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  1. #21
    La Vengeance
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    Predefinito Re: DOMANDA AGLI ESPERTI IN LEGGE:

    Citazione Originariamente Scritto da Annibale Visualizza Messaggio
    Dal che si evince che non leggi quello che posti.
    Si vede benissimo che chi scrive fa un unico calderone di sentenze passate in giudicato e poi revisionate, e sentenze non definitive riformate.
    Rileggi meglio.

    C'è già un altro cittadino italiano pronto a entrare in una classifica "poco onorevole" per il nostro Stato: si chiama Raniero Busco e ha 46 anni. Nei prossimi mesi, se i giudici della Corte d'appello crederanno alla "verità" riscritta dalle perizie, sarà assolto dalla condanna a 24 anni per l'omicidio della sua ex fidanzata, Simonetta Cesaroni, la ragazza del "delitto di via Poma" avvenuto nella capitale il 7 agosto 1990. Se così dovesse accadere, il caso di Busco rientrerebbe nel nutrito elenco degli errori giudiziari.
    Certo che non leggo. Mica ho tutto questo tempo da dedicare alle chiacchiere come te.
    E poi cosa hai come argomento che sostiene il tuo diniego al numero degli errori giudiziali che sono e restano quattro milioni?

    Meriti di essere svaffanculato di brutto!

    Io leggo altro. Atti giudiziari per la cronaca. Siamo nel penale.

    Poi, spero domani, e questa è una minaccia e prendila per quello che vuole essere, introdurrò tecnicamente l'argomento errore giudiziale, dal quale esame, mi aspetto una risposta nel merito da te che fai lo spiritoso.
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 14-02-13 alle 21:23
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  2. #22
    Super Troll
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    Predefinito Re: DOMANDA AGLI ESPERTI IN LEGGE:

    Citazione Originariamente Scritto da Annibale Visualizza Messaggio
    Dal che si evince che non leggi quello che posti.
    Si vede benissimo che chi scrive fa un unico calderone di sentenze passate in giudicato e poi revisionate, e sentenze non definitive riformate.
    Rileggi meglio.

    C'è già un altro cittadino italiano pronto a entrare in una classifica "poco onorevole" per il nostro Stato: si chiama Raniero Busco e ha 46 anni. Nei prossimi mesi, se i giudici della Corte d'appello crederanno alla "verità" riscritta dalle perizie, sarà assolto dalla condanna a 24 anni per l'omicidio della sua ex fidanzata, Simonetta Cesaroni, la ragazza del "delitto di via Poma" avvenuto nella capitale il 7 agosto 1990. Se così dovesse accadere, il caso di Busco rientrerebbe nel nutrito elenco degli errori giudiziari.
    E allora:

    C'è un "se" grande come il tibet.
    C'è una presunzione di verità non riconosciuta.
    C'è una sentenza che è stata emessa dal giudice in base agli elementi posti a sua conoscenza, se le perizie sbagliano la responsabilità non è della magistratura così come se un muratore usa calce o cemento diluito con acqua e sabbia la responsabilità non è dell'ingegnere.

    S.P.Q.R. (sono patetici questi rompiscatole).

  3. #23
    La Vengeance
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    Predefinito Re: DOMANDA AGLI ESPERTI IN LEGGE:

    CUT
    Entra nel merito di questo argomento e fallo con cognizione di causa .
    1 - Linee generali - responsabilità civile dei giudici.

    Il problema è circoscritto al riconoscimento del giusto risarcimento del danno provocato dal magistrato che commette un errore nell'esercizio delle sue funzioni.


    Il problema non è di scarso rilievo poiché accade frequentemente, nei casi più gravi, che il cittadino sia sottoposto alla privazione della libertà personale e successivamente venga riconosciuto estraneo ai fatti contestati.

    Altresì l’errore giudiziario, laddove non venisse accertato prima della sentenza passata in giudicato, viene corretto dal procedimento di revisione previsto dal nostro ordinamento.
    In questi casi, l’errore, commesso dal giudicante, ad oggi è disciplinato dalla legge 117/88 conosciuta come legge Vassalli (dal nome del suo autore).

    Per sviluppare correttamente gli approfondimenti sulle anomalie del nostro ordinamento al riguardo, anomalie che producono danni devastanti nei confronti dell’inerme cittadino da parte dell’amministrazione della giustizia, è necessario esaminare la legislazione in vigore, sia dal punto di vista storico che da quello normativo.

    La legge Vassalli entra in vigore nel 1988 a seguito della consultazione referendaria tenutasi in Italia nel novembre 1987 in cui le forze politiche proponenti riuscirono ad ottenere un risultato mai più raggiunto: oltre l’80% dei votanti rispose affermativamente alla domanda di abrogazione delle norme in vigore in quel tempo per stabilire una responsabilità civile dei giudici.

    A quella conclamata vittoria dei si, il Parlamento rispose con una legge, la n° 177/88 appunto, che decisamente si allontanava dalla decisione presa dagli Italiani nel referendum.
    La legge Vassalli eludendo intenzionalmente la volontà espressa dalla Sovranità Popolare, fece ricadere gli errori commessi dal magistrato sullo Stato e non sui giudici chiamando addirittura a risarcimento lo strato meno abbiente della cittadinanza Italiana.

    Vediamo come.

    In questa analisi si deve partire dal principio fondamentale enunciato dall’articolo 3 della nostra Costituzione: l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge nel senso che tutti i cittadini rispondono alle leggi in ugual maniera e senza distinzioni di sorta.

    In Italia questo enunciato non risponde al vero.
    I cittadini in generale, e quelli che appartengono a tutte le categorie professionali in particolare, rispondono personalmente sotto il profilo penale e sotto il profilo civile con il loro patrimonio degli errori che vengono commessi, nell’esercizio delle loro prestazioni d’opera, a danno di altri cittadini.

    Ad es. il medico risponde di lesioni colpose se sbaglia la diagnosi ed il paziente rimane invalido, il chirurgo ugualmente se sbaglia l’intervento chirurgico e dall’errore il paziente subisce menomazioni. Altresì il chirurgo risponde di omicidio colposo se, durante o dopo l’intervento si riconduce al suo errore la causa della morte. In questo caso è emblematica e di oggettivo interesse la sentenza n. 20790 depositata il 28 settembre 2009 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione che richiama i medici ad "adottare tutte le precauzioni per impedire prevedibili complicazioni e di adoperare tutta la scrupolosa attenzione che la particolarità del caso richiede, secondo la prudenza e la diligenza esigibili dalla specializzazione posseduta".
    Per l'inosservanza di tali obblighi il medico "risponde anche per colpa lieve" come già sancito peraltro nella sentenza n. 9085/2006.

    Non si hanno dubbi che tali prescrizioni si estendano a tutte le categorie professionali.

    Ancora: l’ingegnere che sbagliando i calcoli provoca il crollo del palazzo o del ponte risponde in toto, dal danno al manufatto sino al danno alla persona, laddove si dimostri che il danno è stato da egli stesso cagionato a qualsiasi titolo.

    In sostanza i professionisti, ma più genericamente tutti i cittadini, rispondono personalmente dei danni cagionati a terzi. Un principio questo ampiamente accettato e condiviso in tutti gli ordinamenti degli Stati moderni.

    Il giudice, figura professionale come le altre, cittadino come gli altri, reclutato nell’amministrazione giudiziaria mediante concorso pubblico (non avendo natura elettiva in Italia), viene invece tenuto al riparo dalle conseguenze dell’errore a lui stesso riconducibile.

    Se emette un provvedimento restrittivo della libertà o, comunque, un provvedimento iniquo in tutte le sue accezioni che danneggia un cittadino che risulti estraneo ai fatti contestati, il giudice non viene chiamato in giudizio a rispondere del suo operato.

    Viene dispensato ex lege dall’obbligo di responsabilità personale in aperto contrasto col principio enunciato dall’art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo penale e sia sotto il profilo civile ( risarcimento del danno).
    Quindi se il giudice pronuncia una sentenza errata egli gode della immunità/impunità che lo esonera dall’obbligo di rispondere penalmente e civilmente dell’errore commesso e dal danno cagionato nell'esercizio delle sue funzioni.

    Secondo l’articolato Vassalli (legge n. 117/88), il giudice risponde dell’errore giudiziario, limitatamente ai casi di privazione della libertà personale, solo in caso di dolo o colpa grave, limitando il già ristrettissimo ambito cui il danneggiato può chiedere soddisfazione del danno patito.

    L’art. 2 della legge infatti elenca i casi che costituiscono colpa grave.
    Essi sono:
    a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
    b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
    c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento:
    d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.


    Al riguardo è sintomatica una delle più recenti massime della Suprema Corte, allorché limita le ipotesi di responsabilità ai soli casi di “evidente, grossolana e macroscopica violazione della norma stessa, ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero” (Cass. Civ. n. 7272/2008).
    Limitando quindi ulteriormente, si ribadisce, il diritto al risarcimento del cittadino.

    Certamente i principi dettati dalla norma, in assonanza con l’interpretazione della suprema corte, intendono salvaguardare il principio costituzionale della libertà e della indipendenza della funzione giurisdizionale; tuttavia la rarissima applicazione della legge, anche in considerazione della
    presenza di una fase di delibazione di ammissibilità, deve far riflettere su quella che si può chiaramente definire come inaccessibilità di fatto alla tutela risarcitoria.

    Ciò pure in presenza di numerosi e spesso clamorosi errori giudiziari che hanno portato il Popolo Italiano a una progressiva ed ormai tangibile perdita di fiducia nei confronti dell'amministrazione giudiziaria.

    Si aggiunga a quanto sopra che la Corte di Giustizia Europea, sempre molto attenta a quanto accade nel nostro Paese nei confronti del quale non lesina sanzioni in materia di giustizia, afferma una difformità sostanziale con il Trattato CEE, in una norma nazionale che:
    esclude la responsabilità in relazione alla attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove rese nell’ambito della attività giudiziaria;

    limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice.

    Siamo di fronte quindi ad un doppio contrasto:
    1 – quello nei confronti dell’art. 3 della costituzione Italiana – eguaglianza dei cittadini
    2 – quello nei confronti del diritto comunitario.

    La proposta che andrebbe sottoposta alla attenzione del Parlamento Italiano, eliminerebbe questi vizi modificando la legge Vassalli in maniera tale che sia mantenuta la responsabilità del giudice in fatto di dolo e si introduca la responsabilità personale per colpa.

    L’elemento soggettivo dunque non sarà più caratterizzato dal possesso della qualifica di gravità ma sarà colpa sic et simpliciter. L’errore giudiziario sarà imputato al giudice per negligenza, imperizia, imprudenza oltre, naturalmente, al dolo.

    Va da sè che, essendo il giudice responsabile personalmente in quanto non più coperto dall’intervento dello Stato, l’articolo 18 della legge Vassalli debba essere definitivamente abrogato.
    Nè vale l'argomento secondo il quale il giudice essendo coperto dalla ampia discrezionalità e godendo di cospicui e vantaggiosi margini di manovra nel giudizio relativamente alla sua azione, va tenuto al riparo dalla risarcibilità dovuta al suo errore altrimenti si violerebbe il principio di indipendenza.
    Tale pensiero infatti non regge il conflitto con un principio di rango certamente superiore quale il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
    La discrezionalità di cui si parla non può e non deve costituire una esimente in favore del giudice ponendolo in una situazione oggettiva di superiorità rispetto a tutti gli altri cittadini che escluda il suo operato nel coacervo delle risarcibilità civili (e penali) dovute al percorso sbagliato del suo pensiero.
    Se così fosse, non si rinverrebbe la ragione della necessità sino ad ora seguita, da parte dello Stato, di assumere l'onere di subentrare in luogo del magistrato nella azione di risarcimento promossa dal cittadino danneggiato.
    La discrezionalità dunque non costituisce affatto una causa di giustificazione in virtù della quale l'errore del magistrato sia contestato come tale avendo già, lo Stato, l'inappropriato ruolo di risarcire il danno da errore giudiziale.

    L’articolo 18 recita infatti:
    Misure finanziarie
    Agli oneri conseguenti all’attuazione dell’articolo 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d’anno a decorrere dall’esercizio 1988 , si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l’anno 1988, utilizzando parzialmente l’accantonamento previsto alla voce “revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito”.

    Tale norma discrimina la categoria dei cittadini meno abbienti e li colpisce in quanto li rende diretti responsabili pecuniari di un danno provocato da terzi.

    Un fatto questo che non risulta abbia eguali per gravità a livello planetario.
    Secondo questa norma infatti, lo Stato, per riparare l’errore del giudice, attinge alle risorse del gratuito patrocinio che sono istituite per consentire la difesa dei cittadini più deboli laddove siano chiamati dall' amministrazione giudiziaria a difendersi.

    Con l'abrogazione dell'Art. 18 citato avremo quindi che non sarà più lo Stato a rispondere dell’errore del giudice ma il giudice stesso mediante obbligatoria stipula di contratto di assicurazione privata presso riconosciuto ed affidabile Istituto.

    Risulta da questa breve analisi che lo scopo precipuo di riformare la legge Vassalli sia quello di ricostituire il tessuto connettivo del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. lacerato da una immunità di fatto, tradottasi in diritto con l’approvazione della legge 117/88.

    Lo scopo è quello appunto di registrare finalmente un equilibrio tra la Sovranità Popolare manifestata dal risultato del referendum del novembre 1987 ed una normativa che lo realizzi in modo esaustivo e completo a tutela del diritto di TUTTI i cittadini Italiani che a tutt'oggi, al contrario, devono subire l'onta, il disonore e il danno di una legge acclaratamente iniqua e che perdipiù garantisce l'mpunità da colpa di chi è chiamato a giudicare.

    2 - Profili sull'elemento psicologico colpa.

    Non volendo ripetermi, questa volta approfondisco un aspetto più tecnico relativo all’elemento soggettivo della colpa nell’errore giudiziale.
    Eviterò, come sempre, di esprimere, al riguardo, concetti usando il lessico giuridico per quanto possibile.

    In questa meditazione parto dalla analisi del concetto di errore.
    La legge 117/88 (Vassalli) stabilisce la risarcibilità del danno provocato, nell’errore giudiziale, dal dolo e dalla colpa grave.
    Escludendo quindi l’analisi delle due tipologie relative alle corrispondenti figure relative all’elemento soggettivo in quanto già previste, soffermerò lo sguardo solamente sulla colpa e sulla necessità che essa venga individuata quale causa della risarcibilità del danno da errore.
    In questo ragionamento consiste il nocciolo della riflessione che induce alla punibilità del magistrato che sbaglia.

    L’errore, in ogni attività umana, è senza alcun dubbio cagione della risarcibilità dei danni sopravvenuti alla esistenza dello stesso.
    Si conviene che l’errore possa essere determinato da una condotta negligente o da una condotta in cui protagonista sia l’imperizia oppure, infine, da un comportamento imprudente.

    L’errore, in via generale è quello sbaglio, quell’allontanamento da ciò che è il perfezionato apprezzamento di valutazioni ritenute normalmente accertabili qualora sia stato seguito un processo cognitivo corretto.

    Secondo me, questa definizione esclude l’intenzionalità dell’azione sbagliata.

    L’errore dunque si può agevolmente rinvenire come causa dominante nella ipotesi generica di responsabilità per colpa. Il dolo invece è la forma tipica della volontà colpevole che si divide in due momenti diversi: quello cognitivo ed il susseguente volitivo.

    Questi due momenti determinano la sussistenza della volontà colpevole e se c’è volontà colpevole, quindi consapevolezza della realizzazione del danno non può esservi errore che, invece, come abbiamo potuto accertare, importa l’assenza di questi due momenti (cognitivo e volitivo) in quanto nella colpa siamo in presenza di un difetto della volontà.
    La Vassalli (l. 117/88) nell’attribuire all’ipotesi del dolo una responsabilità da errore giudiziale commette a sua volta quindi un errore imperdonabile poiché il dolo consiste proprio nella rappresentazione e nella partecipazione della volontà colpevole.

    In questo “anfratto” legislativo si annida l’inganno teso alla Sovranità Popolare che, nel 1987, in maniera plebiscitaria si espresse in favore del riconoscimento della responsabilità civile personale del magistrato per il danno cagionato dall’errore giudiziale.


    Il dolo, a differenza della colpa, assume caratteristiche che implicano, in questa analisi, la presenza della volontà nell’evento dannoso.
    Questo elemento esclude il fatto che ci si possa riferire ad un errore laddove sussista la presenza del dolo. Questa mia opinione vale anche e, direi, soprattutto, nella ipotesi del dolo eventuale.

    Stabilito quindi cos’è l’errore ed il nesso tra lo stesso e l’elemento psicologico della colpa si debbono passare in rassegna alcune ipotesi riferibili agli sbagli commessi dai magistrati in ragione dei danni provocati da provvedimenti in cui, per imprudenza, imperizia o negligenza, anche lievi, siano proprio queste diverse forme di elemento soggettivo, protagoniste indiscusse delle improprie ed inadeguate valutazioni delle deliberazioni poste in essere dall’ultracasta.

    Un provvedimento estremo, ad es. restrittivo della libertà personale del cittadino, che non risponda alla scrupolosa valutazione dei criteri che disciplinano la sua emissione si trasforma nel più classico degli esempi riconducibili all’abuso, e “l’abuso”, nella specie, come sappiamo, è l’uso malevolo di un potere (funzione) che viene affidato dall’ordinamento ad un soggetto a cui è destinato per sovrastanti ragioni che attengono direttamente l’accertamento della verità nel corso di un procedimento penale.
    L’insindacabilità di quel provvedimento, nel corso della sua elaborazione, è determinato da elementi che possono subire l’influenza di un percorso interiore nella valutazione del giudice, sulla scorta del suo libero convincimento.

    Il principio del libero convincimento del giudice, presente anch’esso nel nostro ordinamento, svolge un ruolo assoluto come vedremo.
    Il fondamento di una sentenza sbagliata, di una ordinanza intessuta di errori, di un decreto inficiato dalla illogicità, quasi sempre è sostenuto dal mantello protettivo del libero convincimento mediante il quale l’errore commesso dal magistrato (sia esso requirente o sia giudicante) funge da ombrello nei confronti del suo autore.

    Nell’accertamento delle responsabilità, si dovrà distinguere l’attribuzione della imputabilità dell’errore giudiziale alle attività del requirente rispetto a quelle del giudicante se, nel corso delle indagini di cui egli è titolare, taluni fatti abbiano comportato gravi conseguenze all’indagato (ad es. l’arresto) allorché la direzione imposta, risultante da quelle indagini, abbia indotto il giudicante a considerare indispensabile l’uso della misura cautelare estrema nei confronti di un soggetto estraneo ai fatti.
    Al momento, sino a che non sarà riformato il cpp attribuendo la direzione delle indagini alla PG, la questione si pone come sopra.

    Altresì, sarà imputabile al giudicante, ad es. nel pronunciamento della sentenza di condanna, l’errore compiuto nella superficiale valutazione dei riscontri probatori. Questo “epidermico” errore non è certo diverso da quello commesso dal medico allorchè il “professionista medesimo non abbia posto in essere una prestazione “diligente” per fronteggiare un caso ordinario” (Cass. Civile sentenza n. 1847/88)

    Nell’ambito della negligenza, il giudice, esprime un atteggiamento di trascuratezza, di deficienza inerente alla dovuta attenzione. Ad esempio non ha letto diligentemente i resoconti testimoniali oppure ha trascurato particolari emersi dal confronto documentale nella valutazione delle prove.

    Nella ipotesi di imprudenza, egli (il giudice) incorre nella insufficiente ponderazione o nella scarsa considerazione degli altrui interessi che producono successivamente una decisione avventata.

    Nella imperizia, il discorso è più complesso poiché non si richiede, ai fini della sua valutazione, la semplice deficienza nella abilità intellettuale, occorre anche una insufficiente preparazione sul piano professionale. Una “irrettitudine”nel pensiero di cui il magistrato non abbia voluto tenere conto, pur nella consapevolezza, e ciò perché nella dottrina attuale, si considera la colpa un vizio della volontà e non dell’intelligenza, motivo per il quale l’imperizia finisce quasi sempre con il risolversi in una imprudenza.

    Queste forme di elemento psicologico nella valutazione dell’errore giudiziale (negligenza-imprudenza ed imperizia) sino ad ora, sono sempre state giustificate dalla “esimente” libero convincimento del giudice.
    Risulta così scontato che, qualsiasi errore commesso dal magistrato in ragione del percorso sbagliato del suo pensiero, sebbene produttivo di ingenti danni esistenziali, patrimoniali, familiari ed altro, sia sempre immune dal rischio di essere sottoposto al giudizio sia sotto il profilo penale che sotto quello civile.

    Molte volte ho illustrato come secondo questa visione “salvifica” sia violato l’articolo 3 della costituzione che sancisce l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
    Non penso doverci tornare sopra.

    Ritengo assolutamente scorretta, illogica oltreché fuori luogo ogni ragione che militi contro la modifica della Legge Vassalli nel senso sopra indicato.

    Da più parti si è affermato che "occorrerà rafforzare la normativa sulla responsabilità dei magistrati che sbagliano".

    Penso che questa sia la direzione che debba essere impressa alla riforma più globale dell’ordinamento giudiziario.
    Ultima modifica di C@scista; 15-02-13 alle 12:50
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  4. #24
    La Vengeance
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    Predefinito Re: DOMANDA AGLI ESPERTI IN LEGGE:

    Citazione Originariamente Scritto da Annibale Visualizza Messaggio
    Dal che si evince che non leggi quello che posti.
    Si vede benissimo che chi scrive fa un unico calderone di sentenze passate in giudicato e poi revisionate, e sentenze non definitive riformate.
    Rileggi meglio.

    C'è già un altro cittadino italiano pronto a entrare in una classifica "poco onorevole" per il nostro Stato: si chiama Raniero Busco e ha 46 anni. Nei prossimi mesi, se i giudici della Corte d'appello crederanno alla "verità" riscritta dalle perizie, sarà assolto dalla condanna a 24 anni per l'omicidio della sua ex fidanzata, Simonetta Cesaroni, la ragazza del "delitto di via Poma" avvenuto nella capitale il 7 agosto 1990. Se così dovesse accadere, il caso di Busco rientrerebbe nel nutrito elenco degli errori giudiziari.
    Che tu, annaspando, cerchi di addebitare ad altri la tua ignoranza che, atteggiandosi nelle sue forme disparate, tenta di sovvertire la realtà per confondere il lettore, è un tuo diritto, ma da questo a rovesciare i termini del discorso c'è un oceano di mezzo.

    CUT Dimentichi la risarcibilità per ingiusta detenzione!
    Che è quella a cui si ha diritto quando questa è patita da chi, definitivamente assolto, ha sofferto a causa di una restrizione della libertà personale ordinata dal giudice.
    Ultima modifica di C@scista; 18-02-13 alle 18:47
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  5. #25
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    Predefinito Re: Domanda agli esperti in legge

    Citazione Originariamente Scritto da Annibale Visualizza Messaggio
    Che vuol dire "a fronte di decine di migliaia di sentenze"?
    Niente, la solita aria fritta di WiseSheepMosconiOhooho.

    Qui tutti i chiarimenti: http://forum.termometropolitico.it/f...ml#post3995560

  6. #26
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    Predefinito Re: DOMANDA AGLI ESPERTI IN LEGGE:

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantés Visualizza Messaggio
    Quando sbaglia il giudice non paga mai. Per lui paga lo Stato e quindi, paradossalmente, paga anche il danneggiato da errore giudiziale.

    Quella legge, opera del vassallaggio, presentata dal più lurido di tutti, Giuliano Vassalli, oggi tra le fiamme dell'inferno, è stata varata dal parlamento successivamente al verdetto popolare dell'8 novembre 1987 che aveva decretato la responsabilità civile dei giudici.

    Morale.
    Fatta la legge trovato l'inganno. Il giudice che sbaglia non paga e fa carriera.
    La legge n.117/88, tra l'altro prevede la rivalsa da parte dello Stato che ha dovuto risarcire il danneggiato da errore giudiziale.
    Su quattro milioni di errori giudiziali, lo Stato si è avvalso del suo diritto ("principio del solve et erpete") solo quattro volte.
    un esempio facile facile

    a) Dottor Felice Di Persia, P.M. nel processo ad Enzo Tortora: è diventato Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore;
    b) Dottor Lucio Di Pietro, P.M. nel processo ad Enzo Tortora: è diventato Procuratore Generale della Repubblica di Salerno;
    c) Dottor Diego Marmo, giudice istruttore nel processo ad Enzo Tortora: è diventato Procuratore Generale della Repubblica di Torre Annunziata;
    d) Dottor Luigi Sansone, giudice di 1° grado nel processo ad Enzo Tortora: è diventato Presidente della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione.
    I am sorry if I non speak very well l'itagliano, but lo capiscio motto bene.
    Datemi pure del clown pagliaccia, a voi è consentito...

  7. #27
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    Predefinito Re: DOMANDA AGLI ESPERTI IN LEGGE:

    Quello che non capisco non è
    il Conte di Montecristo il famoso
    alpinista sugli specchi.

    Quelli che non capisco sono coloro che gli danno "udienza"
    ragionando (si fa per dire) con lui della GIUSTIZIA.

    Io sono un tipo un po' più rude e sbrigativo.

    Discutere di giustizia giusta, ingiusta.... malata....
    con chi?

    Con un bananas allo stadio terminale?

    Con uno che "discute" di giustizia sempre e comunque
    per proteggere il culo flaccido del nano?

    Eppure non sarebbe difficile.....
    invece di tante discorsesse e articolesse...
    mettere a tacere questi TURPI individui
    facendo loro notare solo l'ovvietà:

    CHI è stato ed è il grande sodale di Cesare Previti
    il grande corruttore di giudici?

    CHI è stato ed è l'amico di una vita di Marcello Dell'Utri
    il bibliofilo della mafia?

    CHI dopo averla scampata personalmente
    nel processo corruzione Fiamme Gialle-Mediaset
    ha portato in Parlamento due dei colpevoli
    dell'affaire stesso (Sciascia e Berruti)?

    I fatti sono noti, l'aneddotica è sterminata...

    eppure c'è ancora chi discute ACCADEMICAMENTE
    con turpi individui come il nostro Conte Bananas.

    Ma chi ve lo fa fare.....
    oppure siete suoi compari di chiacchiere?

    In ambedue i casi è una vergogna.
    Ultima modifica di Proteus; 15-02-13 alle 11:53

  8. #28
    La Vengeance
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    Predefinito Re: DOMANDA AGLI ESPERTI IN LEGGE:

    Citazione Originariamente Scritto da mariamills Visualizza Messaggio
    un esempio facile facile
    Di contro Maria carissima, il CSM interviene come sempre a difesa della sua parte politica.
    Un esempio?
    Clementina Forleo è divenuta nota per avere disposto la scarcerazione di due tunisini ed un marocchino dal capo di imputazione di terrorismo, definendoli "guerriglieri". Nulla quaestio.
    L'assoluzione è stata annullata dalla Cassazione ed i tre sono stati condannati.
    l'8 luglio 2005 era intervenuta a difendere un marocchino senza biglietto nella metropolitana ed era stata querelata dalla polizia. Nulla quaestio.

    Ma quando a seguito del caso antonveneta aveva espresso giudizi circa l'operato di alcuni esponenti dell'allora partito dei Democratici di Sinistra oggi PD, quali fassino, D'Alema , La Torre ed altri, ed avendo chiesto l'autorizzazione alla camera di appartenenza per l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, ecco che il CSM, come un carro armato, sottopone la Forleo a ben due procedimenti disciplinari e, nel frattempo, la prima commissione disciplinare del CSM intervenne obbligandola al trasferimento da Milano per avere creato allarmi infondati ed intralcio alla procura.
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  9. #29
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    Predefinito Re: DOMANDA AGLI ESPERTI IN LEGGE:

    ma come diavolo si fa a considerare una sentenza di primo grado ribaltata in appello un errore giudiziario?!?!?

    anzi a dirla tutta: anche un'assoluzione potrebbe a questo punto essere un errore giudiziario. se partiamo da questo presupposto gli errori giudiziari potrebbero essere decine di milioni.

    sono queste discussioni alla membro di quadrupede a impedire di fatto che venga fatto un discorso serio sulla giustizia.
    "The earth was blue but there was no god"
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  10. #30
    La Vengeance
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    Predefinito Re: DOMANDA AGLI ESPERTI IN LEGGE:

    Citazione Originariamente Scritto da jacob Visualizza Messaggio
    ma come diavolo si fa a considerare una sentenza di primo grado ribaltata in appello un errore giudiziario?!?!?

    anzi a dirla tutta: anche un'assoluzione potrebbe a questo punto essere un errore giudiziario. se partiamo da questo presupposto gli errori giudiziari potrebbero essere decine di milioni.

    sono queste discussioni alla membro di quadrupede a impedire di fatto che venga fatto un discorso serio sulla giustizia.
    L'errore giudiziario consiste nella ingiusta detenzione. Nella privazione della libertà personale disposta quando non sussistono le tre tassative condizioni richieste dal 274 cpp.
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

 

 
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