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    Predefinito Vilipendio al capo dello stato- art 3 costituzione

    Quando si discusse nell'altro topic circa la costituzionalità del lodo Alfano segnalai più volte le incongruenze presenti nell'ordinamento italiano ed in particolare sul codice penale, come ben sapete antecedente alla Costituzione stessa. Oggi, con l'iscrizione nel registro degli indagati di Di Pietro e Belpietro mi è tornato in mente l' articolo, 278 cp, che presenta a mio avviso dei palesi elementi di incostituzionalità. Non voglio fare adesso ricostruzioni storiche e dottrinarie, nè tantomeno fornire una giustificazione al Lodo che reputavo e continuo a reputare immorale, però vorrei porre alla vostra attenzione la diversificazione della tutela dell'onore a seconda del soggetto offeso attraverso la letterale declinazione degli articoli che la assicurano

    Art. 278 Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
    Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Articolo cosi' modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

    594 c.p. Ingiuria
    Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.
    Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
    La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
    Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

    595 c.p. Diffamazione
    Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
    Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
    Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
    Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.


    E' interessante l'elevazione della tutela, esplicata attraverso una pena più aspra, sia nella totalità del 278, che nell'ultimo comma del 595... bene, a me sembra che ci sia violazione dell'art 3 cost, anche se la corte si è limitata per il momento a dichiarare l'illegittimità parziale solo per le figure di vilipendio attinenti ai culti religiosi

  2. #2
    Maria Di Donna Presidente
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    Predefinito Re:Vilipendio al capo dello stato- art 3 costituzione

    non è proprio così.

    Cominciamo a dire che il principio di uguaglianza art.3 va improntato al criterio di "ragionevolezza" e non va inteso come uguaglianza tout court.
    Piccolo esempio:applicando pedissequamente il principio di "uguaglianza" si dovrebbe fare pagare le tasse a tutti in eguale misura.Invece sappiamo che vige - per previsione della Costituzione - il criterio di progressività per cui chi ha di più,paga un poco di più.

    Detto questo,veniamo al caso in esame.Le disposizioni che hai citato tu - come il Lodo Alfano - proteggono un bene giuridico specifico:la necessità,per il Paese,di non rimanere senza una guida.Attenzione,però.
    Nel momento in cui il Presidente della Repubblica viene ammazzato o delegittimato,il Paese rimane senz'altro senza una guida.Vanno dunque introdotte norme come quelle che dici tu.
    Nel momento,invece,in cui il Presidente della Repubblica(o del Consiglio)viene messo sotto processo,non è detto che il Paese subisca un danno.Perché se è vero che l'opera di governo di un Paese viene in qualche modo ostacolata nel momento in cui i suoi capi vengono messi sotto processo,è altrettanto vero che,se i suoi capi sono effettivamente colpevoli,viene risparmiata al Paese l'eventualità di essere governato da persone che dovrebbero far rispettare la legge e,invece,non la rispettano.

    Di conseguenza il lodo Alfano,se pure poteva servire a tutelare il bene giuridico e politico della stabilità,andava a ledere un altro bene giuridico che è quello della "disciplina e dell'onore" richiesti a chi ricopre cariche pubbliche(ex art.51 della Costituzione).
    E inoltre,punto fondamentale,alterava il principio dell'equilibrio fra i poteri,avvantaggiando visibilmente il potere politico rispetto a quello giudiziario.

    Rilievi che non valgono invece per le disposizioni da te riportate.

    Di conseguenza,solo nel caso del lodo Alfano si può dire di essere di fronte a una discriminazione non ragionevole.E perciò incostituzionale.

  3. #3
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    Predefinito Re:Vilipendio al capo dello stato- art 3 costituzione

    infame ha scritto:
    non è proprio così.

    Cominciamo a dire che il principio di uguaglianza art.3 va improntato al criterio di "ragionevolezza" e non va inteso come uguaglianza tout court.
    Piccolo esempio:applicando pedissequamente il principio di "uguaglianza" si dovrebbe fare pagare le tasse a tutti in eguale misura.Invece sappiamo che vige - per previsione della Costituzione - il criterio di progressività per cui chi ha di più,paga un poco di più.

    Detto questo,veniamo al caso in esame.Le disposizioni che hai citato tu - come il Lodo Alfano - proteggono un bene giuridico specifico:la necessità,per il Paese,di non rimanere senza una guida.Attenzione,però.
    Nel momento in cui il Presidente della Repubblica viene ammazzato o delegittimato,il Paese rimane senz'altro senza una guida.Vanno dunque introdotte norme come quelle che dici tu.
    Nel momento,invece,in cui il Presidente della Repubblica(o del Consiglio)viene messo sotto processo,non è detto che il Paese subisca un danno.Perché se è vero che l'opera di governo di un Paese viene in qualche modo ostacolata nel momento in cui i suoi capi vengono messi sotto processo,è altrettanto vero che,se i suoi capi sono effettivamente colpevoli,viene risparmiata al Paese l'eventualità di essere governato da persone che dovrebbero far rispettare la legge e,invece,non la rispettano.

    Di conseguenza il lodo Alfano,se pure poteva servire a tutelare il bene giuridico e politico della stabilità,andava a ledere un altro bene giuridico che è quello della "disciplina e dell'onore" richiesti a chi ricopre cariche pubbliche(ex art.51 della Costituzione).
    E inoltre,punto fondamentale,alterava il principio dell'equilibrio fra i poteri,avvantaggiando visibilmente il potere politico rispetto a quello giudiziario.

    Rilievi che non valgono invece per le disposizioni da te riportate.

    Di conseguenza,solo nel caso del lodo Alfano si può dire di essere di fronte a una discriminazione non ragionevole.E perciò incostituzionale.
    Non sono daccordo Infame, l'art 3 non è improntanto sul criterio della ragionevolezza, ma esclusivamente sull'uguaglianza, semmai l'art 3 propone 2 visioni di uguaglianza, quella tout court, che citavi prima, e quella perseguita... cioè, se io Stato faccio una legge che concede delle facilitazioni ad una minoranza linguistica, io non applico un criterio di ragionevolezza, ma di uguaglianza sostanziale, in spiccioli parto dall'assunto che tale minoranza non parte in posizione di parità rispetto alla stragrande maggioranza dei consociati e per tale motivo l'aiuto, non violando il principio di uguaglianza, ma semmai perseguendo il realizzarsi di tale principio che precedentemente al mio intervento normativo non trovava applicazione. Quindi l'art 3 contempla la sua "violazione" per ragioni solidaristiche, ma esclusivamente per le categorie più deboli, tra le quali non rientra il presidente della repubblica.

    Per tale motivo io reputo il reato di vilipendio incostituzionale, perchè prevede una tutela spropositata per il pdr e costringe Di Pietro o Belpietro (qualora risultassero colpevoli)a subire una pena più grave rispetto a quella che sconterebbero nel malaugarato caso in cui si rivolgessero con i medesimi termini a te, o a me

  4. #4
    Maria Di Donna Presidente
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    Predefinito Re:Vilipendio al capo dello stato- art 3 costituzione

    Il punto è che qui il bene protetto non è tanto l'onorabilità personale del PdR quanto la stabilità del Paese,che difficilmente può essere governato con un Presidente delegittimato.

    Che poi il principio di "ragionevolezza" si traduca solo nella maggiore tutela ai più deboli,questa è una (rispettabilissima)opinione.

  5. #5
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    Predefinito Re:Vilipendio al capo dello stato- art 3 costituzi

    underworld10 ha scritto:

    Per tale motivo io reputo il reato di vilipendio incostituzionale, perchè prevede una tutela spropositata per il pdr e costringe Di Pietro o Belpietro (qualora risultassero colpevoli)a subire una pena più grave rispetto a quella che sconterebbero nel malaugarato caso in cui si rivolgessero con i medesimi termini a te, o a me
    non capisco come questo possa violare l'articolo 3. Credo che si possa essere d'accordo o meno con il reato di vilipendio, ma non è sicuramente incostituzionale.

  6. #6
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    Predefinito Re:Vilipendio al capo dello stato- art 3 costituzi

    Il PdR rappresenta lo Stato (a differenza del PdC che non lo rappresenta affatto).
    Insultare il PdR vuol dire insultare lo Stato.
    Ovvero tutti i cittadini.
    Si può opinare su questo "scarto di rappresentanza", ma, come dire: un tempo (anche quando redassero la Costituzione, per dire) se il PdC si fosse azzardato a fare certi commenti sullo stile di "certe" abbronzature l'Italia si sarebbe trovata invasa dai carri armati. Credo che la dica abbastanza lunga sul perché del nesso tra rappresentante e rappresentati, e sull'aggravante del vilipendio nei confronti del rappresentante, implicando questo un'offesa anche su tutti i rappresentati.
    Se accetti il principio per cui se attacchi un'Istituzione "neutra" attacchi lo Stato (ovvero l'intera cittadinanza), che le pene vengano ad aggravarsi vien da sé.
    In hoc Silvio vinces.

  7. #7
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    Predefinito Re:Vilipendio al capo dello stato- art 3 costituzi

    Non mi va di farna una questione di vitale importanza... e però anche il presidente del senato o della camera sono istituzioni neutre... ma a prescindere da questo, andiamo ad un esempio specifico... se io reputo un'azione del capo dello stato aberrante e sono suffragato nel mio giudizio da un comune sentore... perchè devo pormi il problema di esplicare il mio pensiero pubblicamente? Cerchiamo di slacciarci temporaneamente dal Lodo Alfano ed analizziamo le norme in maniera asettica... nel momento in cui un comma declina un simile principio "Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate"... in tutti questi casi l'elemento discriminante continua ad essere la terzietà del soggetto interessato?

  8. #8
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    Predefinito Re:Vilipendio al capo dello stato- art 3 costituzi

    Pippo ha scritto:
    underworld10 ha scritto:

    Per tale motivo io reputo il reato di vilipendio incostituzionale, perchè prevede una tutela spropositata per il pdr e costringe Di Pietro o Belpietro (qualora risultassero colpevoli)a subire una pena più grave rispetto a quella che sconterebbero nel malaugarato caso in cui si rivolgessero con i medesimi termini a te, o a me
    non capisco come questo possa violare l'articolo 3. Credo che si possa essere d'accordo o meno con il reato di vilipendio, ma non è sicuramente incostituzionale.
    Pippo, io qui mi riferisco alla funzione di tutela del bene che svolge la norma penale, è evidente che se si prende in considerazione esclusivamente la funzione repressiva, beh le stonature appaiono meno evidenti

  9. #9
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    Predefinito Re:Vilipendio al capo dello stato- art 3 costituzi

    underworld10 ha scritto:
    Pippo, io qui mi riferisco alla funzione di tutela del bene che svolge la norma penale, è evidente che se si prende in considerazione esclusivamente la funzione repressiva, beh le stonature appaiono meno evidenti
    scusami, ma non credo che il vilipendio offra una tutela in più (l'aumento della pena non comporta una nuova tutela che comunque ci sarebbe.) Ciononostante, anche se fosse non sarebbe incostituzionale. l'articolo 3 non equipara le tutele, dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. E nel caso del reato di vilipendio è così.

  10. #10
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    Predefinito Re:Vilipendio al capo dello stato- art 3 costituzi

    Pippo ha scritto:
    underworld10 ha scritto:
    Pippo, io qui mi riferisco alla funzione di tutela del bene che svolge la norma penale, è evidente che se si prende in considerazione esclusivamente la funzione repressiva, beh le stonature appaiono meno evidenti
    scusami, ma non credo che il vilipendio offra una tutela in più (l'aumento della pena non comporta una nuova tutela che comunque ci sarebbe.) Ciononostante, anche se fosse non sarebbe incostituzionale. l'articolo 3 non equipara le tutele, dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. E nel caso del reato di vilipendio è così.
    guarda, prendiamo il reato di stupro, è evidente che vi sia una funzione repressiva nei confronti dello stupratore, ma questa scatta nel momento in cui lo stupratore agisce, però, fin quando nessuno commette uno stupro, la funzione della norma è quella di tutelare le potenziali vittime... ora, mettiamo che per lo stupro siano previste due tipologie di norme, una riguarda tutte le donne e prevede 10 anni di carcere, l'altra rigurda la Gelmini e la Carfagna e prevede per i potenziali stupratori 30 anni di carcere.. in questo caso la legge è uguale per tutti? O lo stupratore della Gelmini deve farsi 30 anni e quello della casalinga di Voghera solo 10?
    Ma queste contraddizioni sono presenti spesso nel codice Rocco, basta che tu pensi ai reati contro i pubblici ufficiali ad esempio. Per me il problema è all'origine, il codice Rocco è di epoca fascista e non può rispettare nella totalità delle sue norme la Costituzione del 48, è fisiologico

 

 
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