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  1. #91
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    Predefinito Re: II seduta del Senato - tema: università - fase di presentazione dei DDL

    Citazione Originariamente Scritto da occidentale Visualizza Messaggio
    Cattedre che andrebbero sfoltite con il machete, tra l'altro.
    Questa sarebbe un'altra questione da trattare. Che però, secondo me, va strettamente correlata con i mezzi di finanziamento dell'università. Con relativa revisione del sistema delle rette e delle borse di studio (non rammento se in passato avete già legiferato al riguardo).

  2. #92
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    Predefinito Re: II seduta del Senato - tema: università - fase di presentazione dei DDL

    Citazione Originariamente Scritto da Haxel Visualizza Messaggio
    diciamo che per i docenti con una età tra i 65-75 anni, il limite di 5 potrà essere allungato di 8-10 anni massimo, entro le quali dovranno adeguarsi al nuovo sistema

    direi che è più che sufficiente

    Io direi invece che dopo i 70 anni, a meno che non sei un premio Nobel (ma anche se lo sei probabilmente), te ne devi andare in pensione. Se ti fa piacere insegnare, torni in università a fare volontariato.

  3. #93
    AUT CONSILIO AUT ENSE
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    Predefinito Re: II seduta del Senato - tema: università - fase di presentazione dei DDL

    Citazione Originariamente Scritto da Icestar Visualizza Messaggio
    Lo ha riletto prima di postarlo? Ti sembra scritto correttamente?
    Non mi pare tanto tremendo. Specie se si considera che ho impiegato circa trenta minuti per impostarlo, scriverlo materialmente e correggerlo. In maniera superficiale, evidentemente.
    Mea Culpa.
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  4. #94
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    Predefinito Re: II seduta del Senato - tema: università - fase di presentazione dei DDL

    Citazione Originariamente Scritto da occidentale Visualizza Messaggio
    Non mi pare tanto tremendo. Specie se si considera che ho impiegato circa trenta minuti per impostarlo, scriverlo materialmente e correggerlo. In maniera superficiale, evidentemente.
    Mea Culpa.
    E allora perché mi chiedi spiegazioni se tu per primo ammetti che è scritto male. Avevi una scadenza?

  5. #95
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    Predefinito Re: II seduta del Senato - tema: università - fase di presentazione dei DDL

    Controllatina ulteriore, passo per passo, brano per brano, con eventuali correzioni ed integrazioni, secondando MP e esortazioni pubbliche della collega Sen. Icestar.

    Proposta per una Nuova Stesura del DdL presentato dal Governo in materia di riorganizzazione delle Università, con attenzione alle proposte presentate dai gruppi e dai singoli senatori.


    Disegno di Legge in Materia di Misure Operative per l'Internazionalizzazione dell'Università pubblica.

    Introduzione

    L'Università è sicuramente da ritenersi il luogo di apprendimento e di ricerca più importante. Di sicuro questo è vero in tutti i paesi Europei ed avanzati.
    Conseguentemente, non può essere limitato nel suo sforzo di garantire eccellenza ne dai confini fisici ne da quelli normativi di una singola nazione, in un mondo che si va facendo globale, con un ritmo accelerato dagli eventi economici e politici susseguitisi negli ultimi due decenni.
    Al contrario, deve rendersi quanto più accessibile a tutti gli studenti, per offrire e garantire la migliore preparazione disponibile e incrementare il livello della ricerca scientifica e culturale del paese.

    Ormai da anni la lingua inglese è considerata lingua franca in particolare nei settori scientifico e tecnico, alla stregua di quanto accadeva in passato con il francese e con il latino.

    Le pubblicazioni di un certo livello, si tratti di articoli, saggi, testi accademici o semplici opere divulgative, vengono in questi anni pubblicati solo in inglese, o prima in quella lingua rispetto ad ogni altra.

    A studenti e ricercatori che vogliano operare con speranza di risultati viene quindi richiesta la conoscenza di questa lingua per potersi confrontare con i loro colleghi in tutto il mondo.



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  6. #96
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    Predefinito Re: II seduta del Senato - tema: università - fase di presentazione dei DDL

    Citazione Originariamente Scritto da Icestar Visualizza Messaggio
    E allora perché mi chiedi spiegazioni se tu per primo ammetti che è scritto male. Avevi una scadenza?
    Veramente non mi aspettavo una richiesta tanto semplice. Temevo che stessi chiedendo un testo in inglese, dato l'argomento e la mia posizione in merito.
    Non sarebbe stata la più strana tra le richieste lette in Senato, tra l'altro.
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  7. #97
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    Predefinito Re: II seduta del Senato - tema: università - fase di presentazione dei DDL

    Citazione Originariamente Scritto da occidentale Visualizza Messaggio
    Riscrittura Integrativa della Bozza di DdL

    Disegno di Legge sulle Misure operative per l'Internazionalizzazione dell'Università Pubblica


    Introduzione


    L'Università è il luogo di apprendimento e di ricerca più importante in tutti i paesi Europei e avanzati.

    Pertanto non può essere limitato nel suo sforzo di garantire eccellenza né dai confini fisici né da quelli normativi di una singola nazione, in un mondo che si va facendo globale.

    Deve, invece, rendersi quanto più accessibile a tutti gli studenti, per offrire e garantire la migliore preparazione disponibile agli studenti e incrementare il livello della ricerca scientifica e culturale del Paese.

    Ormai da anni la lingua inglese è considerata lingua franca in particolare nei settori scientifico e tecnico

    così alla stessa stregua di quanto accadeva in passato con il francese e con il latino.
    Le pubblicazioni di un certo livello, si tratti di articoli, saggi, testi accademici o semplici opere divulgative, vengono in questi anni pubblicati solo in inglese, o prima in quella lingua rispetto ad ogni altra.

    A studenti e ricercatori moderni viene richiesta la conoscenza di questa lingua per potersi confrontare con i propri colleghi in tutto il mondo.

    Scopi ed Obiettivi della Legge


    In conseguenza di quanto scritto si ritiene necessario introdurre l'obbligo di tenere lezioni in inglese, partendo dall'istruzione di natura specialistica, seguendo l'esempio di molte Università straniere prestigiose, così da poter attrarre il maggior numero possibile di studenti, e garantire un eguale afflusso di professori e ricercatori stranieri che possano arricchire la nostra università.

    Attrarre studenti dall'estero è importante, visto che ogni studente straniero iscritto all'Università italiana garantisce un posto ai nostri studenti nei programmi di scambio quali Erasmus.

    Oggi i posti disponibili nei programmi di scambio per gli studenti italiani sono limitati proprio in conseguenza del declino dell'italiano come lingua di interesse accademico.

    Per quanto essa sia bella essa oramai è tagliata fuori dall'ambito delle pubblicazioni accademiche a livello internazionale e sono pochi gli autori italiani tradotti in lingua inglese rispetto all'importanza del nostro Paese.
    Ovviare a questa situazione nel più breve tempo possibile è il primo obiettivo della presente legge.

    Secondo scopo del testo è attrarre professori e ricercatori stranieri in numero tale da contribuire all'aumento del livello didattico e della ricerca italiana.

    Non bisogna dimenticare che l'internazionalizzazione dell'Università è indice di prestigio ed è un fattore
    importante nelle classifiche mondiali, rispetto alle quali negli ultimi anni abbiamo perso molte posizioni.


    Misure Attuative

    Articolo Primo
    Ristrutturazione dell'Offerta didattica Universitaria - Livello Specialistico


    Comma Primo
    Le lezioni dei corsi di laurea specialistica e dei master tenuti nelle Università, nei Politecnici e nelle Accademie statali dovranno prevedere insegnamenti impartiti in lingua inglese, inizialmente paralleli a quelli tenuti in italiano, per sostituirli integralmente entro e non oltre il termine di CINQUE anni accademici , da conteggiarsi a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore di questa legge.

    Comma Secondo

    Gli studenti che lo desiderino avranno comunque la possibilità di sostenere gli esami in italiano.
    Senza sanzione sino al termine dei cinque anni accademici previsti dalla presente legge.
    In seguito sarà prevista una decurtazione di un ventesimo del voto raggiunto dal candidato, in modo da incentivare l'adozione dei metodi didattici previsti dalla legge in oggetto.

    Articolo Secondo
    Casi di Esenzione E Loro Modalità
    Comma Primo

    Saranno esentate dall'obbligo di aderire all'obbligo di adeguarsi alle disposizione della presente Legge le Facoltà di Lettere e Filosofia, quelle destinate ad insegnamento di carattere artistico e quella di Giurisprudenza.


    Comma Secondo

    Le esenzioni di cui al comma primo del presente articolo non si applicheranno a quegli insegnamenti che prevedano attività di ricerca all'estero o attività didattiche intese ad indicare il funzionamento dei istemi normativi ed amministrativi di paesi stranieri, oppure a condurre gli studenti ad essere in grado
    di interagire con od operare all'interno di essi.
    Tali insegnamenti dovranno attenersi alle disposizioni della Legge e dovrà essere cura degli Atenei rendere noto e pubblicizzare questo fatto mediante adeguate attività informative.

    Articolo Terzo
    Incremento dell'Attività di Pubblicazione in Lingua Inglese

    Comma Primo

    Allo scopo di preparare e incentivare lo spedito aggiornamento dell'insegnamento offerto nella direzione indicata dalla presente legge viene fatto obbligo ai Professori Ordinari o Associati e agli altri membri del corpo didattico di preparare e pubblicare articoli o saggi in lingua inglese relativi alla loro materia di insegnamento in lingua inglese in ognuno degli anni della fase di adeguamento alla legge.

    Comma Secondo

    In caso di mancato adeguamento da parte del corpo docente o di suoi membri al dettato del presente articolo, alla facoltà verrà comminata una multa pari al dieci per cento di tutti gli emolumenti percepiti da ciascun insegnante non adeguatosi alle disposizioni della Legge.

    Articolo Quarto
    Misure di Flessibilità Riguardanti L' Autonomia Didattica Ed Organizzativa degli Atenei


    Comma Primo

    Ciascun Ateneo avrà facoltà di decidere le tempistiche di adeguamento delle facoltà coinvolte nel progetto stabilito dalla presente legge, fatte salve le sanzioni previste per i mancati adeguamenti.
    Sarà possibile altresì presentare al Ministero competente delle memorie di integrazione e di sostegno indicanti le ragioni e le modalità di eventuali interventi correttivi dello sviluppo del progetto stesso.

    Comma Secondo

    Ove l'Ateneo in oggetto reperisse in altro luogo fondi sufficienti ad ovviare alle sanzioni economiche previste per il mancato adeguamento alla Legge, potrà aderire nei tempi e nei modi desiderati e ritenuti opportuni, entro e non oltre il termine di dodici anni accademici dall'entrata in vigore della presente legge.

    Comma Terzo

    Sarà facoltà degli Atenei la creazione di una rete di corsi paralleli nel solo idioma nazionale, ove se ne rinvenisse la necessità e ne fosse accertata la richiesta, in ragione di un 40% massimo dei corsi tenuti in lingua inglese.
    Tale facoltà avrà termine mandatorio entro i dodici anni accademici stabiliti nel comma secondo.

    Comma Quarto
    Il frequentare l'una o l'altra tipologia di corso (inglese o nazionale) non dovrà in alcun modo o ad alcun titolo comportare svantaggi logistici o aggravi di spesa per gli studenti coinvolti.

    Ovviamente tali garanzie verranno a cessare entro il suesposto limite di dodici anni.

    Articolo Quinto
    Misure Sanzionatorie Generali Nei Casi Di Mancato Adeguamento

    Comma Primo

    Le Università che non dovessero ottemperare a questa direttiva entro il termine previsto perderanno dall'anno accademico successivo al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, una quota dei finanziamenti, dei sostegni logistici, delle esenzioni fiscali garantite loro pari al venti per cento del totale loro destinato, per ciascuno degli anni a venire, sino al totale esaurimento degli stessi.
    NON saranno ammesse deroghe di alcun tipo al riguardo.

    Comma Secondo
    Quei docenti che non volessero o non fossero in grado di insegnare in lingua inglese e fossero coinvolti nei progetti previsti dalla presente legge, e non si fosse in presenza di casi di eccezionali capacità individuali o di argomenti esclusivamente trattabili in lingua nazionale verranno collocati a riposo entro i cinque anni successivi al termine fissato negli Articoli Primo e Secondo.
    La collocazione a riposo potrà prevedere la destinazione del docente ad incarichi amministrativi ove ce ne fosse la necessità, o il licenziamento mediante indennità stabilita dai regolamenti di Ateneo e dalla legge.

    Articolo Sesto
    Attività Logistiche e Normative Di Integrazione della Presente Legge nell'Ordinamento Scolastico


    Il Ministero dell'Istruzione avrà cura di stilare ed emanare le necessarie direttive di modifica ed integrazione del Regolamento Scolastico Ministeriale, onde favorire un migliore e più intensivo apprendimento della lingua inglese nelle scuole secondarie superiori, inserendo una legislazione di controllo dei progressi fatti nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente
    legge.

    Articolo Settimo
    Misure Integrative Generali


    Comma Primo - Punto Primo
    Reperimento ed utilizzo dei Fondi


    Ogni anno, per i cinque anni accademici previsti nella prima fase di riorganizzazzione del sistema didattico nazionale secondo le linee guida esposte nella presente Legge, saranno destinati fondi per un miliardo di Euro al solo scopo di impostare la nuova struttura.
    Almeno un terzo della somma dovrà derivare dalla soppressione di finanziamenti ed esenzioni concesse alle Università (e alle strutture equipollenti) di natura privata.

    (..................Se avete idee finanziarie postatele)


    Comma Primo - Punto Secondo
    Le Risorse reperite attraverso le misure sanzionatorie contro le Università e i docenti non in linea con le norme previste nella presente legge dovranno essere iscritte pubblicamente in un apposito Registro e utilizzate l'anno successivo allo scopo di rafforzare il procedere della Legge stessa, destinandole ad Università che siano invece in linea con le norme cui si alludeva.

    Ogni altra destinazione di quei fondi è vietata.

    Comma Secondo
    Inserimento di Nuovi Insegnanti e Loro Integrazione Nei Progetti Previsti dalla Presente Legge

    Nel caso in cui i docenti preparati all'insegnamento stabilito negli articoli della presente Legge fossero in numero inferiore alle necessità o si ritenesse indispensabile in ambito di facoltà ricorrere all'utilizzo di capacità particolari, fornite da uno o più docenti non assumibili tramite concorso ovvero non ci fossero le condizioni per bandire un concorso ordinario allo scopo, sarà facoltà delle singole università procedere ad assunzioni seguendo la procedura di chiamata all'insegnamento "per chiara fama".

    Con questa procedura saranno assunti (in qualità di professori ordinari, associati o ricercatori) soggetti che abbiano già svolto attività didattica all’estero in lingua inglese o siano stati coinvolti in progetti comunitari e non che si reputino utili nello svolgimento delle attività didattiche previste e sostenute dalla presente legge.
    Le assunzioni avranno carattere temporaneo, non rinnovabile e di durata massima cinque anni accademici.

    Il Consiglio Universitario Nazionale avrà il compito di selezionare i nominati dei docenti ritenuti più adatti a compiti di carattere organizzativo e costituirà una apposita Commissione di tre membri allo scopo di vigilare su eventuali abusi commessi dalle Università nell'utilizzo dei contratti a chiamata per chiara fama.

    ENJOY.
    Ho evidenziato qualche correzione di sviste nella redazione del testo. Sostanzialmente l'articolato mi trova concorde, purtroppo ancora una volta nella gestione del sistema educativo italiano siamo costretti a ricorrere a scelte dirigistiche.

    Ciò che mi lascia perplesso è l'articolo Uno al comma due: sono fermamente contrario alla decurtazione di voti nel caso si decidesse di sostenere gli esami in italiano. Va contro lo spirito della riforma e sarebbe anche un unicum in tutto il mondo.

    Pertanto, propongo che l'obbligatorietà sia mantenuta solamente per le lezioni, lasciando agli studenti la possibilità di determinare la modalità più opportuna nell'affrontare l'esame.

    Presento in questo senso un emendamento al suo testo:

    L'articolo Primo al comma due del Disegno di legge Occidentale è così riformulato:

    Lo studente ha facoltà di scegliere liberamente la lingua da impiegare nella redazione e nella discussione della tesi nonché nello svolgimento degli esami orali, senza per tale ragione incorrere in discriminazioni di sorta o riduzione del punteggio.
    Qualora tuttavia l'esaminando venga sottoposto a prova scritta, sarà cura dell'insegnante specificare in quale lingua debba svolgersi l'esecuzione ovvero se vi sia discrezionalità nella scelta.
    Ultima modifica di Gracco; 13-02-13 alle 19:48
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  8. #98
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    Predefinito Re: II seduta del Senato - tema: università - fase di presentazione dei DDL



    Intendimenti ed Obiettivi della Legge


    Prendendo le mosse dai fatti esposti nel precedente paragrafo introduttivo, si deve convenire sulla necessità di introdurre un obbligo a tenere lezioni in inglese, partendo dall'istruzione di natura specialistica, seguendo in questa direzione l'esempio di molte Università straniere prestigiose.

    Questo in modo da poter attrarre il maggior numero possibile di studenti, e stimolare contestualmente un eguale afflusso di professori e ricercatori stranieri tale da arricchire la nostra università di nuovi contributi, riportandola ai livelli di eccellenza garantiti nel passato.

    Attrarre studenti stranieri riveste poi una particolare importanza, se consideriamo il fatto che che ogni studente straniero iscritto all'Università italiana porta come contropartita un posto ai nostri studenti nei programmi di scambio didattico internazionale quali Erasmus.

    Oggi i posti disponibili in simili programmi per gli studenti italiani sono limitati proprio in conseguenza del declino dell'italiano come lingua di interesse accademico.

    Per quanto essa sia bella essa oramai è tagliata fuori dall'ambito delle pubblicazioni accademiche a livello internazionale.
    Sono pochi gli autori italiani tradotti in lingua inglese rispetto all'importanza del
    nostro paese.
    Ovviare a questa situazione nel più breve tempo possibile è il primo obiettivo della presente legge.

    Secondo obiettivo della legge è invece attrarre professori e ricercatori stranieri in numero tale da contribuire all'aumento del livello didattico e della ricerca italiana.

    Non bisogna dimenticare che l'internazionalizzazione dell'Università è indice di prestigio ed è un fattore importante nelle classifiche mondiali, in cui negli ultimi anni abbiamo perso molte posizioni.
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  9. #99
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    Predefinito Re: II seduta del Senato - tema: università - fase di presentazione dei DDL

    Citazione Originariamente Scritto da Francpolitik Visualizza Messaggio
    Ho evidenziato qualche correzione di sviste nella redazione del testo. Sostanzialmente l'articolato mi trova concorde, purtroppo ancora una volta nella gestione del sistema educativo italiano siamo costretti a ricorrere a scelte dirigistiche.

    Ciò che mi lascia perplesso è l'articolo Uno al comma due: sono fermamente contrario alla decurtazione di voti nel caso si decidesse di sostenere gli esami in italiano. Va contro lo spirito della riforma e sarebbe anche un unicum in tutto il mondo.

    Pertanto, propongo che l'obbligatorietà sia mantenuta solamente per le lezioni, lasciando agli studenti la possibilità di determinare la modalità più opportuna nell'affrontare l'esame.

    Presento in questo senso un emendamento al suo testo:

    L'articolo Primo al comma due del Disegno di legge Occidentale è così riformulato:

    Lo studente ha facoltà di scegliere liberamente la lingua da impiegare nella redazione e nella discussione della tesi nonché nello svolgimento degli esami orali, senza per tale ragione incorrere in discriminazioni di sorta o riduzione del punteggio.
    Qualora tuttavia l'esaminando venga sottoposto a prova scritta, sarà cura dell'insegnante specificare in quale lingua debba svolgersi l'esecuzione ovvero se vi sia discrezionalità nella scelta.
    Mi sembra giusto.

  10. #100
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    Predefinito Re: II seduta del Senato - tema: università - fase di presentazione dei DDL

    Citazione Originariamente Scritto da Francpolitik Visualizza Messaggio
    Ho evidenziato qualche correzione di sviste nella redazione del testo. Sostanzialmente l'articolato mi trova concorde, purtroppo ancora una volta nella gestione del sistema educativo italiano siamo costretti a ricorrere a scelte dirigistiche.

    Ciò che mi lascia perplesso è l'articolo Uno al comma due: sono fermamente contrario alla decurtazione di voti nel caso si decidesse di sostenere gli esami in italiano. Va contro lo spirito della riforma e sarebbe anche un unicum in tutto il mondo.

    Pertanto, propongo che l'obbligatorietà sia mantenuta solamente per le lezioni, lasciando agli studenti la possibilità di determinare la modalità più opportuna nell'affrontare l'esame.

    Presento in questo senso un emendamento al suo testo:

    L'articolo Primo al comma due del Disegno di legge Occidentale è così riformulato:

    Lo studente ha facoltà di scegliere liberamente la lingua da impiegare nella redazione e nella discussione della tesi nonché nello svolgimento degli esami orali, senza per tale ragione incorrere in discriminazioni di sorta o riduzione del punteggio.
    Qualora tuttavia l'esaminando venga sottoposto a prova scritta, sarà cura dell'insegnante specificare in quale lingua debba svolgersi l'esecuzione ovvero se vi sia discrezionalità nella scelta.
    Un sistema di riduzione del voto in presenza di esami di livello qualitativo e di sforzo differente viene usato in alcune università statunitensi, tra cui Princeton e la UCLA.
    Ma prendo atto della sua protesta.
    "Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia"


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