In qualità di vicepresidente del Senato apro la seduta dedicata alla discussione dei disegni di legge di revisione costituzionale approvati dalla Commissione Affari Costituzionali.
Vado per analogia rispetto ai termini previsti per la discussione e l'approvazione dei DDL di iniziativa popolare: al massimo 96 ore per la discussione e 48 ore per la fase di voto.
Pertanto, la discussione terminerà tra 4 giorni a partire da oggi (ore 9.30 di sabato 17 novembre).
Modifica costituzionale Supermario numero 1
Modifica costituzionale Supermario numero 2Art. 15
Il Senato ha competenza esclusiva sulle mozioni riguardanti la politica nazionale, internazionale ed economica, l'ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili. E’ altresì competenza del Senato l' approvazione finale dei disegni di legge di rango costituzionale e di legge ordinaria riguardanti i meccanismi e l' organizzazione del gioco di politica virtuale Transatlantico redatti e precedentemente approvati dalla Commissione affari Costituzionali.
Se il Senato non approverà uno dei disegno di legge prima citati, essi verranno automaticamente rinviati alla Commissione affari Costituzionali che deciderà se emendarli e successivamente ritrasmetterli al Senato per l' approvazione definitiva, oppure cancellarli.
L'insieme delle mozioni approvate in Senato, i trattati e gli accordi internazionali e nazionali ratificati e le leggi italiane ratificate costituiscono nel loro insieme il corpus legislativo di PoliticaInRete.
I disegni di legge di rango costituzionale redatti e approvati dalla Commissione Affari Costituzionali e successivamente approvati dal Senato, costituiscono nel loro insieme il corpus costituzionale di PoliticaInRete.
Modifica costituzionale Supermario numero 3Art. 62
La Costituzione, le leggi di rango costituzionale e le leggi ordinarie riguardanti i meccanismi e l' organizzazione del gioco di politica virtuale Transatlantico potranno essere modificate attraverso disegni di legge, discussi e votati in Commissione Affari Costituzionali, e successivamente inviati al Senato per l'approvazione definitiva, nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno della Commissione Affari Costituzionali e del Senato.
Art. 63
I disegni di legge di revisione di rango costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentati, necessitano della firma di almeno 3 senatori, e devono essere indirizzati in prima istanza alla Commissione Affari Costituzionali del Senato.
I disegni di legge ordinaria riguardanti i meccanismi e l' organizzazione del gioco di politica virtuale Transatlantico non necessitano di nessuna firma da parte di Senatori, e possono essere presentati direttamente dai membri della Commissione Affari Costituzionali.
Art. 67
I disegni di legge di rango costituzionale di cui all'art. 63 sono approvati dalla Commissione Affari Costituzionali in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 della sommatoria dei voti espressi secondo il criterio per il quale ciascun membro dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato, e vengono trasmessi al Presidente del Senato che li incardina per la discussione in assemblea.
Il Senato non può emendare i disegni di legge di rango costituzionale né quelli ordinari riguardanti i meccanismi e l' organizzazione del gioco di politica virtuale Transatlantico, ma solo metterli ai voti oppure decidere, a maggioranza, di rinviarli alla Commissione Affari Costituzionali, allegando eventualmente alla mozione di rinvio i punti suscettibili di modifica, soppressione o integrazione.
Un disegno di legge di rango costituzionale o di rango ordinario riguardanti i meccanismi e l' organizzazione del gioco di politica virtuale Transatlantico, può essere rinviato alla Commissione ogni volta che sarà necessario, e se esso tornerà nuovamente al Senato dovrà essere nuovamente posto ai voti per l' approvazione finale.
Il Senato approva in via definitiva i disegni di legge di rango costituzionale in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.
Il Senato approva in via definitiva i disegni di legge ordinaria riguardanti i meccanismi l' organizzazione del gioco di politica virtuale Transatlantico in presenza ella maggioranza dei propri componenti e a maggioranza dei presenti.
Modifica costituzionale Supermario numero 4Art. 69
Tutte le cariche aventi ruolo e funzione pubblica decadono qualora siano accertate le seguenti condizioni:
1- Ban definitivo;
2- Sospensione superiore ai 30 giorni;
3- Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni;
4- Dimissioni volontarie.
Nel caso di ban definitivo o di sospensione superiore ai 30 giorni, è richiesto anche un voto di conferma con maggioranza qualificata di 2/3 da parte del Senato.
Restano comunque valide, e immediatamente applicabili, le disposizioni specifiche in materia di decadenza previste dalla presente Carta per alcune determinate cariche pubbliche.
Art. 25
Il Presidente di politicainrete.net di norma nomina il Primo Ministro dopo consultazioni con il Presidente del Senato, i Presidenti dei Gruppi parlamentari ed i rappresentanti dei partiti pirriani.
Altre speciali procedure sono previste all'art. 30.
Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum.
Le consultazioni del Presidente devono svolgersi in 5 giorni al massimo.
I candidati alla presidenza del consiglio dovranno entro questi 5 giorni ufficializzare la propria candidatura nel apposito trhead ufficiale aperto dal Presidente di PIR.
Spetterà poi al Presidente di PIR, dopo aver ascoltato anche le dichiarazioni dei partiti, scegliere il candidato con l' appoggio parlamentare più ampio.
Se nessun candidato presenterà la propria candidatura entro i 5 giorni, si avvieranno nuove consultazioni.
Dopo due consultazioni consegutive senza candidati alla presidenza del governo il Presidente di PIR forma un Governo presidenziale da lui presieduto e formato da Ministri da lui nominati.
Proposta Danny78 di Revisione della Costituzione, titolo III
L'articolo 22 viene modificato come segue:
L'articolo 28 viene modificato come segue:Art. 22
II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno, si procede, nel quattordicesimo giorno seguente, al ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati.
Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza possono dichiarare i propri candidati vicepresidente.
art. 28
Il Presidente di Pir può assumere immediatamente le funzioni di Presidente del Consiglio qualora il Senato si pronunci in questo senso tramite votazione con maggioranza assoluta dell'aula durante la prima seduta della Legislatura.
Nel caso in cui, ad inizio Legislatura, per due volte consecutive il Governo nominato dal Presidente di PIR a seguito delle consultazioni previste dall'art. 25 non ottenga la fiducia del Senato, vengono convocate immediatamente nuove consultazioni. Se risulta evidente che non è possibile nominare un Primo Ministro in grado di ottenere la fiducia del Senato, il Presidente di PIR forma un Governo presidenziale da lui presieduto e formato da Ministri da lui nominati.
Il Governo del Presidente ed i suoi Ministri non sono soggetti al voto di fiducia o a mozioni di sfiducia.
Qualora nel proseguio della Legislatura a seguito di dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti dei partiti politici e dei gruppi parlamentari risulti possibile nominare un Primo Ministro che ottenga la fiducia del Senato, il Presidente di PIR ha l'obbligo di avviare le consultazioni previste dall'art. 25, eccezion fatta per quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
Qualora il Primo Ministro:
- non ottenga la fiducia del Senato;
- si dimetta volontariamente;
- decada per i motivi di cui all'art. 69
il Presidente di PIR ha l'obbligo di avviare le consultazioni previste dall'art. 25 e verificare se risulta possibile nominare un Primo Ministro che ottenga la fiducia del Senato. Se risulta evidente che non è possibile, il Presidente di PIR forma il Governo presidenziale di cui al periodo precedente.
Qualora il Primo Ministro sia sfiduciato a seguito dell'approvazione, da parte del Senato, di una mozione di sfiducia costruttiva di cui all'art. 36, il Presidente di PIR ha l'obbligo di nominare direttamente il Primo Ministro indicato nella mozione senza effettuare le consultazioni di rito.
Non è possibile approvare più di tre mozioni di sfiducia costruttiva nel corso della Legislatura. In seguito all'approvazione da parte del Senato della terza mozione di sfiducia, che in deroga all'art. 36 non deve contenere il nome del nuovo Primo Ministro designato nè un programma di governo, il Presidente di PIR forma il Governo presidenziale con ministri da lui nominati. Questo Governo non può più essere sostituito da altri esecutivi per tutto il resto della Legislatura.





