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    Predefinito VII seduta del Senato, , 1° tema del governo tema su rifiuti e ambiente votazione

    apro il thread di votazione sui Patti Lateranensi durata 48 ore si inizierà a votare alle 20:00 di oggi

    DDL del governo Occidentale Sull'ambiente e sulla gestione dei rifiuti
    Preambolo
    La gestione dei rifiuti è un tema apparentemente banale e di ordinaria amministrazione ma che in realtà banale non è ne tantomeno facile da gestire implicando in realtà una decisa capacità di gestione politica del servizio. Sono ben noti infatti i disastr prodotti da ormai venti anni in certe regioni dell’Italia dalla pessima gestione del servizio dei rifiuti come ad esempio in Campania dove manca quasi totalmente una raccolta differenziata ed abbondano le discariche illegali gestite dalla camorra mentre quelle legali si limitano di fatto ad un solo inceneritore totalmente insufficiente per il territorio al punto da trovare un'unica soluzione nel trasferimento continuo in paesi esteri dei rifiuti prodotti nel territorio. Quello però è solo il caso di punta perché sia pure con punte meno critiche lo stesso problema di incapacità a gestore nel territorio i rifiuti d si ripresenta in altre regioni a cominciare dal Lazio dove ugualmente il territorio non riesce a programmare una seria raccolta differenziata e finisce per trovarsi in una situazione in cui le discariche non sono piu sufficienti.
    Il Presente disegno di legge si propone pertanto di promuovere e incentivare anche economicamente una corretta filiera di trattamento dei materiali post-utilizzo
    spostare risorse dallo smaltimento e dall’incenerimento verso la riduzione, il riuso e il riciclo
    limitare progressivamente il ricorso crescente alle pratiche di smaltimento dei rifiuti distruttiv e dei materiali tenendo però conto di un minimo di realismo che sconsiglia l’abolizione immediata degli inceneritori esistenti nelle zone che gestiscono i rifiuti in situazioni di emergenza e che non sarebbero comunque in grado di passare in tempi brevi alla raccolta differenziata dei rifiuti
    ridurre progressivamente il conferimento in discarica e l'incenerimento
    Introdurre forme di cooperazione tra Comuni per la raccolta e la filiera di trattamento al fine di sviluppare l'occupazione locale in bacini di piccola-media dimensione, che favoriscano le attività di produzione e commercializzazione di materiali e prodotti derivati da riciclo e recupero di materia.

    Dispositivo

    Articolo 1

    Lo stato e le regioni privilegiano ed incentivano (anche attraverso gli incentivi fiscali ai territori che ne fanno uso) il sistema di gestione dei rifiuti basato sulla raccolta differenziata rispetto al sistema basato sugli inceneritori che non possono godere di tali sistemi di incentivazione. Restano però in uso gli inceneritori esistenti nei territori e nelle regioni in cui la gestione dei rifiuti è in forte stato di difficoltà .
    Vengono inoltre vietati i sistemi di gestione dei rifiuti basati unicamente sul trasferimento all’estero dei rifiuti prodotti nel territorio salvo un periodo transitorio per zone che si trovano emergenza ambientale periodo transitorio che però non puo’ superare un anno.
    L'articolo 2,Raccolta differenziata”, indica il criterio generale nell’organizzare la raccolta differenziata domiciliare di tipo mono-materiale o multi-materiale “leggera” e le frazioni comprese ed escluse dalla raccolta differenziata domiciliare, i criteri generali di calcolo della raccolta differenziata in modo sia da creare la minor forbice possibile fra raccolta differenziata e riciclo, forbice oggi troppo ampia, sia da evitare forzate assimilazioni di rifiuti speciali, che già prima erano inviati a riciclo, ai soli fini di aumentare le rese di raccolta differenziata, e infine stabilisce i tempi entro cui gli enti locali dovranno adeguare i regolamenti ed il meccanismo dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza.
    L'articolo 3, “Iva agevolata”, disciplina la riduzione dell'IVA da applicarsi ai beni e materiali oggetto di riuso e riciclaggio ai fini di dare loro maggiore competitività economica rispetto ai beni prodotti con materiale vergine, e destina parte dell’IVA legata a questi beni alla riconversione del sistema di gestione dei rifiuti.
    L'articolo 4, “Revoca degli incentivi all'incenerimento”, abolisce tutti gli incentivi all’incenerimento, essendo questa pratica equiparata allo smaltimento o al massimo al recupero di energia che si trova al di sotto di qualsiasi forma di recupero di materia nella scale delle priorità della gestione dei rifiuti, e pertanto pratica da ritenersi residuale e in via di esaurimento.
    L'articolo 6, “Revoca dei contratti di fornitura”, introduce l'obbligo di rinegoziazione di tutti i contratti di fornitura sottoscritti dai Comuni nei confronti di tutte le tipologie di impianti di cui all'art. 5, i cui gestori potranno ottenere una nuova autorizzazione aderendo ad un “Patto di Riconversione Impiantistica”, attivato dal Ministero dell'Ambiente, per la riconversione degli impianti di cui all'art. 5 in nuovi impianti di trattamento di riciclo/recupero di frazioni differenziate di materia prodotte nello stesso bacino di riferimento.Si prevede l'esclusione da qualsiasi appalto per la gestione complessiva dei materiali post-utilizzo dei soggetti indicati al comma 1 che non aderiranno al “Patto di riconversione impiantistica” che è parte di un più vasto “Programma di riconversione impiantistica industriale”.
    L'articolo 7, “Divieto di smaltimento dei rifiuti riusabili, riciclabili, e non trattati.”, dispone la revoca e il decadimento delle autorizzazioni ad inviare in discarica o incenerire frazioni di rifiuti riusabili, riciclabili e compostabili, sia che provengano delle raccolte differenziate, sia dagli scarti di selezione delle raccolte differenziate, ma con ancora potenzialità di riciclaggio, sia dal trattamento del rifiuto residuale, ma recuperate come materia sia al fine di riciclaggio sia perché utilizzabili in quanto materia. Pone il divieto di depositare in discarica rifiuti biologicamente non stabilizzati.
    L'articolo 8,Divieto di esportazione dei rifiuti”, dispone la revoca delle norme in materia di autorizzazione all'esportazione dei rifiuti non riciclabili sia urbani che speciali fuori regione, concedendo una deroga limitata alle regioni in cui sia stata deliberato lo stato di emergenza per la gestione dei rifiuti dal Consiglio dei ministri, ma limitatamente ai rifiuti speciali non pericolosi ed ai rifiuti urbani non trattati da inviare ad impianti per esclusivo recupero di materia, e non oltre i due anni di tempo per adeguare l’impiantistica. Pone il divieto di esportare fuori i confini della UE rifiuti pericolosi, anche riciclabili, in particolare quelli identificati con la sigla RAEE. Fanno eccezione per un periodo transitorio i comuni e le regioni che si trovano emergenza ambientale periodo transitorio che però non puo’ superare un anno.
    L'articolo 9, “Divieto di diluizione e di riciclo delle scorie di incenerimento”, dispone il divieto di utilizzo diretto o di diluizione delle scorie e delle ceneri da combustione/incenerimento con altri materiali ai fini del riciclo, evitando che prodotti che possono venire a contatto con le persone contengano sostanze pericolose in concentrazioni maggiori ai materiali originari,
    L'articolo 10, “Tributo speciale allo smaltimento”, adegua il tributo speciale alla scala delle priorità della gestione dei rifiuti e alle nuove classificazioni delle operazioni di smaltimento e recupero applicando 3 livelli di tassazione di cui il livello massimo viene applicato a tutti i rifiuti soggetti non solo alla messa in discarica, ma a tutte le operazioni di smaltimento comprendente anche lo smaltimento in inceneritori con rese inferiori al 60% o al 65% a seconda della loro entrata in funzione prima o dopo il 1/1/2009, un secondo livello con importo dimezzato, per le operazioni di recupero energetico, e un terzo livello per le operazioni di recupero di materia diverso dal riciclaggio. Tale adeguamento del tributo alla direttiva serve sia per rendere economicamente più competitivo il riuso e il riciclo rispetto alle operazioni di smaltimento e recupero diverse dal riciclo, sia per spostare da queste ultime operazioni risorse verso le prime attraverso l’utilizzo del tributo speciale per la riconversione del sistema.L’articolo introduce, attraverso lo sconto al tributo speciale, rendendolo regressivo dalla misura massima allo zero, legato ai risultati dei singoli Comuni, il primo dei tre meccanismi economici automatici per premiare le pratiche virtuose messe in campo dai Comuni che danno i migliori risultati in termini di riduzione dei rifiuti, riuso e riciclo, introducendo un importante criterio legato più alla riduzione dei rifiuti che alla raccolta differenziata, vale a dire il premio in base alle quantità procapite abitante/equivalente inviate a smaltimento o recupero energetico. L’introduzione del nuovo criterio si rende indispensabile dato che in troppe regioni l’aumento delle rese di raccolta differenziata è stato ottenuto più con l’aumento della produzione dei rifiuti, in genere legato all’aumento dell’assimilazione, piuttosto che attraverso una differenziazione spinto, andando così in contrasto con il primo obiettivo nella scale delle priorità della gestione dei rifiuti: la riduzione della produzione.Le modalità di applicazione dello sconto, fatto salvo il criterio prima citato, sono demandate alle singole Regioni, e devono tradursi in un minor costo del servizio per i Comuni virtuosi che si traduce in un minor costo in bolletta ai cittadini di quel comune. La differenza di costo del servizio a favore dei Comuni virtuosi serve per far dirigere sullo stesso percorso i Comuni meno virtuosi.
    L'articolo 11, “Utilizzo del gettito del tributo speciale”, destina tutto il tributo, e non solo una parte come attualmente, per la riconversione del sistema, attuando pertanto lo spostamento delle risorse dallo smaltimento e recupero energetico verso riduzione, riuso e riciclo. Il gettito viene destinato sia ad investimenti per la filiera del riuso e riciclo, sia a progetti di riconversione da raccolta stradale a raccolta domiciliare con tariffa puntuale, in modo da abbattere i costi di avvio del nuovo sistema, sia a progetti di riduzione dei rifiuti. Una parte del gettito viene poi destinata al secondo meccanismo automatico di incentivazione economica ai comuni che raggiungono i migliori risultati in fatto di minimizzazione dei rifiuto inviati a smaltimento.
    L'articolo 12, “ Tariffa di ingresso agli impianti di smaltimento, di recupero diverso dal riciclo e di rifiuto residuale”, contiene il terzo meccanismo automatico di incentivazione economica per i comuni virtuosi destinato a diminuire il loro costo del servizio e quindi le bollette dei cittadini. Prevede che le tariffe di conferimento agli impianti di smaltimento, di recupero diverso dal riciclo e comunque di rifiuto residuale, siano determinate in maniera differenziata sulla base del criterio di minimizzazione del rifiuto pro capite/equivalente smaltito. Si penalizzano in tal modo i Comuni che producono maggiori quantità pro capite di rifiuti da inviare a smaltimento, si incentivano quelli che ne minimizzano la produzione, demandando alle regioni la sua applicazione.
    L'articolo 13, “Incompatibilità fra gestione della raccolta, gestione dello smaltimento e gestione del riciclo”, il comma 1 stabilisce il principio di netta separazione in ogni territorio dei ruoli tra soggetti pubblici gestori della fasi di raccolta e gli attuali soggetti privati gestori proprietari di impianti di smaltimento, sotto forma di qualsiasi collegamento societario. La separazione si rende necessaria perché finora si è verificato che la gestione unica ha fatto sì che la fase della raccolta fosse finalizzata dal gestore ad assicurare il pieno utilizzo degli impianti di discarica e incenerimento, mettendo pertanto in subordine la riduzione, il riuso e il riciclo.
    Il comma 3 assegna definitivamente alle Amm.ni Comunali la gestione sul servizio di raccolta dei rifiuti che, pertanto, sono i titolari delle scelte di gestione, nonché garanti del rispetto di precauzione in merito alla tutela dell'ambiente e della salute, garantendo forme di gestione partecipata permanenti delle comunità locali.Il comma 5 dispone la realizzazione di centri di ricerca e analisi finalizzati alla riprogettazione dei beni ai fini del riciclo, presso ogni impianto di smaltimento.
    L'articolo 14, “Semplificazione delle procedure per l'impiantistica del riciclo”, prevede procedure di autorizzazione semplificate per l’impiantistica legata al riuso, al riciclaggio e al compostaggio, e l'adozione da parte delle Regioni di un iter amministrativo accelerato. Si individuano le tipologie di impianti che potranno godere di questo regime speciale, tra cui i digestori anaerobici alimentati a FORSU di capacità limitata.Introduce per tutti i digestori anaerobici una nuova disposizione per cui sono privilegiati gli impianti che prevedono la re-immissione in rete del bio-metano da biogas prodotto,
    L'articolo 15,Tariffa puntuale”, prevede introduce l’obbligo dell’introduzione della tariffa puntuale, tariffa che responsabilizza le singole utenze che dovranno pagare il servizio sulla base della quantità e qualità dei rifiuti conferiti, stimolandole in questo modo a produrne di meno e a dividerli di più. Demanda ai comuni la sua applicazione all’interno di criteri prestabiliti, prevedendo che le utenze che praticano il compostaggio domestico dovranno avere almeno il 20% di sconto sulla tariffa. Si prevede inoltre che nei comuni che applicano la tariffa puntuale tale sistema tariffario sarà sostitutivo della TARES.
    L'articolo 16, “Programma di riconversione impiantistica industriale”, al fine di finanziare il programma di riconversione stesso istituisce i certificati bianchi quali sistema di incentivazione dell’impiantistica legata al riuso, al riciclaggio e al compostaggio, impianti ricompresi all'art. 6 comma 1 ed elencati nell'art. 14, per il finanziamento delle attività di riconversione impiantistica industriale e di gestione ordinaria dei nuovi impianti. Detto provvedimento, unitamente ai provvedimenti disposti dagli artt. 3 e 10, permette di spostare importanti risorse dagli impianti di discarica e incenerimento, impianti che si trovano nei due ultimi gradini della scala delle priorità nella gestione dei rifiuti, verso gli impianti di riuso, riciclo e compostaggio, che si trovano al secondo e terzo gradino della scala delle priorità. Viene qui inserito un nuovo sistema di tassazione sul “vuoto a perdere” che consiste in una tassa dovuta dalle industrie che utilizzano contenitori per bevande di cui non è previsto il ritiro diretto ai fini della riutilizzazione. Da detta tassazione sono esentati i contenitori distribuiti con il sistema del “vuoto a rendere” che prevede una cauzione da versare al momento dell’acquisto recuperabile al momento della resa. Tale tassazione sarà finalizzata interamente al finanziamento del programma di riconversione impiantistica nazionale

    Articolo 17
    Le sanzioni penali previste per chi traffica in rifiuti tossici e provoca danni ambientali passano a sette anni e le sanzioni penali per i piromani e per i cacciatori di frodo passano a sei


    QUESTIONI AMBIENTALI

    art.1)
    Limitare la caccia e lo sport aumentando le aree protette e garantendo le aree idonee
    (esempio le isole che già sono considerate zone protette o solo marittime o solo terrestri, lo saranno in tutte e due i casi, salvo casi in cui è un sito turistico-storico )

    art.2)
    Organizzare la guardia forestale e costiera per combattere le attività illecite per motivi ambientali e di salute con maggiori pattugliamenti contro abusi e piromani, viene anche utilizzata l'attività telematica per questi ultimi (modello Wicap).
    Immettere sotto forma di servizio civile non retribuito (o retribuito come forma di multa/pena accessoria) i cittadini condannati per reati non violenti in servizi di tutela e gestione del territorio.
    La presenza senza interruzione e senza problemi riscontrati dalle autorita' per anni cinque comportera' l'estinzione del reato per il cittadino ammesso.

    art.3)
    Multa tra i 500 e i 5.000 euro per chi provoca valanghe con aggiunta della sospensione delle attività sciistiche del colpevole se cittadino utente.
    Multa tra i 5.000 e i 50.000 euro per chi provoca valanghe e cancellazione delle licenze di gestione o attivita' se il colpevole e' fornitore o gestore o organizzatore di servizi.


    DDL del governo Occidentale Sull'ambiente e sulla gestione dei rifiuti

    FAVOREVOLE []
    CONTRARIO []
    ASTENUTO []

    Ultima modifica di Haxel; 28-06-13 alle 20:02
    (Gv 3, 20-21)
    Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio

  2. #2
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    Predefinito Re: VII seduta del Senato, , 1° tema del governo tema su rifiuti e ambiente votazion


    DDL del governo Occidentale Sull'ambiente e sulla gestione dei rifiuti

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    (sembra piu' un wishful thinking che una legge, la sua attuabilità è molto complessa, ma come indicazione di direzione non sono contrario)

  3. #3
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    la giustizia dei Robespierre ancora una volta ha collocato il nostro Paese tra il Ruanda ed il Burundi

  4. #4
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  5. #5
    NO ALL'INDULTO!
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    In Italia se sei un lavoratore onesto che non arriva a fine mese e ti suicidi, non ti caga nessuno. Se sei un delinquente, per te si mobilitano presidente della repubblica, governo, parlamento e amici dei carcerati. Viva il paese di Pulcinella!

  6. #6
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    "Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti" (J.M. Keynes)
    "Qualcuno vivo che se lo prende nel culo però c'è sempre!" (Cabra)

  7. #7
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  8. #8
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    «Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]

  9. #9
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  10. #10
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    Primo Ministro di TPol...[MENTION]
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