Tratto da .::L'ANTIGIORNALE::.
di Claudia Osmetti
Art. 21-octies L. 241/90
È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
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Chiunque abbia sfogliato un manuale di diritto amministrativo, anche solo una volta, si sarà imbattuto in uno degli articoli cardine del nostro sistema: l’art. 21-octies L. 241/90. Un articolo che, scardinato dall’artificiosità del linguaggio forense (linguaggio che Napoleone tanto combatteva, ma che a noi –leggi ai nostri avvocatacci– piace tanto perché ti permette di parlare per ore senza poi, nella sostanza, concludere niente), recita pressappoco così: se un provvedimento amministrativo viene adottato violando la legge è nullo, ma se l’amministrazione dimostra che il suo contenuto sarebbe stato identico anche rispettando la legge allora va tutto bene.
Tutto bene un cavolo. L’art. 21-octies L. 241/90 è il paradigma finale del perché in Italia non funzioni nulla (o quasi nulla).
Analizziamo con calma la situazione: io, cittadino, sono tenuto, nel momento in cui mi rapporto ad una qualsiasi Amministrazione Pubblica, al più pieno rispetto delle norme (procedimentali e non). Il perché, mi pare ovvio: se tutti, anche nella più completa buona fede, facessero a modo loro sarebbe il caos, e la giustizia sarebbe paralizzata nel giro di uno schiocco di dita. L’Amministrazione, dal canto suo, dovrebbe essere tenuta al pieno rispetto della legge, altrimenti, ancora e a costo d’apparir noiosi, sarebbe il caos… O no?
No! Perché basta che l’Amministrazione provi che il contenuto disposto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello che in realtà ha già reso esecutivo “per farla franca”. Ma ancora: non c’è il limite, in quest’ipotesi, dell’attività vincolata, quindi la norma opera anche in caso di attività discrezionale (Sentenza n. 1588/2008, Consiglio di Stato). Il che ci porta, inevitabilmente, a una totale dequotazione del principio di legalità che informa non solamente il procedimento amministrativo, ma l’insieme strutturale del sistema normativo italiano. Il potere non può essere esercitato in maniera arbitrale, è soggetto unicamente alla legge e alla legge deve essere conforme. Dura lex sed lex, anche per le amministrazioni.
Una visione assimetrica delle posizioni privato cittadino – Amministrazione Pubblica da un lato, quello normativo, rema contro l’obbiettivo tanto sbandierato (e mai veramente attuato) dello Stato-regolatore che non interviene più direttamente nell’economia e nel mercato (folli quelli che ci credono ancora, n.d.r.) e dall’altro lato, quello sociale, crea una sorta di sfiducia nel cittadino che deve rivolgersi ad una qualsiasi istituzione e che, il più delle volte, preferirebbe avere a che fare con un manipolo di alieni conquistatori piuttosto che con la burocrazia italiana.
In sostanza, la categoria dei “vizi invalidanti” che postula l’art. 21-octies è una categoria figlia dei suoi tempi che riflette un sistema precettistico che anziché riformare le situazioni partendo dalle loro basi preferisce saltare di sanatoria in sanatoria. È, tutto sommato, il metodo più veloce e più facile. Non credo sia, però, anche il più equo ed intelligente.




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