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  1. #1
    Signore di Trieste
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    Predefinito Fioravanti libero, ergastolo non e' a vita

    ROMA - L'ergastolo di fatto non è un 'fine pena mai', come dimostra il caso di Valerio Fioravanti. L'ex terrorista dei Nar, condannato al carcere a vita per la strage alla stazione di Bologna del 1980, è infatti tornato il libertà dallo scorso aprile, dopo 23 anni trascorsi in cella e altri cinque in libertà vigilata. Eppure - come ha tenuto a sottolineare anche il legale di Fioravanti, l'avv. Michele Leonardi - 'Giusva' è tornato in libertà non grazie a benefici penitenziari o sconti di pena, ma in base al combinato disposto di due norme del codice penale introdotte per mettere in pratica l'art.27 della Costituzione secondo cui le pene devono "tendere alla rieducazione del condannato".

    Ergastolani inclusi. Fioravanti ha potuto lasciare il carcere grazie all'art. 176 del codice penale che prevede la liberazione condizionale se il condannato ha "tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento". Alla libertà vigilata possono accedere anche gli ergastolani, a patto però che abbiano scontato almeno 26 anni di carcere (di fatto 23, perché Fioravanti, come tutti i detenuti che in carcere tengono una buona condotta, ha avuto un abbuono di tre mesi per ogni anno). A concedere la libertà condizionale all'ex terrorista dei Nar é stato il Tribunale di sorveglianza di Roma nell'aprile del 2004.

    Durante questo periodo Fioravanti non ha potuto allontanarsi dalla città, ha dovuto sottostare ad altri obblighi di sicurezza, e di giorno ha lavorato per l'associazione 'Nessuno Tocchi Caino' senza però tornare in cella di notte. Lo ha fatto per cinque anni, trascorsi i quali - come prevede un altro articolo del codice penale, il 179 - Fioravanti è da ritenersi riabilitato. La sua pena è dunque estinta. La riabilitazione, per legge, è concessa quando "siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti d buona condotta". Fioravanti potrà ottenere l'estinzione delle pene accessorie come ad esempio l'interdizione dai pubblici uffici o il divieto di espatrio.
    ANSA.it - Fioravanti libero, ergastolo non e' a vita

    non mi trovo d'accordo

  2. #2
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    Predefinito Rif: Fioravanti libero, ergastolo non e' a vita

    ......
    vabbè, mi censuro.
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  3. #3
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    Predefinito Rif: Fioravanti libero, ergastolo non e' a vita

    Citazione Originariamente Scritto da MaRcO88 Visualizza Messaggio
    ......
    vabbè, mi censuro.

    ti ricordo che anche una buona parte delle brigate rosse (con imputazioni equivalenti aquelle del Fioravanti), sono già uscite.

  4. #4
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    Predefinito Rif: Fioravanti libero, ergastolo non e' a vita

    Citazione Originariamente Scritto da Mc Queen Visualizza Messaggio
    ti ricordo che anche una buona parte delle brigate rosse (con imputazioni equivalenti aquelle del Fioravanti), sono già uscite.
    Equivalenti una sega...

  5. #5
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    Predefinito Rif: Fioravanti libero, ergastolo non e' a vita

    XXXXXXXXXXXXXXXXX
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  6. #6
    Cancellato
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    Predefinito Rif: Fioravanti libero, ergastolo non e' a vita

    la legge dice così, cacchio volete?

  7. #7
    Signore di Trieste
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    Predefinito Rif: Fioravanti libero, ergastolo non e' a vita

    Citazione Originariamente Scritto da Feliks Visualizza Messaggio
    la legge dice così, cacchio volete?
    che sconti la sua pena tutta, le vittime non hanno avuto sconti

  8. #8
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    Predefinito Rif: Fioravanti libero, ergastolo non e' a vita

    Citazione Originariamente Scritto da Feliks Visualizza Messaggio
    la legge dice così, cacchio volete?
    la legge dice anche che chi violenta i bambini non finisce in galera, ma ci sono 1000 motivi per indignarsi.

    COme può essere che uno stupratore pedofilo non finisca in carcere??
    Così: (tutto perfettamente legale)

    art. 609 ter (minori di anni 14), e per sovrappiù mettiamoci anche l’aggravante delle sevizie, immaginando che il reo abbia anche picchiato o torturato la vittima.

    Partiamo dal primo dato: l’articolo citato prescrive che per chi stupra una bambina la pena edittale sia la reclusione “dai 6 ai 12 anni”. All’interno di questo spazio il giudice ha la facoltà, secondo il disposto dell’art. 133 c.p., di commisurare la pena “in relazione alla sua gravità”. La prima cosa da tenere presente, però, è che la giurisprudenza pressoché costante tende a commisurare la pena nel minimo edittale perciò la base di partenza in questo caso è sempre, nella prassi, 6 anni. Le motivazioni di questo atteggiamento giurisprudenziale sono complesse, e andrebbero analizzate in separata sede. Ci basti sapere che la valutazione sulla “gravità del fatto” è tendenzialmente demandata al giudizio di bilanciamento aggravanti/attenuanti legislativamente tipizzate ex art 69 piuttosto che al generico e atipico apprezzamento del giudice ex art 133, il quale pone gravi problemi interpretativi a causa dell’ampiezza della sua portata.

    Ora, se contro il reo esistono prove schiaccianti, e questo non è completamente scemo, sceglierà di essere giudicato attraverso il cosiddetto “rito abbreviato”, per il semplice motivo che tale procedimento, oltre ad essere più veloce e meno costoso, garantisce automaticamente all’eventuale condannato uno sconto di pena di 1/3. In questo modo arriviamo ad un massimo di 4 anni.

    Ma neanche per idea li diamo al nostro stupratore. Infatti, bisogna tenere conto, come ci insegna il nostro sistema buonista e cattocomunista, che un criminale non ha mai tutta la colpa per quello che fa. La colpa è sempre della società, del papà che lo picchiava, dell’ambiente degradato in cui è vissuto, del fatto che da piccolo non gli hanno regalato il trenino ecc. Tutte cose che, a norma dell’art. 62 bis, vanno a costituire le cosiddette “attenuanti generiche”, ultimo ritrovato in fatto di civiltà giuridica, le quali garantiscono un ulteriore sconto di pena fino ad 1/3. E tenete presente che, nella prassi applicativa, non esiste caso in cui queste attenuanti non siano concesse, tanto che qualcuno ha scritto che esse sono diventate “come un bicchier d’acqua che non si nega a nessuno”.

    Ma voi mi farete notare che prima ho parlato anche di aggravanti dovute alle sevizie, sicché come tutte le persone sensate vi immaginate che le aggravanti e le attenuanti si sommino in un calcolo “a partita doppia”, per così dire. Purtroppo però le cose non funzionano affatto così, e il buon senso anche in questo caso non ci serve a molto. Quello che deve effettuare il giudice in caso di compresenza di attenuanti e aggravanti è piuttosto un “giudizio di prevalenza” delle prime o delle seconde: se prevarranno le prime, si applicheranno solo quelle, e viceversa nel caso contrario. Dispone infatti l’articolo 69 c.p. “Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti su quelle aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime”. Sconcertante, vero?

    E non serve aggiungere che, naturalmente, non si registrano nella prassi applicativa casi di prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti. Prevalgono sempre le attenuanti, anche perché la loro applicazione è molto più facile e flessibile (si pensi all’esistenza delle suddette attenuanti “generiche”, o dell’attenuante automatica in caso di risarcimento del danno). Inoltre, le attenuanti possibili - contrariamente alle aggravanti - sono parecchie e anche molto fantasiose (vedi art. 62): “L’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale” (no comment); “L’avere agito per suggestione della folla in tumulto” (sigh!); “L’avere agito in stato d’ira” (infatti tutti sanno che è più grave se uno esegue un delitto con calma e tranquillità) ecc.

    Torniamo così al nostro caso di scuola: con l’applicazione di una sola attenuante (poniamo generica) siamo a 2,6 periodico anni di reclusione. E qui vi lascio con due possibili finali, nessuno dei due molto rassicurante: nel caso il reo risarcisca il danno alla vittima, ottiene un ulteriore sconto di 1/3 che lo porta al di sotto dei 2 anni, limite massimo per l’applicazione della cosiddetta “sospensione condizionale della pena”, che è una sorta di perdono giudiziale senza alcuna conseguenza penale.

    Nel caso, invece, il reo non riesca o non voglia risarcire il danno, non andrà comunque in galera perché al di sotto dei 3 anni (eravamo a 2,6) c’è il cosiddetto “affidamento in prova ai servizi sociali”, che lascia libero il condannato sotto la guida di un assistente che gli farà periodicamente visita per aiutarlo a reinserirsi in società.

    A questo punto, di solito c’è chi obietta che, almeno, la sentenza può essere utile come “ammonizione” al reo, data la disciplina della recidiva che solitamente si vede nei film. Tutti, infatti, siamo convinti che, come accade nei polizieschi americani, chi ha già commesso un reato rischi un trattamento sanzionatorio di particolare gravità nel caso ricada nel comportamento criminoso. Sicché a conclusione del mio esempio si potrebbe dire che, almeno, il reo difficilmente tornerà a delinquere, e che se lo farà le conseguenze saranno, finalmente, proporzionate alla sua pericolosità sociale. Anche questa convinzione è molto diffusa, ma purtroppo errata, almeno nel nostro paese. In Italia, la recidiva è considerata soltanto un’aggravante, perciò per i motivi sopra spiegati finisce sempre per essere accantonata assieme alle altre aggravanti nel “giudizio di prevalenza” di cui all’art.69 c.p. Di essa, di fatto, si tiene conto soltanto ai fini di alcuni effetti penali secondari che è inutile elencare.

    Dunque, riepilogando: un tizio prende una bambina, la picchia e la stupra, poi subisce un processo veloce detto “rito abbreviato”, viene condannato, ma se ne torna a casa come nulla fosse successo a seguito di una sentenza di sospensione condizionale o di affidamento ai servizi sociali. Addirittura, se volesse, sa che potrebbe anche ripetere l’esperienza delittuosa, e le conseguenze sarebbero le stesse. Il tutto, naturalmente, a norma di legge, per cui il delinquente alla fine del gioco potrebbe anche avere l’impressione che, in fondo, non ha commesso un atto tanto grave.
    La verità produce effetti anche quando non può essere pronunciata.

    L. von Mises

    SILENDO LIBERTATEM SERVO

  9. #9
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    Predefinito Rif: Fioravanti libero, ergastolo non e' a vita

    Fioravanti che non ha mai rinnegato il suo passato ed ha ammesso certe sue colpe,si è sempre proclamato innocente per quanto riguarda la strage alla stazione di Bologna.Io sinceramente di prove "schiaccianti" non ne ho mai sentito parlare.
    Poi come qualcuno ha già sottolineato qui,pare che anche certi majali rossi siano usciti dal carcere pur avendo commesso efferati assassinii!iaociao:

  10. #10
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    Predefinito Rif: Fioravanti libero, ergastolo non e' a vita

    Citazione Originariamente Scritto da kouros Visualizza Messaggio
    Fioravanti che non ha mai rinnegato il suo passato ed ha ammesso certe sue colpe,si è sempre proclamato innocente per quanto riguarda la strage alla stazione di Bologna.Io sinceramente di prove "schiaccianti" non ne ho mai sentito parlare.
    Poi come qualcuno ha già sottolineato qui,pare che anche certi majali rossi siano usciti dal carcere pur avendo commesso efferati assassinii!iaociao:
    poi fatemi un esempio di un brigatista che ha ammazzato decine d persone in un sol colpo....o messo bombe in mezzo alla gente....
    senza togliere che alcuni brigatisti(quelli senza tessera dei servizi, per intenderci) dovevan pagare, e alcuni hanno pagato.
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