SICUREZZA/ Circolare della procura di Bologna dà le prime indicazioni operative sulla legge
L’espulsione del clandestino diventa automatica. E il processo per clandestinità può prendere due strade (citazione contestuale o presentazione immediata), ma entrambe sprint.
È quanto mette in luce un appunto della Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna, che ha dato una prima lettura operativa dell’articolo 10 bis del T.U. extracomunitari (dlgs 286/1998), inserito dalla legge sulla sicurezza e di prossima entrata in vigore (8 agosto 2009). Innanzi tutto una precisazione. Per come è costruito il reato di soggiorno illegale, nella totalità dei casi si verificherà la flagranza di reato o la prova evidente. Ciò è la base per l’applicazione del nuovo rito che sarà definito dal giudice di pace.
La legge prevede due distinte procedure. La prima è definita presentazione immediata in giudizio e si applica agli stranieri a piede libero. Protagonista è la polizia giudiziaria che chiede al pubblico ministero la richiesta, appunto, di presentazione al giudice di pace. La procura di Bologna, in proposito, raccomanda che vi sia il verbale di elezione di domicilio in cui si dà atto che lo straniero dichiara di parlare e comprendere la lingua
italiana. Il pubblico ministero rilascia l’autorizzazione per una udienza, per fissare la quale dovrà coordinarsi con l’ufficio del giudice di pace. Gli atti devono essere notificati all’imputato e al difensore, ma senza un termine minimo tra notificazione e data di udienza (al massimo il difensore chiederà in udienza di potere avere tempo di studiare il fascicolo).
L’altra strada per arrivare alla definizione del processo è la citazione contestuale, che si applica nei casi di particolare urgenza e nei casi di straniero privato della libertà personale. Secondo la circolare questo si verifica anche quando lo straniero è trattenuto nei centri di identificazione. Anche in questo caso la polizia giudiziaria chiede autorizzazione al pubblico ministero. Secondo la circolare la volontà della legge è di avere nello stesso giorno (nella massima celerità) sia la richiesta della polizia giudiziaria, sia l’autorizzazione del pm sia la celebrazione dell’udienza, alla stregua di una direttissima (rito non contemplato per il giudice di pace per altri reati).
Una analoga circolare della procura di Milano ritiene, però, che la citazione contestuale (da un punto di vista formale) prevede che l’imputato non sia in stato di detenzione e che quindi i primi processi per clandestinità con questo rito si potranno celebrare tenendo conto della sospensione feriale (a Milano dal 6 settembre 2009).
A questo proposito la circolare bolognese sottolinea alcuni problemi pratici e in particolare l’individuazione dell’organo competente alla scorta (si indica la polizia procedente all’accertamento del reato). Per tutti e due i riti la Circolare milanese richiede una attenzione probatoria a dimostrare la clandestinità (testimonianze degli agenti e documentazione amministrativa) Il processo, comunque celebrato, secondo la circolare di Bologna ha un esito segnato e cioè la condanna dell’imputato e la conseguente applicazione, che pare automatica, della sostituzione dell’ammenda con l’espulsione (nuovo articolo 62-bis del T.U. stranieri).
L’espulsione amministrativa non è condizionata dal procedimento penale per soggiorno illegale e non ci vuole il nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente: se prima della sentenza del giudice di pace si avesse l’esecuzione della espulsione amministrativa il processo penale si conclude con la pronuncia di non luogo a procedere. L’analoga circolare della procura di Milano parla in questo caso di estinzione del reato. La circolare della procura di Bologna fornisce ancora le seguenti precisazioni: la contravvenzione di soggiorno illegale è assorbita dai reati più gravi e quindi in questi casi non si applicano le procedure accelerate della presentazione immediata e della citazione contestuale. Infine nel corso di arresto per altro reato (ad esempio in materia di stupefacenti) e contestuale accertamento della violazione delle disposizioni sull’ingresso e il soggiorno in Italia, non c’è connessione e i due reati seguono strade giudiziarie diverse: giudice ordinario per il delitto e giudice di pace per la contravvenzione prevista dal citato articolo 10-bis.
Antonio Ciccia
Italia Oggi, 5 agosto 2009
Immigrazione: l'espulsione del clandestino diventa automatica




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