non è proprio così.
Cominciamo a dire che il principio di uguaglianza art.3 va improntato al criterio di "ragionevolezza" e non va inteso come uguaglianza
tout court.
Piccolo esempio:applicando pedissequamente il principio di "uguaglianza" si dovrebbe fare pagare le tasse a tutti in eguale misura.Invece sappiamo che vige - per previsione della Costituzione - il criterio di progressività per cui chi ha di più,paga un poco di più.
Detto questo,veniamo al caso in esame.Le disposizioni che hai citato tu - come il Lodo Alfano - proteggono un bene giuridico specifico:la necessità,per il Paese,di non rimanere senza una guida.Attenzione,però.
Nel momento in cui il Presidente della Repubblica viene ammazzato o delegittimato,il Paese rimane senz'altro senza una guida.Vanno dunque introdotte norme come quelle che dici tu.
Nel momento,invece,in cui il Presidente della Repubblica(o del Consiglio)viene messo sotto processo,non è detto che il Paese subisca un danno.Perché se è vero che l'opera di governo di un Paese viene in qualche modo ostacolata nel momento in cui i suoi capi vengono messi sotto processo,è altrettanto vero che,se i suoi capi sono effettivamente colpevoli,viene risparmiata al Paese l'eventualità di essere governato da persone che dovrebbero far rispettare la legge e,invece,non la rispettano.
Di conseguenza il lodo Alfano,se pure poteva servire a tutelare il bene giuridico e politico della stabilità,andava a ledere un altro bene giuridico che è quello della "disciplina e dell'onore" richiesti a chi ricopre cariche pubbliche(ex art.51 della Costituzione).
E inoltre,punto fondamentale,alterava il principio dell'equilibrio fra i poteri,avvantaggiando visibilmente il potere politico rispetto a quello giudiziario.
Rilievi che non valgono invece per le disposizioni da te riportate.
Di conseguenza,solo nel caso del lodo Alfano si può dire di essere di fronte a una discriminazione
non ragionevole.E perciò incostituzionale.