Il voto dei progetto di legge di cui all'oggetto del thread avrà la consueta durata di 48 ore - dalle 08:20 del 10 giugno 2013 alle 08:20 del 12 giugno 2013.
DDL Ricerca scientifica
lo Stato si impegna ad applicare i seguenti articoli. I criteri di valutazione sono introdotti seguendo una scala di valutazione di dati di comparazione, l'istituto sarà quindi sottoposto a questi dati che riguardano i criteri elencati, in modo da analizzare che tali requisiti siano soddisfatti. Tale sistema di valutazione varrà per i seguenti articoli
Art.1. Meritocrazia evalutazione
introdurre criteri utili in campo scientifico per questo scopo: citazioni, fattore di impatto, brevetti venduti, finanziamenti competitivi da charities di qualità (comeAIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro o Telethon), industria,Commissione Europea, National Institutes of Health,
Art.2. Autonomia e responsabilità dei singoli e delle istituzioni
introdurre programmi dedicati alla crescita indipendente dei giovani. Percepire immediatamente che scelte fatte con criteri non di merito (anzianità, clientela, parentela) avranno a breve gravi conseguenze sul livello di finanziamento e sull'esistenza stessa del dipartimento, dell'università o dell'ente di ricerca.
Art.3. Flessibilità
attuare minori investimenti a enti che privilegiano la precarietà. Uno scienziato potrà quindi basare il proprio salario, del tutto o in parte, su finanziamenti da lui ottenuti per progetti competitivi (grant), dove però lo Stato attraverso le agenzie costituiscono uno sportello affidabile e costante, in un contesto di competizione sulla base della qualità della ricerca.
Art.4. Massa critica
Creare strutture di grandi dimensioni, condivisione di apparecchiature sofisticate e costose, banche dati e sistemi informativi efficienti, processi moderni,servizi di base (Massa critica).
Art.5. Il reclutamento dei cervelli: per un sistema aperto
I salari, laboratori, accesso ai finanziamenti e possibilità di carriera, devonoessere confrontabili con quelli europei o americani, che e consentano e stimolino, la venuta di scienziati dall'estero. Costruzione di legami di collaborazione, permettendo lo scambio di tecnologia e restituendo al Paese di origine ricercatori formati e sburocratizzazione dei sistemi di assunzione.
Art.6. Il finanziamento
favorire investimenti privati, statali e individuali per la ricerca e Otto per mille alla ricerca
Art.7. Ricerca accademica e ricerca industriale
Protezione della proprietà intellettuale, imprenditorialità accademica, rapporto tra industria innovativa e accademia saranno gli elementi fondamentali di un sistema di ricerca efficiente. Importante sarà la trasparenza di questi rapporti di collaborazione rispetto ai possibili conflitti di interesse e la condivisione di regole (per esempio riguardo la responsabilità intellettuale dei dati e laloro pubblicazione)
Art.8. Non introdurre promozioni per legge o comunque mascherate come concorsi dedicati.
Art. 9. Valutazione da parte di esperti indipendenti, anonimi, internazionali (peer review) per progetti, finanziamenti e carriera.
Art.10. Valutazione delle istituzioni, dei laboratori e dei centri di ricerca, usando anche strumentiquali "site visits" e su questa base dosare il finanziamentopubblico.
Art.11. Accedere anche per giovani ricercatori i finanziamenti, su progetti valutati, da gestire in autonomia.
Art.12. Avvio per un mercato del lavoro affidabile che consenta mobilità, retribuzioni adeguate e percorsi di carriera.
Art.13. Studiare scelte politiche strategiche sulle priorità della ricerca.
Art.14. Programmazione di attrazione di ricercatori dai Paesi meno sviluppati.
Art. 15. Incentivi fiscali all'industria per investimenti in ricerca.
Art.16. Facilitazioni fiscali per le donazioni a università, istituti o enti di ricerca.
Art.17. Ottenere forme di partecipazione democratica e di compresenza negli istituti di ricerca da parte di studenti universitari e dei licei scientifici per un rapporto diretto tra scuola-università-mondo del lavoro;
Art.18. Esigere una posizione più decisa per la scienza e per il suo sviluppo, ai fini conoscitivi, produttivi, ambientali,internazionalisti tramite collaborazioni tra gli enti scientifici e lo Stato;
Art.19.Maggiore libertà di iniziativa della scienza migliorando i rapporti tra fini e strumenti della ricerca;
Art.20.Rapporti internazionali, da svilupparsi in senso multilaterale e per contribuire ad una reale uguaglianza fra le nazioni in campo scientifico esviluppare la ricerca a livello mondiale;
Art. 21. Il Senato delega il Governo, tramite il Ministro competente a dare attuazione all'indirizzo esposto in tutti gli articoli precedenti.
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SCHEDA DI VOTO
favorevole al progetto di legge Haxel [ ]
contrario al progetto di legge Haxel [ ]
astenuto [ ]