TITOLO I - RAPPORTI POLITICI
Art. 1
La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir, il diritto di tutti i forumisti ad un veloce e proficuo accesso a tutte le informazioni del forum, sono principi essenziali degni di tutela giuridica costituzionale.
Al fine di tale tutela, si istituisce il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" che si compone di due sezioni.
-La prima sezione denominata "Registro dei partiti politici" riguarda i movimenti politici che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.
-La seconda sezione denominata "Registro delle libere associazioni" sarà riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione e quindi considerati di fatto partiti politici a tutti gli effetti.
Art. 2
Affinché un partito politico possa essere considerato tale, e quindi iscritto nella prima sezione, è necessario che presenti entro 20 giorni dalla data dell’ elezioni quanto segue:
* Nome ufficiale del partito
* sigla ufficiale
* Simbolo ufficiale
* Carta dei valori
* Lista iscritti comprendente almeno 5 iscritti
* Thread istituzionale.
Inoltre vi è l'obbligo del rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nell’apposito thread del registro dei partiti.
Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri, comporta automaticamente l' esclusione dalla competizione elettorale e l'iscrizione automatica nel registro delle libere associazioni.
La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.
Art. 3
E' competenza del Ministero degli Interni raccogliere tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e comunicarli a sua volta alla commissione elettorale.
Art. 4
Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, dovrà essere formata una commissione elettorale composta da 5 membri, tra cui il Presidente della Corte Costituzionale e altri 4 membri validi della comunità scelti dall'Amministrazione. Quest'ultima ha il diritto di rimuovere e reintegrare i componenti della Commissione in ogni momento.
Tale commissione dovrà restare attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali da parte dell’ amministrazione. Avrà inoltre il compito di collaborare con l' amministrazione per le operazioni di voto e dovrà stabilire quali dei partiti politici iscritti nel registro hanno i criteri in regola per partecipare alle elezioni.
Spetta alla commissione elettorale fornire alla amministrazione del forum il conteggio dei voti e il risultato non ufficiale delle votazioni, mentre spetta alla amministrazione ufficializzare e divulgare i dati dipo aver verificato ed eliminato eventuali cloni.
La commissione elettorale ha il dovere di segnalare presunti cloni alla amministrazione, in via riservata utilizzando un subforum privato aperto per lo scopo, in modo tale da evitare accuse e diffamazioni pubbliche.
Art. 5
E' fatto divieto di utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, salvo previa autorizzazione della dirigenza di essi alla amministrazione del forum di Politicainrete.net.
E' fatto divieto di utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici, iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del Presidente del partito a cui il simbolo appartiene.
Art. 6
Durante tutto il periodo della campagna elettorale, e' fatto divieto di fare attività o propaganda elettorale identificandosi come partito politico concorrente alle elezioni, fino a quando non si sia regolarmente iscritti al registro dei partiti politici.