Frode fiscale: il rapporto fra norma penale e stabile organizzazione
Articolo 01.09.2011 (Carlo Alberto Zaina)
Sommario: 1) Premessa - 2) Il rapporto fra norma penale e stabile organizzazione: il concetto di stabile organizzazione materiale e personale - 3) La stabile organizzazione materiale - 4) La stabile organizzazione personale.
1) Premessa
Il concetto di evasione fiscale, designa, in generale, quella condotta che l'agente pone in essere per ridurre o per eliminare in toto (attraverso inadempimenti sia formali, che sostanziali) il prelievo fiscale cui egli può essere soggetto, attraverso condotte che violano specifiche norme fiscali contenute nel d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
La cd. frode fiscale costituisce, a propria volta, una specifica categoria dell'evasione fiscale.
L'istituto si fonda sull'adozione di sofisticati meccanismi illeciti.
Si tratta di veri e propri artifizi strumentali, atti ed idonei a creare una mera apparenza di regolarità, la quale, però, cela la condotta di evasione.
In questo modo viene, così, resa più difficoltosa l'opera di accertamento della situazione del contribuente, da parte dell'amministrazione finanziaria.
Pur non essendo rinvenibile legislativamente una espressa e didascalica nozione di “frode fiscale”, appare, comunque, pacifico che tale condotta debba venire pacificamente sussunta nella previsione degli'artt. 2 e 3 del d.lgs. 74/2000, attesa la presenza nella rubrica di tali disposizioni dell'aggettivo “fraudolenta” in relazione alla dichiarazione dei redditi.
(continua al link NEL titolo)
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