Non può essere licenziato il dipendente che denuncia alle competenti autorità giudiziarie irregolarità verificatesi all’interno dell’azienda in cui è impiegato allegando all'esposto documenti sottratti sul posto di lavoro. Il datore non può giustificare il licenziamento appellandosi al dovere di fedeltà del dipendente. Né può addurre come giusta causa o giustificato motivo al licenziamento la denuncia presentata dal lavoratore di fatti penalmente illeciti all’interno dell’azienda; la mancata comunicazione preventiva al datore di lavoro; la divulgazione di documentazione aziendale per supportare l’esposto. Lo dimostra la sentenza n.6501/2013 emessa dalla Corte di Cassazione che rimarca la differenza fra dovere di fedeltà e comportamento omertoso, molto sottile in questi casi.
La vicenda. Un dipendente denuncia il proprio datore di lavoro per alcune irregolarità da lui riscontrate in un contratto d’appalto per opere manutentive di un semaforo. Viene così licenziato e presenta ricorso. La Suprema Corte gli dà ragione: l’esposto presentato dal dipendente non è considerato atto lesivo del vincolo di fiducia intercorrente tra il dipendente e il suo datore di lavoro, tesi cardine della difesa aziendale. In particolar modo, dopo aver precisato che il rapporto fiduciario sul lavoro si sostanzia nella credibilità che il datore di lavoro riconosce al lavoratore basandosi sulle capacità di quest’ultimo di adempiere ai propri doveri contrattuali, gli Ermellini hanno sottolineato che l’esposto del dipendente, se teso a smascherare un illecito, può essere addirittura un comportamento obbligatorio nei casi in cui sussista l’obbligo di denuncia di un reato.
Inoltre, il vincolo di fedeltà fra lavoratore e azienda non viene meno se il primo, in sede di controversia aziendale, produce copie di documenti di proprietà dell’azienda relativi alla propria situazione professionale. Se, da un lato, l’erronea divulgazione delle informazioni contenute nei documenti è un rischio scongiurabile seguendo le consuete regole processuali; dall’altro, il dipendente ha il pieno diritto di difendersi, diritto che si antepone anche alla necessità aziendale di evitare la divulgazione di informazioni ritenute importanti. Il dipendente può legittimamente presentare tali documenti in un esposto come prova di quanto dichiarato. La presentazione della documentazione gli permette di dimostrare la veridicità di quanto dichiarato ed evitare una denuncia per calunnia in caso di eventuale occultamento di tali prove documentarie. Sussiste per il datore di lavoro, in definitiva, l’onere di fornire una giusta causa o un giustificato motivo idoneo a giustificare il licenziamento del lavoratore diverso da quelli elencati nella sentenza.
Licenziamento illegittimo se il dipendente denuncia illeciti aziendali - Affaritaliani.it