DDL Costituzionale – Abolizione dell'Avvocatura Generale
Art. 1 – Modifiche alla Costituzione
- All'Art.42 il periodo “Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale o dal suo Vice.“ è abrogato
- All'Art.44 il periodo “In diversa votazione parallela, il Senato elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza.“ è abrogato. E'altresì abrogato il periodo “dell'Avvocato Generale e del suo Vice“
- All'Art.45 il periodo “Ciascuno dei Giudici, l'Avvocato Generale e il suo Vice possono essere rimossi“ è sostituito con “Ciascuno dei Giudici può essere rimosso”
- All'Art.49 il periodo “L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili” è sostituito con “L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale è incompatibile”
- La Sezione VI della Costituzione (Artt. 56-57-58-59) è abrogata.
- All'Art.68 il periodo "Avvocato Generale, Vice-Avvocato Generale" è abrogato. La dizione "Art.47" è mutata in "Art.49"
Art. 2 – Retroattività
Il presente disegno di legge entrerà in vigore con efficacia retroattiva al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.