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  1. #1
    Conservatorismo e Libertà
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    Predefinito Regolamento Commissione Affari Costituzionali

    REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI
    aggiornato



    Art. 1

    La Commissione è presieduta di norma dal Presidente, e quando questi è assente o impossibilitato, dal Vice-Presidente.
    Il Vice-Presidente è nominato tra i Commissari a discrezione del Presidente.


    Art. 2

    Il Presidente mantiene l'ordine delle sedute. Egli ha il compito di favorire le trattative fra i Commissari al fine di pervenire ad un accordo condiviso sulle proposte di legge costituzionali.


    Art. 3

    Ogni commissario ha il diritto ed il dovere di partecipare alle sedute. Il Commissario che non partecipa ai lavori per più di 30 giorni consecutivi senza alcuna giustificazione è dichiarato decaduto dal Presidente, che informa immediatamente il Gruppo di riferimento per la sostituzione.
    Restano fermi gli altri motivi di decadenza previsti dalla Costituzione.


    Art. 4

    Le sedute sono convocate sulla base di un Ordine del Giorno redatto dal Presidente, il quale tiene conto delle proposte di legge e degli altri affari da esaminare.


    Art. 5

    1. Le proposte di legge costituzionale devono essere pubblicate in una apposito thread ufficiale aperto dal Presidente all'inizio di ogni Legislatura. Il Presidente accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dalla Costituzione, ovvero la sottoscrizione della proposta da parte di almeno 6 senatori.
    2. Il Presidente successivamente accerta il rispetto delle forme minime prescritte per la presentazione di seguito elencate, ed ove esso manchi procede a sospendere la presentazione fino alla correzione della proposta, senza formalità, da parte del suo primo firmatario, ed eventualmente, nel caso di testi non eccessivamente lunghi, provvede egli stesso di sua iniziativa previo consenso del proponente. Requisiti: a) la forma di articolato, b) le formule testuali indicative della volontà di modifica (es. "l'articolo è 1 così sostituito" ed a seguire il nuovo testo)c) il buon italiano
    3. Se durante l'esame di una grande riforma ai sensi dell'articolo 8, vengano presentate nel 3d di deposito nuove proposte riguardanti il medesimo tema della riforma già in esame che siano anch'esse di dimensioni sistemiche, è facoltà del Presidente della Commissione, a sua discrezione, solo col consenso del primo firmatario della nuova proposta e comunque salvo che si siano già aperte le votazioni su quella già in discussione, consentire l'ingresso nell'ordine del giorno della seduta già in corso delle nuove proposte, senza che questo determini un automatico allungamento dei suoi tempi, a meno che egli non ne ravvisi l'opportunità.


    Art. 6

    La Commissione può esaminare e ratificare con eventuali osservazioni non vincolanti i decreti e i regolamenti emanati dal Presidente di PIR che richiamano e/o attuano dispositivi costituzionali. E' fatto salvo il diritto della Corte Costituzionale, previo ricorso, di giudicare sulla liceità e la costituzionalità di tali atti secondo le norme in vigore.


    Art. 7

    1. Le sedute si dividono in una fase di discussione e in una fase di votazione.
    2. Ogni Commissario ha il diritto di svolgere delle osservazioni e di presentare degli emendamenti. Se non è possibile addivenire ad un accordo condiviso sugli emendamenti, ovvero se un commissario lo richiede in modo ufficiale, gli emendamenti non accolti nel testo della proposta di legge sono posti comunque ai voti prima della votazione finale.
    3. Quando sono all'esame Grandi Riforme Costituzionali il primo firmatario, anche se non Commissario, è sempre ammesso come osservatore con facoltà di parola alle riunioni della Commissione.
    4. La discussione dura di norma 5 giorni, ma può essere prorogata a discrezione del Presidente al fine di garantire un dibattito ponderato sulle proposte di legge e gli altri affari che sono all'attenzione della Commissione. Il Presidente ha in ogni caso il dovere di chiudere la fase di discussione nel momento in cui risulta palese che si è formata una maggioranza sufficiente per l'approvazione di una proposta, o che non è possibile addivenire ad un accordo fra i commissari nonostante le trattative.


    Art. 8 - Grandi Riforme

    1. Quando per le caratteristiche intrinseche del testo di un disegno di legge Costituzionale si deve ritenere che la riforma abbia natura sistemica, la Presidenza della Commissione dispone, onde adeguarla alle esigenze straordinarie del caso, una variazione strutturale della procedura ordinaria della Commissione disciplinata dagli altri articoli ed applica il presente articolo invece di essi.
    2. La seduta si svolge nel Forum Transatlantico anzichè nel sottoforum della Commissione, fermo l'obbligo per il Presidente di far procedere allo spostamento del thread nel sottoforum una volta conclusi i lavori.
    3. Tutti i termini di tempo previsti nel quinto comma per la presente procedura sono da intendersi come ordinatori per la Presidenza e dunque modificabili in ogni momento per le esigenze del procedimento dal Presidente o in sua vece dal Vicepresidente della Commissione.
    4. Per ogni incertezza relativa all'applicazione della procedura per le Grandi Riforme si rinvia alla prassi applicativa seguita nella IX Legislatura di Camera(segnatamente la IV Seduta della Comm. Aff. Cost. sulla discussione della Riforma Costituzionale ed ogni 3d strumentale e connesso ad essa, segnatamente il 3d "Archivio Emendamenti", il 3d "Accorpamento bozze Costituzionali" ed i 3d di votazione)
    5. La procedura di analisi delle grandi riforme è la seguente:

    (diritto) ogni commissario potrà presentare emendamenti modificativi su ogni proposta all'ordine del giorno della commissione nella quantità e con il contenuto preferito
    (forma) ogni emendamento dovrà avere lo stesso formato estetico e una numerazione convenzionale come nell'esempio (es. "Emendamento Tizio 1/25" significa "emendamento di Tizio all'ordine del giorno numero 1 all'articolo 25", in caso di più articoli citarli tutti separati da trattino) ed essere presentato su un apposito 3d permanente da tenere sgombro chiamato "archivio emendamenti commissione affari costituzionali" e richiamato con link negli interventi su esso in commissione. Saranno accorpati tutti gli emendamenti differenti solo nella formulazione linguistica e identici pienamente nella sostanza. Sarà dichiarato inammissibile ogni emendamento internamente contraddittorio (intendo: Emo comma1 dice "a" Emo comma2 dice "b" dove "a" non può stare assieme a "b" proveniente dallo stesso congressista) lasciando ovviamente facoltà di correggere l'emendamento tempestivamente al congressista.Riunioni molto estese (fino a sei giorni) saranno considerate come un caso estremo legato alla dimensione dei dibattiti effettivamente da svolgere, cercando sempre di far rientrare entro un totale contenuto di giorni i lavori della commissione.
    (emendamento preclusivo) se un emendamento è esternamente contraddittorio con un altro emendamento e i due risultano entrambi approvati essi potranno giungere alla seconda fase di votazione come "alternativi preclusivi"

    (votazione per fasi) in presenza di emendamenti preclusivi, da analizzare parallelamente, la votazione fra uno o più testi emendati dalla commissione ed il testo originario avrà luogo in una seconda fase della votazione

    (prima fase) vengono posti in votazione per 24 ore tutti gli emendamenti, a maggioranza semplice, avendo cura di indicare le preclusioni degli uni rispetto agli altri. In assenza di emendamenti preclusivi si porrà in votazione anche il testo originario della proposta, e risulterà approvato il testo con più voti favorevoli oltre la soglia minima d'approvazione.

    (subemendamento) se due o più emendamenti non alternativi preclusivi risultano entrambi approvati in prima fase il testo licenziato dalla commissione per la seconda fase di voto sarà il risultato dell'integrazione degli emendamenti, compiuta dal Presidente, nel rispetto delle preclusioni

    (preclusione) se due o più emendamenti alternativi preclusivi risultano entrambi approvati in prima fase il testo licenziato dalla commissione per la seconda fase di voto sarà il risultato dell'integrazione solo fra gli emendamenti tra loro non contraddittori ed avrà quindi un numero di versioni coincidente con il numero di emendamenti preclusivi approvati ognuna integrata con tutti gli emendamenti approvati non contraddittori con essa
    (seconda fase) sono posti in votazione per 24 ore tutti i differenti testi alternativi derivanti dall'applicazione della preclusività e dall'integrazione degli emendamenti rispetto al testo originario della proposta. La votazione su di essi seguirà i criteri seguenti:
    - Qualora venisse approvato con i 2/3 più di un testo alternativo, avrà valore di legge quello che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli.
    - Se vi fosse il medesimo numero di voti favorevoli prevarrà quello con minori voti contrari (più astensioni).
    - Se vi fossero il medesimo numero di voti favorevoli e contrari su due o più testi si terrà una terza fase di votazione.
    In questa terza fase di votazione, onde consentire lo "spareggio", non occorrerà la maggioranza dei 2/3, perchè si darà per acquisito il consenso Costituzionale grazie al fatto che nella precedente fase comunque entrambi i testi avranno dovuto ricevere tale maggioranza, ed il voto di ogni commissario sarà unico e consentito solo a favore dell'uno o dell'altro tra i due o più testi presenti. La maggioranza semplice determinerà quale dei due o più testi approvati ai due terzi sia quello destinato a venire inviato al Senato.
    (invio al Senato) sono comunicati all'Ufficio di Presidenza gli esiti delle votazioni e l'approvazione o il respingimento di ogni proposta di legge sul tavolo della commissione e le eventuali modifiche intervenute


    Art. 9

    Le fasi di votazione degli eventuali emendamenti e del testo finale della proposta di legge durano rispettivamente 48 ore.
    Gli emendamenti e il testo finale sono approvati secondo i requisiti previsti dall'art. 67 della Costituzione, ovvero in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 della sommatoria dei voti espressi secondo il criterio per il quale ciascun membro dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato.
    Il Presidente compila la scheda di voto e proclama i risultati in modo chiaro e comprensibile.
    Il testo approvato viene subito trasmesso al Presidente del Senato.


    Art. 10

    Se l'operato del Presidente della Commissione è sospetto di incostituzionalità o di violazione del presente Regolamento, egli per mezzo della denuncia di un qualsiasi Commissario è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte potrà ammonirlo con una censura costituzionale e annullare gli atti che violano Costituzione e Regolamento.
    Il Presidente decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte.
    In caso di grave violazione delle leggi la Corte può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai giudici.


    Art. 11

    Modifiche al presente Regolamento sono adottate a maggioranza semplice dalla Commissione.


    Art. 12

    Il presente Regolamento richiama nella sua appendice tutti gli articoli della Costituzione che disciplinano la Commissione.


    APPENDICE

    Sezione VIII - La Commissione Affari Costituzionali, procedure per la revisione della Costituzione e l'approvazione di leggi costituzionali


    Art. 62

    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, discussi e votati in Commissione Affari Costituzionali, e successivamente inviati al Senato per l'approvazione definitiva, nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno della Commissione Affari Costituzionali e del Senato.


    Art. 63

    I disegni di legge di revisione costituzionale o di rango costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentati, necessitano della firma di almeno 6 senatori, e devono essere indirizzati in prima istanza alla Commissione Affari Costituzionali del Senato.


    Art. 64

    La Commissione Affari Costituzionali del Senato è composta da 1 rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Tale rappresentante è indicato ad inizio legislatura dal Presidente del Gruppo e viene scelto tra gli ex giudici della Corte Costituzionale , ex Presidenti del Consiglio, ex Ministri , ex Presidenti delle Camere, Presidenti emeriti di PIR o membri delle Camere già eletti in almeno una legislatura.
    I Gruppi parlamentari che non trovano alcun rappresentante di loro gradimento che presenti i requisiti del comma precedente hanno il diritto di nominare un eletto al Senato nella legislatura in corso.
    Il Gruppo Misto non ha rappresentanti nella Commissione Affari Costituzionali.
    Se il Gruppo parlamentare viene sciolto durante la Legislatura, il suo rappresentante in Commissione decade, ma può essere ri-nominato da un Gruppo di nuova costituzione.


    Art. 65

    Il membro più anziano per numero di messaggi presiede la prima seduta della Commissione, che avrà come unico oggetto l'elezione del Presidente della Commissione a maggioranza semplice. Il Presidente della Commissione, che convoca e presiede le sedute, può nominare un Vicepresidente che lo sostituisca quando necessario. Il regolamento interno è adottato a maggioranza semplice e stabilisce i modi e le forme della discussione e approvazione dei progetti di legge di competenza della Commissione. Possono partecipare alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, il Primo Ministro e tutti i Ministri che ne fanno richiesta.


    Art. 66

    Ogni membro della Commissione, sin dalle votazioni dedicate all'elezione del Presidente e all'adozione del regolamento interno, dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato. I gruppi senatoriali hanno tempo 15 giorni per nominare il proprio rappresentante presso la Commissione Affari Costituzionali. In caso di mancata nomina entro il limite temporale ivi previsto il gruppo perderà diritto ad essere rappresentato nel suddetto organo per l'intero corso della legislatura. Ogni Gruppo parlamentare può revocare il proprio rappresentante tramite comunicazione del Presidente del Gruppo stesso inviata al Presidente della Commissione, e sostituirlo con un altro che presenti i requisiti stabiliti dalla Costituzione.


    Art. 67

    I disegni di legge costituzionale di cui all'art. 63 sono approvati dalla Commissione Affari Costituzionali in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 della sommatoria dei voti espressi secondo il criterio per il quale ciascun membro dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato, e vengono trasmessi al Presidente del Senato che li incardina per la discussione in assemblea.
    Il Senato non può emendare il disegno di legge costituzionale, ma solo metterlo ai voti oppure decidere, a maggioranza, di rinviarlo alla Commissione Affari Costituzionali, allegando eventualmente alla mozione di rinvio i punti suscettibili di modifica, soppressione o integrazione.
    Un disegno di legge costituzionale può essere rinviato alla Commissione solo una volta, e se torna nuovamente al Senato deve essere posto ai voti.
    Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge costituzionale in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
    In caso di reiezione da parte del Senato, il disegno di legge costituzionale termina il suo iter.
    Ultima modifica di Ronnie; 07-04-13 alle 02:11 Motivo: PdlRevReg Ronnie
    Per aspera ad astra

  2. #2
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito Re: Regolamento Commissione Affari Costituzionali

    Il regolamento che è stato in vigore fino al 6 aprile 2013 è di seguito pubblicato.
    Citazione Originariamente Scritto da FalcoConservatore Visualizza Messaggio
    REGOLAMENTO COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI


    Art. 1

    La Commissione è presieduta di norma dal Presidente, e quando questi è assente o impossibilitato, dal Vice-Presidente.
    Il Vice-Presidente è nominato tra i Commissari a discrezione del Presidente.


    Art. 2

    Il Presidente mantiene l'ordine delle sedute. Egli ha il compito di favorire le trattative fra i Commissari al fine di pervenire ad un accordo condiviso sulle proposte di legge costituzionali.


    Art. 3

    Ogni commissario ha il diritto ed il dovere di partecipare alle sedute. Il Commissario che non partecipa ai lavori per più di 30 giorni consecutivi senza alcuna giustificazione è dichiarato decaduto dal Presidente, che informa immediatamente il Gruppo di riferimento per la sostituzione.
    Restano fermi gli altri motivi di decadenza previsti dalla Costituzione.


    Art. 4

    Le sedute sono convocate sulla base di un Ordine del Giorno redatto dal Presidente, il quale tiene conto delle proposte di legge e degli altri affari da esaminare.


    Art. 5

    Le proposte di legge costituzionale devono essere pubblicate in una apposito thread ufficiale aperto dal Presidente all'inizio di ogni Legislatura. Il Presidente accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dalla Costituzione, ovvero la sottoscrizione della proposta da parte di almeno 6 senatori.


    Art. 6

    La Commissione può esaminare e ratificare con eventuali osservazioni non vincolanti i decreti e i regolamenti emanati dal Presidente di PIR che richiamano e/o attuano dispositivi costituzionali. E' fatto salvo il diritto della Corte Costituzionale, previo ricorso, di giudicare sulla liceità e la costituzionalità di tali atti secondo le norme in vigore.


    Art. 7

    Le sedute si dividono in una fase di discussione e in una fase di votazione.
    La discussione dura di norma 5 giorni, ma può essere prorogata a discrezione del Presidente al fine di garantire un dibattito ponderato sulle proposte di legge e gli altri affari che sono all'attenzione della Commissione. Il Presidente ha in ogni caso il dovere di chiudere la fase di discussione nel momento in cui risulta palese che si è formata una maggioranza sufficiente per l'approvazione di una proposta, o che non è possibile addivenire ad un accordo fra i commissari nonostante le trattative.


    Art. 8

    Ogni Commissario ha il diritto di svolgere delle osservazioni e di presentare degli emendamenti. Se non è possibile addivenire ad un accordo condiviso sugli emendamenti, ovvero se un commissario lo richiede in modo ufficiale, gli emendamenti non accolti nel testo della proposta di legge sono posti comunque ai voti prima della votazione finale.


    Art. 9

    Le fasi di votazione degli eventuali emendamenti e del testo finale della proposta di legge durano rispettivamente 48 ore.
    Gli emendamenti e il testo finale sono approvati secondo i requisiti previsti dall'art. 67 della Costituzione, ovvero in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 della sommatoria dei voti espressi secondo il criterio per il quale ciascun membro dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato.
    Il Presidente compila la scheda di voto e proclama i risultati in modo chiaro e comprensibile.
    Il testo approvato viene subito trasmesso al Presidente del Senato.


    Art. 10

    Se l'operato del Presidente della Commissione è sospetto di incostituzionalità o di violazione del presente Regolamento, egli per mezzo della denuncia di un qualsiasi Commissario è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte potrà ammonirlo con una censura costituzionale e annullare gli atti che violano Costituzione e Regolamento.
    Il Presidente decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte.
    In caso di grave violazione delle leggi la Corte può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai giudici.


    Art. 11

    Modifiche al presente Regolamento sono adottate a maggioranza semplice dalla Commissione.


    Art. 12

    Il presente Regolamento richiama nella sua appendice tutti gli articoli della Costituzione che disciplinano la Commissione.



    APPENDICE
    Ultima modifica di Ronnie; 07-04-13 alle 02:11
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

 

 

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