Dichiaro aperta la fase di presentazione dei disegni di legge relativi al tema "libertà di opinione".
Questa fase della seduta verrà chiusa alle ore 18.50 di mercoledì 7 novembre.
Dichiaro aperta la fase di presentazione dei disegni di legge relativi al tema "libertà di opinione".
Questa fase della seduta verrà chiusa alle ore 18.50 di mercoledì 7 novembre.
Per aspera ad astra
A nome del gruppo dei senatori del PCF presento il seguente disegno di legge sulla regolamentazione della libertà di opinione
Disegno di legge C@scista sulla regolamentazione della libertà di opinione
Preambolo
Questo testo si propone come scopo di ampliare al massimo grado la libertà di espressione del pensiero e delle opinioni politiche sociali e religiose in tutte le sue forme (dalla espressione individuale alla espressione a mezzo stampa e internet) limitando al minimo indispensabile la necessaria limitazione per tutelare contro la violenza e la lesione della dignità delle altre persone. Si punta inoltre a superare la figura della responsabilità oggettiva del direttore dei giornali
Regolamentazione dei limiti della Libertà di Stampa
Articolo 1
Responsabilità del giornalista e del direttore della testata giornalistica
La responsabilità per eventuali reati di diffamazione in cui fosse incorso l’autore di un articolo è sempre limitata esclusivamente all’autore materiale dell’articolo e non si estende al direttore responsabile. Per eventuali reati di violazione della privacy in cui fosse in cui fosse incorso l’autore di un articolo la responsabilità principale è del giornalista e secondariamente anche del direttore della testata per non averne impedito la pubblicazione dell’articolo.
Articolo2
Responsabilità degli amministratori di un forum o di un blog e dei forumisti
La responsabilità per eventuali reati di diffamazione in cui fosse incorso l’autore di un articolo è sempre limitata esclusivamente all’autore materiale dell’articolo e non si estende al amministratore del forum o del blog . Per eventuali reati di violazione della privacy in cui fosse in cui fosse incorso l’autore di un articolo la responsabilità principale è limitata al forumista e secondariamente anche del direttore della testata nel caso in cui non cancelli l’articolo che che viola la privacy nonostante gli sia stato segnalato. La responsabilità secondaria dell’amministratore è esclusa se dimostra che nessuno gli ha segnalato la violazione della privacy chiedendo un suo intervento.
Articolo 3
Diffamazione.
Comma 1
Chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione tramite la diffusione di false notizie a mezzo stampa , è punito con una multa di 10mila euro. Il giornale è inoltre obbiligato a pubblicare in prima pagina un articolo di scuse verso la vittima della diffamazionee in caso di mancato adempimento di tale obbligo la multa sale a 60mila euro
Comma 2
Chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione tramite la diffusione di false notizie a mezzo forum o blog , è punito con una multa di 5mila euro. L’autore della diffamazione è inoltre obbliigato a pubblicare nel forum o nel blog un articolo di scuse verso la vittima della diffamazionee in caso di mancato adempimento di tale obbligo la multa sale a 10mila euro
Articolo 4
Violazione della privacy
Comma 1
Chiunque comunicando con più persone, viola la privacy di un altro soggetto senza il suo consenso sui dati rellativi alla sua salute, alla sua sessualità o alle sue vicende familiari tramite la diffusione di notizie a mezzo stampa , è punito con una multa di 10mila euro.
Comma 2
Chiunque comunicando con più persone, viola la privacy di un altro soggetto senza il suo consenso sui dati rellativi alla sua salute, alla sua sessualità o alle sue vicende familiari tramite la diffusione di notizie mezzo forum o blog , è punito con una multa di 10mila euro. Il giornale a mezzo forum o blog , è punito con una multa di 5mila euro.
Articolo 5
regolamentazione della libertà di opinione
l'apologia di un reato o l'incitamento all'uso della violenza è vietato e viene sanzionato con una multa dche va da un minimo di tremila euro ad un massimo di diecimila. Non costituisce invece reato la propaganda di qualsiasi ideologia politica e di qualsiasi regime storico (inclusi i regimi totalitario o rivoluzionari) come anche della secessione e non costituisce reato la manifestazione di qualsiasi tipo di opinione storica su qualsiasi aspetto del passato remoto o recente
Ultima modifica di C@scista; 01-11-12 alle 03:01
Invitiamo ovviamente tutti i gruppi del Seato ad appoggiare questa proposta, proposta che preciso è aperta ad eventuali proposte di migliormaneto che verranno presentate da altri gruppi o da singoli senatori
Se posso fare un'osservazione, non fisserei una cifra unica per le multe (ad es. 10000 Euro), ma - a seconda della gravità - una cifra variabile (ad es. da 2000 a 10000 Euro, o da 5000 a 120000, etc.).
Il DDL è molto apprezzabile, viva la libertà di espressione!
Per aspera ad astra
Certamente: accolgo la richiesta di emendamento nel testo originale per cui il DDL è riformulato in questo modo
Disegno di legge C@scista sulla regolamentazione della libertà di opinione
Preambolo
Questo testo si propone come scopo di ampliare al massimo grado la libertà di espressione del pensiero e delle opinioni politiche sociali e religiose in tutte le sue forme (dalla espressione individuale alla espressione a mezzo stampa e internet) limitando al minimo indispensabile la necessaria limitazione per tutelare contro la violenza e la lesione della dignità delle altre persone. Si punta inoltre a superare la figura della responsabilità oggettiva del direttore dei giornali
Regolamentazione dei limiti della Libertà di Stampa
Articolo 1
Responsabilità del giornalista e del direttore della testata giornalistica
La responsabilità per eventuali reati di diffamazione in cui fosse incorso l’autore di un articolo è sempre limitata esclusivamente all’autore materiale dell’articolo e non si estende al direttore responsabile. Per eventuali reati di violazione della privacy in cui fosse in cui fosse incorso l’autore di un articolo la responsabilità principale è del giornalista e secondariamente anche del direttore della testata per non averne impedito la pubblicazione dell’articolo.
Articolo2
Responsabilità degli amministratori di un forum o di un blog e dei forumisti
La responsabilità per eventuali reati di diffamazione in cui fosse incorso l’autore di un articolo è sempre limitata esclusivamente all’autore materiale dell’articolo e non si estende al amministratore del forum o del blog . Per eventuali reati di violazione della privacy in cui fosse in cui fosse incorso l’autore di un articolo la responsabilità principale è limitata al forumista e secondariamente anche del direttore della testata nel caso in cui non cancelli l’articolo che che viola la privacy nonostante gli sia stato segnalato. La responsabilità secondaria dell’amministratore è esclusa se dimostra che nessuno gli ha segnalato la violazione della privacy chiedendo un suo intervento.
Articolo 3
Diffamazione.
Comma 1
Chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione tramite la diffusione di false notizie a mezzo stampa , è punito con una multa la cui entità è variabile a secona della gravità del caso da un minimo di 2000 euro ad un massimo di 20mila euro. Il giornale è inoltre obbiligato a pubblicare in prima pagina un articolo di scuse verso la vittima della diffamazionee in caso di mancato adempimento di tale obbligo la multa sale a 40mila euro
Comma 2
Chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione tramite la diffusione di false notizie a mezzo forum o blog , è punito con una multa è punito con una multa la cui entità è variabile a secona della gravità del caso da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 10mila euro. L’autore della diffamazione è inoltre obbliigato a pubblicare nel forum o nel blog un articolo di scuse verso la vittima della diffamazionee in caso di mancato adempimento di tale obbligo la multa sale a 10mila euro
Articolo 4
Violazione della privacy
Comma 1
Chiunque comunicando con più persone, viola la privacy di un altro soggetto senza il suo consenso sui dati rellativi alla sua salute, alla sua sessualità o alle sue vicende familiari tramite la diffusione di notizie a mezzo stampa , è punito con una multa è punito con una multa la cui entità è variabile a secona della gravità del caso da un minimo di 2000 euro ad un massimo di 20mila euro.
Comma 2
Chiunque comunicando con più persone, viola la privacy di un altro soggetto senza il suo consenso sui dati rellativi alla sua salute, alla sua sessualità o alle sue vicende familiari tramite la diffusione di notizie mezzo forum o blog , è punito con una multa di 10mila euro. Il giornale a mezzo forum o blog , è punito con una multa è punito con una multa la cui entità è variabile a secona della gravità del caso da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 10mila euro.
Articolo 5
regolamentazione della libertà di opinione
l'apologia di un reato o l'incitamento all'uso della violenza è vietato e viene sanzionato con una multa dche va da un minimo di tremila euro ad un massimo di diecimila. Non costituisce invece reato la propaganda di qualsiasi ideologia politica e di qualsiasi regime storico (inclusi i regimi totalitario o rivoluzionari) come anche della secessione e non costituisce reato la manifestazione di qualsiasi tipo di opinione storica su qualsiasi aspetto del passato remoto o recente
Ultima modifica di C@scista; 02-11-12 alle 13:54
.Mozione Libertà di Parola Juv
Con il seguente DDL si chiede d'inserire nella Costituzione Pirriana e nella Costitiuzione italiana il seguente Articolo.
Il Governo si impegna a portare questa richiesta in Europa.
ART. 1
Il Parlamento non promulgherà leggi che limitino la libertà di parola, o di stampa.
Ultima modifica di Juv; 02-11-12 alle 16:19
"Insomma se è in gamba, ti porta l'aereo così basso.. ehehehe...
Lei dovrebbe vederlo, è uno spettacolo: un gigante come il B-52.... BHOOAAAMMM!!!!.. con i gas di scarico t'arrostisce le oche vive!!"
Presento l'emendamento Gdem88 n°1 al DDL C@scista:
Articolo 5
regolamentazione della libertà di opinione
l'apologia di un reato o l'incitamento all'uso della violenza è vietato e viene sanzionato con una multa dche va da un minimo di tremila euro ad un massimo di diecimila. Non costituisce invece reato la propaganda di qualsiasi ideologia politica e di qualsiasi regime storico (inclusi i regimi totalitario o rivoluzionari) come anche della secessione e non costituisce reato la manifestazione di qualsiasi tipo di opinione storica su qualsiasi aspetto del passato remoto o recente, stanti le nature indiscutibilmente democratica, unitaria, antifascista della Repubblica Italiana e della sua Costituzione.
«Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]
Emendamento Gdem88 n° 2 al DDL C@scista
Articolo 5
regolamentazione della libertà di opinione
la normativa riguardante l'apologia di un reato o l'incitamento all'uso della violenza rimane in vigore . Non costituisce invece reato la propaganda di qualsiasi ideologia politica e di qualsiasi regime storico (inclusi i regimi totalitario o rivoluzionari) come anche della secessione e non costituisce reato la manifestazione di qualsiasi tipo di opinione storica su qualsiasi aspetto del passato remoto o recente
«Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]
Emendamento Gdem88 n°3 al DDL C@scista
Articolo 3
Diffamazione.
Comma 1
Chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione tramite la diffusione di false notizie a mezzo stampa , è punito con una multa la cui entità è variabile a secona della gravità del caso da un minimo di 2000 euro ad un massimo di 20mila euro. Il giornale è inoltre obbiligato a pubblicare in prima pagina un articolo di scuse verso la vittima della diffamazionee in caso di mancato adempimento di tale obbligo la multa sale a 40mila euro. Un giornalista ritenuto colpevole di reiterata diffamazione verso una stessa persona o organizzazione nel corso di un anno solare può, a discrezione dell'autorità giudiziaria, essere interdetto dalla pubblicazione di articoli per un intervallo di tempo dai 3 mesi ad 1 anno solare. Un giornalista che abbia già subito un simile provvedimento di sospensione e ne incorra in un altro, dovrà scontare automaticamente il massimo della pena prevista, ovvero una interdizione dalle pubblicazioni lunga 1 anno solare. Nel caso in cui un giornalista interdetto pubblichi tramite pseudonimo su un giornale, dovrà scontare una interdizione di 2 anni dalle pubblicazioni, mentre il giornale ospitante qualora emerga a giudizio dell'autorità giudiziaria come consapevole dell'interdizione e quindi complice, dovrà pagare una multa variabile dai 10.000 ai 50.000 euro.
Comma 2
Chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione tramite la diffusione di false notizie a mezzo forum o blog , è punito con una multa è punito con una multa la cui entità è variabile a secona della gravità del caso da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 10mila euro. L’autore della diffamazione è inoltre obbliigato a pubblicare nel forum o nel blog un articolo di scuse verso la vittima della diffamazionee in caso di mancato adempimento di tale obbligo la multa sale a 10mila euro.
«Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]
Mi scusi senatore Gdem ma qui c'è una difficoltà tecnica su alcuni dei suoi emendamenti.
Lei ha presentato l'emendamento Gdem n1 e l'emendamento Gdem n2 ma entrambi fanno riferimento al medesimo articolo 5: non sarebbe piu corretto tecnicamente presentare un unico emendamento per l'articolo 5?
Faccio poi presente che non è possibile qui su Transatlantico dichiarare che "la normativa (italiana)riguardante l'apologia di un reato o l'incitamento all'uso della violenza rimane in vigore" perchè qui su Transatloantico prima d'ora tale normativa italiana non è mai stata recepita e se non recepita non ha valore giuridico e pertanto non certo rmanere in vigore in quanto inesistente.
E' molto piu pragmatica (ed efficace) la strada che avevo proposto invece nel testo originario in cui si afferma che "l'apologia di un reato o l'incitamento all'uso della violenza è vietato"
Ultima modifica di C@scista; 02-11-12 alle 22:59