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In data 17.05.15 il sottoscritto Sen. Ronnie a ciò abilitato per decreto sovrano, pubblicando il testo di riforma approvato, ARCHIVIA il seguente testo autentico della legge elettorale vigente alla data di riferimento, seguito dagli interventi connessi riportati sotto di esso negli anni della sua vigenza.
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Nuova Legge Elettorale approvata dal Senato il 23/09/2013 e ratificata dall'Amministrazione successivamente
Articolo 1
Disposizioni Generali
Per le elezioni del Parlamento sono costituite tre circoscrizioni differenti: la circoscrizione Nazionale, a cui è attribuito un collegio unico, la circoscrizione Social Network, alla quale sono attribuiti due seggi e la circoscrizione Transatlantico, a cui sono attribuiti i seggi rimanenti.
Articolo 2
La data delle elezioni
1. Il Presidente di POL, due mesi prima della scadenza di un organo, constatata la necessità di indire un’elezione, apre la procedura con proprio decreto nel quale propone all’Amministrazione una data compresa tra il decimo giorno precedente e il ventesimo giorno successivo alla scadenza del mandato.
2. Il Presidente richiede in calce al decreto che sia reso un parere, su tale data o altre plausibili, dal Primo Ministro, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera.
3. L’Amministrazione, recependo il decreto, considerati i pareri, stabilisce entro dieci giorni la data di inizio del periodo della votazione.
4. Il periodo di votazione deve necessariamente comprendere il sabato e la domenica e durare non meno di quattro e non oltre sei giorni.
Articolo 3
I controlli sulla Procedura Elettorale
1. Il Governo, anche tramite il Ministro delegato, si avvale di un Supermoderatore indicato dall'Amministrazione per la gestione dei 3d della fase di presentazione delle Liste. A ogni altro moderatore è interdetto l’intervento sui post recanti gli elenchi dei candidati.
2. Ogni reclamo circa la fase di presentazione deve essere indirizzato in copia alla Corte Costituzionale e per conoscenza al Supermoderatore indicato.
3. La Corte Costituzionale, con procedura abbreviata e d’urgenza, su iniziativa del titolare legale di un partito, del Supermoderatore di cui al primo comma o del Governo, anche tramite il Ministro delegato, giudica della validità delle liste presentate, con riguardo in particolare alla legittimità dell’atto di presentazione, ai poteri di legale rappresentante del movimento del presentatore, all’uso legittimo dei nomi e delle loro abbreviazioni, dei simboli, alla veridicità dei requisiti personali per la candidatura in esso attestati.
4. La Corte ha il potere, anche oltre i termini di chiusura della presentazione, di espungere le parti illegali delle presentazioni, sostituirle, aderendo per quanto possibile alle richieste del presentatore, con altre legali, cassare le presentazioni completamente irricevibili e consentire al presentatore la presentazione tardiva di una nuova lista sostitutiva quando le variazioni siano tali da non consentirgli di mantenere unicamente quella presentata senza grave pregiudizio.
5. In assenza di reclami nelle quarantotto ore successive alla chiusura dei termini le liste si intendono validamente presentate ed ogni vizio relativo a quelle già presentate cessa di essere rilevabile, resta tuttavia consentito presentare reclamo a proposito delle liste che abbiano subito modifiche di cui al quinto comma ritenute, a giudizio di altri presentatori, lesive della propria.
6. Qualunque reclamo sull’elenco degli aventi diritti al voto deve essere indirizzato all’Amministrazione ed al Supermoderatore, e in ordine ad esso la Corte Costituzionale non ha poteri.
Articolo 4
La presentazione delle liste
1. Il Ministro dell'Interno apre, entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione della data del voto, due discussioni di presentazione delle liste: uno da porre in evidenza nel forum Transatlantico, valido per la presentazione delle liste di candidati concorrenti nelle circoscrizioni Transatlantico e Facebook; l'altro da porre in evidenza nel forum Politica Nazionale, valido per la presentazione dei candidati concorrenti nella circoscrizione Nazionale.
2. Tali discussioni rimarranno aperte sino allo scadere del decimo giorno completo successivo alla loro apertura, facendo fede all'orario del forum. Le liste di candidati o i candidati presentati posteriormente a tale termine, a meno di rimessione in termini dovuta ai provvedimenti di cui all’articolo 4, non potranno partecipare alle elezioni.
3. Ogni partito del forum ha diritto a presentare una lista di candidati per concorrere alle elezioni.
4. Gli stessi candidati non possono concorrere sia alla Camera che al Senato. Ciascuna lista deve specificare il ramo del Parlamento per il rinnovo del quale ogni candidato è in corsa.
5. Qualora una stessa lista si presenti in entrambi i rami del Parlamento deve chiaramente suddividere i nominativi da presentare in ognuno dei due rami.
6. I post di presentazione delle liste valide per le circoscrizioni Nazionale, Transatlantico e Facebook devono essere corredate dai seguenti punti:
a) nome ed eventuale sigla della lista;
b) simbolo della lista;
c) per la circoscrizione plurinominale Transatlantico: un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine, di numero non inferiore a un terzo e mai superiore al doppio dei seggi minimi del ramo per il quale concorrono, specificando i post all'attivo all'atto di presentazione; per le circoscrizioni uninominali Nazionale e Facebook: un solo candidato alla circoscrizione Nazionale e nessun elenco per la circoscrizione Facebook.
d) link di un thread separato all'interno del quale la lista sia stata sottoscritta da ogni candidato;
per le sole liste di candidati alla Camera è altresì obbligatorio a pena di nullità dell’intera lista riportare:
e) Il nome del candidato presidente di POL sostenuto;
f) il link alla dichiarazione in cui egli accetta il sostegno;
g) in piccolo, i nomi delle altre liste che lo sostengono;
7. Nessun candidato può essere incluso in liste differenti concorrenti nella medesima circoscrizione, a pena di nullità della prima candidatura in ordine di tempo.
Articolo 5
Le circoscrizioni
Alla data delle elezioni, ciascun avente diritto può esprimere il proprio voto per il rinnovo della Camera e del Senato in tutte e tre le circoscrizioni. Ciascun avente diritto può altresì esprimere il proprio voto per il candidato preferito alla Presidenza della Repubblica, prescindendo dalle liste ad esso collegate.
Articolo 6
La votazione
1. Un giorno delle votazioni l’Amministrazione apre le discussioni di votazione per la Camera, il Senato ed il Presidente.
2. Nella circoscrizione Transatlantico devono essere aperte discussioni distinte, una per il rinnovo del Presidente di POL, una della Camera e l’altra per il rinnovo del Senato. In via transitoria, per le prime elezioni le discussioni saranno tutte sul forum Nazionale.
3. In ciascuna discussione l’Amministrazione riporta al primo post le liste concorrenti in ordine di presentazione, nelle sole discussioni relative alla Camera sono riportati prima di tutto, in alto e con a fianco i nomi delle liste che li sostengono, i nomi dei candidati alla presidenza e lo shortlink del loro programma.
4. Per tutta la durata delle elezioni ogni avente diritto potrà esprimere una preferenza in ciascuna circoscrizione per tutte le distinte votazioni, le modalità di espressione del voto nella circoscrizione Facebook sono stabilite discrezionalmente dall’Amministrazione.
5. Sarà diritto dell'elettore votare la sola lista oppure esprimere altresì una preferenza per un candidato della lista votata, mantenendo comunque la facoltà di scegliere differenti liste nei distinti rami del Parlamento.
6. Il voto espresso solo al Presidente non si estende ad alcuna lista ma contribuisce al conseguimento del premio di maggioranza del 30% con un limite massimo del 60% dei seggi totali (arrotondato per difetto), includendo anche i seggi ottenuti col Collegio Nazionale e il Collegio Facebook .
Articolo 7
Lo scrutinio
1. Al termine delle votazioni l’amministrazione annulla i voti non validi, successivamente il Supermoderatore indicato per la procedura elettorale effettua in nome dell’Amministrazione il conteggio dei voti validi in ciascuna circoscrizione.
2. In via provvisoria, al termine delle operazioni di conta, il Supermoderatore mette a verbale in una discussione denominata “Scrutinio Elettorale” i voti ottenuti dalle singole liste, le preferenze ottenute da ciascun candidato presentato nelle liste, i voti ottenuti dai candidati Presidente e i voti ottenuti dai candidati nella circoscrizioni Nazionale e Facebook.
3. Ciascun presentatore di lista rende noti eventuali dubbi di legittimità e di validità dei voti annullati dall’Amministrazione o conteggiati dal Supermoderatore, e su di essi si prosegue per 48 ore dalla comunicazione dei risultati di Scrutinio nella discussione.
4. Sulle questioni relative al conteggio dei voti espressi che non si siano risolte amichevolmente decide la Corte Costituzionale, su quelle relative alla validità del nick del votante decide l’Amministrazione, resta in ogni caso preclusa la proposizione di questioni non denunciate nelle 48 ore di discussione successive allo scrutinio.
5. Una volta terminata la procedura di discussione, se non risultano ricorsi pendenti e non deve tenersi ballottaggio, l’Amministrazione, alla presenza del Presidente della Corte Costituzionale o in sua vece di un giudice, chiamati a confermare che nessun ricorso può essere sollevato contro di essi, conferma gli esiti del voto e annunzia il risultato.
6. Se risultano ricorsi pendenti o è previsto ballottaggio la proclamazione è comunque effettuata ma per le sole parti non direttamente implicate nei ricorsi o nei ballottaggi e che non possano subire modifiche a seguito di essi, esplicitamente indicate dal Presidente della Corte o dal suo sostituto, o con riserva di successiva modifica. Gli organi non sono riuniti fino al loro completamento con la conclusione dei ricorsi o dei ballottaggi.
Articolo 8
L'assegnazione dei seggi
1. E’ eletto il candidato Presidente che ha ottenuto la metà più uno dei voti validi. Qualora questa soglia non sia raggiunta l’Amministrazione apre un secondo turno di votazioni entro quattordici giorni dalla chiusura delle urne. Al secondo turno concorrono i due candidati più votati al precedente.
2. Al secondo turno, che segue le modalità di votazione e scrutinio previste per il turno ordinario, è eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero dei voti validi. In caso di ulteriore pareggio si applica la disposizione di cui al terzo comma.
3. E’ eletto il candidato Deputato concorrente alla circoscrizione Nazionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità, se si deve tenere ballottaggio presidenziale si affianca ad esso il ballottaggio tra i due Deputati più votati, se invece non è previsto il ballottaggio presidenziale entra in carica il forumista con più post che, alla metà del mandato, decade e viene sostituito dall’altro; tale ultima circostanza destinata a verificarsi anche in caso di nuovo pareggio.
4. La circoscrizione Facebook elegge due deputati ed 1 senatore, assegnati alle due liste che ottengono il maggior numero di voti. Tali seggi sono assegnati alla sola lista che ottiene il maggior numero dei voti. Sono eletti i primi dei non eletti nella circoscrizione Transatlantico delle rispettive liste, e se assenti si applica il comma 11.
5. La circoscrizione Transatlantico elegge il numero rimanente dei seggi della Camera e la totalità dei seggi del Senato.
6. I seggi del Senato sono attribuiti interamente seguendo il metodo proporzionale Hare.
7. I seggi della Camera sono attribuiti per sette decimi arrotondati per eccesso tra tutte le liste concorrenti seguendo il metodo proporzionale Hare. I rimanenti seggi sono attribuiti alle sole liste concorrenti che hanno supportato il candidato Presidente risultato eletto.
8. Nel caso in cui le votazioni per la Presidenza giungano a secondo turno, i tre decimi dei seggi della Camera di cui al comma precedente sono attribuiti al termine del secondo turno tra le liste che hanno supportato sin dal primo turno il candidato Presidente risultato eletto.
9. Nell'assegnazione dei seggi in premio di cui i commi precedenti, è seguito il metodo Hare prendendo sempre in considerazione i voti di lista ottenuti al primo turno nella circoscrizione Transatlantico.
10. In ciascuna lista sono eletti con priorità i candidati con il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra candidati della stessa lista è seguito l'ordine comunicato all'atto di presentazione delle liste.
11. Qualora una lista esaurisca i candidati, i seggi rimanenti sono distribuiti tra le liste con i più alti resti.
Disposizione Finale Transitoria I
1. Ogni altra legge elettorale è abrogata.
2. La legge elettorale adottata con forza di Legge Costituzionale auto-degrada automaticamente al rango di legge organica, modificabile secondo le modalità in essa previste, con l'entrata in vigore della Riforma Costituzionale approvata nella medesima seduta dalla Commissione Costituzionale.
3. La presente legge elettorale adottata con forza di Legge Costituzionale decade dalla vigenza, e sono ripristinate le norme previgenti di cui al comma 1, in caso di mancata approvazione della Riforma Costituzionale approvata nella medesima seduta dalla Commissione Costituzionale.