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    Predefinito Grillo come Benigni, declama la Costituzione sul Blog

    Blog di Beppe Grillo - La Beresina dei partiti

    Lo scioglimento delle Camere si fa dopo Natale, forse dopo Capodanno, probabilmente nella notte della Befana. Si vota a metà febbraio, si dice anche a fine febbraio, ma può essere anche a marzo, il giorno del compleanno di Rigor Montis, per rispetto all'uomo più amato dalla BCE e meno amato dagli italiani. Per le elezioni politiche c'è il caos più completo, il tutto sotto l'attenta guida di Napolitano, 87 anni e non li dimostra. Sembra la ritirata della Beresina.
    I motivi ufficiali di questa farsa, degna di Totòtruffa sono due, entrambi falsi, la sfiducia e lo spread. La sfiducia al governo Monti è inesistente. Questo tizio ha annunciato le sue dimissioni (come se fosse un impiegato e non il presidente del Consiglio) con il beneplacito di Napolitano. Entrambi non devono aver letto con attenzione la Costituzione che IMPONE la sfiducia parlamentare per lo scioglimento delle Camere. ART. 94 "Ciascuna Camera... revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione". Se Monti vuole dare le dimissioni ha l'obbligo di recarsi di fronte al Parlamento e porre la fiducia (e sa che la otterrebbe). Non può sfiduciarsi da solo. Ma chi si crede di essere? Napolitano non può sciogliere le Camere perché Monti tiene il broncio. Qui siamo all'asilo Mariuccia. La fretta nell'andare alle elezioni dopo le dimissioni personali di Rigor Montis è dovuta alla grande preoccupazione del Capo dello Stato sullo spread. Ma lo spread non ha mai goduto di miglior salute da quando Monti ha annunciato la sua dipartita. E' Monti lo spread!
    Anticipare le elezioni ha un unico scopo: depotenziare il M5S. Costringerlo a una folle corsa contro il tempo per raccogliere le firme che devono essere vidimate da un pubblico ufficiale e certificate dai Comuni in tutta Italia e dai consolati all'estero con il rischio di errori. La raccolta da parte del M5S non poteva essere avviata prima perché non si sapeva ancora con quale legge elettorale si sarebbe votato. E ridurre le firme per grazia della Cancellieri non riduce i tempi. Altra ragione dell'anticipo, accorpare le regionali con le politiche annulla il possibile effetto Sicilia, dove il M5S è risultato il primo votato. In caso di vittoria alle regionali del Lazio o della Lombardia ci sarebbe stato un trascinamento nel voto nazionale. Io non muoio neppure se mi ammazzano.
    Ultima modifica di brunik; 21-12-12 alle 18:44
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  2. #2
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    Predefinito Re: Grillo come Benigni, declama la Costituzione sul Blog

    il prof. Travaglio è esattamente dello stesso parere del prof. Grillo

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  3. #3
    NO ALL'INDULTO!
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    Predefinito Re: Grillo come Benigni, declama la Costituzione sul Blog

    Basta con questo delirante taglia e cuci da lettera dell'anonima sequestri! Metti gli articoli interi!
    In Italia se sei un lavoratore onesto che non arriva a fine mese e ti suicidi, non ti caga nessuno. Se sei un delinquente, per te si mobilitano presidente della repubblica, governo, parlamento e amici dei carcerati. Viva il paese di Pulcinella!

  4. #4
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    Predefinito Re: Grillo come Benigni, declama la Costituzione sul Blog

    Citazione Originariamente Scritto da Sebastiano Visualizza Messaggio
    Basta con questo delirante taglia e cuci da lettera dell'anonima sequestri! Metti gli articoli interi!
    guardi che per sputtanarsi, al piccolo sarto bergamasco, basta ed avanza quello che posta .....art.88 'SENTITI I PRESIDENTI DELLE CAMERE' .....
    torno a chiedere ....se qualcuno è a conoscenza di una qualche consultazione tra napolitano, fini e schifani DOPO le dimissioni di monti ....che lo dica .....
    altrimenti taccia

  5. #5
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    Predefinito Re: Grillo come Benigni, declama la Costituzione sul Blog

    Citazione Originariamente Scritto da Saviano Visualizza Messaggio
    guardi che per sputtanarsi, al piccolo sarto bergamasco, basta ed avanza quello che posta .....art.88 'SENTITI I PRESIDENTI DELLE CAMERE' .....
    torno a chiedere ....se qualcuno è a conoscenza di una qualche consultazione tra napolitano, fini e schifani DOPO le dimissioni di monti ....che lo dica .....
    altrimenti taccia
    Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse

    Ti pare che il Presidente della Repubblica abbia (già) sciolto le camere?
    In merito alle dimissioni di Monti, che verranno date questa sera, cito un documento della camera ( link )

    Accanto alle crisi parlamentari, quindi, si sono affermate per prassi le cosiddette crisi extraparlamentari, il cui concetto peraltro non è univoco. Assumendo come criterio di classificazione quello che si basa sul testo della Costituzione, la dottrina tradizionale definisce extraparlamentari tutte le crisi non originate da un voto parlamentare sulla fiducia e conseguenti alle dimissioni volontarie del Governo (1). All'interno di tale vastissima figura le crisi si possono ulteriormente distinguere in base alle motivazioni, che si ricollegano prevalentemente ad una alterazione della coalizione ministeriale tale da modificare la formula politica governativa e da incidere in modo sostanziale sul rapporto fiduciario.
    La dottrina più recente tende peraltro a distinguere le crisi di governo sotto il profilo degli effetti giuridici in relazione ai poteri del Presidente della Repubblica, che in tale campo svolge un ruolo di notevole rilievo in quanto, fatta eccezione per il caso delle dimissioni governative rispetto alle quali la sua scelta è obbligata (come, ad esempio, quelle conseguenti a mancata fiducia iniziale o a sfiducia successiva), ha il potere di accettare — sia pure, secondo la prassi, con riserva — o respingere le dimissioni rassegnate dal Governo. Nel primo caso si dà avvio al procedimento di formazione del nuovo esecutivo, nel secondo caso vi è la possibilità che lo stesso Presidente della Repubblica rinvii il Governo alle Camere per verificare la sussistenza o meno del rapporto fiduciario.
    La legittimità costituzionale della prassi delle crisi extraparlamentari, che in passato è stata al centro di un vivace dibattito dottrinale, ormai viene pacificamente riconosciuta sia sul piano della dottrina sia su quello politico (2). Si ritiene infatti che la tesi opposta contrasti con la posizione di parità del Parlamento e del Governo, che consente ad entrambi di interrompere in qualsiasi momento il rapporto fiduciario, e corrisponda ad una concezione ottocentesca del Parlamento e della rappresentanza politica, difficilmente sostenibile nell’età contemporanea, caratterizzata dal fondamentale ruolo di mediazione svolto dai partiti politici. Poiché il nostro regime parlamentare si fonda su questi ultimi, le crisi di governo tendono ad assumere natura extraparlamentare, avendo origine al di fuori del Parlamento ed essendo imputabili appunto a scelte dei partiti politici, di cui il Governo non può non tener conto (3). Il fondamento di questo tipo di crisi può essere individuato nello stesso
    articolo 94 della Costituzione, il quale, facendo discendere automaticamente dalla mancanza di fiducia parlamentare un obbligo di dimissioni per il Governo, non attribuisce rilevanza al fatto che la rottura del rapporto fiduciario sia dovuta ad un voto di sfiducia del Parlamento o ad una autonoma valutazione dell’esecutivo.
    Concludendo sul punto, deve ritenersi che il costituente si sia limitato a disciplinare una delle possibili ipotesi di crisi governativa, senza escludere né vietare che se ne possano verificare altre, concepite peraltro come eccezioni rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la regola della crisi parlamentare.

    (1) Cfr., tra gli altri, M. GALIZIA, voce «Crisi di gabinetto», in Enciclopedia del diritto, vol. XI, 1962, p. 382; M. VILLONE, «La crisi extraparlamentare», in Commentario della Costituzione, Il Consiglio dei ministri, art. 92-96, Bologna, 1994, p. 262; L. PALADIN, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1989, p. 398; S. CASSESE-R. PEREZ, Manuale di diritto pubblico, 1995, p. 281. All’interno di tale classificazione sono state individuate altre sottospecie. Ad esempio, P. VIRGA, Diritto costituzionale, 9° ed., 1979, pp. 218-219, definisce pseudoparlamentari le crisi che traggono origine dalla dinamica dei gruppi parlamentari attraverso il ritiro o la revoca della fiducia al Governo; S. TRAVERSA, «I rapporti ParlamentoGoverno con particolare riferimento alla parlamentarizzazione delle crisi e alla sfiducia individuale», in Rassegna parlamentare, an. 34, 1992, fasc. 4, p. 347, definisce invece paraparlamentari o pseudoparlamentari le crisi per sfiducia tacita o implicita; F. PERGOLESI, Intervento al dibattito organizzato da Rassegna parlamentare, 1960, II, 1, su «Le crisi di governo nel sistema costituzionale italiano», pp. 867-868, parla di crisi paraparlamentari con riferimento alle crisi originate da situazioni prodottesi fuori dal Parlamento, ma per fatti o atteggiamenti di membri dello stesso o con il loro concorso; E. CUCCODORO, «Considerazioni istituzionali sulla crisi», in Diritto e società, 1988, pp. 174-175, definisce semiparlamentare la crisi alimentata da incidenti nelle Aule parlamentari ma non matura al punto da scalfire formalmente il rapporto fiduciario. Va poi ricordato, per completezza, che le crisi di governo possono essere classificate in base a criteri diversi. Ad esempio, A. RUGGERI, Le crisi di governo tra ridefinizione delle regole e rifondazione della politica , Milano, 1990, pp. 17 e segg., distingue tra crisi e pseudocrisi con riferimento alle modalità di chiusura della crisi; C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, IV ed., 1979, p. 753, distingue le crisi in obbligatorie e facoltative; V. LIPPOLIS, «La parlamentarizzazione delle crisi», in Quaderni costituzionali, 1981, p. 154, distingue le crisi in rituali o formali (secondo la terminologia proposta da G. GRASSO, «Note in tema di dimissioni del governo», in Giurisprudenza costituzionale, 1979, 1, p. 166), tali ritenendo quelle derivanti da approvazione di mozione di sfiducia o da voto contrario delle Camere su un argomento su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia, e irrituali o non formali, tali ritenendo tutte le altre, ulteriormente distinguendo in quest’ultima categoria tra crisi parlamentari e crisi extraparlamentari, a seconda che siano provocate da voti delle Camere o da dibattiti parlamentari su strumenti del sindacato ispettivo, oppure discendano da eventi politici estranei all’attività delle Camere.

    (2) In dottrina sono per la legittimità costituzionale delle crisi extraparlamentari, tra gli altri, P. BARILE (secondo il quale, però, tali crisi devono avere uno svolgimento ed una soluzione all’interno del Parlamento), F. PERGOLESI (che le ritiene peraltro politicamente scorrette), V. CRISAFULLI, A. PREDIERI, tutti in AAVV., op. cit., pp. 834 e segg.; M. GALIZIA, op. cit., pp. 383-384; L. PALADIN, op. cit., p. 398; M. VILLONE, op. cit., p. 264; G. ZAGREBELSKY, «La formazione del governo nelle prime quattro legislature repubblicane», in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1968, pp. 838-839; A. PIZZORUSSO, Sistema istituzionale del diritto pubblico italiano, 2° ed., 1992, pp. 213 e segg. Contra G. MARANINI, in AAVV., op. cit., pp. 851 e segg.

    (3) A. BOZZI, «Nomina, fiducia e dimissioni», in Rassegna parlamentare, 1960, II, 1, p. 907, capovolge la prospettiva affermando che in sostanza tutte le crisi sono parlamentari in quanto accentuano la connessione tra Parlamento e partiti.
    Ultima modifica di Ilùvatar85; 21-12-12 alle 20:04

  6. #6
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    Predefinito Re: Grillo come Benigni, declama la Costituzione sul Blog

    il presidente del consiglio può dimettersi quando vuole anche senza per forza perdere una votazione di fiducia parlamentare.

  7. #7
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    Predefinito Re: Grillo come Benigni, declama la Costituzione sul Blog

    Aggiungo un analisi su un affermazione simile sostenuta proprio dallo stesso Grillo qualche giorno fà, effettuata da pagellapolitica.it (nuova risorsa del centro Studi di PIR)

    Analisi di Dichiarazione | Beppe Grillo Dichiarazioni Politico

    "Il secondo colpetto è avvenuto con la nomina di Rigor Montis (inserito a forza nel parlamento come senatore a vita per meriti sconosciuti) a Presidente del Consiglio senza che il precedente governo fosse sfiduciato dal parlamento in aula. Un fatto mai successo prima".

    Panzana pazzesca

    Dichiarazione originale | Data di pubblicazione: 10.12.2012 | Data origine: 29.11.2012
    La dichiarazione non è vera. La nomina di un presidente del Consiglio "senza che il precedente governo fosse sfiduciato in parlamento" è stata finora la prassi. In un solo caso è avvenuto il contrario.

    Il Presidente della Repubblica ha conferito l’incarico di formare il governo a “Rigor Montis”, all’anagrafe Mario Monti, il 13 novembre 2011 dopo che questi era stato nominato senatore a vita.

    Prima di vedere se si tratta della prima volta che viene nominato un presidente del Consiglio senza che il governo precedente avesse ottenuto la sfiducia, scorriamo brevemente le modalità con cui un governo può terminare prima della fine naturale della legislatura, e le possibilità che si aprono quando succede.

    Le crisi di governo possono essere di due tipi. La crisi è definita parlamentare quando il governo pone la questione di fiducia su un provvedimento e viene respinta, o quando il parlamento vota la mozione di sfiducia al governo così come stabilito dall'articolo 94 della Costituzione. Si parla invece di crisi extraparlamentare quando il presidente del Consiglio rassegna le dimissioni senza aver ricevuto il voto di sfiducia dal parlamento. A questo punto il presidente della Repubblica ha diverse opzioni: può rinviare il governo alle Camere; nominare un secondo governo (governo bis); nominare un governo tecnico; sciogliere le Camere e indire nuove elezioni. A proposito del governo tecnico, non potendo giudicare se Mario Monti abbia o meno dei meriti riconosciuti, riportiamo le parole del politologo Morlino secondo cui il presidente della Repubblica "può concedere l’incarico di formare un governo ad un autorevole studioso ed economista con una carriera parapolitica, che forma un governo in cui sono quasi assenti - tra i ministri - rappresentanti di partiti, e che non è espressione di una maggioranza partitica".

    Monti è succeduto a Berlusconi, in carica dall’8 maggio 2008. Il 10 ottobre 2011 il governo del Cavaliere viene battuto per un voto sull’articolo 1 del rendiconto di bilancio. L’8 novembre c’è stato il voto alla Camera sulla rendicontazione dello Stato a cui le opposizioni non partecipano per garantirne l'approvazione. Viene approvato con 308 voti. Il 12 novembre, a seguito dell’approvazione della legge di Stabilità 2012 e del bilancio per il triennio 2012-2014, Berlusconi sale al Quirinale, senza aver ricevuto la sfiducia, e rassegna le sue dimissioni.

    Andiamo a vedere se "questo fatto è mai successa prima".

    Come risulta dai siti storici della Camera e del Senato, nella prima Repubblica, dal 1946 al 1992, le crisi sono state sempre state extraparlamentari. I governi si avvicendavano senza che ci fossero voti di sfiducia in aula.

    Nella seconda Repubblica le cose sono andate un po’ diversamente. A seguito delle dimissioni di Giuliano Amato, senza il voto di sfiducia, del 22 aprile 1993, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro conferisce a Carlo Azeglio Ciampi, governatore della Banca d’Italia, l’incarico di formare un nuovo governo.

    Nel dicembre 1994, durante il primo governo Berlusconi, alla Camera vengono presentate tre mozioni di sfiducia al governo, di cui una da parte della Lega Nord e del Ppi. Il giorno successivo, prima che le mozioni venissero votate, Silvio Berlusconi annuncia le dimissioni. Dunque senza che ci fosse il voto di sfiducia, il Presidente della Repubblica il 13 gennaio 1995 conferisce l’incarico a Lamberto Dini.

    Il 9 ottobre 1998, dopo una settimana di tensione in relazione alla votazione per la Finanziaria, il governo Prodi cade per un voto, la prima volta che un governo cade in aula. Il Presidente della Repubblica conferisce a Massimo D’Alema l’incarico di formare un nuovo governo. Il 17 aprile 2000, a seguito del risultato delle elezioni regionali (in cui la maggioranza di centrosinistra è risultata sconfitta in nove regioni su quindici) d’Alema rassegna le dimissioni senza essere stato formalmente sfiduciato. Giuliano Amato riceve l’incarico di formare il governo.

    Nella XIV legislatura, in seguito alle elezioni amministrative del 3 e 4 aprile del 2005 si apre una crisi di governo che porta al rimpasto di governo (Berlusconi bis, con la sostituzione di 8 ministri su 25) ma non c’è un voto di sfiducia.

    Nel gennaio 2008, l’allora Presidente del Consiglio Romani Prodi, in seguito all’annuncio dell’Udeur di togliere l’appoggio al governo, si vede negata la fiducia al Senato e si dimette. In questo caso il Presidente della Repubblica scioglie le camere e indice nuove elezioni.

    Dunque la nomina di un nuovo presidente del Consiglio senza la sfiducia in aula del governo precedente non è “un fatto mai successo prima”. E’ stata invece l’abitudine. L’unico caso in cui è stato dato l’incarico di formare un nuovo governo in seguito alla sfiducia ricevuta dal governo precedente si è avuto nel 1998 (dimissioni di Prodi e nuovo governo d’Alema). Una “Panzana pazzesca” per il leader del Movimento Cinque Stelle!

    Analisi: La dichiarazione non è ver... | Pagella politica

  8. #8
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    Predefinito Re: Grillo come Benigni, declama la Costituzione sul Blog

    boicottiamo i thead dove ci sono mezzi editoriali modificati ad arte, inutile discutere su editoriali taroccati.
    Doveva bloccare, questa mania truffaldina, la moderazione, ma in attesa boicottiamo la truffa grullikiana
    NO ALL'INVIO DI ARMI IN UCRAINA!!!

  9. #9
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    Predefinito Re: Grillo come Benigni, declama la Costituzione sul Blog

    Citazione Originariamente Scritto da München Visualizza Messaggio
    il presidente del consiglio può dimettersi quando vuole anche senza per forza perdere una votazione di fiducia parlamentare.
    guarda che i professori Grillo & Travaglio ti bacchettano, il Presidente del Consiglio non puo' dimettersi se non lo decide il parlamento

    ART. 94 "Ciascuna Camera... revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione". Se Monti vuole dare le dimissioni ha l'obbligo di recarsi di fronte al Parlamento e porre la fiducia (e sa che la otterrebbe). Non può sfiduciarsi da solo. Ma chi si crede di essere? Napolitano non può sciogliere le Camere perché Monti tiene il broncio. Qui siamo all'asilo Mariuccia.
    Ultima modifica di brunik; 21-12-12 alle 20:11
    Siamo noi, siamo noi, i Campioni dell'Europa siamo noi

  10. #10
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    Predefinito Re: Grillo come Benigni, declama la Costituzione sul Blog

    Citazione Originariamente Scritto da Leviathan Visualizza Messaggio
    boicottiamo i thead dove ci sono mezzi editoriali modificati ad arte, inutile discutere su editoriali taroccati.
    Doveva bloccare, questa mania truffaldina, la moderazione, ma in attesa boicottiamo la truffa grullikiana
    L'articolo in OP è completo, ma falso. Grillo va ripetendo la storia che per dimettersi un governo deve essere sfiduciato, ma non è così, un governo DEVE dimettersi se viene sfiduciato, ma non è vero il contrario per cui un governo per dimettersi dovrebbe essere sfiduciato.
    E' evidente?

 

 
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