il bilancio dello Stato dovrà essere in pareggio o in attivo;
tale regola si considera rispettata se il disavanzo strutturale dello Stato è pari all’obiettivo a medio termine specifico per Paese, con un deficit che non eccede lo 0,5% del PIL;
gli Stati contraenti potranno temporaneamente deviare dall’obiettivo a medio termine o dal percorso di aggiustamento solo nel caso di circostanze eccezionali, ovvero eventi inusuali che sfuggono al controllo dello Stato interessato e che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione, oppure in periodi di grave recessione, a patto che tale disavanzo non infici la sostenibilità di bilancio a medio termine;
qualora il rapporto debito pubblico/Pil risulti significativamente al di sotto della soglia del 60%, e qualora i rischi per la sostenibilità a medio termine delle finanze pubbliche siano bassi, il valore di riferimento del deficit può essere superiore allo 0,5%, ma in ogni caso non può eccedere il limite dell’1% del PIL;
nel caso di deviazioni significative dal valore di riferimento o dal percorso di aggiustamento verso di esso, le parti contraenti dovranno attivare un meccanismo di correzione automatica, che includa l’obbligo per la parte contraente interessata di attuare le misure per correggere la deviazione entro un determinato termine temporale.
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Regressista amante della pucchiacca.
In pratica a quelli che "uuuuh il fiscal compact !!!" non basta un disavanzo del 2,9% .
Loro vogliono arrivare almeno al 5% ,sennò che gusto c'è ...
Regressista amante della pucchiacca.
Purtroppo non è cosi: una volta inserita la norma nella costituzione (a proposito grazie Berlusconi, grazie Bersani e grazie Monti per averlo fatto e grazie ai giornalisti per averlo passato sotto silenzio: bravi......) ne derivano delle conseguenze
http://it.wikipedia.org/wiki/Articol...zione_italiana
Articolo 81
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principî definiti con legge costituzionale. »
Ultima modifica di C@scista; 04-04-13 alle 14:39
Te lo spiego io, il pareggio di bilancio è strutturale perché tolti gli interessi sul debito (questo prevedeva il fiscal compact) il bilancio sarebbe in pareggio. Ché poi il 3% di deficit lo si ripaga con una crescita prossima all'1% del PIL, quindi è sostenibile, tutto qui.