Ieri l’Avvocatura Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha inflitto un ennesimo colpo ai cacciatori di foche che da oltre due anni, ossia da quando è stato approvato il bando europeo al commercio di prodotti derivanti dalla caccia commerciale delle foche (Reg. CE 1007/2009), hanno avviato un contenzioso per chiedere l’annullamento di tale divieto.
Si tratta della causa C-583/11 P, Inuit (e altri soggetti dell’industria di trasformazione dei prodotti di foca) contro il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea. A seguito di una prima sentenza della Corte di Giustizia, che nel settembre 2011 aveva giudicato in primo grado “irricevibile” il ricorso avanzato dagli Inuit, i ricorrenti presentarono appello.
La Corte di giustizia è costituita da un giudice per ciascuno Stato membro e si avvale di otto Avvocati Generali che hanno il compito di presentare pareri motivati sulle cause sottoposte al giudizio della Corte.
Il pronunciamento di ieri, a firma dell’Avvocato Generale Juliane Kokott, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha quindi invitato i giudici della Corte “di statuire quanto segue:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Commissione europea sopporta le proprie spese.
3) Per il resto le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti in solido tra loro”.
In questo lungo e complicato contenzioso, si dovrà ora esprimere nuovamente la Corte di Giustizia.
“Siamo fiduciosi del pronunciamento finale della Corte di Giustizia – dichiara Simone Pavesi, responsabile LAV Campagna Pellicce – non solo perché la LAV è stata parte attiva, insieme ad altre organizzazioni internazionali impegnate in questa lunga battaglia per salvare la vita di milioni di animali, ma anche perché è dimostrato che oltre il 72% dei cittadini europei si è già dichiarato a favore del bando al commercio dei prodotti di foca e infatti, da quando lo scorso 20 agosto 2010 è entrato in vigore, i consumatori non hanno lamentato alcun danno. La società europea non ha bisogno di pelli di foca o altri prodotti derivanti dallo sfruttamento di questi mammiferi marini”.
Le tappe del procedimento presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea
16/09/2009
Il Parlamento UE approva in via definitiva il Regolamento n.1007/2009 (Gazzetta ufficiale n. L 286 del 31/10/2009) sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
11/01/2010
Le organizzazioni Inuit e l’industria della pellicceria collegata alla caccia commerciale delle foche, presentano un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con richiesta di annullamento del Regolamento 1007/2009
11/02/2010
I 16 soggetti ricorrenti (persone fisiche quali cacciatori e lavoratori dei prodotti di foca; aziende commerciali; organizzazioni che rappresentano la popolazione Inuit) presentano un primo ricorso al Presidente della Corte di Giustizia UE per chiedere l’adozione di provvedimenti cautelativi, quali la sospensione temporanea del bando UE, in attesa della conclusione del procedimento di annullamento.
30/04/2010
Con ordinanza del P.te della Corte di Giustizia UE è rigettata la richiesta di sospensione con la motivazione che, non essendo ancora state emanate dalla Commissione UE le disposizioni attuative del Reg.1007/09, i ricorrenti non possono dimostrare che la norma comunitaria arrechi alcun danno ai loro personali interessi. (i ricorrenti non presentano appello contro l’ordinanza).
28/07/2010
Presentato secondo ricorso con richiesta di sospensione; questa volta i ricorrenti motivano l’istanza sulla base della bozza del provvedimento attuativo (che diventerà il Reg.737 del 10 agosto 2010 recante disposizioni attuative del Reg.1007/2009 e pubblicato in G.U. il 17 agosto 2010)
19/08/2010
Ordinanza del P.te della Corte di Giustizia UE con la quale viene accolta la richiesta di sospensione temporanea del bando UE (ma solo per quanto concerne i soggetti ricorrenti), con la motivazione che, il bando è vigente con effetto dal 20 agosto 2010 e che, essendo le disposizioni attuative di cui al Reg.737/10 entrate in vigore lo stesso giorno, la Corte necessita di altro tempo per valutare le motivazioni dei ricorrenti.
20/08/2010
Entra in vigore il bando europeo del commercio di prodotti derivati dalle foche, ad esclusione dei soggetti che hanno presentato la richiesta di temporanea sospensione.
25/10/2010
Il P.te della Corte di Giustizia UE, esaminate le argomentazioni dei ricorrenti, rigetta la richiesta di sospensione temporanea e annulla la precedente ordinanza del 19 agosto.
09/11/2010
Organizzazioni Inuit e l’industria della pellicceria collegata alla caccia commerciale delle foche, presentano un nuovo ricorso per chiedere l’annullamento anche del Reg.737/10
06/09/2011
La Corte di Giustizia UE respinge, in primo grado, il ricorso presentato l’11 gennaio 2010.
17/01/2013
L’Avvocatura Generale della Corte di Giustizia, a seguito di appello dei ricorrenti contro la sentenza del settembre 2011, ha confermato il giudizio della Corte e suggerito alla Corte di non modificare la sentenza. La Corte di Giustizia dovrà ora esprimersi una seconda volta.
Oggi
Il bando europeo (Reg.1007/09) sul commercio dei prodotti derivati dalla caccia commerciale delle foche è a tutti gli effetti vigente. Resta pendente il ricorso avanzato il 9 novembre 2010.
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