Accanto alle crisi parlamentari, quindi, si sono affermate per prassi le cosiddette crisi extraparlamentari, il cui concetto peraltro non è univoco. Assumendo come criterio di classificazione quello che si basa sul testo della Costituzione, la dottrina tradizionale definisce extraparlamentari tutte le crisi non originate da un voto parlamentare sulla fiducia e conseguenti alle dimissioni volontarie del Governo (1). All'interno di tale vastissima figura le crisi si possono ulteriormente distinguere in base alle motivazioni, che si ricollegano prevalentemente ad una alterazione della coalizione ministeriale tale da modificare la formula politica governativa e da incidere in modo sostanziale sul rapporto fiduciario.
La dottrina più recente tende peraltro a distinguere le crisi di governo sotto il profilo degli effetti giuridici in relazione ai poteri del Presidente della Repubblica, che in tale campo svolge un ruolo di notevole rilievo in quanto, fatta eccezione per il caso delle dimissioni governative rispetto alle quali la sua scelta è obbligata (come, ad esempio, quelle conseguenti a mancata fiducia iniziale o a sfiducia successiva), ha il potere di accettare — sia pure, secondo la prassi, con riserva — o respingere le dimissioni rassegnate dal Governo. Nel primo caso si dà avvio al procedimento di formazione del nuovo esecutivo, nel secondo caso vi è la possibilità che lo stesso Presidente della Repubblica rinvii il Governo alle Camere per verificare la sussistenza o meno del rapporto fiduciario.
La legittimità costituzionale della prassi delle crisi extraparlamentari, che in passato è stata al centro di un vivace dibattito dottrinale, ormai viene pacificamente riconosciuta sia sul piano della dottrina sia su quello politico (2). Si ritiene infatti che la tesi opposta contrasti con la posizione di parità del Parlamento e del Governo, che consente ad entrambi di interrompere in qualsiasi momento il rapporto fiduciario, e corrisponda ad una concezione ottocentesca del Parlamento e della rappresentanza politica, difficilmente sostenibile nell’età contemporanea, caratterizzata dal fondamentale ruolo di mediazione svolto dai partiti politici. Poiché il nostro regime parlamentare si fonda su questi ultimi, le crisi di governo tendono ad assumere natura extraparlamentare, avendo origine al di fuori del Parlamento ed essendo imputabili appunto a scelte dei partiti politici, di cui il Governo non può non tener conto (3). Il fondamento di questo tipo di crisi può essere individuato nello stesso
articolo 94 della Costituzione, il quale, facendo discendere automaticamente dalla mancanza di fiducia parlamentare un obbligo di dimissioni per il Governo, non attribuisce rilevanza al fatto che la rottura del rapporto fiduciario sia dovuta ad un voto di sfiducia del Parlamento o ad una autonoma valutazione dell’esecutivo.
Concludendo sul punto, deve ritenersi che il costituente si sia limitato a disciplinare una delle possibili ipotesi di crisi governativa, senza escludere né vietare che se ne possano verificare altre, concepite peraltro come eccezioni rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la regola della crisi parlamentare.
(1) Cfr., tra gli altri, M. GALIZIA, voce «Crisi di gabinetto», in Enciclopedia del diritto, vol. XI, 1962, p. 382; M. VILLONE, «La crisi extraparlamentare», in Commentario della Costituzione, Il Consiglio dei ministri, art. 92-96, Bologna, 1994, p. 262; L. PALADIN, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1989, p. 398; S. CASSESE-R. PEREZ, Manuale di diritto pubblico, 1995, p. 281. All’interno di tale classificazione sono state individuate altre sottospecie. Ad esempio, P. VIRGA, Diritto costituzionale, 9° ed., 1979, pp. 218-219, definisce pseudoparlamentari le crisi che traggono origine dalla dinamica dei gruppi parlamentari attraverso il ritiro o la revoca della fiducia al Governo; S. TRAVERSA, «I rapporti ParlamentoGoverno con particolare riferimento alla parlamentarizzazione delle crisi e alla sfiducia individuale», in Rassegna parlamentare, an. 34, 1992, fasc. 4, p. 347, definisce invece paraparlamentari o pseudoparlamentari le crisi per sfiducia tacita o implicita; F. PERGOLESI, Intervento al dibattito organizzato da Rassegna parlamentare, 1960, II, 1, su «Le crisi di governo nel sistema costituzionale italiano», pp. 867-868, parla di crisi paraparlamentari con riferimento alle crisi originate da situazioni prodottesi fuori dal Parlamento, ma per fatti o atteggiamenti di membri dello stesso o con il loro concorso; E. CUCCODORO, «Considerazioni istituzionali sulla crisi», in Diritto e società, 1988, pp. 174-175, definisce semiparlamentare la crisi alimentata da incidenti nelle Aule parlamentari ma non matura al punto da scalfire formalmente il rapporto fiduciario. Va poi ricordato, per completezza, che le crisi di governo possono essere classificate in base a criteri diversi. Ad esempio, A. RUGGERI, Le crisi di governo tra ridefinizione delle regole e rifondazione della politica , Milano, 1990, pp. 17 e segg., distingue tra crisi e pseudocrisi con riferimento alle modalità di chiusura della crisi; C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, IV ed., 1979, p. 753, distingue le crisi in obbligatorie e facoltative; V. LIPPOLIS, «La parlamentarizzazione delle crisi», in Quaderni costituzionali, 1981, p. 154, distingue le crisi in rituali o formali (secondo la terminologia proposta da G. GRASSO, «Note in tema di dimissioni del governo», in Giurisprudenza costituzionale, 1979, 1, p. 166), tali ritenendo quelle derivanti da approvazione di mozione di sfiducia o da voto contrario delle Camere su un argomento su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia, e irrituali o non formali, tali ritenendo tutte le altre, ulteriormente distinguendo in quest’ultima categoria tra crisi parlamentari e crisi extraparlamentari, a seconda che siano provocate da voti delle Camere o da dibattiti parlamentari su strumenti del sindacato ispettivo, oppure discendano da eventi politici estranei all’attività delle Camere.
(2) In dottrina sono per la legittimità costituzionale delle crisi extraparlamentari, tra gli altri, P. BARILE (secondo il quale, però, tali crisi devono avere uno svolgimento ed una soluzione all’interno del Parlamento), F. PERGOLESI (che le ritiene peraltro politicamente scorrette), V. CRISAFULLI, A. PREDIERI, tutti in AAVV., op. cit., pp. 834 e segg.; M. GALIZIA, op. cit., pp. 383-384; L. PALADIN, op. cit., p. 398; M. VILLONE, op. cit., p. 264; G. ZAGREBELSKY, «La formazione del governo nelle prime quattro legislature repubblicane», in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1968, pp. 838-839; A. PIZZORUSSO, Sistema istituzionale del diritto pubblico italiano, 2° ed., 1992, pp. 213 e segg. Contra G. MARANINI, in AAVV., op. cit., pp. 851 e segg.
(3) A. BOZZI, «Nomina, fiducia e dimissioni», in Rassegna parlamentare, 1960, II, 1, p. 907, capovolge la prospettiva affermando che in sostanza tutte le crisi sono parlamentari in quanto accentuano la connessione tra Parlamento e partiti.