Riscrittura Integrativa della Bozza di DdL
Disegno di Legge sulle Misure operative per l'Internazionalizzazione dell'Università Pubblica
Introduzione
L'Università è il luogo di apprendimento e di ricerca più importante in tutti i paesi Europei e avanzati.
Pertanto non può essere limitato nel suo sforzo di garantire eccellenza n
é dai confini fisici n
é da quelli normativi di una singola nazione, in un mondo che si va facendo globale.
Deve, invece, rendersi quanto più accessibile a tutti gli studenti, per offrire e garantire la migliore preparazione disponibile agli studenti e incrementare il livello della ricerca scientifica e culturale del
Paese.
Ormai da anni la lingua inglese è considerata lingua franca in particolare nei settori scientifico e tecnico
così alla stessa stregua di quanto accadeva in passato con il francese e con il latino.
Le pubblicazioni di un certo livello, si tratti di articoli, saggi, testi accademici o semplici opere divulgative, vengono in questi anni pubblicati solo in inglese, o prima in quella lingua rispetto ad ogni altra.
A studenti e ricercatori moderni viene richiesta la conoscenza di questa lingua per potersi confrontare con i propri colleghi in tutto il mondo.
Scopi ed Obiettivi della Legge
In conseguenza di quanto scritto si ritiene necessario introdurre l'obbligo di tenere lezioni in inglese, partendo dall'istruzione di natura specialistica, seguendo l'esempio di molte Università straniere prestigiose, così da poter attrarre il maggior numero possibile di studenti, e garantire un eguale afflusso di professori e ricercatori stranieri che possano arricchire la nostra università.
Attrarre studenti dall'estero è importante, visto che ogni studente straniero iscritto all'Università italiana garantisce un posto ai nostri studenti nei programmi di scambio quali Erasmus.
Oggi i posti disponibili nei programmi di scambio per gli studenti italiani sono limitati proprio in conseguenza del declino dell'italiano come lingua di interesse accademico.
Per quanto essa sia bella essa oramai è tagliata fuori dall'ambito delle pubblicazioni accademiche a livello internazionale e sono pochi gli autori italiani tradotti in lingua inglese rispetto all'importanza del nostro
Paese.
Ovviare a questa situazione nel più breve tempo possibile è il primo obiettivo della presente legge.
Secondo scopo del testo è attrarre professori e ricercatori stranieri in numero tale da contribuire all'aumento del livello didattico e della ricerca italiana.
Non bisogna dimenticare che l'internazionalizzazione dell'Università è indice di prestigio ed è un fattore
importante nelle classifiche mondiali, rispetto alle quali negli ultimi anni abbiamo perso molte posizioni.
Misure Attuative
Articolo Primo
Ristrutturazione dell'Offerta didattica Universitaria - Livello Specialistico
Comma Primo
Le lezioni dei corsi di laurea specialistica e dei maste
r tenuti nelle Università, nei Politecnici e nelle Accademie statali dovranno prevedere insegnamenti
impartiti in lingua inglese, inizialmente paralleli a quelli tenuti in
italiano, per sostituirli integralmente entro e non oltre il termine di CINQUE anni accademici
, da conteggiarsi a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore di questa legge.
Comma Secondo
Gli studenti che lo
desiderino avranno comunque la possibilità di sostenere gli esami in
italiano.
Senza sanzione sino al termine dei cinque anni accademici previsti dalla presente legge.
In seguito sarà prevista una decurtazione di un ventesimo del voto raggiunto dal candidato, in modo da incentivare l'adozione dei metodi didattici previsti dalla legge in oggetto.
Articolo Secondo
Casi di Esenzione E Loro Modalità
Comma Primo
Saranno esentate dall'obbligo di aderire all'obbligo di adeguarsi alle disposizione della presente Legge le Facoltà di Lettere e Filosofia, quelle destinate ad insegnamento di carattere artistico e quella di Giurisprudenza.
Comma Secondo
Le esenzioni di cui al comma primo del presente articolo non si applicheranno a quegli insegnamenti che prevedano attività di ricerca all'estero o attività didattiche intese ad indicare il funzionamento dei istemi normativi ed amministrativi di paesi stranieri, oppure a condurre gli studenti ad essere in grado
di interagire con od operare all'interno di essi.
Tali insegnamenti dovranno attenersi alle disposizioni della Legge e dovrà essere cura degli Atenei rendere noto e pubblicizzare questo fatto mediante adeguate attività informative.
Articolo Terzo
Incremento dell'Attività di Pubblicazione in Lingua Inglese
Comma Primo
Allo scopo di preparare e incentivare lo spedito aggiornamento dell'insegnamento offerto nella direzione indicata dalla presente legge viene fatto obbligo ai Professori Ordinari o Associati e agli altri membri del corpo didattico di preparare e pubblicare articoli o saggi in lingua inglese relativi alla loro materia di insegnamento in lingua inglese in ognuno degli anni della fase di adeguamento alla legge.
Comma Secondo
In caso di mancato adeguamento da parte del corpo docente o di suoi membri al dettato del presente articolo, alla facoltà verrà comminata una multa pari al dieci per cento di tutti gli emolumenti percepiti da ciascun insegnante non adeguatosi alle disposizioni della Legge.
Articolo Quarto
Misure di Flessibilità Riguardanti L' Autonomia Didattica Ed Organizzativa degli Atenei
Comma Primo
Ciascun Ateneo avrà facoltà di decidere le tempistiche di adeguamento delle facoltà coinvolte nel progetto stabilito dalla presente legge, fatte salve le sanzioni previste per i mancati adeguamenti.
Sarà possibile altresì presentare al Ministero competente delle memorie di integrazione e di sostegno indicanti le ragioni e le modalità di eventuali interventi correttivi dello sviluppo del progetto stesso.
Comma Secondo
Ove l'Ateneo in oggetto reperisse in altro luogo fondi sufficienti ad ovviare alle sanzioni economiche previste per il mancato adeguamento alla Legge, potrà aderire nei tempi e nei modi desiderati e ritenuti opportuni, entro e non oltre il termine di dodici anni accademici dall'entrata in vigore della presente legge.
Comma Terzo
Sarà facoltà degli Atenei la creazione di una rete di corsi paralleli nel solo idioma nazionale, ove se ne rinvenisse la necessità e ne fosse accertata la richiesta, in ragione di un 40% massimo dei corsi tenuti in lingua inglese.
Tale facoltà avrà termine mandatorio entro i dodici anni accademici stabiliti nel comma secondo.
Comma Quarto
Il frequentare l'una o l'altra tipologia di corso (inglese o nazionale) non dovrà in alcun modo o ad alcun titolo comportare svantaggi logistici o aggravi di spesa per gli studenti coinvolti.
Ovviamente tali garanzie verranno a cessare entro il suesposto limite di dodici anni.
Articolo Quinto
Misure Sanzionatorie Generali Nei Casi Di Mancato Adeguamento
Comma Primo
Le Università che non dovessero ottemperare a questa direttiva entro il termine previsto perderanno dall'anno accademico successivo al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, una quota dei finanziamenti, dei sostegni logistici, delle esenzioni fiscali garantite loro pari al venti per cento del totale loro destinato, per ciascuno degli anni a venire, sino al totale esaurimento degli stessi.
NON saranno ammesse deroghe di alcun tipo al riguardo.
Comma Secondo
Quei docenti che non volessero o non fossero in grado di insegnare in lingua inglese e fossero coinvolti nei progetti previsti dalla presente legge, e non si fosse in presenza di casi di eccezionali capacità individuali o di argomenti esclusivamente trattabili in lingua nazionale verranno collocati a riposo entro i cinque anni successivi al termine fissato negli Articoli Primo e Secondo.
La collocazione a riposo potrà prevedere la destinazione del docente ad incarichi amministrativi ove ce ne fosse la necessità, o il licenziamento mediante indennità stabilita dai regolamenti di Ateneo e dalla legge.
Articolo Sesto
Attività Logistiche e Normative Di Integrazione della Presente Legge nell'Ordinamento Scolastico
Il Ministero dell'Istruzione avrà cura di stilare ed emanare le necessarie direttive di modifica ed integrazione del Regolamento Scolastico Ministeriale, onde favorire un migliore e più intensivo apprendimento della lingua inglese nelle scuole secondarie superiori, inserendo una legislazione di controllo dei progressi fatti nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente
legge.
Articolo Settimo
Misure Integrative Generali
Comma Primo - Punto Primo
Reperimento ed utilizzo dei Fondi
Ogni anno, per i cinque anni accademici previsti nella prima fase di riorganizzazzione del sistema didattico nazionale secondo le linee guida esposte nella presente Legge, saranno destinati fondi per un miliardo di Euro al solo scopo di impostare la nuova struttura.
Almeno un terzo della somma dovrà derivare dalla soppressione di finanziamenti ed esenzioni concesse alle Università (e alle strutture equipollenti) di natura privata.
(..................Se avete idee finanziarie postatele)
Comma Primo - Punto Secondo
Le Risorse reperite attraverso le misure sanzionatorie contro le Università e i docenti non in linea con le norme previste nella presente legge dovranno essere iscritte pubblicamente in un apposito Registro e utilizzate l'anno successivo allo scopo di rafforzare il procedere della Legge stessa, destinandole ad Università che siano invece in linea con le norme cui si alludeva.
Ogni altra destinazione di quei fondi è vietata.
Comma Secondo
Inserimento di Nuovi Insegnanti e Loro Integrazione Nei Progetti Previsti dalla Presente Legge
Nel caso in cui i docenti preparati all'insegnamento stabilito negli articoli della presente Legge fossero in numero inferiore alle necessità o si ritenesse indispensabile in ambito di facoltà ricorrere all'utilizzo di capacità particolari, fornite da uno o più docenti non assumibili tramite concorso ovvero non ci fossero le condizioni per bandire un concorso ordinario allo scopo, sarà facoltà delle singole università procedere ad assunzioni seguendo la procedura di chiamata all'insegnamento "per chiara fama".
Con questa procedura saranno assunti (in qualità di professori ordinari, associati o ricercatori) soggetti che abbiano già svolto attività didattica all’estero in lingua inglese o siano stati coinvolti in progetti comunitari e non che si reputino utili nello svolgimento delle attività didattiche previste e sostenute dalla presente legge.
Le assunzioni avranno carattere temporaneo, non rinnovabile e di durata massima cinque anni accademici.
Il Consiglio Universitario Nazionale avrà il compito di selezionare i nominati dei docenti ritenuti più adatti a compiti di carattere organizzativo e costituirà una apposita Commissione di tre membri allo scopo di vigilare su eventuali abusi commessi dalle Università nell'utilizzo dei contratti a chiamata per chiara fama.
ENJOY.