
Originariamente Scritto da
von Dekken
Legge Costituzionale - Decreti Governativi
Art.1
1.1 - Il Governo, nella persona del Primo Ministro ha la facoltà di emanare Decreti Governativi su ogni argomento di discussione del Senato.
1.2 - Sono espressamente escluse dalle materie riguardanti i Decreti Governativi: le modifiche alla Costituzione, alle leggi costituzionali e ad ogni altra legge ordinaria, comprese quelle in materia elettorale, per il regolamento delle Camere, o regolanti la simulazione “Transatlantico”.
Art. 2
2.1 - I Decreti Governativi, approvati dal Consiglio dei Ministri, sono pubblicati dal Primo Ministro o da un Ministro da lui delegato, controfirmati dal Ministro della Giustizia, in un albo, appositamente istituito e creato come thread “in rilievo” nel forum del Senato, denominato “Albo dei Decreti Governativi”.
2.2 - Ogni termine temporale previsto alla presente legge decorre dal momento della pubblicazione nell’Albo del Decreto. A seguito della pubblicazione, il Primo Ministro o un Ministro da lui delegato informa il Presidente del Senato dell’emanazione del Decreto Governativo.
2.3 - Possono essere emanati un massimo di tre Decreti Governativi per ogni mese, con un massimo di quindici per l'intera legislatura.
Art. 3
3.1 - Entro 10 giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2.2 della presente legge, il Senato si riunisce, secondo i termini e con le modalità previste dal Regolamento del Senato, al fine di discutere della conversione in legge ordinaria del Decreto Governativo.
3.2 - Entro ventiquattro ore dalla convocazione della seduta del Senato di cui all’articolo 3.1 precedente, il Primo Ministro può ritirare il Decreto Governativo. In caso di ritiro del Decreto Governativo, la seduta del Senato è annullata dal Presidente del Senato.
3.3 In caso di mancata conversione in legge ordinaria del Decreto Governativo, quest’ultimo perde efficacia sin dal momento della sua pubblicazione nell’Albo di cui all’articolo 2.1.
3.4 - In caso di conversione in legge ordinaria del Decreto Governativo, si procede alla sua promulgazione secondo la Costituzione. Il Presidente della Repubblica non può rinviare al Senato un Decreto Governativo che questo abbia approvato.
3.5 - Il Senato non può discutere più di un singolo Decreto Governativo per ogni seduta. Sono ammesse sedute straordinarie per la discussione e la conversione dei Decreti Governativi.
3.6 - Qualora il Presidente del Senato, o i Vicepresidenti, senza giustificato motivo, manchino di convocare il Senato entro il termine di cui all’articolo 3.1, i sopracitati soggetti saranno passibili di censura costituzionale secondo quanto previsto dalla Costituzione.