User Tag List

Risultati da 1 a 9 di 9
  1. #1
    Super Troll
    Data Registrazione
    26 Mar 2005
    Località
    Gubbio
    Messaggi
    52,134
     Likes dati
    5,904
     Like avuti
    8,205
    Mentioned
    933 Post(s)
    Tagged
    28 Thread(s)

    Predefinito ARCHIVIO - Testo della costituzione vigente dal 23/09/2013 al 10/05/2015


    ----------------------------------------
    In data 16.05.15 il sottoscritto Sen. Ronnie a ciò abilitato per decreto sovrano, pubblicando il testo di riforma approvato, ARCHIVIA il seguente testo autentico della Costituzione vigente alla data di riferimento, seguito dalle sentenze della corte riportate sotto di esso negli anni della sua vigenza.

    ----------------------------------------


    Legge Costituzionale per la Riforma del Gioco approvata in via definitiva dal Senato il 23/09/2013 e successivamente ratificata dall'Amministrazione



    Articolo 1
    La Costituzione è abrogata e sostituita dalla seguente:



    COSTITUZIONE DI POL


    Dichiarazione Fondamentale

    Noi membri della Comunità, per grazia dell’Amministrazione e volontà del Popolo, Costituenti, riconosciamo come presupposti naturali ed inevitabili dell’esistenza della Comunità l’inalienabile Libertà di espressione di ogni individuo che ad essa decida in coscienza di aderire e la disponibilità per questa adesione del dominio del Termometro Politico e di regole preesistenti e insindacabili certe ed uguali per tutti garantite dalla sua sovrana Amministrazione.

    Per questo, nella nostra ferma convinzione intorno all’utilità del libero Confronto e del necessario rispetto per le forme ed i luoghi che lo rendono concretamente possibile, poniamo qui di seguito i principi di una democrazia virtuale, che condanni ogni violenza e che tuteli tutte le opinioni politiche, etiche e filosofiche, incoraggiandone la diffusione in un luogo comune, pacifico, unito dal Rispetto per gli individui e per le formazioni sociali in cui si esplica la loro personalità.





    TITOLO I
    DIRITTI FONDAMENTALI


    Articolo 1
    Libera espressione

    Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente le sue opinioni e nessuna discriminazione fondata sulle opinioni politiche o religiose, o sulle condizioni sessuali, razziali o di genere, liberamente espresse dai forumisti potrà essere imposta tramite la legge.

    Articolo 2
    Diritto alla riservatezza

    1. La libertà e la segretezza delle comunicazioni sono inviolabili, nessun post pubblico, atto o procedimento giurisdizionale potrà contenere riferimenti a conversazioni o comunicazioni non liberamente consultabili per la comunità al momento in cui si sono tenute.
    2. E' vietato a tutti i membri della comunità riportare dati personali dei forumisti, qualora non siano stati autorizzati dagli stessi o non siano essi già stati postati in precedenza con l'assenso del forumista interessato.
    3. E' vietato pubblicare per scopo denigratorio indirizzi che rimandino ad altri siti dove scrivano membri della Comunità.

    Articolo 3
    Proprietà Privata

    1. La Comunità riconosce la proprietà dei forumisti e le sue leggi non pregiudicano il rispetto del diritto d'autore e dei marchi registrati, in linea con il Regolamento di POL.
    2. La legge disciplina in ogni caso l'esclusiva titolarità dei simboli dei movimenti politici a prescindere ed oltre dalla presenza delle registrazioni previste secondo la Legge Italiana a tutela del loro impiego, onde consentire che ogni movimento politico partecipante alle elezioni virtuali possa conservare senza formalità il proprio simbolo storico anche se non ricorre alle tutele di legge Italiane.

    Articolo 4
    Libertà di Associazione

    1. I membri della Comunità hanno diritto di associarsi liberamente in movimenti, associazioni, e partiti, al fine di esprimere la propria personalità in essa, e di dotare queste associazioni tra loro delle regole che più ritengono opportune.
    2. Le associazioni, i movimenti ed i partiti possono partecipare alle elezioni di POL purché, al momento della presentazione delle liste elettorali, abbiano almeno tre iscritti e un rappresentante, eletto tra gli stessi, aventi i requisiti per l’elettorato passivo previsti al successivo articolo 7 comma 1.

    Articolo 5
    Libertà personale

    1. La Comunità riconosce la Libertà di ognuno e l'eguaglianza in essa di tutti i forumisti.
    2. Nessuna restrizione alla Libertà dei forumisti potrà essere prevista dalla legge se non secondo le norme, nelle sole materie e per le sole finalità autorizzate da questa Costituzione.
    3. La Costituzione riconosce espressamente il Regolamento del Termometro Politico come proprio riferimento vincolante in materia di diritti preesistenti.
    4. I forumisti iscritti al Forum Pol del Termometro Politico acquistano Libertà di voto e di candidatura per gli organi della Comunità secondo le regole del Titolo II della Costituzione.
    5. I forumisti che liberamente decidono di aderire alla Comunità accettano in ogni sua parte la presente Costituzione con l'espressione dei propri post nelle sezioni del Forum che la ospitano.


    Articolo 6
    Diritto di Difesa

    1. La tutela giudiziaria dei diritti e degli interessi legittimi è inviolabile ed inviolabile è anche il diritto alla difesa in condizioni di parità con l'accusa.
    2. L'Ordine Giudiziario assicura il rispetto dei diritti e degli interessi legittimi, secondo le procedure previste dalle leggi.
    3. Non è ammessa l’istituzione di Giudici straordinari.





    TITOLO II
    ORDINAMENTO DELLA COMUNITÀ

    Sezione I
    La Sovranità

    Articolo 7
    Sovranità Elettorale

    1. Il Potere promana dal popolo. I forumisti lo esercitano per mezzo dei propri rappresentanti o con referendum.
    2. I forumisti che risultano dagli elenchi che l'amministrazione comunica, e tutti coloro i quali siano iscritti al forum da almeno 30 giorni che possiedano alla data d'indizione delle elezioni il numero minimo di messaggi, fissato in 100 per la Camera e 300 per il Senato, possono essere candidati al Parlamento.
    3. Con i medesimi requisiti del comma 2 i forumisti iscritti al forum da almeno 15 giorni acquisiscono il solo diritto di voto.
    4. La legge elettorale può estendere la sovranità elettorale ai votanti di collegi uninominali su Facebook sotto la condizione che il loro voto determini quote comunque minoritarie degli esiti elettorali generali.
    5. Amministratori e Supermoderatori del Forum hanno diritto di votare ma, trovando la propria legittimazione in diritti originari preesistenti alla Costituzione che garantiscono loro ampli poteri di influenza, non concorrono personalmente per alcuna carica eletta dal popolo.



    Sezione II
    La divisione dei Poteri

    Articolo 8
    Potere Legislativo e Potere Esecutivo

    1. Il Potere Legislativo ed il Potere Esecutivo risiedono rispettivamente nelle due camere e nel Presidente di POL eletti dal popolo.
    2. Il Presidente, ogni Deputato ed ogni Senatore esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato per l'intera durata annuale, non prorogabile, della Legislatura, che comprende le pause istituzionali, e restano in carica per gli affari ordinari fino all'entrata in carica dei propri successori; la legge elettorale, ferma la proporzione numerica tra il numero dei votanti sul forum alle elezioni precedenti e il numero di seggi messi in votazione, può disciplinare una quota minoritaria di Deputati eletta con collegi esterni al forum con un differente mandato temporale, anche svolto pro parte in una legislatura e pro parte nella successiva.
    3. Il Presidente e la Camera, con l'atto di incarico e la votazione della Fiducia al Primo Ministro, compartecipano del proprio Potere Legislativo ed Esecutivo di natura politica il Governo, costituito dal Consiglio dei Ministri scelto dal PM.

    Articolo 9
    L'Ordine Giudiziario

    1. Il Potere Giudiziario originariamente attribuito al Senato è delegato all'Ordine Giudiziario.
    2. I magistrati, per delega dei Senatori, costituiscono l'Ordine titolare del potere Giudiziario e sono soggetti solo alle leggi.
    3. I magistrati sono scelti nella seconda seduta del Senato, che si svolge in comune con il Presidente di POL, ai sensi delle regole di cui alla VII Sezione.

    Articolo 10
    La cessazione dei Poteri

    1. Solo il Potere Giudiziario, per gravi motivi e nei soli casi disciplinati dalla Costituzione, può disporre la destituzione, anche per inattività, del Presidente di POL, di un Senatore o di un Deputato, a seguito della quale subentrano rispettivamente il Vicepresidente o il primo non eletto della Camera. E' fatta salva da tale riserva di giurisdizione la sola decadenza per assenze prevista dai regolamenti.
    2. Il Primo Ministro ed i Ministri del Governo possono essere destituiti dalla Camera con voto di sfiducia, da chi ricopre le funzioni di PM nel caso di revoca di un Ministro, e dal Potere Giudiziario nei casi previsti dalla legge, tra i quali deve essere disciplinata l'inattività.
    3. Il Presidente di POL ed ogni Senatore possono proporre al Senato di destituire, con la maggioranza dei due terzi, o di richiamare ai doveri, con la maggioranza assoluta, un magistrato per una violazione di legge precisamente motivata ed esplicitamente indicata nella loro proposta. La proposta è irrevocabile e a seguito della sua formale presentazione è obbligatoria la votazione.
    4. Nel caso la mozione di destituzione di un giudice raggiunga meno di un quarto di voti favorevoli nel Senato, il proponente è sottoposto immediatamente per esercizio irragionevole delle sue prerogative a giudizio di censura Presidenziale o destituzione Senatoriale di fronte alla Corte stessa ed il giudice oggetto della mozione ha l'obbligo di non astenersi dal votare.

    Articolo 11
    Legge Elettorale

    1. La Legge Elettorale disciplina le modalità di espressione del suffragio per il Senato, per il Presidente, per la Camera e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale e referendaria.
    2. La Legge Elettorale prevede le sanzioni per l'utilizzo dei cloni e la violazione delle procedure di presentazione delle liste elettorali e riserva
    - al Governo ogni competenza sulla preparazione delle elezioni
    - al potere Giudiziario ogni competenza sulle controversie elettorali precedenti e successive al voto
    - all'Amministrazione la gestione delle discussioni per la votazione e la redazione della lista dei voti non validi
    3. La Legge Elettorale disciplina i referenda di tipo propositivo ed abrogativo di leggi e mozioni nel rispetto delle competenze delle Commissioni del Senato. Essa prevede un controllo di qualità e di legittimità dei quesiti proposti prima del voto; esclude ogni referendum in materia riservata alla Costituzione, salvo il caso del referendum confermativo di revisione Costituzionale; prevede quorum minimi di partecipazione e disciplina maggioranze di approvazione, queste ultime, nel caso di referendum abrogativi o istitutivi di Leggi Organiche non minori delle maggioranze legislativamente previste per tali atti da parte del Parlamento..

    Articolo 12
    Formazione del Parlamento

    1. Il numero dei Deputati e dei Senatori è proporzionale al numero dei voti validi espressi.
    2. La proporzione è in ragione di un minimo di venti seggi assegnati al quale si aggiunge un ulteriore seggio per ogni venticinque voti validi oltre la soglia di duecento per la Camera.
    3. La proporzione è in ragione di un minimo di dieci seggi assegnati al quale si aggiunge un ulteriore seggio per ogni cinquanta voti validi oltre la soglia di duecento per il Senato.
    4. La legge elettorale per la Camera dei Deputati può prevedere basi, sistemi e collegi elettorali diversi per differenti quote del totale dei seggi, a condizione che nell'applicazione di ognuno di essi sia mantenuto il rapporto di proporzionalità tra numero dei voti e numero dei seggi aggiuntivi alla base della Camera.
    5. La legge Elettorale per il Senato delle Sezioni non può disciplinare collegi non uniformi, sbarramenti o premi di maggioranza. Il sistema elettorale è necessariamente basato sul sistema proporzionale con metodo Hare.
    6. I Parlamentari assumono le funzioni al momento della proclamazione dei risultati, salvo rinuncia.



    Sezione III
    La Camera dei Deputati di POL

    Articolo 13
    Potestà legislativa della Camera

    1. La Camera esprime le sue posizioni politiche modificando o adottando leggi che vengono immaginate come leggi reali della Repubblica Italiana, con lo scopo di contribuire come esperimento di simulazione politica virtuale al dibattito pubblico.
    2. La natura delle leggi di POL ne esclude ogni effetto pratico ma la serietà del processo di legislazione virtuale impone che nel redigerle sia tenuto adeguato conto dell'esigenza di evitare le antinomie interne fra l'una e l'altra legge così come le antinomie esterne tra leggi di POL e leggi reali della Repubblica Italiana, la presenza delle quali segnalerebbe nel primo caso una contraddittorietà delle posizioni della Camera e nel secondo caso l'adozione virtuale di atti che nella Repubblica Italiana non sarebbero adottabili e che, come tali, non potrebbero dunque costituire una plausibile indicazione politica.
    3. Le questioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 , importando la serietà dei lavori della Camera, devono essere considerate dal Regolamento pregiudiziali e prioritarie rispetto al calendario comunque stabilito e determinano la sospensione dei lavori dell'aula su quanto è loro oggetto fino all'avvenuta risoluzione. L'aula può comunque proseguire i propri lavori su altri temi anche in pendenza di tali questioni.
    4. La Corte Costituzionale è competente a tutelare la qualità del lavoro della Camera secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

    Articolo 14
    Contrasti tra leggi approvate

    1. Sono principi generali in materia di contrasto tra leggi che la legge più recente prevalga sulla precedente, che la legge riservata ad un caso speciale prevalga sulla legge generale precedente, che la nuova legge generale destinata a regolare una intera materia prevalga su tutte le leggi speciali precedenti nella materia. La Camera, nel suo competente organo, può decidere espressamente, volta per volta, di derogarli in un caso specifico sollevato.
    2. Quando una legge di POL minaccia di contraddire una precedente legge di POL è onere di chi abbia interesse sollevare la questione indirizzando una segnalazione al competente organo della Camera disciplinato secondo il suo Regolamento ad esaminare i contrasti di legislazione.
    3. Dalle deroghe di cui al comma 1 non può derivare la contemporanea vigenza di due leggi contraddittorie applicabili al medesimo fenomeno, poichè la decisione della Camera sul contrasto tra le leggi deve recare sempre con sè l'indicazione di quale delle due o più leggi non debba essere considerata vigente per il caso regolato da un'altra.
    4. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione non sia stato sollevato ai sensi del comma 2 e risolto ai sensi del comma 3, la Corte Costituzionale può essere investita con ricorso del compito di stabilire se detto contrasto esista e quale delle leggi contrastanti debba prevalere.
    5. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione sollevato e risolto sia oggetto di contestazione la Corte Costituzionale è competente unicamente a stabilire se le norme deputate alla risoluzione del contrasto siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la Corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa.

    Art. 15
    Leggi approvate dalla Camera e leggi Italiane.

    1. La legge della Camera prevale sulla legge italiana dello stesso rango, andando effettivamente a costituire una proposta permanente di modifica della medesima. Sono principi generali inderogabili in materia di contrasto tra leggi che la legge Italiana di rango superiore prevalga sulla legge di POL di rango ad essa inferiore e che la legge regionale italiana non prevalga mai sulla legge di POL. E' principio generale altresì che la legge Italiana relativa all'attuazione di trattati, derivando da un accordo pattizio con una controparte la cui legislazione non rientra nella simulazione politica, prevalga sempre sulla legge di POL.
    2. Quando una legge di POL minaccia di contraddire una precedente legge della Repubblica Italiana è onere di chi abbia interesse sollevare la questione indirizzando una segnalazione al competente organo della Camera disciplinato secondo il suo Regolamento ad esaminare i contrasti di legislazione.
    3. Sono ammesse leggi ordinarie di POL in contrasto con leggi costituzionali della RI quando accompagnate da simultanee leggi costituzionali di POL dirette a modificare le leggi costituzionali della RI in modo da sopprimerne le parti contrastanti con le prime, l'organo di cui al comma 2 verifica la congruenza delle modifiche proposte con i loro scopi. La stessa disposizione si applica per il caso in cui il contrasto sia tra una legge attuativa di trattato ed una legge di POL modificativa della Costituzione Italiana per la parte in cui riguardi diritti fondamentali, a proposito dei quali l'orientamento della Corte Costituzionale Italiana prevede l'unica possibilità di modificare un accordo internazionale regolarmente sottoscritto prevista per il Parlamento della Repubblica.
    4. La legge di POL che modifica una legge italiana il cui effetto pratico sia simultaneamente determinato dall'attuazione coordinata di altre norme dell'ordinamento italiano non discusse parimenti dalla Camera, anche se non formalmente in contrasto con le suddette norme, si considera comunque soggetta a un vizio di applicabilità qualora per l'effetto delle suddette altre norme il suo significato non rappresenti ciò che il proponente intendeva e pertanto rientra tra i casi di contraddizione sui quali è ammessa l'istanza di cui al comma 2. Sul vizio di applicabilità e sul fatto che la Camera abbia o meno l'obbligo di chiamare in discussione anche le altre norme connesse con quella modificata decide insindacabilmente l'organo della Camera stessa individuato secondo il comma 2.
    5. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione non sia stato sollevato ai sensi dei commi 2, 3 o 4 e risolto ai sensi dei seguenti, la Corte Costituzionale può essere investita con ricorso del compito di stabilire se detto contrasto esista e quale delle leggi contrastanti debba prevalere, e se sussista o meno, nel solo caso di cui al comma 4, l'esigenza di sessioni speciali prioritarie della Camera per integrare le discussioni svolte.
    7. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione sollevato e risolto sia oggetto di contestazione la Corte è competente unicamente a stabilire se le norme deputate alla risoluzione del contrasto siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la Corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa.

    Articolo 16
    Nuove leggi Italiane e leggi di POL.

    1. E' principio generale che la modifica delle leggi italiane non modifichi le precedenti leggi di POL neppure per le parti non più compatibili, le precedenti posizioni della Camera, infatti, continuano a costituire un invito alla legislazione per il Parlamento Italiano nel senso precedentemente espresso, risalente al tempo in cui furono formate.
    2. Ogni nuova legge di POL deve invece rispettare i limiti dettati negli articoli precedenti con riferimento ad altre leggi del Camera ed alle leggi italiane sopravvenute.
    3. Quando una legge della Repubblica Italiana modifica una legge precedentemente oggetto di interventi della Camera di POL chiunque abbia interesse può sollevare la questione presso il competente organo della Camera disciplinato secondo il suo Regolamento ad esaminare i contrasti di legislazione.
    4. La Camera, laddove il competente organo accolga la richiesta di cui al comma 3, può stabilire di rimettere in discussione senza formalità le proprie leggi onde consentire l'espressione di nuove posizioni modificative sulla legge italiana modificata, in tal caso solo il voto sulla nuova legge abroga interamente ogni legge precedente per tutte le norme che non siano nuovamente in essa riportate.
    5. Nel caso di cui al comma 4 ove la nuova legge ribadisca la precedente pur in presenza di una modifica di una norma italiana di rango superiore si applicano comunque anche le disposizioni sul contrasto tra leggi di Pol e leggi Italiane, per tutta la parte eventualmente divenuta non compatibile.
    6. Il fatto che la Camera di POL non rimetta in discussione la propria legge su richiesta, non pregiudica l'iniziativa legislativa successiva per la sua abrogazione.

    Articolo 17
    Copertura finanziaria

    1. E' istituito l'organo denominato "Ragioneria generale dello Stato". Tempi e modalità di funzionamento del suddetto organo vengono decisi per mezzo decreto da parte dell'amministrazione del forum di termometropolitico.
    2. Ogni legge della Camera che importi nuovi o maggiori oneri per le finanze della RI deve indicare i mezzi per farvi fronte, nel rispetto delle limitazioni di costituzionalità a questo proposito previste dal testo della Costituzione della RI e delle leggi italiane in materia fiscale, salvo che la legge stessa rechi con sè modifiche coerenti di esse.
    3. Non è richiesta la coerenza tra una Legge della Camera ed il Bilancio della RI ma unicamente la coerenza tra l'ammontare delle spese e l'ammontare delle coperture indicati all'interno della medesima legge, indipendentemente dal bilancio.
    4. I costi non sufficientemente elevati da essere ragionevolmente considerati nei requisiti finanziari di un provvedimento possono essere trascurati, la Ragioneria Generale dello Stato definisce il limite di rilevanza.
    5. I costi imprevedibili, poichè derivanti da una contrattazione privata, sono determinati con riferimento a precedenti progetti simili, studi internazionali, o al bilancio della RI, ferma restando la possibilità per la Ragioneria Generale dello Stato di prevedere modalità alternative di simulazione delle controparti contrattuali dello Stato e di determinazione ad opera di esse dei costi, avvenuta la quale queste ultime si considerano fonti di riferimento prevalenti.
    6. Le coperture di natura tributaria sono stimabili con riferimento a voci analoghe del bilancio dello Stato, anche di anni passati se corrette per l'inflazione ed il PIL e sono comunque soggette al vincolo di legittimità del prelievo previsto dalle leggi e dallo Statuto dei diritti del Contribuente.
    7. Nel caso del ricorso all'indebitamento la copertura è stimabile con riferimento ad analoghe emissioni di debito del passato, corrette per il tasso correntemente praticato.
    8. Le coperture derivanti da taglio delle spese sono anch'esse condizionate alla legittimità costituzionale del taglio indicato.
    9. Le coperture derivanti da privatizzazione fanno riferimento a un elenco di fonti di quantificazione determinate dalla Ragioneria Generale dello Stato.
    10. Qualora una successiva legge individui la propria copertura nei mezzi di copertura già utilizzati dalla Camera di POL per un'altra, la Camera di POL è tenuta ad abrogare contestualmente la precedente, salvo che la capienza realistica accertata dalla Ragioneria Generale dello Stato dei mezzi di copertura individuati consenta il finanziamento di entrambe le spese.
    11. La Ragioneria Generale dello Stato stabilisce i criteri di determinazione e precisione quantitativa richiesti, le procedure preposte alla loro verifica e gli effetti della stessa sul procedimento legislativo.
    12. La Ragioneria Generale dello Stato è l'unico organo competente alle verifiche di legittimità di cui ai commi 1-9, e presso di essa i soli Deputati possono sollevare questione circa la inadeguatezza delle stime dei costi o della copertura.
    13. La Ragioneria Generale dello Stato stabilisce forme di pubblicità per le indicazioni non recepite dell'organo di verifica delle coperture.
    14. Il mancato rispetto delle indicazioni sulla copertura finanziaria è causa legittima di rinvio delle leggi per il PdPOL.
    15. Per le leggi circa le quali siano state sollevate e risolte questioni ai sensi del comma 12, la Corte Costituzionale può essere investita con ricorso da parte dei soli Deputati del compito di stabilire se le norme in materia siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la Corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa.

    Articolo 17 bis

    1. L'articolo n. 17 è sospeso fino all'istituzione per mezzo decreto da parte dell'amministrazione dell'organo finanziario precedentemente definito come "Ragioneria Generale dello stato" e delle sue regole di funzionamento.


    Articolo 18
    Mozioni della Camera

    1. la Camera di POL esprime le proprie posizioni con mozioni di indirizzo politico rivolte all'opinione pubblica e ai partiti italiani in ogni caso nel quale non ritenga di esprimerle con legge formale ai sensi dell'articolo 13.
    2. La natura delle mozioni ne esclude ogni effetto pratico ma la serietà del processo di decisione virtuale impone che nel redigerle sia tenuto adeguato conto dell'esigenza di evitare le antinomie interne fra l'una e l'altra mozione, la presenza delle quali segnalerebbe una contraddittorietà nell'indirizzo espresso dalla Camera che minerebbe l'altro scopo dello strumento: l'espressione di posizioni che, a prescindere dalla loro condivisione di merito, possano essere considerate espressione di ragionevolezza dall'opinione pubblica italiana.
    3. La mozione può essere presentata con la firma singola di un Deputato. Le forme ed i limiti delle mozioni sono disciplinati dal Regolamento, che deve contenere quantomeno l'elencazione dei loro titoli, tra i quali sono richiesti il "visto", al quale deve essere riservato l'intero contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione, il "considerato", al quale deve essere riservata la spiegazione della scelta che la Camera fa, ed una formula dispositiva nella quale deve essere elencato in concreto ciò che la Camera desidera esprimere (es. la Camera di POL condanna/raccomanda/plaude etc. ).
    4. L'obbiettivo che le mozioni rappresentino un razionale indirizzo per la Repubblica Italiana richiede che il contenuto delle medesime, ferma la piena libertà degli obbiettivi in esse rappresentati nel "considerato" e nel dispositivo, non comprenda l'elencazione nel "visto" e nel "considerato" di presupposti quantitativi di tipo numerico o di tipo giuridico positivo evidentemente contrastanti al di là di ogni ragionevole dubbio, e dunque salvo tutti i casi di interpretabilità o misura controversa, con la realtà. (es. "visto che il pil dell'Italia è la metà di quello del Botswana"; "visto che l'omicidio è stato depenalizzato")
    5. Tutte le questioni attinenti la coscienza, la fede, i diritti naturali ed altri valori fondamentali che non abbiano un contenuto quantitativo, o normativo di tipo positivo, sono per ciò stesso escluse dai limiti di cui al quarto comma e possono venire liberamente proposte nei "visto" al voto.
    6. L'obbiettivo che le mozioni non contrastino tra di loro richiede che il contenuto delle mozioni successive sia considerato abrogante il solo contenuto difforme delle mozioni precedenti, pertanto quando una mozione non modifichi integralmente una precedente posizione della Camera, un quinto dei componenti può richiedere che, per semplicità, il proponente proceda ad integrare la parte ancora valida della precedente posizione nella nuova mozione, compresi i "visto" e il "considerato".
    7. La Camera adotta le mozioni a maggioranza semplice.

    8. Le mozioni della Camera diventano 3d di discussione su Politica Nazionale, postati dal proponente. Ad essi i moderatori consentono di aggirare l'obbligo di accorpamento in discussioni sul medesimo tema. Il Termometro Politico ha il copyright della proposta e può pubblicare le mozioni come articoli o parti di essi, anche accoppiandole a commenti della sua redazione, curando di segnalarne obbligatoriamente l'autore e la fonte.
    9. Quando nel contenuto di una mozione siano indicati presupposti oltre i limiti di cui al comma 4, un decimo dei membri della Camera può sollevare questione di eccesso dei presupposti di fronte all'organo competente per le questioni di legislazione, nel caso di presupposti giuridici, o all'organo preposto alla verifica delle coperture, nel caso di presupposti numerici, ognuna di esse esamina le circostanze del caso e delibera a maggioranza il mantenimento o la cancellazione del presupposto in discussione, indicando altresì all’aula la versione alternativa che essa ritenga legittima. Nel corso del procedimento il primo proponente partecipa come osservatore con diritto di parola.
    10. Quando il Presidente o un decimo dei Deputati constatino che il proponente non proceda all'integrazione di cui al 6 comma o che l'integrazione sia stata fatta in modo negligente, il regolamento disciplina l'intervento della Commissione Legislativa per la risistemazione della materia.
    11. Le questioni di cui al comma 4, importando la serietà dei lavori, devono essere considerate dal Regolamento pregiudiziali e prioritarie rispetto alla votazione delle mozioni e determinano la sospensione dei lavori dell'aula su quanto è loro oggetto fino all'avvenuta risoluzione. L'aula può comunque proseguire i propri lavori su altri temi anche in pendenza di tali questioni.
    12. A garanzia della speditezza dei lavori il Regolamento prevede sanzioni per i Deputati che abusano degli strumenti di cui ai commi 9 e 10 e l'organo autorizzato ad irrogarle.
    13. Per i ricorsi circa il procedimento di cui al comma 9 la Corte Costituzionale è competente a giudicare solo della correttezza formale della procedura. Per i ricorsi contro le sanzioni di cui al comma 12 la Corte Costituzionale è competente a giudicare anche del merito.

    Articolo 19
    Organizzazione fondamentale della Camera

    1.
    La prima riunione della nuova Camera è convocata di diritto il quinto giorno dall’elezione e presieduta dall'eletto con maggior numero di post all'attivo presente, in essa la Camera elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento
    2. L’iniziativa legislativa, comprendente il diritto di emendamento, è attribuita: a ogni Deputato, al Governo, al Presidente di POL e a un numero non inferiore a quindici elettori della Comunità che sottoscrivano la medesima proposta.
    3. Le deliberazioni d'aula non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il Regolamento prescrivano più elevate maggioranze speciali.
    4. Il Presidente dispone dei moderatori del forum della Camera per l'ordine nelle sedute ed ha il diritto di interpretare in prima istanza in modo vincolante il Regolamento, salvi i poteri di seconda istanza della Corte Costituzionale, e le norme del Regolamento stesso riguardanti la gestione dei contenziosi interpretativi.
    5. Il Regolamento può prevedere l'emissione di sanzioni per i Deputati e per il Presidente, ivi compresa la sospensione dal diritto di voto per un certo numero di sedute, a condizione che preveda l'impugnabilità di ogni provvedimento penale di fronte al potere giudiziario.
    6. Il Regolamento non può prevedere la destituzione interna di Deputati, ad esclusione che per reiterate assenze, ma può prevedere la richiesta del provvedimento di destituzione al potere giudiziario. Deve comunque disciplinare il subentro dei non eletti ed in loro assenza di chi la lista di riferimento indichi, in modo da rispettare le rappresentanze elettorali delle forze politiche.
    7. Il Regolamento deve prevedere la regolazione delle Commissioni Finanze e Legislativa nella più stretta applicazione degli articoli Costituzionali sul potere legislativo, da considerarsi assieme tassativi e superabili solo per assicurarne l’operatività piena, e contenere norme disciplinanti l'aumento del numero dei componenti delle due commissioni in proporzione al numero dei Deputati eletti.
    8. Il Regolamento può disciplinare la partecipazione di non Deputati, senza diritto di voto, alle sedute.



    Sezione IV
    Il Presidente di POL

    Articolo 20
    Il Presidente di POL

    1. Il Presidente di POL rappresenta la Comunità.
    2. Partecipa alla formazione del Potere Giudiziario e nomina il Primo Ministro.
    3. Indice le votazioni per il referendum e tutte le elezioni per le quali si richieda il suffragio diretto dei membri della comunità.
    4. Promulga le leggi e le mozioni.
    5. Cura i rapporti istituzionali della Comunità con l'Amministrazione Sovrana, con altre comunità e, in generale, con l’esterno.
    6. Conferisce di sua propria iniziativa le onorificenze del Forum, stabilite con legge apposita.
    7. Con proprio decreto ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri su richiesta del Primo Ministro.
    8. Può rivolgere messaggi alla Comunità nell'aula del Senato e nell'aula della Camera.

    9. Possono concorrere per la carica di Presidente i soli membri della comunità che alla data dell'indizione delle elezioni abbiano raggiunto i mille messaggi o siano iscritti al Forum da almeno due anni, la carica è incompatibile con qualsiasi altra.

    10. Il Presidente entra in carica dopo la proclamazione dei risultati dichiarando col suo primo intervento pubblico, in apposita discussione aperta dalla Corte Costituzionale: «Giuro solennemente che adempirò con lealtà ai doveri di Presidente del sito, e col massimo dell'impegno preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione del gioco» o altra formula equivalente.

    Articolo 21
    Il VicePresidente di POL

    1. Con la candidatura a Presidente il candidato designa colui destinato a ricoprire, nei casi di assenza, impedimento, dimissioni o destituzione del Presidente, le funzioni di PdPOL.
    2. Il Vicepresidente non può ricoprire le cariche di Giudice, di Ministro e di Presidente del Senato o della Camera ma, fino al manifestarsi di un impedimento permanente del Presidente, può ricoprirne ogni altra.
    3. Nel caso di impedimento temporaneo che determini il suo impegno come facente funzioni del Presidente il Vicepresidente si astiene dall'esercizio dei poteri previsti dalla sua altra carica.
    4. La Legge Organica disciplina il passaggio dei poteri dal Presidente al VPdPOL e specifica le regole di sostituzione provvisoria del Vicepresidente nella sua carica per i periodi di impegno temporaneo come facente funzioni.
    5. Nel caso di passaggio definitivo dei poteri il nuovo Presidente di PIR ha la facoltà di nominare a sua discrezione un nuovo Vicepresidente, ed ove non eserciti questa facoltà entro cinque giorni la Vicepresidenza è assegnata al Presidente del Senato in deroga ad ogni incompatibilità.
    6. Nel caso di successive dimissioni del Presidente già subentrato, il nuovo Presidente subentrato non ha il potere di nominare un vicepresidente, e l'incarico è senz'altro attribuito al Presidente del Senato
    .
    (i commi 5 e 6 dell'articolo 21 sono stati aggiunti dalla sentenza della Corte Costituzionale del 12 ottobre 2013 riportata nell'ultimo post)




    Articolo 22
    Il rinvio delle Leggi

    1. Il Presidente, prima di promulgare un atto del Senato o della Camera, può rinviare il testo in esame all'aula per motivi di merito politico o di legittimità, i quali devono risultare adeguatamente in calce all'atto rinviato.
    2. Il Senato o la Camera riesaminano e si pronunciano nuovamente sul testo rinviato dal Presidente non prima di dieci giorni dal rinvio stesso.
    3. Se il Senato o la Camera approvano nuovamente il medesimo testo il Presidente è tenuto a promulgare la legge.

    Articolo 23
    Il controllo Presidenziale sui Decreti, i Regolamenti e le Nomine del Governo

    1. Il Presidente, prima di promulgare un Decreto del Governo, può rinviare il testo in esame al CDM per motivi di merito politico.
    2. Il Presidente, prima di emanare un Decreto o un Regolamento, quando ravvisi nel testo violazioni della legge o gravi ambiguità normative, può rinviare il decreto o il regolamento al potere giudiziario.
    3. Il Presidente, prima di emanare una Nomina del Governo, quando ravvisi incompatibilità di legge, firma una emanazione con riserva e rinvia la decisione al potere giudiziario.
    4. Quando la Nomina del Governo è prevista dal secondo comma dell'articolo 29 il Presidente può rinviarla al Governo, per una sola volta, per motivi di merito politico, e/o trasmetterla al Potere Giudiziario perchè accerti la sussistenza di una incompatibilità ai sensi della legge italiana e la annulli definitivamente.
    5. Ogni rinvio del Presidente deve essere esaurientemente motivato in calce all'atto.


    Sezione V
    Il Governo di POL

    Articolo 24
    Nomina del Primo Ministro

    1. Il PM è scelto dal Presidente di POL a seguito della consultazione delle forze parlamentari, del Presidente del Senato e dei Presidenti Emeriti di POL,aperta subito dopo l'elezione del Presidente della Camera, ed acquisisce immediatamente il potere di chiedere la nomina e revoca dei Ministri. Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum. Le consultazioni del Presidente devono svolgersi in 4 giorni al massimo.

    2. Il PM riceve gli altri poteri con il voto della Fiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti della Camera su una mozione non vincolante recante il suo programma presentata all'aula.

    Articolo 25
    Sostituzione del Primo Ministro


    1. Il PM decade dall'incarico se non riceve il voto di Fiducia, per sue dimissioni accettate dal Presidente di POL, se la Camera non approva una legge o mozione su cui sia stata posta questione di fiducia o per la votazione di una mozione di sfiducia costruttiva (ovvero indicante un nuovo candidato alla carica di PM ) a maggioranza assoluta dei componenti.
    2. Se il PM decade dall'incarico il Presidente svolge nuove consultazioni ed effettua una nuova nomina, col vincolo di perseguire, se presente, almeno una delle candidature che alla luce delle dichiarazioni delle forze parlamentari possa teoricamente raggiungere la fiducia.
    3. Nel caso in cui il PM sia decaduto dal proprio incarico a seguito di una mozione di sfiducia indicante un nuovo candidato alla carica, il Presidente incarica quest’ultimo,senza consultazioni.
    4. Se il nuovo PM, incaricato dal Presidente ai sensi del secondo o del terzo comma, non ottiene la fiducia della Camera, il Presidente assume su di sé anche i poteri di PM, trasmissibili in caso di destituzione od assenza al suo vice, ed acquisisce la denominazione di Presidente di POL e Capo del Governo.
    5. Qualora nel proseguo della Legislatura, a seguito di dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti dei partiti politici e dei gruppi parlamentari risulti possibile nominare un PM che ottenga la fiducia del Senato, il Presidente di PIR ha l'obbligo di avviare le consultazioni previste dall’art. 24.
    6. Nel caso di cui al comma 4 ognuno dei poteri di rinvio di cui all'articolo 23 è trasmesso in via esclusiva al Presidente del Senato
    .

    Articolo 26
    Poteri del Primo Ministro

    1. Il PM ha il diritto di intervenire nel Senato ed alla Camera e di esprimere, prima di ogni votazione, l'intendimento del Governo circa ogni questione al voto.
    2. Il PM può porre la questione di fiducia sulle Leggi e Mozioni della Camera con la formula “chiedo ai Senatori di approvare l'atto in ragione della propria fiducia verso il Governo”.
    3. Il PM comunica al Presidente le decisioni del CDM sull'emanazione di Decreti, Regolamenti e Nomine.
    4. Il PM dispone dei Moderatori del Transatlantico per il mantenimento dell'ordine.

    Articolo 27
    Il Consiglio dei Ministri

    1. Il CDM è presieduto dal Primo Ministro e si compone dei Ministri.
    2. Il CDM delibera l'iniziativa legislativa del Governo, che può essere delegata ai singoli Ministri.
    3. Il CDM esercita, o delega ai Ministri, le funzioni delegate al Governo.
    4. I Ministri hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire nelle sedute del Senato.

    Articolo 28
    Decreti Legge

    1. Il Primo Ministro comunica al Presidente di POL la decisione di avvalersi del potere Legislativo delegato al Governo in ogni caso in cui, per circostanze di necessità ed urgenza, il CDM approvi un Decreto col valore di Legge della Camera.
    2. Resta salvo il diritto della Camera di legiferare autonomamente sulla materia e disporre l'abrogazione di ogni Decreto Legge del Governo, ma a seguito della emanazione il decreto ha definitivo valore di Legge, salvo che il Senato accerti che non sussistevano le ragioni di Necessità ed Urgenza ed annulli l'atto.
    3. Le ragioni di necessità ed urgenza sussistono di diritto quando il decreto riprenda il contenuto o sia riferito alle medesime cause di un Decreto Legge della Repubblica Italiana emanato nel mese precedente. I mesi ricadenti nelle pause Istituzionali sono conteggiati aggiuntivamente.
    4. Il potere giudiziario può disporre l'annullamento del Decreto per mancanza dei requisiti di Necessità ed Urgenza anche dopo che il Senato ne abbia ritenuta la sussistenza, senza che ne derivi responsabilità per i membri di quest'ultima.

    Articolo 29
    Le Nomine del Governo

    1. Il Primo Ministro comunica al Presidente la decisione di avvalersi del potere Esecutivo delegato al Governo in ogni caso in cui il CDM deliberi una Nomina.
    2. Il Governo, oltre alle nomine previste dalle leggi di POL, ha il potere di proporre la nomina di funzionari della Pubblica Amministrazione e di ogni azienda ed ente controllati dallo Stato Italiano.
    3. La nomina di cui al comma 2 non è rivolta a membri della Comunità ma assume il significato della proposta all'opinione pubblica ed al Governo Italiano a favore della nomina di personalità pubbliche della vita istituzionale Italiana ad incarichi nella disponibilità del Governo della Repubblica Italiana.

    Articolo 30
    Regolamento del Governo

    1. Il Regolamento del Governo è previsto con delibera del CDM e dispone le attribuzioni dei singoli Ministeri anche in deroga alle previsioni Costituzionali e legislative, ferma la condizione che i poteri costituzionalmente richiesti siano comunque affidati a un Ministro.

    Articolo 31
    Legge sui Poteri del Governo

    1. La Legge Organica sui poteri costituzionali del Governo disciplina almeno la procedura di revisione del regolamento interno del Governo da parte del CDM e i requisiti di necessità ed urgenza per la decretazione, e può dettare criteri e limiti di esercizio del potere di nomina di cui all’articolo 29 comma 2.

    *** SEGUE ***
    Ultima modifica di Ronnie; 16-05-15 alle 15:08 Motivo: Archiviazione ai sensi di legge

  2. #2
    Super Troll
    Data Registrazione
    26 Mar 2005
    Località
    Gubbio
    Messaggi
    52,134
     Likes dati
    5,904
     Like avuti
    8,205
    Mentioned
    933 Post(s)
    Tagged
    28 Thread(s)

    Predefinito Re: Nuova Costituzione approvata il 23/09/2013

    Sezione VI
    Il Senato delle Sezioni di POL

    Articolo 32
    Potestà legislativa del Senato delle Sezioni

    1. Il Senato ha potestà legislativa esclusiva su ogni legge, legge organica e riforma costituzionale dell'ordinamento interno della Comunità.
    2. Le leggi e le mozioni della Camera, riguardando la Repubblica Italiana, non rientrano nella competenza del Senato, che ha invece competenza su ogni iniziativa ludica interna al forum non collegata con la RI.
    3. L'iniziativa legislativa presso il Senato spetta in via esclusiva ad ogni Senatore ed al Governo.

    Articolo 33
    La Nomina dei Moderatori

    1. Al fine di consentire una attività di selezione pilota della classe dirigente del forum che sia pubblica, meritocratica, e facilmente comprensibile da ogni utente, l'Amministrazione ha inteso concedere discrezionalmente con proprio Decreto Sovrano la nomina di un certo numero di Moderatori aggiunti di forum secondari al Senato delle Sezioni.
    2. La selezione parlamentare dei Moderatori ha il solo scopo di predisporre, formandoli al lavoro in forum secondari con brevi mandati di un anno reiterabili, un adeguato bacino di moderatori in possesso di una preparazione operativa adeguata al possibile loro impiego nel contingente di Moderatori di primaria importanza, a discrezione della Sovrana Amministrazione del Forum.
    3. Ai fini del comma primo un elenco dei Forum e del numero di rispettivi Moderatori oggetto di nomina parlamentare, se concessi, è costantemente aggiornato dal Ministro degli Interni a seguito di periodica consultazione informale con l'Amministrazione, alla quale il Ministro può presentare proposte strettamente riservate di ampliamento o modifica per conto del Governo nelle forme previste dal suo Regolamento, il quale ne dispone l'approvazione in CDM via messaggistica privata onde assicurarne la natura riservata.
    4. Il Ministero degli Interni di POL cura la definizione di un registro presso il quale gli aspiranti moderatori, constatati i ruoli per cui sono aperte le candidature, possono presentare il proprio curriculum all'attenzione dei Senatori.
    5. Il Regolamento del Senato, in apposita sezione, prevede tutte le norme relative all'elezione del contingente di Moderatori richiesto dall'Amministrazione ed al loro rapporto con il Senato, e qualsiasi proposta di revisione di tale speciale sezione, prima della firma del Presidente di POL, è sottoposta alla firma dell'Amministrazione perchè ne approvi la validità. Nel caso l'Amministrazione non approvi la validità delle nuove norme, il Presidente di POL rinvia la normativa al Senato per le necessarie modifiche.
    6. Il Senato accorda priorità alla nomina di quei moderatori che propongono un piano di rilancio del proprio forum.
    7. Ogni nomina si intende comunque sottoposta alla duplice fiducia del Senato e dell'Amministrazione. La mancanza di una sola delle due determina l'immediata decadenza.

    Articolo 34
    Organizzazione fondamentale del Senato

    1. Si applicano per il Senato le disposizioni di cui all’articolo 19 commi 1, 3, 5, 6, 8 e 4 con riferimento ai moderatori del forum Senato.
    2. Il Regolamento del Senato può disciplinare l'audizione obbligatoria dei magistrati.


    Sezione VII
    La Corte Costituzionale

    Articolo 35
    L'elezione della Corte Costituzionale

    1. La Corte Costituzionale è eletta dal Senato e dal Presidente di POL durante la seconda seduta del Senato ed ha mandato annuale.
    2. La lista dei candidati è predeterminata secondo la legge organica sulla Corte in modo da garantire magistrati scelti tra i giuristi di provata esperienza, deve comporsi di almeno nove nomi e può essere integrata da candidature libere solo in mancanza di candidati di diritto.
    3. Nella votazione ogni Senatore può esprimere più di una preferenza, al massimo una per ognuno dei candidati presentati al voto, di cui risultano eletti solo i primi tre per numero di preferenze ricevute, a condizione che esse superino i due terzi dei membri del Senato partecipanti alla seduta.
    4. Il Presidente di POL vota per ultimo, ed il suo voto assicura precedenza al candidati che siano, con esso, alla pari di un altro. Se due candidati sono entrambi alla pari tra loro a seguito del voto presidenziale su entrambi, il Presidente attribuisce con proprio pronunciamento un ulteriore precedenza ad uno tra di loro.
    5. In caso uno o più candidati rigettino il mandato ricevuto o non raggiungano la maggioranza minima, si procede ad oltranza a nuove votazioni per i soli posti ancora da coprire.



    Articolo 36
    Poteri della Corte Costituzionale

    1. La Corte Costituzionale è competente a giudicare su ricorso degli organi abilitati dalla Costituzione:
    a) sull'interpretazione delle norme;
    b) sulla costituzionalità di ogni tipo di leggi, atti avente forza di legge e regolamenti;
    c) sui conflitti di attribuzioni e competenze tra organi del gioco;
    d) sulla censura e destituzione degli organi costituzionali
    e) sugli altri casi disciplinati dal presente testo;
    2. La Corte Costituzionale delibera a maggioranza. I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, la decisione è di rigetto del ricorso.
    3. Le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia costitutiva, modificativa ed eliminativa, vincolante dal momento della delibera e contro di esse non è ammessa alcuna impugnazione.
    4. L'efficacia della pubblicazione delle Sentenze, effettuata comunque dal Presidente della Corte entro 5 giorni dalla deliberazione, è meramente dichiarativa.
    5. La Corte Costituzionale, col consenso dell'Amministrazione, dispone dei Moderatori di ognuno dei forum sui quali sono ospitate le Istituzioni della Comunità, con priorità rispetto a ogni altro organo.

    Articolo 37
    Ricorso alla Corte

    1. Possono presentare ricorso alla Corte dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi, i rappresentanti legali dei partiti, i Deputati, i Senatori, il Governo ed il Presidente di Pol.
    2. Il Regolamento interno prevede le forme e i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
    3. Il Regolamento provvede ad accelerare il procedimento qualora il Presidente della Corte dichiari, in una qualsiasi fase del dibattimento, l'urgenza del ricorso.

    Articolo 38
    Procedura di Censura e Destituzione

    1. La Corte Costituzionale in caso di gravi violazioni della legge dolose può dichiarare la censura o la destituzione del Presidente di POL, del Primo Ministro, dei Ministri, dei Senatori e dei Deputati, nonchè, con il consenso dell'Amministrazione reso in udienza, dei Moderatori del Transatlantico.
    2. Con il provvedimento di Censura, che può essere disposto solo a seguito dell'annullamento di un atto illegale, la Corte Costituzionale dispone il richiamo pubblico del responsabile dell'atto.
    3. Con il provvedimento di Destituzione la Corte, rilevata e motivata l'insufficienza punitiva della sola censura, dispone la cessazione dai poteri dell'organo condannato.
    4. La Destituzione del Presidente di POL e dei Moderatori può essere votata solo all'unanimità, salvo che, nel caso del Presidente, essa segua a due censure precedenti.
    5. La Destituzione dei Senatori e dei Deputati per atti illegali può essere votata solo all'unanimità, salvo che segua a una censura precedente.
    6. La Destituzione dei Senatori e dei Deputati per inattività nel corso dell'incarico può essere disposta solo all'unanimità e si distingue dalla decadenza per assenze poichè prende in esame quelle condotte non assenteiste ma gravemente sciatte e negligenti che pregiudichino il funzionamento corretto degli organi.
    7. Il Presidente della Corte informa l'Amministrazione della richiesta di Destituzione dei moderatori, che resta condizionata a un provvedimento dell’amministrazione di recepimento della Sentenza.
    8. In caso di destituzione disposta non all’unanimità nel giudizio della corte il destinatario del provvedimento ha facoltà di indirizzare privatamente, senza pubblici proclami pena la nullità, un ricorso privato all’Amministrazione, che deciderà entro cinque giorni se concedere un provvedimento di Grazia. Il Presidente della Corte, in ogni caso di destituzione non unanime, sospende dunque l’esecuzione della sentenza per cinque giorni, in attesa dello scadere dei termini o del provvedimento suindicato.

    Articolo 39
    Garanzie di indipendenza

    1. I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
    2. L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, pena la decadenza immediata dall'Ordine Giudiziario.
    3. Essendo necessario alla serenità del giudizio che i giudici non provino avversione verso i potenziali ricorrenti è legalmente proibito ai membri della Comunità commentare durante il suo mandato le decisioni passate, presenti o future di un Giudice presentandole come collegate alla sua affiliazione politica passata, presente o futura, i moderatori garantiscono il rispetto del divieto in ogni discussione salvo che nelle sole sedute del Senato sulla revoca o audizione dei giudici.
    4. Essendo necessario alla cultura del rispetto per le leggi che i ricorrenti non dubitino della correttezza dei magistrati, la Legge sulla Corte Costituzionale può eventualmente prevedere il diritto, per la parte in udienza, di chiedere la ricusazione e temporanea sostituzione di un Giudice che possa avere interesse personale al ricorso in discussione con un sostituto scelto in aggiunta ai giudici ordinari all'inizio della legislatura e regolato da norme speciali. Ogni norma necessaria in materia è disposta dalla Legge Organica.

    Articolo 40
    Garanzie di efficienza

    1. I Giudici decadono per assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo pari a più di 10 giorni.
    2. la decadenza è accertata dal Presidente del Senato se non c'è giustificazione proposta dall'assente, e dal Senato a maggioranza dei tre quinti se la giustificazione pur presente è ritenuta non sufficiente. Il Giudice ha diritto che il Senato valuti la giustificazione prima dell'assenza ed il Regolamento del Senato stabilisce le procedure del caso.
    3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.

    Articolo 41
    Garanzie di Merito

    1. Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
    2. La Corte, con sentenza di merito, dichiara anche solo parzialmente inefficaci i ricorsi che mettano in discussione, sulla base di vizi formali e violazioni di legge non dolose, la sussistenza e/o la validità di atti e/o fatti risalenti a oltre i 30 giorni precedenti dalla data di presentazione del ricorso stesso, fatta salva la possibilità della Corte di giudicare sulla costituzionalità delle leggi, degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti, nonché esprimersi sul piano interpretativo e dei conflitti di attribuzione a norma dell'art. 36.
    3. Qualora il ricorso sia presentato entro il termine previsto sono sospesi i termini di prescrizione e può essere emessa legittimamente una sentenza.

    Articolo 42
    Garanzie Penali

    1. Sono procedimenti Penali i procedimenti dai quali può conseguire la destituzione dalle funzioni di un organo Costituzionale ed i procedimenti di impugnazione a seguito di sanzioni inflitte dagli organi Costituzionali ai forumisti autorizzate dalla Costituzione.
    2. Nei procedimenti penali la legge sulla Corte Costituzionale dispone adeguati e sufficienti correttivi al principio di parità tra accusa e difesa valenti a sancire un favor rei nell’istruzione del caso.

    Articolo 43
    Organizzazione della Corte

    1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.
    2. Ogni norma ulteriore necessaria al funzionamento della Corte è disposta con legge organica che deve prevedere almeno quanto necessario all'attuazione piena della Costituzione e può disporre ulteriori norme non in contrasto con essa e dalle quali non derivino in nessun caso conseguenze penali.




    TITOLO III
    DISPOSIZIONI SULLA LEGGE

    Sezione I
    Revisione ed Attuazione della Costituzione


    Articolo 44
    Leggi Costituzionali

    1. Le leggi di revisione della Costituzione e tutte le altre leggi Costituzionali sono adottate del Senato a maggioranza dei due terzi dei presenti, l'iniziativa legislativa è quella ordinaria.
    2. Le parti delle leggi di revisione e costituzionali che incidano sulla sezione III riservata alla Camera o sulla sezione IV riservata al Presidente sono soggette alla ratifica, senza facoltà di emendamento ed ai due terzi, dei componenti, da parte rispettivamente della Camera e della Camera in seduta comune con il Presidente di POL, il cui voto conta in tale caso per doppio.

    Articolo 45
    Leggi Organiche

    1. Le Leggi Organiche regolano gli Organi Costituzionali e demandano ogni normativa ulteriore e subordinata a specifici Regolamenti la cui adozione è propria degli organi.
    2. Le Leggi Organiche sono adottate dalla Camera dei Deputati con la maggioranza dei tre quinti dei presenti.
    3. Sono Leggi Organiche:
    - Le Disposizioni sulla Legge in Generale
    - Il Regolamento del Senato
    - Il Regolamento della Camera
    - La legge sulla Corte Costituzionale
    - La legge Elettorale
    - La legge sui poteri Costituzionali del Governo
    4. Il Regolamento della Camera è legge organica speciale e la sua approvazione e modifica da parte della Camera è soggetta a ratifica a maggioranza assoluta da parte del Senato.
    5. Le disposizioni sulla Legge in Generale sono contenute in una legge organica speciale alla quale questa Costituzione espressamente demanda l’individuazione delle procedure di interpretazione del diritto.
    6. I contenuti necessari a norma della Costituzione delle Leggi Organiche possono essere integrati dalle Sentenze della Corte Costituzionale se non previsti adeguatamente in autonomia dalla Camera dei Deputati.


    Sezione II
    Norme Giuridiche


    Articolo 45
    Disposizioni sulla Legge in Generale

    1. Con legge organica sono disciplinate la gerarchia delle fonti di diritto, la competenza interpretativa, l’interpretazione della legge, l’efficacia della legge nel tempo, la completezza dell’ordinamento e l’abrogazione delle leggi.
    2. Le disposizioni sulla legge in generale non riguardano e non sostituiscono le disposizioni sulle leggi della Camera di POL e si riferiscono unicamente alle disposizioni che non costituiscano suggerimento alla Repubblica Italiana ma spieghino effetti sostanziali nell’ordinamento polliano.



    DISPOSIZIONI TRANSITORIE


    I.
    Gli effetti della legge Costituzionale, ad eccezione delle presenti disposizioni I, II, III e IV, sono sospesi fino alle elezioni di POL successive alla legislatura in cui è stata pubblicata, gli effetti delle quali sortiranno l'elezione del Presidente, del Senato e della Camera come regolati dal nuovo ordinamento Costituzionale.

    II.
    1. Assieme alla presente Costituzione sono approvate la legge elettorale, che è immediatamente in vigore al fine di consentire l’elezione dei nuovi organi, le regole minime per il funzionamento della Corte Costituzionale ed infine le regole minime per consentire il funzionamento della Camera.
    2. Fino all’approvazione di ogni altra Legge Organica necessaria al funzionamento del gioco le altre disposizioni momentaneamente assenti di tali leggi necessarie all’attuazione Costituzionale sono sostituite, rispettivamente, dalle decisioni secondo opportunità del Presidente di POL, del Presidente della Camera, del Presidente del Senato e del Presidente della Corte Costituzionale, ognuno per la sua materia.
    3. Contro tali disposizioni è ammesso ricorso alla Corte, la quale può definire con sentenza nuove disposizioni giurisprudenzialmente valide, che recedono autoabrogandosi non appena il Senato adotti le leggi previste.
    4. La Corte Costituzionale, limitatamente alla fattispecie della violazione di norme Costituzionali compiuta tramite l'esercizio del potere di disposizione provvisoria d’opportunità ai sensi della presente disposizione transitoria seconda, non può comminare pene.

    III.
    1. E’ approvata nel seguente testo una parte della Legge Organica sul funzionamento della Corte Costituzionale, che sarà modificabile, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, con legge organica:

    “Articolo 1
    Candidati alla Corte Costituzionale

    1. Sono candidati, salvo rinunzia, all'elezione come magistrati della Corte tutti i forumisti abbiano patrocinato come avvocati o validamente presentato come ricorrenti almeno un ricorso ammesso nel giudizio di merito di fronte alla Corte.
    2. La lista di candidati per l'elezione è formata dalla Corte Costituzionale uscente nei giorni tra le elezioni e la seconda seduta della Camera. La Corte uscente si assicura che i candidati sappiano della candidatura e possano rinunziarvi se indisponibili.
    3. E' obbligatorio riportare nella lista sottoposta al voto informazioni minime su ogni candidato, con particolare riguardo al numero di vittorie, parziali accoglimenti e sconfitte nei ricorsi.
    4. Se la lista così formata presenta più di nove candidati, non si aggiungono altri nomi e si procede al voto, a seguito del quale i tre candidati eletti accettano il mandato.
    5. Nel solo caso in cui la lista, prima della prima votazione o dopo la votazione in caso di candidati che rifiutino il mandato, non presenti più di nove candidati ad essa, su convocazione del Presidente della Camera, si aggiungono coloro i quali accettino di farne parte tra gli ex componenti della Corte Costituzionale, gli ex Presidenti di POL e gli ex Presidenti della Camera e del Senato.
    6. Nel caso in cui per indisponibilità degli aventi diritto, anche con la lista aggiunta non si raggiungano nove o più di nove candidati, sono ammesse le libere candidature dei forumisti in possesso dei requisiti per l'elezione alla Presidenza di POL.

    Articolo 2
    Elezione suppletiva


    1. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure dell'articolo 35 della costituzione.
    2. Il mandato del giudice eletto in seguito a dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della corte che va a reintegrare.

    Articolo 3
    Istanza di correzione


    1. E' legittimo ricorrere alla corte per la correzione di errori materiali e/o interpretativi contenuti nelle sentenze della corte stesse, limitatamente a quei soli casi nei quali dall'accoglimento del ricorso non possano dispiegarsi in nessun caso effetti di alcun tipo a favore del ricorrente originario, e l'intera nuova decisione della corte non serva dunque a produrre effetti salvo che per l'avvenire e in nuovi casi.
    2. La mancanza della circostanza di cui al primo comma è accertata secondo un giudizio prognostico che può essere preventivo in sede di ammissibilità o successivo in sede di decisione, in tale caso la corte dichiara con sentenza improcedibile il ricorso."


    [Art. 2 e 3 aggiunti ex sentenza della Corte Costituzionale emessa in data 25.10.2014 (ricorso sen. Ronnie n. 2/2014)]

    2. Fino all’elezione della nuova Corte Costituzionale prevista dal presente nuovo ordinamento resta nella pienezza dei poteri quella della precedente Costituzione.
    3. La Corte Costituzionale provvisoria, integrata dei membri della Commissione Costituzionale che approvarono la Costituzione, fino alla riunione del nuovo Senato, può deliberare a maggioranza dei due terzi gli adeguamenti essenziali a correggere eventuali errori di codificazione che pregiudicassero il funzionamento secondo le intenzioni della nuova Costituzione.
    4. E' approvata nel seguente testo la Legge Organica sulla legge in generale, che sarà modificabile, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, con legge organica:

    "Disposizioni sulla Legge in Generale

    Articolo 1
    Indicazione delle fonti
    1. Sono fonti del diritto:
    i) l'Ordinamento Giuridico Naturale del Termometro Politico
    ii) la Costituzione della Comunità di POL
    iii) le Sentenze della Corte Costituzionale interpretative della Costituzione
    iv) le Leggi Organiche
    v) le Sentenze della Corte Costituzionale interpretative delle Leggi Organiche
    vi) le leggi e gli atti aventi di forza di legge
    vii) gli usi tradizionali (precedenti)

    Articolo 46
    Interpretazione della legge
    1. Nell'applicare la legge si devono considerare il complesso delle disposizioni di ogni ordine e grado applicabili al caso concreto e le fonti interpretative esistenti (precedenti, sentenze, leggi interpretative).
    2. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del potere legislativo.
    3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.
    4. Ai fini dell'accertamento successivo dell'intenzione del potere legislativo circa la singola fonte non rilevano le leggi interpretative e le dichiarazioni posteriori all'epoca in cui furono stesi i provvedimenti, ma esclusivamente quelle anteriori o contemporanee.

    Articolo 47 Competenza interpretativa
    1. L'organo primariamente chiamato ad applicare la legge è interprete di essa, i suoi atti sono considerati precedenti, ogni procedimento interpretativo successivo ai precedenti -dello stesso o di altri organi- dovrà rendere conto dei mutamenti di orientamento sopravvenuti.
    2. Il potere Giudiziario ha competenza interpretativa generale, retroattiva e vincolante, nelle forme previste da questa Costituzione.
    3. Il potere Legislativo ha competenza interpretativa generale e vincolante tramite lo strumento delle leggi interpretative, disciplinate dal Regolamento della Camera e del Senato ognuno per i propri ambiti.
    4. Le leggi interpretative della Camera e del Senato sono irretroattive, disciplinano solo per l'avvenire la lettura del singolo atto normativo al quale si riferiscono e devono avere la stessa forma prevista per l'adozione di esso.

    Articolo 48 Leggi e Prassi
    1. La formazione delle Leggi e l'emanazione degli atti aventi forza di Legge sono disciplinate dalla Costituzione.
    2. Le Leggi non possono contenere norme contrarie alle disposizioni della Costituzione o delle Leggi Costituzionali.
    3. Gli usi contra legem non sono ammessi.

    Articolo 49 Regolamenti
    1. Il potere regolamentare è disciplinato dalla Costituzione e dalle Leggi.
    2. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle Leggi, salvo che siano previste dalle Leggi Organiche.

    Articolo 50 Efficacia della legge nel tempo
    1. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
    2. Le sentenze della Corte Costituzionale possono avere efficacia retroattiva.

    Articolo 51 Completezza dell'Ordinamento
    Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico del Termometro Politico.

    Articolo 52 Applicazione delle leggi eccezionali
    Le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

    Articolo 53 Abrogazione delle leggi
    Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore."


    5. E' approvata nel seguente testo la parte del Regolamento della Camera relativa alle Commissioni ed alle Mozioni, che sarà modificabile, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, con legge organica:


    "Articolo 1
    Commissione di Garanzia

    1. La Commissione di Garanzia è organo permanente della Camera, e si compone di un numero di membri crescente secondo il numero dei membri di essa in ragione della seguente proporzione:
    20 Deputati (200 votanti) – 3 membri
    32 Deputati (500 votanti) – 5 membri
    44 Deputati (800 votanti) – 7 membri
    56 Deputati (1100 votanti) – 9 membri
    2. I membri sono Deputati indicati, uno per ognuno, dai gruppi parlamentari più rilevanti in ordine di dimensioni, fino all'esaurimento dei posti. In caso di gruppi parlamentari equivalenti chiamati a contendere l'ultimo seggio utile, la priorità è assegnata al gruppo che sia espressione del maggiore numero di voti elettorali validi.
    3. L'assegnazione si ripete alla decadenza di qualsiasi membro, secondo i rapporti di forza aggiornati del Parlamento, fermo restando in caso di parità il riferimento al maggiore numero di voti elettorali validi. La sostituzione di un membro non importa l'annullamento dei lavori svolti fino al momento della sua decadenza. Il gruppo parlamentare di riferimento ha un termine di 24 ore di sospensione dei lavori per procedere all'indicazione del nuovo membro, scaduto il quale i lavori proseguono.
    4. La CDG è presieduta, salvo rinuncia, dal primo membro più anziano.
    5. La CDG è la prima istanza parlamentare di ogni proposta di Legge sulla quale siano sollevati conflitti legislativi di cui agli articoli della Sezione III della Costituzione, i termini per la sua convocazione sono definiti dal Presidente d'intesa con il Presidente del Senato.
    6. La CDG decide ogni questione a maggioranza semplice dei presenti, il voto di astensione è considerato voto contrario, l’assenza è considerata voto favorevole.
    7. La CDG non è competente sulle questioni riguardanti la congruità o la legittimità dei mezzi di copertura finanziaria, riservate alla Commissione Finanze.
    8. Le decisioni della CDG non sono sindacabili dall'aula ma unicamente dalla Corte Costituzionale ai sensi degli articoli della III Sezione della Costituzione.

    Articolo 2
    Mozioni

    1. Le mozioni non hanno limiti di contenuto diversi da quelli previsti dalla Costituzione, ferma l'assenza di espressioni costituenti reato ai sensi della Repubblica Italiana.
    2. Le mozioni si compongono di un "visto", al quale deve essere riservato l'intero contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione, di un "considerato", al quale deve essere riservata la spiegazione della scelta che la Camera fa, e di un dispositivo, recante l'incipit "la Camera di POL" e una delle formule "raccomanda", "plaude", "condanna" ed ogni altra che il Presidente della Camera ritenga di accettare.
    3. Le mozioni hanno limitazioni di forma inderogabili, esse sono: la corretta lingua italiana, la forma testuale salvo l'inserimento di grafici e fotografie nel visto e nel considerato, il carattere a dimensione 2 del corpo del testo esclusi i titoli di ogni tipo, la presenza di tutti e tre gli elementi di cui al comma 2 ed il rispetto delle sue prescrizioni. Il Presidente della Camera non ammette al voto alcuna mozione che non li rispetti.

    Articolo 3
    Ostruzionismo alle mozioni
    1. I Deputati che abbiano sollevato presso le Commissioni di Garanzia o Finanze questione di eccesso dei presupposti o che abbiano richiesto al proponente una integrazione dimostratasi infondata su di una mozione, non ricevono sanzione se il caso è isolato, ma il Presidente li avvisa subito dopo la prima violazione.
    2. Alla seconda questione o integrazione infondata sollevata, il Presidente dispone che ogni Deputato responsabile perda il diritto di sollevarne altre fino alla fine della legislatura, salvo che il Presidente della Commissione competente attesti che la questione era così dubbia da doversi ritenere positivo che la questione sia stata sollevata a beneficio di chiarezza.
    3. La questione infondata solo in parte non determina sanzione.
    4. Se un gruppo o un insieme di gruppi, incuranti delle sanzioni, adottano esplicitamente o per fatti concludenti la sollevazione delle questioni sulle mozioni come pratica ostruzionistica fino ad esaurimento dei propri membri con diritto di porle, il Presidente della Camera, un mese prima delle votazioni, pone all'indice i Deputati che si prestino, pubblicando decreto di pubblica gogna sul forum, onde assicurare che l'elettorato possa venire informato del comportamento illegale adottato. La Corte Costituzionale, su ricorso, può procedere all'emissione del decreto ove il Presidente non abbia provveduto."

    IV.
    1. Se a seguito del procedimento di approvazione della presente Costituzione risultassero nel testo di essa, o delle norme di leggi organiche con essa introdotte, dei palesi refusi con l'indicazione delle parole "Camera" o "Senato" o "Senatori" o "Deputati" spaiate e non concordanti esse non determineranno vizio sostanziale di alcun atto perchè dal contesto dell'articolo e della sezione si dovrà discernere, anche con l'ausilio dei lavori preparatori, se il legislatore intendesse far uso dell'una o piuttosto dell'altra denominazione e, una volta riconosciuti tali errori come "errori" ogni interprete potrà procedere a ignorarli, leggendo le norme come se disponessero per il corretto organo che il legislatore intendeva".
    2. La Corte Costituzionale, con le sue sentenze, potrà legalmente apportare le correzioni al testo che si rendessero necessarie in ordine alla questione del corretto utilizzo delle parole "Senato", "Camera", "Deputati", "Senatori".
    Ultima modifica di FalcoConservatore; 25-10-14 alle 17:32 Motivo: Integrazioni alla Costituzione

  3. #3
    Super Troll
    Data Registrazione
    26 Mar 2005
    Località
    Gubbio
    Messaggi
    52,134
     Likes dati
    5,904
     Like avuti
    8,205
    Mentioned
    933 Post(s)
    Tagged
    28 Thread(s)

    Predefinito Re: Nuova Costituzione approvata il 23/09/2013

    Integrazione della Nuova Costituzione deliberata nelle modalità previste dalla stessa Costituzione dalla Corte Costituzionale integrata dalla Commissione Riforme Costutuzionali

    Citazione Originariamente Scritto da Guy Fawkes Visualizza Messaggio
    La Corte Costituzionale di PIR

    Composta dai Magistrati sigg.ri:


    Guy Fawkes Presidente

    Massimo Piacere Giudice


    Seyen Giudice

    qui riunita in sessione straordinaria insieme ai componenti della Commissione Perseo, C@scista, Thomas Lenin, Undertaker, benjamin_linus e Ronnie, quest'ultimo facente funzioni di relatore, secondo quanto previsto dalla III Disposizione Transitoria, Commi 2 e 3

    Ha emesso in data 12/10/2013 la seguente

    DELIBERA

    FATTO

    veniva rilevata in data 07/10/2013 dal Presidente di Commissione Ronnie una discrepanza nel testo della redigenda nuova Costituzione di POL, nello specifico nel testo dell'art.21, tale da potenzialmente pregiudicare il funzionamento secondo le intenzioni della nuova Costituzione; veniva altresì richiesta ai termini della III Disposizione Transitoria una pronuncia da parte della Corte Costituzionale integrata dai membri di commissione, per correggere tale discrepanza.

    Riunita la sessione straordinaria, la Corte, ascoltate le varie proposte, metteva ai voti la proposta di modificare l'art. 21 suddetto, aggiungendovi i seguenti commi:

    5. Nel caso di passaggio definitivo dei poteri il nuovo Presidente di PIR ha la facoltà di nominare a sua discrezione un nuovo Vicepresidente, ed ove non eserciti questa facoltà entro cinque giorni la Vicepresidenza è assegnata al Presidente del Senato in deroga ad ogni incompatibilità.
    6. Nel caso di successive dimissioni del Presidente già subentrato, il nuovo Presidente subentrato non ha il potere di nominare un vicepresidente, e l'incarico è senz'altro attribuito al Presidente del Senato.
    Con 7 voti favorevoli, nessuno contrario e due non pervenuti, la proposta veniva approvata con la prevista maggioranza dei 2/3.


    P.Q.M.


    La Corte costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio in sessione straordinaria insieme ai membri attivi della Commissione, così delibera:

    L'art. 21 viene modificato così come segue:




    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR, 12.10.2013.


    F.to Guy Fawkes, Presidente.
    F.to Ronnie, Relatore
    Ultima modifica di C@scista; 15-10-13 alle 13:56

  4. #4
    Super Troll
    Data Registrazione
    26 Mar 2005
    Località
    Gubbio
    Messaggi
    52,134
     Likes dati
    5,904
     Like avuti
    8,205
    Mentioned
    933 Post(s)
    Tagged
    28 Thread(s)

    Predefinito Re: Nuova Costituzione approvata il 23/09/2013

    Integrazione della Nuova Costituzione deliberata nelle modalità previste dalla stessa Costituzione dalla Corte Costituzionale provvisoria

    Citazione Originariamente Scritto da Guy Fawkes Visualizza Messaggio
    La Corte Costituzionale di PIR, provvisoria,

    Composta dai Magistrati sigg.ri:


    Guy Fawkes Presidente

    Massimo Piacere Giudice


    Seyen Giudice Relatore

    qui riunita in sessione straordinaria secondo quanto previsto dalla III Disposizione Transitoria, Commi 2, 3 e 4

    Ha emesso in data 20/12/2013 la seguente

    DELIBERA

    FATTO

    In data 15/12/2013 veniva avanzato dal deputato e Presidente di Commissione Ronnie ricorso relativamente ad alcuni passaggi del testo della nuova Costituzione di POL, in cui comparivano ambiguità di forma e di carattere tali da potenzialmente creare confusione sul senso dei medesimi e quindi pregiudicare il funzionamento secondo le intenzioni della nuova Costituzione; veniva altresì richiesta ai termini della III Disposizione Transitoria una pronuncia urgente da parte della Corte Costituzionale, per correggere tale discrepanza.

    Riunita la sessione straordinaria, la Corte, ascoltava la relazione del Giudice Seyen, che dava parere positivo su tutte le proposte di modifica, indi metteva ai voti la proposta di modificare gli articoli indicati nel ricorso nelle forme suggerite.

    La votazione dava risultato unanimemente a favore.

    P.Q.M.

    La Corte Costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio in sessione straordinaria, così delibera di modificare gli articoli della nuova Costituzione di POL:


    Art. 10 comma 1

    Solo il Potere Giudiziario, per gravi motivi e nei soli casi disciplinati dalla Costituzione, può disporre la destituzione, anche per inattività, del Presidente di POL, di un Senatore o di un Deputato, a seguito della quale subentrano rispettivamente il Vicepresidente o il primo non eletto della camera. E' fatta salva da tale riserva di giurisdizione la sola decadenza per assenze prevista dai regolamenti.

    Art. 11 comma 3

    La Legge Elettorale disciplina i referenda di tipo propositivo ed abrogativo di leggi e mozioni nel rispetto delle competenze delle Commissioni della Camera. Essa prevede un controllo di qualità e di legittimità dei quesiti proposti prima del voto; esclude ogni referendum in materia riservata alla Costituzione, salvo il caso del referendum confermativo di revisione Costituzionale; prevede quorum minimi di partecipazione e disciplina maggioranze di approvazione, queste ultime, nel caso di referendum abrogativi o istitutivi di Leggi Organiche non minori delle maggioranze legislativamente previste per tali atti da parte del Parlamento.

    Art. 45

    comma 2
    Le Leggi Organiche sono adottate dal Senato con la maggioranza dei tre quinti dei presenti.

    comma 4
    Il Regolamento della Camera è legge organica speciale e la sua approvazione e modifica da parte della Camera dei Deputati è soggetta a ratifica a maggioranza assoluta da parte della Camera stessa.

    comma 6

    I contenuti necessari a norma della Costituzione delle Leggi Organiche possono essere integrati dalle Sentenze della Corte Costituzionale se non previsti adeguatamente in autonomia dal Senato.

    Disposizione Transitoria n°III, art.1

    comma 2
    La lista di candidati per l'elezione è formata dalla Corte Costituzionale uscente nei giorni tra le elezioni e la seconda seduta del Senato. La Corte uscente si assicura che i candidati sappiano della candidatura e possano rinunziarvi se indisponibili.

    comma 5

    Nel solo caso in cui la lista, prima della prima votazione o dopo la votazione in caso di candidati che rifiutino il mandato, non presenti più di nove candidati ad essa, su convocazione del Presidente del Senato, si aggiungono coloro i quali accettino di farne parte tra gli ex componenti della Corte Costituzionale, gli ex Presidenti di POL e gli ex Presidenti della Camera e del Senato.

    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR, 20.12.2013.


    F.to Guy Fawkes, Presidente.
    F.to Seyen, Giudice Relatore

  5. #5
    Super Troll
    Data Registrazione
    26 Mar 2005
    Località
    Gubbio
    Messaggi
    52,134
     Likes dati
    5,904
     Like avuti
    8,205
    Mentioned
    933 Post(s)
    Tagged
    28 Thread(s)

    Predefinito Re: Nuova Costituzione approvata il 23/09/2013

    Integrazione della Nuova Costituzione deliberata nelle modalità previste dalla stessa Costituzione dalla Corte Costituzionale provvisoria

    Citazione Originariamente Scritto da Guy Fawkes Visualizza Messaggio
    La Corte Costituzionale di PIR, provvisoria,

    Composta dai Magistrati sigg.ri:


    Guy Fawkes Presidente

    Massimo Piacere Giudice


    Seyen Giudice Relatore

    qui riunita in sessione straordinaria secondo quanto previsto dalla III Disposizione Transitoria, Commi 2, 3 e 4, allo scopo di rettificare la sentenza precedentemente emanata

    Ha emesso in data 23/12/2013 la seguente

    RETTIFICA

    FATTO

    In seguito ad osservazione da parte dal deputato e Presidente di Commissione Ronnie emergeva che la sentenza emessa in questa sessione in data 20/12/13 non corrispondeva in un punto a quanto richiesto nel ricorso, vale a dire nel dettato dell'art. 45 comma 4

    Riunita nuovamente la sessione straordinaria, la Corte, ascoltava la nuova relazione del Giudice Seyen, che dava presentava la nuova versione da indicare, indi metteva ai voti la proposta di modifica, la cui votazione dava risultato unanimemente a favore.

    P.Q.M.

    La Corte Costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio in sessione straordinaria, così delibera di modificare l'articolo 45 comma 4 della nuova Costituzione di POL:


    Art. 45 comma 4
    Il Regolamento della Camera è legge organica speciale e la sua approvazione e modifica da parte del Senato è soggetta a ratifica a maggioranza assoluta da parte della Camera dei Deputati.

    INOLTRE

    Allo scopo di evitare altre situazioni simili questa corte aggiunge una doppia raccomandazione al nuovo Parlamento ed alla nuova Corte Costituzionale che verrà
    nominata:

    1) inserire sempre in ogni modifica di articolo ESPLICITA indicazione a quale delle due camere si intenda fare riferimento nell'articolo stesso;
    2) evitare nella stesura di articoli di testo, modifiche e sentenze l'uso di linguaggio burocratico troppo tecnico o arzigogolato, dovendosi ricordare che la Costituzione è uno strumento base di una nazione, quale POL è, e che deve essere comprensibile anche all'utente\cittadino meno colto, cui è comunque diretta.

    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR, 23.12.2013.

    F.to Guy Fawkes, Presidente.
    F.to Seyen, Giudice Relatore

  6. #6
    Super Troll
    Data Registrazione
    26 Mar 2005
    Località
    Gubbio
    Messaggi
    52,134
     Likes dati
    5,904
     Like avuti
    8,205
    Mentioned
    933 Post(s)
    Tagged
    28 Thread(s)

    Predefinito Re: Nuova Costituzione approvata il 23/09/2013

    Integrazione della Nuova Costituzione deliberata nelle modalità previste dalla stessa Costituzione dalla Corte Costituzionale provvisoria


    Citazione Originariamente Scritto da Guy Fawkes Visualizza Messaggio
    La Corte Costituzionale di PIR

    Composta dai Magistrati sigg.ri:

    Guy Fawkes Presidente

    Massimo Piacere Giudice Relatore

    Seyen Giudice

    Ronnie Ricorrente

    qui riunita in sessione straordinaria secondo quanto previsto dalla IV Disposizione Transitoria, Commi 1 e 2.

    Ha emesso in data 21/01/2014 la seguente

    DELIBERA

    FATTO

    veniva rilevata dal ricorrente Ronnie in data 17/01/2014 degli errori di mera forma nel testo, secondo lui tutti plausibilmente riferibili all'uso dei correttori automatici di word per la sostituzione delle parole Camera e Senato e come tale rientranti sotto la IV disposizione transitoria della nuova Costituzione abilitante la Corte al potere speciale di correzione della carta e pertanto chiedeva a suddetta Corte di intervenire per correggere celermente gli errori.

    Riunita la sessione straordinaria, la Corte esaminava il caso e osservava:

    Riguardo l'art.26,comma 2, l'attuale testo recita:

    Articolo 26
    Poteri del Primo Ministro


    [...]
    2. Il PM può porre la questione di fiducia sulle Leggi e Mozioni della Camera con la formula “chiedo ai Senatori di approvare l'atto in ragione della propria fiducia verso il Governo”.
    [...].



    Il ricorrente Ronnie rileva:


    • l'articolo 26 comma 2 sui poteri del primo ministro menziona la formula della questione di fiducia facendo riferimento ai "Senatori" anzichè ai deputati. E' evidente dallo stesso articolo, che poco prima parla di "atti della Camera" che si tratti invece dei "Deputati".




    Questa Corte dichiara che le osservazioni del ricorrente sono giuste, in quanto allo stesso comma 2 si parla espressamente della Camera dei Deputati e non del Senato, pertanto i parlamentari interessati devono considerarsi Deputati e non Senatori.
    L'art.26 Cost. PIR, al comme 2, deve pertanto essere così modificato:

    Riguardo l'art. 27, comma 4, il testo attuale recita

    Articolo 27
    Il Consiglio dei Ministri


    [...]
    4. I Ministri hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire nelle sedute del Senato.
    Il ricorrente Ronnie a riguardo rileva:


    • l'articolo 27 comma 4 laddove fa riferimento alle sedute del "Senato" è evidentemente erroneo poiché è ben noto che il rapporto di fiducia del Governo è solo con la Camera e non con il Senato, dunque l'organo che ha diritto di pretendere in aula chi deve averne la fiducia è chiaramente la Camera e non il Senato ed anche questo è un puro errore materiale di sostituzione




    Questa Corte ritiene che quest'altra osservazione del ricorrente è nuovamente corretta perché l'art.8 Cost. PIR, al comma 3, conferisce solo ed esclusivamente alla Camera lo strumento della Fiducia, su cui si basa il rapporto tra Camera e Governo.
    Pertanto, l'art.27 Cost. PIR, comma 4, deve essere così modificato:

    P.Q.M.


    La Corte costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio in sessione straordinaria, così delibera:

    - Il ricorso presentato da Ronnie è accolto nella sua totalità;
    - Con il potere conferito a questa Corte dalla IV Disposizione Transitoria, commi 1 e 2, della Costituzione di PIR, gli artt. 26, comma 2, e 27, comma 4, Cost. PIR, vengono così rispettivamente modificati:

    Art. 26

    2. Il PM può porre la questione di fiducia sulle Leggi e Mozioni della Camera con la formula “chiedo ai Deputati di approvare l'atto in ragione della propria fiducia verso il Governo”.

    Art. 27

    4. I Ministri hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire nelle sedute della Camera.
    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR, 21/01/2014.


    F.to Guy Fawkes, Presidente.
    F.to Massimo Piacere, Relatore.
    Ultima modifica di C@scista; 23-01-14 alle 18:38

  7. #7
    Conservatorismo e Libertà
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    17,354
     Likes dati
    159
     Like avuti
    512
    Mentioned
    14 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    Predefinito Re: Nuova Costituzione approvata il 23/09/2013

    Integrazione della Nuova Costituzione ex sentenza emessa in data 21.10.2014 dalla Corte Costituzionale

    SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL RICORSO PRESENTATO DAL SEN. RONNIE

    La Corte Costituzionale di PIR

    composta dai Magistrati sigg.ri:
    FalcoConservatore Presidente e Giudice Relatore
    Danny Giudice

    qui riunita in data 20.10.2014 per giudicare il ricorso presentato dal Sen. Ronnie

    ALLA LUCE DI QUANTO RICHIAMATO NELLA RELAZIONE DEL GIUDICE FALCOCONSERVATORE

    Visti i commi 1 e 5 dell’art. 35 della Costituzione:

    1. La Corte Costituzionale è eletta dal Senato e dal Presidente di POL durante la seconda seduta del Senato ed ha mandato annuale. [...]
    5. In caso uno o più candidati rigettino il mandato ricevuto o non raggiungano la maggioranza minima, si procede ad oltranza a nuove votazioni per i soli posti ancora da coprire
    e il comma 3 dell’art. 23 del Regolamento del Senato:

    3. Non possono tenersi sedute di voto parallele alle sedute previste come obbligatorie dalla Costituzione.
    va ricordato che nel caso specifico il Senato non è impegnato per l’elezione di una nuova Corte con mandato annuale, bensì in una procedura di integrazione a seguito delle dimissioni per incompatibilità dell’On. Manfr. La Costituzione all’art. 35 comma 5 disciplina il caso di un candidato (e non un giudice già eletto e in carica) che rigetta il mandato appena offertogli.

    La Costituzione non sembra disciplinare in maniera chiara il caso del reintegro della Corte che si rende necessario a seguito delle dimissioni o della decadenza di un giudice.

    Tuttavia, nel caso in oggetto si è applicata per analogia la procedura prevista dall’art. 35. A parere di questa Corte ciò è assolutamente corretto e pacifico, ma si rende necessaria una integrazione specifica alla Carta costituzionale al fine di disciplinare tale evenienza.

    Inoltre, la Costituzione non chiarisce se questo nuovo giudice avrà mandato annuale, o se il suo mandato sarà temporalmente legato a quello della Corte che va a reintegrare.
    Nella prima fattispecie, non si può fare a meno di notare che nel caso di molteplici dimissioni o decadenze avremmo giudici con mandati annuali non sovrapponibili temporalmente, cosa che costringerebbe il Senato a votare i successori singolarmente, senza la possibilità di esprimersi su una terna nel corso di un’unica seduta così come prescrive l’art. 35.

    È pacifico inoltre che l’elezione di una terna, o di un giudice singolo ad integrazione della Corte, è da considerarsi un obbligo costituzionale imprescrittibile, non rinviabile, del Senato.

    Questo risulta dal comma 5 dell’art. 35, che parla non casualmente di votazioni ad oltranza qualora non si pervenga all’elezione alla prima votazione utile.

    Ciò significa (e in questo ci aiuta anche il comma 3 dell’art. 23 del Regolamento del Senato) che il Senato in questa fase così delicata ed importante per la vita pubblica di PIR non può e non deve occuparsi di altro. È come se l’Ordine del Giorno della seduta avesse soltanto un unico punto da discutere: l’elezione della terna di giudici o del/dei giudice/i da reintegrare per garantire il plenum della Corte.

    Questa Corte ritiene che il dettato costituzionale e lo spirito delle norme richiamate siano univoci, e che vadano nella direzione di imporre all’assemblea del Senato di sospendere ogni altra attività fino alla “fumata bianca”, ovvero l’elezione della terna di giudici o del/dei giudice/i da reintegrare.

    Il senso del dettato costituzionale e del comma 3 dell’art. 23 del Regolamento del Senato è che il Senato elegga il prima possibile il magistrato senza farsi “distrarre” da altre incombenze. Da ciò l’esplicito divieto di “sedute parallele”.

    Nel caso specifico, questa Corte ritiene deprecabile che la seduta per l’elezione del nuovo giudice sia incorsa in delle sospensioni, ovvero che non si sia dato seguito al dettato costituzionale delle votazioni ad oltranza.
    Dal comma 5 dell’art. 35 deriva chiaramente che nel caso di sedute previste come obbligatorie dalla Costituzione, una volta chiusa una fase di votazione con un nulla di fatto si deve procedere senza indugio alla nuova fase di discussione.

    Per quanto concerne la questione della decadenza dei senatori, vanno richiamati tre articoli del Regolamento del Senato:

    Art. 39
    1. Un Senatore che non abbia partecipato a nessuna seduta tenutasi in trenta giorni consecutivi è proposto per la decadenza. La proposta avviene anche qualora il Senatore non partecipi ad un numero pari o superiore a tre sedute consecutive.
    2. In tale caso, entro quarantotto ore dalla notizia di possibile decadenza, il Presidente del Senato apre un dibattito, per la durata di ventiquattro ore, in cui invita il Senatore a rappresentare le ragioni che gli hanno impedito la partecipazione alle attività del Senato.
    3. Al termine del dibattito il Senato vota, a maggioranza assoluta, la decadenza del Senatore.
    4. Il senatore decaduto viene sostituito ai sensi dell’articolo 4.
    Art. 40
    1. Con “partecipazione” si intende l'espressione di un voto o l'intervento in un dibattito, compiuto da un Senatore attraverso una proposizione morfologicamente sensata.
    2. I termini di cui all'art. precedente sono interrotti qualora il Senatore partecipi alla Conferenza dei Capigruppo o ad un gruppo di lavoro.
    3. Qualsivoglia diversa attività di un Senatore non rientra tra i casi di “partecipazione”.

    Art. 41
    1. Il Vicepresidente del Senato controlla la partecipazione di ogni senatore ed informa il Presidente del Senato qualora ravvisi una violazione dei termini di cui all'art. 39.
    2. La Presidenza del Senato procede d'ufficio all'apertura della procedura di cui il comma 2 dell'art. 39.
    Come si vede, il comma 2 dell’art. 41 prevede una “procedura d’ufficio”. Questo comma ha indotto Presidente e Vice-Presidente del Senato ad attivarsi; essi non hanno preso nella dovuta considerazione il divieto della sedute parallele e la mancata numerazione di queste sedute – come segnalato e rimproverato dal ricorrente – è prova della confusione e dell’ambiguità causata dal sovrapporsi di norme diverse. Sta di fatto che, come la Corte ha evidenziato in precedenza, prevale la Costituzione: quelle sedute non andavano convocate.

    A ciò si aggiunge la considerazione per cui cambiare in corso d’opera la composizione del Senato mentre questo è in seduta per l’elezione di un giudice è sicuramente discutibile e contrario allo spirito democratico che informa la Carta costituzionale. Sta di fatto che il Presidente ed il suo Vice non hanno potuto fare altro che prendere atto di una situazione di inaudita gravità, provocata da una sorta di “assenteismo” di massa da parte di ben 4 senatori.

    Questa Corte ritiene di dover salvaguardare il divieto di sedute parallele, ma anche l’obbligo del Senato di esprimersi sulla decadenza degli “assenteisti”.

    Questa Corte però non ritiene logica la proposta del ricorrente di fissare un ulteriore termine per la verifica del reiterarsi di un’assenza. Un’assenza è tale se viene constatata per la durata dei termini previsti; l’assenza è di per sé grave se non giustificata, ed è comprensibile che la conseguenza sia la decadenza del senatore, previo voto del Senato così come prescritto dal Regolamento.
    Non compatibile con l’ordinamento è anche la proposta del ricorrente contenuta alla domanda n.3, giacché è lo stesso Regolamento a prevedere che l’assente possa giustificarsi dinnanzi al Senato chiamato a discutere la sua decadenza, per (e cito dal comma 2 dell’art. 39)
    rappresentare le ragioni che gli hanno impedito la partecipazione alle attività del Senato”.
    In sostanza, l’assente può pure ricomparire per giustificarsi e spiegare le sue ragioni, insomma può tornare attivo, ma ciò non garantisce la sua “salvezza”. Il Senato, secondo il Regolamento, ha la facoltà di stabilire che le ragioni dell’assenza prolungata non sia valide o sufficienti, e può decidere di dare luogo alla decadenza anche se il senatore nel frattempo è tornato attivo. Ciò comprensibilmente salva l’assente da automatismi frettolosi (per cui dopo un tot. di giorni di assenza la decadenza è immediata e subito applicabile), ma non dal giudizio dell’assemblea, che può ritenere valide o meno le sue motivazioni, o l’eventuale promessa di seguire i lavori più assiduamente. Il Regolamento in questo caso prefigura un compromesso ragionevole tra l’esigenza di salvaguardare la continuità, e quella di allontanare gli assenti cronici. Naturalmente si ESIGE dal Senato parità di trattamento; nel senso che sarebbe censurabile che il Senato, trovandosi di fronte ad assenze non giustificate o giustificate con argomentazioni consimili, "salvasse" i senatori della maggioranza politica e dichiarasse la decadenza dei senatori dell'opposizione. Se ciò accadesse la Corte sarebbe costretta a rivalutare la costituzionalità degli articoli del Regolamento che disciplinano la materia. Ci si attende dal Senato e dai senatori equità e ragionevolezza.

    Infine, per quanto concerne le domande n. 4, 5 e 6 del ricorrente, benché quest’ultimo abbia lamentato ritardi a suo dire fraudolenti e dolosi, la Conferenza dei Capigruppo si è tenuta in questa sede:
    https://forum.termometropolitico.it/...pi-senato.html
    con voto regolare (anche se, va detto, il bisticcio sulle schede è biasimevole).

    Pur non riscontrando per quanto riguarda la questione delle "sedute parallele" una volontà dolosa da parte del Presidente e del Vice-Presidente (anche il ricorrente parla di ignoranza delle leggi e non di dolo sul punto), questa Corte non può fare a meno di sottolineare che in varie occasioni gli onorevoli Thomas Lenin e Centrale si sono corretti (decidendo ad esempio su sollecitazione del ricorrente di ridenominare le sedute ricomprendendole nella II Seduta del Senato) ingenerando l'impressione di una gestione abbastanza superficiale dei lavori.

    Tuttavia, va detto che in merito di diritto le loro azioni possono essere giustificate facendo riferimento a norme regolamentari che essi hanno inteso applicare - si presume - in buona fede.

    Non c'è una prova diretta che essi abbiano agito con deliberato dolo nel tentativo di favorire una parte e non, come dovrebbero, servire l'istituzione in modo imparziale.

    Essi, pur in modo lento e solo dopo varie sollecitazioni, hanno cercato di porre rimedio a delle contraddizioni che solo una sentenza della Corte può risolvere definitivamente.

    Ciò che li giustifica è aver comunque alla fine provveduto ad assolvere ai loro doveri, pur in certi casi sbagliando in punta di diritto.

    CIO’ PREMESSO

    Questa Corte, avvalendosi dei poteri interpretativi, costitutivi, modificativi ed eliminativi assegnati dall’art. 35 della Costituzione,

    - al fine di sanare la situazione venutasi a creare nel caso oggetto di discussione, riguardante l’elezione di un nuovo giudice della Corte a seguito delle dimissioni per incompatibilità dell’On. Manfr, ed impedire prevedibili discussioni interpretative in grado di danneggiare gravemente il corretto funzionamento del Senato, della Corte e della giustizia;
    - al fine di ripristinare lo stato di diritto ed eliminare le situazioni contra legem venutesi a creare;

    PQM

    La domanda n. 1 del ricorrente è accolta nei termini di seguito precisati.

    All’art. 35 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:

    6. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure stabilite dai commi precedenti.
    7. Il mandato del giudice eletto in seguito a rifiuto dell’incarico, dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della Corte che va a reintegrare.
    L’art. 35 va interpretato in questo modo:

    Le sedute per l’elezione della terna dei giudici costituzionali, o del/dei giudice/i che vanno a reintegrare la Corte, sono un obbligo imprescrittibile del Senato. Una volta convocate non sono pertanto ammesse altre sedute parallele o altri punti all’Ordine del Giorno, a meno che non incorrano nel frattempo obblighi costituzionali di rilevanza pari o superiore. La decadenza di senatori, non disciplinata dalla Costituzione ma solo dal Regolamento del Senato, è una questione di rilevanza inferiore.

    Al comma 3 dell’art. 23 del Regolamento del Senato è aggiunto il seguente comma:

    3bis. Le sedute previste come obbligatorie dalla Costituzione procedono ad oltranza e non possono essere sospese temporaneamente o rinviate sine die finché non sia esaurito il loro Ordine del Giorno.
    Questo nuovo articolo del Regolamento del Senato va così interpretato: Qualora la fase di votazione della seduta obbligatoria si concluda con un nulla di fatto è fatto obbligo al Presidente del Senato di procedere senza indugio alla convocazione di una nuova fase di discussione. Non sono ammessi ritardi oltre i normali e ragionevoli tempi tecnici di convocazione e avviso dei senatori.

    Questa Corte dichiara NULLE le convocazioni, i dibattiti e le votazioni svoltesi nelle seguenti sedute per la decadenza dei Senatori Anthos, Codino, Ste-compagno, Massimo Piacere:

    seduta straodinaria senato - decadenza senato sen. anthos
    seduta straordinaria senato - decadenza senato sen. codino
    seduta straodinaria senato - decadenza senato sen. stacompagno
    seduta straodinaria senato - decadenza senato sen. massimo piacere

    La Corte dispone il rinvio ex lege della loro convocazione a 24 ore dopo il termine della seduta costituzionalmente vincolata attualmente in corso.

    La Corte richiama il Presidente del Senato Thomas Lenin e il Vice-Presidente Centrale affinché:

    a) ci sia maggiore coordinazione, condivisione e armonia nelle decisioni prese di volta in volta dal Presidente e dal suo Vice, al fine di garantire l'unità di indirizzo decisionale nella conduzione dei lavori del Senato;
    b) che le decisioni del Presidente (ad es. nella formulazione delle schede di voto, nella convocazione dell'Ufficio di Presidenza, etc.) siano tempestive, chiare, lineari e comprensibili a tutti i senatori, e che il Vice-Presidente possa correggerle SOLO PREVIA consultazione e assenso del Presidente, evitando l’accumularsi di decisioni poi corrette e/o ribaltate che ingenerano confusione e perplessità ai senatori.

    Le domande n. 2, 3, 4, 5, 6 del ricorrente sono respinte.

    Così è deciso,

    Data il 21.10.2014 nella sede della Corte Costituzionale di PIR

    F.to FalcoConservatore, Presidente e Giudice relatore
    Danny, Giudice della Corte
    Per aspera ad astra

  8. #8
    Conservatorismo e Libertà
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    17,354
     Likes dati
    159
     Like avuti
    512
    Mentioned
    14 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    Predefinito Re: Nuova Costituzione approvata il 23/09/2013

    Vengono annullate le integrazioni all'art. 35, inserite nella legge organica sulla Corte:

    SENTENZA SUL RICORSO SEN. RONNIE N. 2/2014


    La Corte Costituzionale di PIR


    composta dai Magistrati sigg.ri:
    FalcoConservatore Presidente
    Danny Giudice Relatore


    qui riunita in data 25.10.2014 per giudicare il ricorso presentato dal Sen. Ronnie


    ALLA LUCE DI QUANTO RICHIAMATO NELLA RELAZIONE DEL GIUDICE DANNY


    viste le tre domande presentate dal ricorrente,


    questa Corte ritiene doverosa una riforma della sentenza sul ricorso Ronnie n. 1/2014, viziata da un errore meramente materiale. In ossequio all'inappellabilità delle sentenze prevista dalla Costituzione, questa Corte intende trasferire, di fatto, ciò che era stato previsto nella sentenza precedente, ovvero i due punti su dimissioni volontarie del/dei Giudice/i e sulla durata del mandato del/dei Giudice/i subentrante/i, nella legge organica della Corte Costituzionale, e dare la possibilità alla Corte stessa di correggere le sentenze se si sono compiuti meri errori formali o materiali, ai fini della tutela dei supremi interessi dell'ordinamento e della giustizia.


    PQM


    sono accolte le domande n. 1,2 e 3 del ricorrente;

    - si dichiara l'illegittimità costituzionale della legge organica sulla corte costituzionale nella parte in cui non prevede l'articolo di seguito indicato, volto a consentire la contemporanea applicazione armoniosa degli articoli 6 e 36 della Costituzione:


    Articolo 3


    Istanza di correzione


    1. E' legittimo ricorrere alla corte per la correzione di errori materiali e/o interpretativi contenuti nelle sentenze della corte stesse, limitatamente a quei soli casi nei quali dall'accoglimento del ricorso non possano dispiegarsi in nessun caso effetti di alcun tipo a favore del ricorrente originario, e l'intera nuova decisione della corte non serva dunque a produrre effetti salvo che per l'avvenire e in nuovi casi.
    2. La mancanza della circostanza di cui al primo comma è accertata secondo un giudizio prognostico che può essere preventivo in sede di ammissibilità o successivo in sede di decisione, in tale caso la corte dichiara con sentenza improcedibile il ricorso.

    - in parziale riforma della sentenza del 20 ottobre 2014 sul ricorso Ronnie n.1/2014, viene annullata la modifica dell'articolo 35 della Costituzione che prevedeva l'aggiunta dei due commi 6 e 7, in quanto tale decisione, rappresentando mero errore materiale, viola la Carta;


    - si dichiara l'illegittimità costituzionale della legge organica sulla corte costituzionale nella parte in cui non prevede l'articolo di seguito indicato:


    Articolo 2


    Elezione suppletiva


    1. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure dell'articolo 35 della costituzione.
    2. Il mandato del giudice eletto in seguito a dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della corte che va a reintegrare.
    Data presso la Corte Costituzionale di PIR il 25/10/2014

    F.to FalcoConservatore - Presidente della Corte Costituzionale
    Danny - Giudice Relatore
    Per aspera ad astra

  9. #9
    Fiamma dell'Occidente
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
    Messaggi
    38,171
     Likes dati
    984
     Like avuti
    1,389
    Mentioned
    139 Post(s)
    Tagged
    48 Thread(s)

    Predefinito re: ARCHIVIO - Testo della costituzione vigente dal 23/09/2013 al 10/05/2015

    ----------------------------------------

    In data 16.05.15 il sottoscritto Sen. Ronnie a ciò abilitato per decreto sovrano, pubblicando il testo di riforma approvato, ARCHIVIA il seguente testo autentico della Costituzione vigente alla data di riferimento, seguito dalle sentenze della corte riportate sotto di esso negli anni della sua vigenza.

    ----------------------------------------

    Il 3d non viene chiuso per preservare la quotabilità.

    OGNI POST SUCCESSIVO A QUESTO RESTA RISERVATO AGLI OPERATORI D'ARCHIVIO
    Ultima modifica di Ronnie; 16-05-15 alle 15:06
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

 

 

Discussioni Simili

  1. ARCHIVIO - legge elettorale vigente dal 23/09/2013 al 10/05/2015
    Di C@scista nel forum Archivio della Comunità di Pol
    Risposte: 3
    Ultimo Messaggio: 17-05-15, 12:23
  2. Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 02-12-13, 09:19
  3. Risposte: 4
    Ultimo Messaggio: 20-10-13, 11:39
  4. La nuova Costituzione non è ancora vigente
    Di Primoli nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 33
    Ultimo Messaggio: 06-10-08, 12:52

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito