Sezione VI
Il Senato delle Sezioni di POL
Articolo 32
Potestà legislativa del Senato delle Sezioni
1. Il Senato ha potestà legislativa esclusiva su ogni legge, legge organica e riforma costituzionale dell'ordinamento interno della Comunità.
2. Le leggi e le mozioni della Camera, riguardando la Repubblica Italiana, non rientrano nella competenza del Senato, che ha invece competenza su ogni iniziativa ludica interna al forum non collegata con la RI.
3. L'iniziativa legislativa presso il Senato spetta in via esclusiva ad ogni Senatore ed al Governo.
Articolo 33
La Nomina dei Moderatori
1. Al fine di consentire una attività di selezione pilota della classe dirigente del forum che sia pubblica, meritocratica, e facilmente comprensibile da ogni utente, l'Amministrazione ha inteso concedere discrezionalmente con proprio Decreto Sovrano la nomina di un certo numero di Moderatori aggiunti di forum secondari al Senato delle Sezioni.
2. La selezione parlamentare dei Moderatori ha il solo scopo di predisporre, formandoli al lavoro in forum secondari con brevi mandati di un anno reiterabili, un adeguato bacino di moderatori in possesso di una preparazione operativa adeguata al possibile loro impiego nel contingente di Moderatori di primaria importanza, a discrezione della Sovrana Amministrazione del Forum.
3. Ai fini del comma primo un elenco dei Forum e del numero di rispettivi Moderatori oggetto di nomina parlamentare, se concessi, è costantemente aggiornato dal Ministro degli Interni a seguito di periodica consultazione informale con l'Amministrazione, alla quale il Ministro può presentare proposte strettamente riservate di ampliamento o modifica per conto del Governo nelle forme previste dal suo Regolamento, il quale ne dispone l'approvazione in CDM via messaggistica privata onde assicurarne la natura riservata.
4. Il Ministero degli Interni di POL cura la definizione di un registro presso il quale gli aspiranti moderatori, constatati i ruoli per cui sono aperte le candidature, possono presentare il proprio curriculum all'attenzione dei Senatori.
5. Il Regolamento del Senato, in apposita sezione, prevede tutte le norme relative all'elezione del contingente di Moderatori richiesto dall'Amministrazione ed al loro rapporto con il Senato, e qualsiasi proposta di revisione di tale speciale sezione, prima della firma del Presidente di POL, è sottoposta alla firma dell'Amministrazione perchè ne approvi la validità. Nel caso l'Amministrazione non approvi la validità delle nuove norme, il Presidente di POL rinvia la normativa al Senato per le necessarie modifiche.
6. Il Senato accorda priorità alla nomina di quei moderatori che propongono un piano di rilancio del proprio forum.
7. Ogni nomina si intende comunque sottoposta alla duplice fiducia del Senato e dell'Amministrazione. La mancanza di una sola delle due determina l'immediata decadenza.
Articolo 34
Organizzazione fondamentale del Senato
1. Si applicano per il Senato le disposizioni di cui all’articolo 19 commi 1, 3, 5, 6, 8 e 4 con riferimento ai moderatori del forum Senato.
2. Il Regolamento del Senato può disciplinare l'audizione obbligatoria dei magistrati.
Sezione VII
La Corte Costituzionale
Articolo 35
L'elezione della Corte Costituzionale
1. La Corte Costituzionale è eletta dal Senato e dal Presidente di POL durante la seconda seduta del Senato ed ha mandato annuale.
2. La lista dei candidati è predeterminata secondo la legge organica sulla Corte in modo da garantire magistrati scelti tra i giuristi di provata esperienza, deve comporsi di almeno nove nomi e può essere integrata da candidature libere solo in mancanza di candidati di diritto.
3. Nella votazione ogni Senatore può esprimere più di una preferenza, al massimo una per ognuno dei candidati presentati al voto, di cui risultano eletti solo i primi tre per numero di preferenze ricevute, a condizione che esse superino i due terzi dei membri del Senato partecipanti alla seduta.
4. Il Presidente di POL vota per ultimo, ed il suo voto assicura precedenza al candidati che siano, con esso, alla pari di un altro. Se due candidati sono entrambi alla pari tra loro a seguito del voto presidenziale su entrambi, il Presidente attribuisce con proprio pronunciamento un ulteriore precedenza ad uno tra di loro.
5. In caso uno o più candidati rigettino il mandato ricevuto o non raggiungano la maggioranza minima, si procede ad oltranza a nuove votazioni per i soli posti ancora da coprire.
Articolo 36
Poteri della Corte Costituzionale
1. La Corte Costituzionale è competente a giudicare su ricorso degli organi abilitati dalla Costituzione:
a) sull'interpretazione delle norme;
b) sulla costituzionalità di ogni tipo di leggi, atti avente forza di legge e regolamenti;
c) sui conflitti di attribuzioni e competenze tra organi del gioco;
d) sulla censura e destituzione degli organi costituzionali
e) sugli altri casi disciplinati dal presente testo;
2. La Corte Costituzionale delibera a maggioranza. I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, la decisione è di rigetto del ricorso.
3. Le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia costitutiva, modificativa ed eliminativa, vincolante dal momento della delibera e contro di esse non è ammessa alcuna impugnazione.
4. L'efficacia della pubblicazione delle Sentenze, effettuata comunque dal Presidente della Corte entro 5 giorni dalla deliberazione, è meramente dichiarativa.
5. La Corte Costituzionale, col consenso dell'Amministrazione, dispone dei Moderatori di ognuno dei forum sui quali sono ospitate le Istituzioni della Comunità, con priorità rispetto a ogni altro organo.
Articolo 37
Ricorso alla Corte
1. Possono presentare ricorso alla Corte dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi, i rappresentanti legali dei partiti, i Deputati, i Senatori, il Governo ed il Presidente di Pol.
2. Il Regolamento interno prevede le forme e i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
3. Il Regolamento provvede ad accelerare il procedimento qualora il Presidente della Corte dichiari, in una qualsiasi fase del dibattimento, l'urgenza del ricorso.
Articolo 38
Procedura di Censura e Destituzione
1. La Corte Costituzionale in caso di gravi violazioni della legge dolose può dichiarare la censura o la destituzione del Presidente di POL, del Primo Ministro, dei Ministri, dei Senatori e dei Deputati, nonchè, con il consenso dell'Amministrazione reso in udienza, dei Moderatori del Transatlantico.
2. Con il provvedimento di Censura, che può essere disposto solo a seguito dell'annullamento di un atto illegale, la Corte Costituzionale dispone il richiamo pubblico del responsabile dell'atto.
3. Con il provvedimento di Destituzione la Corte, rilevata e motivata l'insufficienza punitiva della sola censura, dispone la cessazione dai poteri dell'organo condannato.
4. La Destituzione del Presidente di POL e dei Moderatori può essere votata solo all'unanimità, salvo che, nel caso del Presidente, essa segua a due censure precedenti.
5. La Destituzione dei Senatori e dei Deputati per atti illegali può essere votata solo all'unanimità, salvo che segua a una censura precedente.
6. La Destituzione dei Senatori e dei Deputati per inattività nel corso dell'incarico può essere disposta solo all'unanimità e si distingue dalla decadenza per assenze poichè prende in esame quelle condotte non assenteiste ma gravemente sciatte e negligenti che pregiudichino il funzionamento corretto degli organi.
7. Il Presidente della Corte informa l'Amministrazione della richiesta di Destituzione dei moderatori, che resta condizionata a un provvedimento dell’amministrazione di recepimento della Sentenza.
8. In caso di destituzione disposta non all’unanimità nel giudizio della corte il destinatario del provvedimento ha facoltà di indirizzare privatamente, senza pubblici proclami pena la nullità, un ricorso privato all’Amministrazione, che deciderà entro cinque giorni se concedere un provvedimento di Grazia. Il Presidente della Corte, in ogni caso di destituzione non unanime, sospende dunque l’esecuzione della sentenza per cinque giorni, in attesa dello scadere dei termini o del provvedimento suindicato.
Articolo 39
Garanzie di indipendenza
1. I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
2. L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, pena la decadenza immediata dall'Ordine Giudiziario.
3. Essendo necessario alla serenità del giudizio che i giudici non provino avversione verso i potenziali ricorrenti è legalmente proibito ai membri della Comunità commentare durante il suo mandato le decisioni passate, presenti o future di un Giudice presentandole come collegate alla sua affiliazione politica passata, presente o futura, i moderatori garantiscono il rispetto del divieto in ogni discussione salvo che nelle sole sedute del Senato sulla revoca o audizione dei giudici.
4. Essendo necessario alla cultura del rispetto per le leggi che i ricorrenti non dubitino della correttezza dei magistrati, la Legge sulla Corte Costituzionale può eventualmente prevedere il diritto, per la parte in udienza, di chiedere la ricusazione e temporanea sostituzione di un Giudice che possa avere interesse personale al ricorso in discussione con un sostituto scelto in aggiunta ai giudici ordinari all'inizio della legislatura e regolato da norme speciali. Ogni norma necessaria in materia è disposta dalla Legge Organica.
Articolo 40
Garanzie di efficienza
1. I Giudici decadono per assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo pari a più di 10 giorni.
2. la decadenza è accertata dal Presidente del Senato se non c'è giustificazione proposta dall'assente, e dal Senato a maggioranza dei tre quinti se la giustificazione pur presente è ritenuta non sufficiente. Il Giudice ha diritto che il Senato valuti la giustificazione prima dell'assenza ed il Regolamento del Senato stabilisce le procedure del caso.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.
Articolo 41
Garanzie di Merito
1. Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
2. La Corte, con sentenza di merito, dichiara anche solo parzialmente inefficaci i ricorsi che mettano in discussione, sulla base di vizi formali e violazioni di legge non dolose, la sussistenza e/o la validità di atti e/o fatti risalenti a oltre i 30 giorni precedenti dalla data di presentazione del ricorso stesso, fatta salva la possibilità della Corte di giudicare sulla costituzionalità delle leggi, degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti, nonché esprimersi sul piano interpretativo e dei conflitti di attribuzione a norma dell'art. 36.
3. Qualora il ricorso sia presentato entro il termine previsto sono sospesi i termini di prescrizione e può essere emessa legittimamente una sentenza.
Articolo 42
Garanzie Penali
1. Sono procedimenti Penali i procedimenti dai quali può conseguire la destituzione dalle funzioni di un organo Costituzionale ed i procedimenti di impugnazione a seguito di sanzioni inflitte dagli organi Costituzionali ai forumisti autorizzate dalla Costituzione.
2. Nei procedimenti penali la legge sulla Corte Costituzionale dispone adeguati e sufficienti correttivi al principio di parità tra accusa e difesa valenti a sancire un favor rei nell’istruzione del caso.
Articolo 43
Organizzazione della Corte
1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.
2. Ogni norma ulteriore necessaria al funzionamento della Corte è disposta con legge organica che deve prevedere almeno quanto necessario all'attuazione piena della Costituzione e può disporre ulteriori norme non in contrasto con essa e dalle quali non derivino in nessun caso conseguenze penali.
TITOLO III
DISPOSIZIONI SULLA LEGGE
Sezione I
Revisione ed Attuazione della Costituzione
Articolo 44
Leggi Costituzionali
1. Le leggi di revisione della Costituzione e tutte le altre leggi Costituzionali sono adottate del Senato a maggioranza dei due terzi dei presenti, l'iniziativa legislativa è quella ordinaria.
2. Le parti delle leggi di revisione e costituzionali che incidano sulla sezione III riservata alla Camera o sulla sezione IV riservata al Presidente sono soggette alla ratifica, senza facoltà di emendamento ed ai due terzi, dei componenti, da parte rispettivamente della Camera e della Camera in seduta comune con il Presidente di POL, il cui voto conta in tale caso per doppio.
Articolo 45
Leggi Organiche
1. Le Leggi Organiche regolano gli Organi Costituzionali e demandano ogni normativa ulteriore e subordinata a specifici Regolamenti la cui adozione è propria degli organi.
2. Le Leggi Organiche sono adottate dalla Camera dei Deputati con la maggioranza dei tre quinti dei presenti.
3. Sono Leggi Organiche:
- Le Disposizioni sulla Legge in Generale
- Il Regolamento del Senato
- Il Regolamento della Camera
- La legge sulla Corte Costituzionale
- La legge Elettorale
- La legge sui poteri Costituzionali del Governo
4. Il Regolamento della Camera è legge organica speciale e la sua approvazione e modifica da parte della Camera è soggetta a ratifica a maggioranza assoluta da parte del Senato.
5. Le disposizioni sulla Legge in Generale sono contenute in una legge organica speciale alla quale questa Costituzione espressamente demanda l’individuazione delle procedure di interpretazione del diritto.
6. I contenuti necessari a norma della Costituzione delle Leggi Organiche possono essere integrati dalle Sentenze della Corte Costituzionale se non previsti adeguatamente in autonomia dalla Camera dei Deputati.
Sezione II
Norme Giuridiche
Articolo 45
Disposizioni sulla Legge in Generale
1. Con legge organica sono disciplinate la gerarchia delle fonti di diritto, la competenza interpretativa, l’interpretazione della legge, l’efficacia della legge nel tempo, la completezza dell’ordinamento e l’abrogazione delle leggi.
2. Le disposizioni sulla legge in generale non riguardano e non sostituiscono le disposizioni sulle leggi della Camera di POL e si riferiscono unicamente alle disposizioni che non costituiscano suggerimento alla Repubblica Italiana ma spieghino effetti sostanziali nell’ordinamento polliano.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I.
Gli effetti della legge Costituzionale, ad eccezione delle presenti disposizioni I, II, III e IV, sono sospesi fino alle elezioni di POL successive alla legislatura in cui è stata pubblicata, gli effetti delle quali sortiranno l'elezione del Presidente, del Senato e della Camera come regolati dal nuovo ordinamento Costituzionale.
II.
1. Assieme alla presente Costituzione sono approvate la legge elettorale, che è immediatamente in vigore al fine di consentire l’elezione dei nuovi organi, le regole minime per il funzionamento della Corte Costituzionale ed infine le regole minime per consentire il funzionamento della Camera.
2. Fino all’approvazione di ogni altra Legge Organica necessaria al funzionamento del gioco le altre disposizioni momentaneamente assenti di tali leggi necessarie all’attuazione Costituzionale sono sostituite, rispettivamente, dalle decisioni secondo opportunità del Presidente di POL, del Presidente della Camera, del Presidente del Senato e del Presidente della Corte Costituzionale, ognuno per la sua materia.
3. Contro tali disposizioni è ammesso ricorso alla Corte, la quale può definire con sentenza nuove disposizioni giurisprudenzialmente valide, che recedono autoabrogandosi non appena il Senato adotti le leggi previste.
4. La Corte Costituzionale, limitatamente alla fattispecie della violazione di norme Costituzionali compiuta tramite l'esercizio del potere di disposizione provvisoria d’opportunità ai sensi della presente disposizione transitoria seconda, non può comminare pene.
III.
1. E’ approvata nel seguente testo una parte della Legge Organica sul funzionamento della Corte Costituzionale, che sarà modificabile, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, con legge organica:
“Articolo 1
Candidati alla Corte Costituzionale
1. Sono candidati, salvo rinunzia, all'elezione come magistrati della Corte tutti i forumisti abbiano patrocinato come avvocati o validamente presentato come ricorrenti almeno un ricorso ammesso nel giudizio di merito di fronte alla Corte.
2. La lista di candidati per l'elezione è formata dalla Corte Costituzionale uscente nei giorni tra le elezioni e la seconda seduta della Camera. La Corte uscente si assicura che i candidati sappiano della candidatura e possano rinunziarvi se indisponibili.
3. E' obbligatorio riportare nella lista sottoposta al voto informazioni minime su ogni candidato, con particolare riguardo al numero di vittorie, parziali accoglimenti e sconfitte nei ricorsi.
4. Se la lista così formata presenta più di nove candidati, non si aggiungono altri nomi e si procede al voto, a seguito del quale i tre candidati eletti accettano il mandato.
5. Nel solo caso in cui la lista, prima della prima votazione o dopo la votazione in caso di candidati che rifiutino il mandato, non presenti più di nove candidati ad essa, su convocazione del Presidente della Camera, si aggiungono coloro i quali accettino di farne parte tra gli ex componenti della Corte Costituzionale, gli ex Presidenti di POL e gli ex Presidenti della Camera e del Senato.
6. Nel caso in cui per indisponibilità degli aventi diritto, anche con la lista aggiunta non si raggiungano nove o più di nove candidati, sono ammesse le libere candidature dei forumisti in possesso dei requisiti per l'elezione alla Presidenza di POL.”
2. Fino all’elezione della nuova Corte Costituzionale prevista dal presente nuovo ordinamento resta nella pienezza dei poteri quella della precedente Costituzione.
3. La Corte Costituzionale provvisoria, integrata dei membri della Commissione Costituzionale che approvarono la Costituzione, fino alla riunione del nuovo Senato, può deliberare a maggioranza dei due terzi gli adeguamenti essenziali a correggere eventuali errori di codificazione che pregiudicassero il funzionamento secondo le intenzioni della nuova Costituzione.
4. E' approvata nel seguente testo la Legge Organica sulla legge in generale, che sarà modificabile, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, con legge organica:
"Disposizioni sulla Legge in Generale
Articolo 1
Indicazione delle fonti
1. Sono fonti del diritto:
i) l'Ordinamento Giuridico Naturale del Termometro Politico
ii) la Costituzione della Comunità di POL
iii) le Sentenze della Corte Costituzionale interpretative della Costituzione
iv) le Leggi Organiche
v) le Sentenze della Corte Costituzionale interpretative delle Leggi Organiche
vi) le leggi e gli atti aventi di forza di legge
vii) gli usi tradizionali (precedenti)
Articolo 46
Interpretazione della legge
1. Nell'applicare la legge si devono considerare il complesso delle disposizioni di ogni ordine e grado applicabili al caso concreto e le fonti interpretative esistenti (precedenti, sentenze, leggi interpretative).
2. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del potere legislativo.
3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.
4. Ai fini dell'accertamento successivo dell'intenzione del potere legislativo circa la singola fonte non rilevano le leggi interpretative e le dichiarazioni posteriori all'epoca in cui furono stesi i provvedimenti, ma esclusivamente quelle anteriori o contemporanee.
Articolo 47 Competenza interpretativa
1. L'organo primariamente chiamato ad applicare la legge è interprete di essa, i suoi atti sono considerati precedenti, ogni procedimento interpretativo successivo ai precedenti -dello stesso o di altri organi- dovrà rendere conto dei mutamenti di orientamento sopravvenuti.
2. Il potere Giudiziario ha competenza interpretativa generale, retroattiva e vincolante, nelle forme previste da questa Costituzione.
3. Il potere Legislativo ha competenza interpretativa generale e vincolante tramite lo strumento delle leggi interpretative, disciplinate dal Regolamento della Camera e del Senato ognuno per i propri ambiti.
4. Le leggi interpretative della Camera e del Senato sono irretroattive, disciplinano solo per l'avvenire la lettura del singolo atto normativo al quale si riferiscono e devono avere la stessa forma prevista per l'adozione di esso.
Articolo 48 Leggi e Prassi
1. La formazione delle Leggi e l'emanazione degli atti aventi forza di Legge sono disciplinate dalla Costituzione.
2. Le Leggi non possono contenere norme contrarie alle disposizioni della Costituzione o delle Leggi Costituzionali.
3. Gli usi contra legem non sono ammessi.
Articolo 49 Regolamenti
1. Il potere regolamentare è disciplinato dalla Costituzione e dalle Leggi.
2. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle Leggi, salvo che siano previste dalle Leggi Organiche.
Articolo 50 Efficacia della legge nel tempo
1. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
2. Le sentenze della Corte Costituzionale possono avere efficacia retroattiva.
Articolo 51 Completezza dell'Ordinamento
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico del Termometro Politico.
Articolo 52 Applicazione delle leggi eccezionali
Le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Articolo 53 Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore."
5. E' approvata nel seguente testo la parte del Regolamento della Camera relativa alle Commissioni ed alle Mozioni, che sarà modificabile, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, con legge organica:
"Articolo 1
Commissione di Garanzia
1. La Commissione di Garanzia è organo permanente della Camera, e si compone di un numero di membri crescente secondo il numero dei membri di essa in ragione della seguente proporzione:
20 Deputati (200 votanti) – 3 membri
32 Deputati (500 votanti) – 5 membri
44 Deputati (800 votanti) – 7 membri
56 Deputati (1100 votanti) – 9 membri
2. I membri sono Deputati indicati, uno per ognuno, dai gruppi parlamentari più rilevanti in ordine di dimensioni, fino all'esaurimento dei posti. In caso di gruppi parlamentari equivalenti chiamati a contendere l'ultimo seggio utile, la priorità è assegnata al gruppo che sia espressione del maggiore numero di voti elettorali validi.
3. L'assegnazione si ripete alla decadenza di qualsiasi membro, secondo i rapporti di forza aggiornati del Parlamento, fermo restando in caso di parità il riferimento al maggiore numero di voti elettorali validi. La sostituzione di un membro non importa l'annullamento dei lavori svolti fino al momento della sua decadenza. Il gruppo parlamentare di riferimento ha un termine di 24 ore di sospensione dei lavori per procedere all'indicazione del nuovo membro, scaduto il quale i lavori proseguono.
4. La CDG è presieduta, salvo rinuncia, dal primo membro più anziano.
5. La CDG è la prima istanza parlamentare di ogni proposta di Legge sulla quale siano sollevati conflitti legislativi di cui agli articoli della Sezione III della Costituzione, i termini per la sua convocazione sono definiti dal Presidente d'intesa con il Presidente del Senato.
6. La CDG decide ogni questione a maggioranza semplice dei presenti, il voto di astensione è considerato voto contrario, l’assenza è considerata voto favorevole.
7. La CDG non è competente sulle questioni riguardanti la congruità o la legittimità dei mezzi di copertura finanziaria, riservate alla Commissione Finanze.
8. Le decisioni della CDG non sono sindacabili dall'aula ma unicamente dalla Corte Costituzionale ai sensi degli articoli della III Sezione della Costituzione.
Articolo 2
Mozioni
1. Le mozioni non hanno limiti di contenuto diversi da quelli previsti dalla Costituzione, ferma l'assenza di espressioni costituenti reato ai sensi della Repubblica Italiana.
2. Le mozioni si compongono di un "visto", al quale deve essere riservato l'intero contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione, di un "considerato", al quale deve essere riservata la spiegazione della scelta che la Camera fa, e di un dispositivo, recante l'incipit "la Camera di POL" e una delle formule "raccomanda", "plaude", "condanna" ed ogni altra che il Presidente della Camera ritenga di accettare.
3. Le mozioni hanno limitazioni di forma inderogabili, esse sono: la corretta lingua italiana, la forma testuale salvo l'inserimento di grafici e fotografie nel visto e nel considerato, il carattere a dimensione 2 del corpo del testo esclusi i titoli di ogni tipo, la presenza di tutti e tre gli elementi di cui al comma 2 ed il rispetto delle sue prescrizioni. Il Presidente della Camera non ammette al voto alcuna mozione che non li rispetti.
Articolo 3
Ostruzionismo alle mozioni
1. I Deputati che abbiano sollevato presso le Commissioni di Garanzia o Finanze questione di eccesso dei presupposti o che abbiano richiesto al proponente una integrazione dimostratasi infondata su di una mozione, non ricevono sanzione se il caso è isolato, ma il Presidente li avvisa subito dopo la prima violazione.
2. Alla seconda questione o integrazione infondata sollevata, il Presidente dispone che ogni Deputato responsabile perda il diritto di sollevarne altre fino alla fine della legislatura, salvo che il Presidente della Commissione competente attesti che la questione era così dubbia da doversi ritenere positivo che la questione sia stata sollevata a beneficio di chiarezza.
3. La questione infondata solo in parte non determina sanzione.
4. Se un gruppo o un insieme di gruppi, incuranti delle sanzioni, adottano esplicitamente o per fatti concludenti la sollevazione delle questioni sulle mozioni come pratica ostruzionistica fino ad esaurimento dei propri membri con diritto di porle, il Presidente della Camera, un mese prima delle votazioni, pone all'indice i Deputati che si prestino, pubblicando decreto di pubblica gogna sul forum, onde assicurare che l'elettorato possa venire informato del comportamento illegale adottato. La Corte Costituzionale, su ricorso, può procedere all'emissione del decreto ove il Presidente non abbia provveduto."
IV.
1. Se a seguito del procedimento di approvazione della presente Costituzione risultassero nel testo di essa, o delle norme di leggi organiche con essa introdotte, dei palesi refusi con l'indicazione delle parole "Camera" o "Senato" o "Senatori" o "Deputati" spaiate e non concordanti esse non determineranno vizio sostanziale di alcun atto perchè dal contesto dell'articolo e della sezione si dovrà discernere, anche con l'ausilio dei lavori preparatori, se il legislatore intendesse far uso dell'una o piuttosto dell'altra denominazione e, una volta riconosciuti tali errori come "errori" ogni interprete potrà procedere a ignorarli, leggendo le norme come se disponessero per il corretto organo che il legislatore intendeva".
2. La Corte Costituzionale, con le sue sentenze, potrà legalmente apportare le correzioni al testo che si rendessero necessarie in ordine alla questione del corretto utilizzo delle parole "Senato", "Camera", "Deputati", "Senatori".