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  1. #1
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    Predefinito Sul diritto di rappresaglia durante la WWII

    In una recente discussione con Ringhio mi è stato chiesto se fosse legittimo riconoscere come acquisito il diritto di rappresaglia, largamente esercitato durante la seconda guerra mondiale. Cercherò di fornire una risposta ragionata partendo dai documenti, come è mia abitudine argomentare. Per quanto riguarda il diritto di guerra in particolare e il diritto complessivo in generale le fonti più attendibile sono le sentenze dei processi nel merito.
    Per quanto concerne le violazioni afferenti l'esercizio del diritto di rappresaglia i processi più noti, nel quadro delle vicende belliche italiane, sono i processi per l'eccidio delle Fosse Ardeatine. In particolare le sentenze dei processi contro Kappler e Priebke.
    Sorvolando sul contesto storico riconducibile all'attentato di Via Rasella perpetrato da un drappello di partigiani aderenti ai GAP romani, diamo un'occhiata direttamente al testo della sentenza Kappler
    http://www.difesa.it/GiustiziaMilita..._1714_1952.pdf
    A pagina 27 si legge testualmente:

    Citazione Originariamente Scritto da Sentenza Kappler
    Sempre in relazione alla fucilazione delle trecentoventi persone è stata esclusa la sua qualificazione di repressione collettiva in territori occupati a termine dell'articolo 50 del Regolamento annesso alla convenzione dell'Aja del 1907 occorrendo che la repressione per essere legittima, sia attuata in base a norme precedentemente emanate e che sia riuscito vano ogni tentativo di individuazione dei colpevoli della violazione che si intende reprimere
    Non è mio intento, in questa discussione, entrare nel merito delle responsabilità penali di Kappler e Priebke, piuttosto quello di circostanziare con documenti autentici l'esistenza o meno di un qualsivoglia diritto di rappresaglia. Leggendo la sentenza pare proprio che la risposta sia affermativa.
    Cerchiamo a questo punto di mettere a fuoco l'obbiettivo delineando i contorni di questa particolare declinazione del diritto di guerra e seguiamo la traccia che la sentenza ci propone.
    Leggendo l'articolo 50 del Regolamento annesso alla convenzione dell'Aja del 1907 apprendiamo che:
    Art. 50. No general penalty, pecuniary or otherwise, shall be inflicted upon the population on account of the acts of individuals for which they cannot be regarded as jointly and severally responsible.
    International Humanitarian Law - Hague Convention IV 1907
    In realtà l'articolo conferma soltanto la prima parte del passo citato dalla sentenza relativo all'impossibilità di definire la rappresaglia delle Ardeatine come collegabile ad individui direttamente assimilabili ai responsabili oggettivi e pertanto la medesima non può essere qualitativamente definita repressione collettiva nella quale i reprimendi devono essere associabili ai colpevoli dell'atto illegale per via di affinità di vario genere.
    Tuttavia come si osserva dalla lettura dell'articolo menzionato la convenzione dell'Aja non regolamenta l'uso delle attività di rappresaglia, ma si limita a delinearne uno dei limiti. Quindi una questione rimane insoluta. Stabilito che le convenzioni internazionali (prima dei trattati post-bellici) non regolano l'uso del diritto di rappresaglia, ma si arrestano ad una assunzione indiretta di non-illegalità del medesimo, è falso asserire che esista una ben determinata delineazione dei limiti concernenti il suo uso ?
    In tal senso ci viene in aiuto la sentenza del processo contro Priebke la quale si attarda con una certa precisione sulla definizione del concetto di diritto di rappresaglia nel quadro dei complessi normativi facenti capo al diritto internazionale. In particolare al punto 4 della sentenza si legge:
    Ministero della Difesa - Sentenza del Tribunale Militare di Roma, in data 22.07.1997
    Citazione Originariamente Scritto da Sentenza Priebke
    Occorre invece esaminare in primo luogo l'istituto della rappresaglia, che secondo la dottrina internazionalista si fonda sulla possibilità di attribuire allo Stato colpito nei propri interessi una capacità di autotutela, preventiva e repressiva, esplicantesi nella aggressione di qualsiasi interesse facente capo allo Stato inadempiente. In tal modo si perviene alla definizione dell'istituto quale volontaria lesione di un diritto o di un interesse giuridico di uno Stato, autore di un illecito internazionale, da parte dello Stato vittima, quale reazione per l'offesa ricevuta.

    Emerge allora come la rappresaglia, fondamentalmente, sia una sanzione, cioè una reazione all'atto illecito: la illiceità dell'atto cui si reagisce, secondo tale concezione, attribuisce liceità all'attività sanzionatoria.

    Si individua, inoltre, la duplice funzione della rappresaglia: satisfattoria, quando si mira all'adempimento coattivo di una obbligazione non attuata o il risarcimento di un danno; sanzionatoria, quando uno Stato infligge ad un altro Stato, in quanto e perché ha compiuto un illecito, una lesione della sfera giuridica.

    Peraltro, secondo la più accreditata dottrina internazionalista, la distinzione tra "soddisfazione" e "sanzione" è solo funzionale, cioè riguarda unicamente lo scopo cui tende la rappresaglia, che comunque in entrambi i casi è atto di sanzione in quanto consiste sempre in una reazione contro la violazione subita.
    E' chiaro il riferimento ad una non ben specificata dottrina internazionalista riguardo ai codici comportamentali da osservarsi nella condotta delle operazioni di rappresaglia.
    Invero, per dottrina unanime, è da ritenersi legittima la rappresaglia solo quando essa appaia necessitata dall'inutile effettuazione di tutte le possibili investigazioni tese alla identificazione e cattura degli autori dell'atto illecito, contro il quale allora lo Stato offeso non ha altra possibilità di reazione se non quella di attuare appunto una rappresaglia.
    Anche in questo passo della sentenza si fa riferimento ad una dottrina unanime.
    In passi successivi la sentenza Priebke riprende il riferimento suggerito dalla sentenza Kappler in riferimento all'esercizio della punizione collettiva estendendola con la precisazione che in base al complesso di aritcoli normativi in cui l'articolo 50 si inserisce tale esercizio è ipotizzabile limitatamente all'applicazione di misure meramente patrimoniali e che non comprendono pertanto l'offesa della incolumità fisica delle persone.
    In conclusione la sentenza del caso Priebke fa in realtà riferimento al diritto consuetudinario che diviene norma nel diritto internazionale. Un primo tentativo di redazione di una summa del diritto consuetudinario di guerra è stato fatto con la stesura del Lieber Code ad opera del governo degli Stati Uniti del 1898
    Citazione Originariamente Scritto da Lieber Code
    The "Lieber Instructions" represent the first attempt to codify the laws of war. They were prepared during the American Civil War by Francis Lieber, then a professor of Columbia College in New York, revised by a board of officers and promulgated by President Lincoln. Although they were binding only on the forces of the United States, they correspond to a great extend to the laws and customs of war existing at that time. The "Lieber Instructions" strongly influenced the further codification of the laws of war and the adoption of similar regulations by other states. They formed the origin of the project of an international convention on the laws of war presented to the Brussels Conference in 1874 and stimulated the adoption of the Hague Conventions on land warfare of 1899 and 1907.
    International Humanitarian Law - Lieber Code 1863
    Il codice costituiva un prontuario delle norme di condotta durante le operazioni di guerra da parte dell'esercito degli Stati Uniti e costituisce una delle basi più solide sulle quali le successive convenzioni di Ginevra e dell'Aja sono state edificate.
    Possiamo pertanto concludere che per quanto i trattati internazionali pre-bellici non vietino, ma nemmeno regolino le norme concernenti l'esercizio delle operazioni di rappresaglia queste erano riconosciute dalle norme di diritto consuetudinario e da queste espressamente regolate.
    Ultima modifica di TheMeroving; 07-02-13 alle 00:27
    - Solo gli imbecilli non hanno dubbi!
    - Ne sei sicuro ?
    - Non ho alcun dubbio !

  2. #2
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    Predefinito Re: Sul diritto di rappresaglia durante la WWII

    Citazione Originariamente Scritto da TheMeroving Visualizza Messaggio
    In una recente discussione con Ringhio mi è stato chiesto se fosse legittimo riconoscere come acquisito il diritto di rappresaglia, largamente esercitato durante la seconda guerra mondiale. Cercherò di fornire una risposta ragionata partendo dai documenti, come è mia abitudine argomentare. Per quanto riguarda il diritto di guerra in particolare e il diritto complessivo in generale le fonti più attendibile sono le sentenze dei processi nel merito.
    Per quanto concerne le violazioni afferenti l'esercizio del diritto di rappresaglia i processi più noti, nel quadro delle vicende belliche italiane, sono i processi per l'eccidio delle Fosse Ardeatine. In particolare le sentenze dei processi contro Kappler e Priebke.
    Sorvolando sul contesto storico riconducibile all'attentato di Via Rasella perpetrato da un drappello di partigiani aderenti ai GAP romani, diamo un'occhiata direttamente al testo della sentenza Kappler
    http://www.difesa.it/GiustiziaMilita..._1714_1952.pdf
    A pagina 27 si legge testualmente:


    Non è mio intento, in questa discussione, entrare nel merito delle responsabilità penali di Kappler e Priebke, piuttosto quello di circostanziare con documenti autentici l'esistenza o meno di un qualsivoglia diritto di rappresaglia. Leggendo la sentenza pare proprio che la risposta sia affermativa.
    Cerchiamo a questo punto di mettere a fuoco l'obbiettivo delineando i contorni di questa particolare declinazione del diritto di guerra e seguiamo la traccia che la sentenza ci propone.
    Leggendo l'articolo 50 del Regolamento annesso alla convenzione dell'Aja del 1907 apprendiamo che:

    International Humanitarian Law - Hague Convention IV 1907
    In realtà l'articolo conferma soltanto la prima parte del passo citato dalla sentenza relativo all'impossibilità di definire la rappresaglia delle Ardeatine come collegabile ad individui direttamente assimilabili ai responsabili oggettivi e pertanto la medesima non può essere qualitativamente definita repressione collettiva nella quale i reprimendi devono essere associabili ai colpevoli dell'atto illegale per via di affinità di vario genere.
    Tuttavia come si osserva dalla lettura dell'articolo menzionato la convenzione dell'Aja non regolamenta l'uso delle attività di rappresaglia, ma si limita a delinearne uno dei limiti. Quindi una questione rimane insoluta. Stabilito che le convenzioni internazionali (prima dei trattati post-bellici) non regolano l'uso del diritto di rappresaglia, ma si arrestano ad una assunzione indiretta di non-illegalità del medesimo, è falso asserire che esista una ben determinata delineazione dei limiti concernenti il suo uso ?
    In tal senso ci viene in aiuto la sentenza del processo contro Priebke la quale si attarda con una certa precisione sulla definizione del concetto di diritto di rappresaglia nel quadro dei complessi normativi facenti capo al diritto internazionale. In particolare al punto 4 della sentenza si legge:
    Ministero della Difesa - Sentenza del Tribunale Militare di Roma, in data 22.07.1997

    E' chiaro il riferimento ad una non ben specificata dottrina internazionalista riguardo ai codici comportamentali da osservarsi nella condotta delle operazioni di rappresaglia.

    Anche in questo passo della sentenza si fa riferimento ad una dottrina unanime.
    In passi successivi la sentenza Priebke riprende il riferimento suggerito dalla sentenza Kappler in riferimento all'esercizio della punizione collettiva estendendola con la precisazione che in base al complesso di aritcoli normativi in cui l'articolo 50 si inserisce tale esercizio è ipotizzabile limitatamente all'applicazione di misure meramente patrimoniali e che non comprendono pertanto l'offesa della incolumità fisica delle persone.
    In conclusione la sentenza del caso Priebke fa in realtà riferimento al diritto consuetudinario che diviene norma nel diritto internazionale. Un primo tentativo di redazione di una summa del diritto consuetudinario di guerra è stato fatto con la stesura del Lieber Code ad opera del governo degli Stati Uniti del 1898

    International Humanitarian Law - Lieber Code 1863
    Il codice costituiva un prontuario delle norme di condotta durante le operazioni di guerra da parte dell'esercito degli Stati Uniti e costituisce una delle basi più solide sulle quali le successive convenzioni di Ginevra e dell'Aja sono state edificate.
    Possiamo pertanto concludere che per quanto i trattati internazionali pre-bellici non vietino, ma nemmeno regolino le norme concernenti l'esercizio delle operazioni di rappresaglia queste erano riconosciute dalle norme di diritto consuetudinario e da queste espressamente regolate.

    Ottimo lavoro che non commenterò, mi limiterò a scrivere che, a mio parere la sentenza è giusta solo se si prendono in considerazione le cinque morti in più alle 330.Mi sono permesso di salvarlo su un file a tuo nome.
    Non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspetti.
    Eraclito


    VUOI SAPERE COS'E' L'ANTIFASCISMO? E' non avere cura del Creato, disboscando, inquinando, cementificando tutto nel nome dello Sviluppo.

  3. #3
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    Predefinito Re: Sul diritto di rappresaglia durante la WWII

    Il problema è che la rappresaglia non può contemplare l'uccisione di persone innocenti. Inutile poi tirare in ballo il mito di Kappler condannato per i 5 prigionieri in più. Kappler fu condannato per omicidio continuato ossia strage. I 5 morti in più servirono all'accusa per smontare la tesi difensiva che egli avrebbe obbedito agli ordini.
    Ultima modifica di Red Shadow; 08-02-13 alle 10:15
    Militia est vita nostra super terram.
    Siamo nati per soffrire e io ho soffritto molto.

  4. #4
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    Predefinito Re: Sul diritto di rappresaglia durante la WWII

    Citazione Originariamente Scritto da Red Shadow Visualizza Messaggio
    Il problema è che la rappresaglia non può contemplare l'uccisione di persone innocenti. Inutile poi tirare in ballo il mito di Kappler condannato per i 5 prigionieri in più. Kappler fu condannato per omicidio continuato ossia strage. I 5 morti in più servirono all'accusa per smontare la tesi difensiva che egli avrebbe obbedito agli ordini.
    Persone innocenti, se non erro la lista BOCCHINI contemplava tutti prigionieri detenuti, anche se alcuni lo erano per reati comuni, l'alternativa sarebbe stata il rastrellare i civili, se permetti, nel contesto di squilibrio fu presa la decisione più intelligente, INOLTRE, caro il mio mistificatore, tu scordi pechè si arrivò a via Rasella, in che momento storico avvenne e per quale motivo invece di colpire i regolari della RSI si decise di colpire i tedeschi, vigliacchi, meschini, pianificatori e diabolici, i tuoi amichetti dopo aver provato in tutti i modi di scatenare la violenza della RSI, uccidendo centinai di uomini e donne, sia civili che militari, direttamente e indirettemante legati al fascismo repubblicano, dopo aver ucciso federali moderati tipo quello di Ferrara, persone pacifiche come Gentile e altri, non ottendendo nessun risultato apprezzabile decisero di colpire i tedeschi, i quali scatenarono la violenza che serviva ai briganti per poter dire che i fascisti erano cattivi.
    VERGOGNA, VERGOGNA E VERGOGNA i veri responsabile di quelle vittime sono il CLN e tutti i quadri che ricercarono attraverso la sistematica applicazione di una strategia violenta, l'instaurazione di un clima di odio e terrore.
    VERGOGNA.
    Avete anche il coraggio a distanza di 70 anni di venire qui a fare gli eroi.
    Non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspetti.
    Eraclito


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  5. #5
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    Predefinito Re: Sul diritto di rappresaglia durante la WWII

    bel lavoro davvero
    (Gv 3, 20-21)
    Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio

 

 

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