finanziaria ai paesi membri in difficoltà finanziarie.


    la Pac causa dei contrasti all'agricoluta italiana, perchè viene favorita quella francese e olandese, l'Italia non vuole subire una concorrenza sleale, e vuole essere libera di sfruttare le proprie risorse a un maggiore investimento nell'agricoltura, senza limitazioni inutili e lesive ai propri interessi
    Ultima modifica di C@scista; 24-09-12 alle 13:44

  3. #3
    Super Troll
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    Predefinito Re: VI Seduta del Senato - Tema politiche agricole - presentazione DDL

    Citazione Originariamente Scritto da C@scista Visualizza Messaggio
    A nome del gruppo PCF presento il seguente disegno di Legge Haxel C@scista sull'agricoltura
    Rispetto al disegno di legge Haxel C@scista che il PCF presentò a giugno scorso ci sono diverse modifiche di sostanza per cui si tratta a tutti gli effetti di una nuova e diversa proposta nvitiamo pertanto tutti i gruppi ad appoggiarlo

  4. #4
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    Predefinito Re: VI Seduta del Senato - Tema politiche agricole - presentazione DDL

    Riscontro purtroppo l'assenza di una visione europeista ( cosa che per la verità non mi stupisce molto....) si demolisce quanto si è fatto in Europa senza costruire nulla sullo stesso livello, ma anzi ripiegando sul livello nazionale. La RDS è e rimane una forza che lotta convintamente per la costruzione pragmatica deli Stati Uniti d'Europa, un passo dopo l'altro. Il provvedimento del PCF non procede in alcun modo in questa direzione ma anzi la inverte, quindi dubito che potremo sostenerlo.
    «Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]

  5. #5
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    Predefinito Re: VI Seduta del Senato - Tema politiche agricole - presentazione DDL

    Pur un po' in ritardo, annuncio che tra oggi e domani la RDS presenterà una proposta per la tutela della biodiversità agricola e alcune proposte sull'agricoltura sociale e sulla lotta al caporalato.
    Confidiamo inoltre che il governo Olivo ripresenterà il suo provvedimento per l'adesione di Pir alla PAC, per sostenere il quale valuteremo di presentare una mozione d'indirizzo per la riforma della PAC
    «Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]

  6. #6
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    Predefinito Re: VI Seduta del Senato - Tema politiche agricole - presentazione DDL

    Sul caporalato c'è già un DDL a firma Monsieur-Garat-SteCompagno della scorsa legislatura lo dico solo per avvisare il collega Gdem.
    VOTA NO AL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE
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  7. #7
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    Predefinito Re: VI Seduta del Senato - Tema politiche agricole - presentazione DDL

    DDL Gdem88 riguardante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
    agraria e alimentare”


    Art. 1

    (Oggetto e finalità)


    1. La presente legge stabilisce i princìpi per l’istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare finalizzato alla tutela del territorio da fenomeni di spopolamento,di estinzione e di erosione genetica delle varietà e razze locali autoctone e non, alla tutela e alla conservazione delle colture rurali e delle popolazioni animali locali, alla tutela delle tecniche agronomiche che hanno consentito alle popolazioni la conservazione del paesaggio e delle varietà locali, nonché alla tutela delle varietà e delle razze locali dal rischio di contaminazioni da inquinamento.
    2. Lo Stato sostiene e incentiva le azioni di tutela della biodiversità agraria e alimentare nonché le azioni previste nell’ambito dei piani di sviluppo rurale delle regioni conformi alle finalità della presente legge. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni sostengono anche le attività degli agricoltori tese al recupero delle varietà e razze a rischio di estinzione, ed allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria.
    3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero del l’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni promuovono progetti tesi alla trasmissione ai giovani agricoltori,agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.


    Art 2.

    ((Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo)

    1. È istituita l’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo, di seguito denominata «Anagrafe », al fine di aggiornarel’elenco delle varietà e razze locali individuate e caratterizzate presenti sul territorio e delle iniziative locali ad esse legate, di consentire la diffusione delle
    relative informazioni e di ottimizzare le risorse impiegate nella gestione delle risorse genetiche.


    2. L’iscrizione all’Anagrafe di una varietà o razza locale è subordinata all’assolvimento
    di un’istruttoria, i cui criteri di conduzione verranno stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in accordo con le rappresentanze dei coltivatori diretti, le associazioni nazionali e gli enti specialistici e di ricerca legate alla difesa della biodiversità.

    3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con i soggetti di cui al comma 2, approva le linee guida per una gestione coordinata e integrata della biodiversità agraria e alimentare su tutto il territorio nazionale, in particolare, per definire criteri omogenei necessari per l’iscrizione all’Anagrafe

    Art 3.

    (Misure specifiche per la conservazione delle razze locali)

    1. Il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali assume la protezione della biodiversità e dunque delle specie autoctone a rischio d’estinzione come principio fondamentale e prioritario, stabilendo le adeguate politiche in accordo con gli enti locali
    2. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale e regionale in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare, è istituito il Comitato permanente per la biodiversità
    agraria e alimentare, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
    3. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o da un soggetto da esso delegato, ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con funzioni di coordinamento, da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e da un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.Qualora il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta dei rappresentanti di cui al periodo precedente, lo ritenga necessario, il Comitato può essere integrato con la presenza di rappresentanti di enti e istituzioni pubblici e privati.
    «Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]

  8. #8
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    Predefinito Re: VI Seduta del Senato - Tema politiche agricole - presentazione DDL

    Citazione Originariamente Scritto da SteCompagno Visualizza Messaggio
    Sul caporalato c'è già un DDL a firma Monsieur-Garat-SteCompagno della scorsa legislatura lo dico solo per avvisare il collega Gdem.
    Benissimo, un DDL in meno allora
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  9. #9
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    Predefinito Re: VI Seduta del Senato - Tema politiche agricole - presentazione DDL

    DDL Gdem88 riguardante "Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero"

    Art. 1.
    (Finalità).
    1. La presente legge promuove la domanda e l'offerta dei prodotti alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti alimentari ecologici e di qualità, nonché lo sviluppo locale e una migliore conoscenza delle caratteristiche dei processi di trasformazione e delle tradizioni produttive.
    2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare adeguati strumenti per assicurare la valorizzazione delle produzioni alimentari con elevati parametri di qualità, salubrità, sostenibilità ambientale ed eticità.
    Art. 2.
    (Definizioni).
    1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:
    a) prodotti alimentari a chilometro zero: i prodotti alimentari provenienti da areali di produzione appartenenti all'ambito regionale, o posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale;
    b) prodotti di qualità: i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti a denominazione protetta e i prodotti tipici e tradizionali riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
    c) mercatali: i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli riservati ai soli imprenditori agricoli,
    Art. 3.
    (Impiego dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).
    1. Ai fini di cui all'articolo 1, i bandi per gli appalti pubblici del servizio di mensa o di ristorazione collettiva, emanati dalla regione o da enti da essa controllati, partecipati o promossi dai comuni, possono prevedere, quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, nonché di prodotti di qualità.
    2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 deve essere documentato attraverso le fatture di acquisto, sulle quali sono riportate le indicazioni relative all'origine, la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati. L'apporto di emissioni inquinanti connesso alle fasi di movimentazione del prodotto, dalla produzione fino al momento del consumo finale, deve essere documentato attraverso i documenti di trasporto previsti dalla normativa vigente.
    3. L'impiego dei prodotti di cui al comma 1 nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei medesimi servizi.
    Art. 4.
    (Vendita dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).
    1. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.
    2. Al fine di favorire l'acquisto e il consumo di prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e di prodotti di qualità nonché di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti stessi, le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.
    3. Ai fini di cui al comma 2, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano del commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione di mercatali.
    4. Per la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche di eco-compatibilità dei medesimi prodotti.
    Art. 5.
    (Norme in materia di edilizia).
    1. Il contributo per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica è ridotto del 50 per cento per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali nei quali si esercita anche la vendita di prodotti agricoli e agroalimentari e che, all'atto della richiesta, si impegnano a porre in vendita prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta.



    Art. 6.
    (Istituzione del marchio «Chilometro zero»).
    1. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio di filiera «Chilometro zero» che garantisce la qualità ambientale superiore del prodotto alimentare, connessa al ridotto apporto di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto in tutti gli stadi della filiera. Tale marchio può essere evidenziato, assieme alle caratteristiche ed ai vantaggi di tali prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercatali e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.
    2. Le regioni istituiscono un albo delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese di acquacoltura e delle imprese commerciali che vendono prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e che hanno diritto all'attribuzione del marchio di cui al comma 1.
    3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 è gratuita


    4. Le regioni pubblicano annualmente l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo di cui al comma 2.

    Art. 7.
    (Attività di controllo e sanzioni).
    1. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, per la tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agroalimentari, nonché, dell'educazione e dell'informazione alimentari di carattere non sanitario.
    2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.
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  10. #10
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    Predefinito Re: VI Seduta del Senato - Tema politiche agricole - presentazione DDL

    Per il momento, in attesa che il governo riproponga il suo provvedimento pro-PAC, proponiamo unicamente i due DDL precedenti
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