RdB
Rappresentanze Sindacali di Base

COMUNICATO

Di seguito riportiamo gli aspetti essenziali riguardanti la cosiddetta legge sul reddito minimo garantito
emanata dalla Regione Lazio. Riteniamo sia utile darne la massima visibilità, anche rispetto ai cittadini
immigrati, che possiedano i requisiti per accedere alla presentazione delle domande. Infatti, la norma non
prevede preclusioni di nazionalità, ma considerata la scarsità dei fondi a disposizione, potrebbero verificarsi
discriminazioni avverso i cittadini immigrati. Su questo dobbiamo vigilare.
Invitiamo le comunità immigrate della regione Lazio a dare la massima diffusione alla legge, al fine di poter
attivare momenti di aggregazione con i cittadini italiani, che abbiano come fine un più vasto movimento,
orientato al raggiungimento di un reale ed universale reddito di cittadinanza.
Nei prossimi giorni saranno attivati degli sportelli aperti a tutti i cittadini ( daremo successivamente
l’ubicazione ), dove sarà dato supporto per la compilazione delle domande, informazioni e si avrà la
possibilità di compilare i modelli ISEE, necessari alla dimostrazione del reddito familiare.
Al momento, eventuali quesiti, possono essere indirizzati a info@immigrati.roma.rdbcub.it.
La Regione Lazio ha approvato la legge "Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito
per disoccupati, inoccupati e precari". Il provvedimento prevede l'erogazione di una somma di denaro
non superiore a 7.000,00 euro l'anno (fino a circa 580 euro mensili: “le domande ammesse alla
concessione delle prestazioni dirette e finanziate, con l’indicazione dell’importo accordato ). Il
regolamento attuativo della legge (17 giugno 2009, n. 9) e la delibera sui criteri per la formazione delle
graduatorie (29 maggio 2009, n. 426) sono stati pubblicati sul BURL n. 24 del 27 giugno 2009. Le
beneficiarie ed i beneficiari che possono presentare la domanda di accesso alle prestazioni
sono, per quest'anno, le disoccupate ed i disoccupati, tra i 30 ed i 44 anni, in possesso dei
seguenti requisiti: residenza nella regione da almeno 24 mesi al momento della presentazione
della domanda; iscrizione ai Centri per l'impiego; reddito personale imponibile non superiore
a 8.000 euro. Sono attribuiti punteggi ulteriori per i carichi familiari, per i disabili, per i soggetti in
emergenza abitativa e per i disoccupati di lungo periodo con oltre 24 mesi di iscrizione ai Centri per
l'Impiego.
Beneficiari
soggetti del tutto privi di occupazione, siano essi inoccupati perché alla ricerca di prima
occupazione, ovvero disoccupati ( coloro che hanno perso un lavoro ).
lavoratori precariamente occupati, individuati in coloro che, utilizzati con qualsiasi tipologia
contrattuale, non hanno comunque superato la soglia di reddito prevista per la cancellazione
dalle liste di disoccupazione.
lavoratori temporaneamente privi di retribuzione, perché costretti da gravi motivi di salute e
familiari a usufruire di periodi di aspettativa non retribuita.
Requisiti richiesti
residenza nella regione da almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda.
iscrizione alle liste di collocamento dei Centri per l'Impiego.
reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell'anno precedente.
non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.
i soggetti beneficiari saranno individuati ogni anno e soltanto questi potranno accedere al
beneficio tramite una graduatoria.
Modalità di accesso alle prestazioni
le domande dovranno essere inoltrate annualmente al Comune (i singoli municipi per il territorio di
Roma) del soggetto interessato. Le domande pervenute saranno poi trasmesse ai Centri per l'Impiego.
Allegato A
Criteri per la formazione delle graduatorie di cui all’articolo 5 comma 3 della legge regionale 20
marzo 2009, n.4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei
disoccupati, inoccupati o precariamente occupati)”
Art. 1 – Criteri per la formazione delle graduatorie
1. Le Province formano le graduatorie previste dal comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 20 marzo
2009, n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati,
inoccupati o precariamente occupati)”, nonché dall’articolo 5 del Regolamento recante “Disposizioni
attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n.4”, ammettendo i beneficiari indicati al
comma 3.
2. Le Province formano le graduatorie del comma 1 sulla base dei punteggi indicati all’articolo 2.
3. Ai fini del comma 1 si individuano come beneficiari i disoccupati, inoccupati
e lavoratori precariamente occupati di età compresa fra anni 30 e 44
Art. 2 – Assegnazione dei punteggi e definizione dell’ordine di precedenza per la formazione delle
graduatorie
1. Le Province assegnano ad ogni richiesta il punteggio totale derivante dall’applicazione del
successivo comma 2.
2. I punteggi assegnati ai beneficiari di cui al comma 3 dell’articolo 1, in base ai quali formulare le
graduatorie ivi previste al comma 1 sono indicati nella tabella che segue:
Condizione Punteggio
a. disoccupato / lavoratore precariamente occupato 9
b. inoccupato 4
c. soggetto in possesso di stato di disoccupazione da oltre 24 mesi 2
d. sesso femminile 2
e. nucleo familiare monoreddito 1
f. nucleo familiare monoparentale con prole a carico 3
g. per ciascun familiare a carico maggiorenne 1
h. per ciascun familiare a carico minorenne 2
i. per ciascun familiare a carico con disabilità 3
j. richiedente con disabilità 3
k. soggetto in dichiarata emergenza abitativa 2
3. Il punteggio di cui alla lettera c. può essere cumulato con quello relativo alla lettera a. e alla lettera
b. .
4. I punteggi di cui alle lettere e. ed f. della tabella non sono fra loro cumulabili.
5. Il punteggio di cui alla lettera i. non è cumulabile con quelli delle lettere g. e h. in relazione al
medesimo soggetto con disabilità.
6. Ai fini dell’applicazione delle lettere i. e j. si assumono a riferimento le percentuali minime di
invalidità indicate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
7. A parità di punteggio ha la precedenza in graduatoria il soggetto con il reddito ISEE più basso.
8. A parità di punteggio e di reddito ISEE la precedenza sarà stabilita secondo l’ordine temporale di
presentazione delle domande.
Art. 3 – Altre disposizioni
1. Le Province formano un’unica graduatoria provinciale dei beneficiari dell’articolo 1, utilizzando i
criteri, i punteggi e le priorità previsti agli artt. 1 e 2.
2. I richiedenti all’atto della presentazione dell’istanza precisano, attraverso autocertificazione, in
quali condizioni individuate all’articolo 2 rientrino.
3. Le Province verificano l’autenticità delle dichiarazioni di quanti, sulla base della graduatoria del
comma 1, siano ammissibili al finanziamento del reddito minimo.
Sportello immigrati RdB-CUB Roma