DDL Costituzionale sul Governo e sul Primo Ministro
Art.1
Il Primo Ministro, è riconosciuto anche con il titolo di Premier o di Presidente del Consiglio. La sua nomina è prevista dagli artt. 25,27 e 28 della Costituzione, e le sue funzioni dagli artt. 35 e 39 della Costituzione. Inoltre ha la facoltà di specificare le competenze dei Ministeri come da Regolamento interno del Consiglio dei Ministri e di nominare la squadra di Governo ed inoltre:
a) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
b) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;
c) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;
d) la nomina facoltativa di un Consiglio di Gabinetto per attuare l’attività del Governo;
e) tutte le altre funzioni attribuite dalla legge
Art.2
Il Primo Ministro nel comporre la squadra di Governo deve obbligatoriamente nominare un Ministro dell’Interno, della Giustizia, del Welfare, e dell’Economia e Finanze per garantire almeno lo svolgimento dell’attività governativa basilare.
a)Le competenze del Ministero dell’Interno sono quelle stabilite dalla Costituzione, dalla legge elettorale, ed inoltre:
- rappresentanza legale del Governo di fronte alla Corte Costituzionale assumendo le competenze dell’Avvocato Generale di cui agli artt. 56,57,58 e 59 della costituzione
- tutela della sicurezza pubblica, protezione civile, cittadinanza e immigrazione, funzionamento degli enti locali;
- garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, regolamentazione della finanza locale e dei servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
- tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
- amministrazione generale e rappresentanza generale di governo sul territorio;
- tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;
b)Le competenze del Ministero della Giustizia:
- Pubblicazione delle Sentenze della Corte Costituzionale;
- Coordinamento della difesa delle Leggi del Governo d'innanzi alla Corte Costituzionale;
- Riforma della giustizia, del sistema penitenziario, del codice civile e penale;
- Riforme della legislazione riguardante modifiche al codice (fine vita, matrimoni, unioni civili, prostituzione, cittadinanza, etc.);
- Collaborazione con il Ministero deli Interni sulla materia di Polizia;
- amministrazione degli organi giudiziari, svolgendo anche le funzioni dell'ufficio di Guardasigilli;
c)Le competenze del Ministero del Welfare :
- tutela del lavoro e delle condizioni dei lavoratori;
- politiche per il lavoro e l'occupazione, gestione degli ammortizzatori sociali;
- politiche di regolazione dei rapporti di lavoro e del rapporto sindacati/imprese;
- regolamentazione e gestione delle attività di controllo e di ispettorato;
- previdenza sociale (adeguatezza e tutela del sistema pensionistico);
- monitoraggio, indirizzo e gestione della spesa sociale [assieme al Ministero dell'Economia];
- coordinamento con associazionismo e volontariato;
- controllo flussi migratori e politiche dell'integrazione [assieme al Ministero degli Interni];
- misure per la Responsabilità Sociale di Impresa;
d)Le competenze del Ministero dell’Economia e Finanze:
- gestione della spesa, di bilancio e fiscale, nonché delle entrate finanziarie dello Stato;
- esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, politica finanziaria e di bilancio, in relazione alla programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione;
- organizzare la formazione e gestione del bilancio dello Stato, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario, nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa;
- cura la programmazione economica e finanziaria, il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari.
Art.3
Altre competenze a quelle specificate nell’art.2 posso essere attribuite dal Primo Ministro o dal Consiglio dei Ministri. Le competenze non coperte dal Governo tramite i suoi ministeri sono svolte d’ufficio dal Primo Ministro.
Art.4
Il Primo Ministro, nello svolgimento delle funzioni previste dalla Costituzione e dal presente testo di legge, puo' essere coadiuvato da un comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui designati, di provenienza politica diversa, sentito il Consiglio dei ministri. Per le sedute del suddetto si applica il regolamento interno del Consiglio dei Ministri.
Art.5
Il Primo Ministro, per un migliore coordinamento del Consiglio dei Ministri e dell’attivitò di governo, può nominare un Segretario Generale che assicuri il supporto all'espletamento dei compiti del Primo Ministro, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un ministro le seguenti funzioni:
- assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo:
- assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività;
- predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorita' governative, assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo.
Art.6
Gli obblighi di cui all’art.2 sono derogati qualora il Governo sia tecnico oppure nel caso di semplice mandato esplorativo.
Art.7
In applicazione dell’art.2 il comma 2 ( “In diversa votazione parallela, il Senato elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza.”)dell’art.44 è abrogato.
Art.8
In caso di parziale o totale inattivitá, o inadempimento ai propri uffici da parte del Primo Ministro o dei singoli Ministri che compongono il Governo, la Corte Costituzionale puó sanzionare questi comportamenti per mezzo di Censura motivata, mediante ricorso sottoscritto da 1/5 dei Senatori.
Il Primo Ministro o i Ministri decadono dal loro incarico dopo due Censure motivate.