CACCIATORI A DISTANZA - COME DIFENDERSI DAI CACCIATORI-Ass.Vittime della caccia-Dossier 2013
Mercoledì 02 Ottobre 2013 18:18
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"CACCIATORI A DISTANZA"
COME DIFENDERSI DAI CACCIATORI
La strategia dell'Associazione Vittime della caccia
APPLICARE LE DISTANZE DI SICUREZZA AL TERRITORIO
SULLA BASE DELLE SUE ANALISI, L'ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA CACCIA PUBBLICA QUESTA SINTETICA MA EFFICACE STRATEGIA DI DIFESA DALL'ATTIVITA' VENATORIA.
LA STRATEGIA "CACCIATORI A DISTANZA" CHE APPLICHIAMO DA ANNI CON IL SEMPLICE SISTEMA DI CALCOLO SU MAPPA DELLE DISTANZE DETTATE DALLA LEGGE 157/92*, si è rivelata un prezioso ed efficace strumento di difesa e di legittimazione delle richieste dei cittadini ai sindaci, al fine di ottenere il rispetto della sicurezza o un esplicito e pubblico richiamo alle zone interdette alla caccia, anche attraverso l'emanazione di specifica ordinanza sindacale ai sensi del D.lgs.267, 18 agosto 2000, art.54) Sono infatti gli strumenti che l'Associazione Vittime della caccia usa per difendere i cittadini, quelli relativi alla Legge 157/92 art,21, c.1, lett.a), e), f, g)* che stabilisce i parametri a cui i cacciatori devono attenersi. E' sorprendente verificare come nella maggior parte del territorio la caccia, praticata nelle varie forme, risulti difficilmente praticabile. Si tratta quindi di capire cosa sia lecito e cosa invece no, per pretendere poi l'applicazione della legge.
Occorre ripartire infattii da quei pochi strumenti previsti dalle attuali norme in materia di pubblica sicurezza, fugacemente richiamati dalla legge sulla caccia all'art.21*, come parametri minimi previsti, basati sulle gittate delle armi da fuoco, solitamente in uso durante l'attività venatoria. E bene far notare che per attività venatoria non s'intente necessariamente solo il cacciare e sparare, ma anche l'atteggiamento di caccia (art.12), quindi anche il cacciatore che si aggira col fucile in mano o in spalla che non sia scarico e in custodia (art.21, c.1, lett.g) QUINDI CHI ESERCITA ATTIVITA' VENATORIA, SPARA E/O SI AGGIRA ALLA RICERCA DEGLI ANIMALI A CUIO SPARARE
SEMBRA SCONTATO MA è NECESSARIO CAPIRE LA DIFFERENZA tra LE DEFINIZIONI IN QUESTIONE : ESERCIZIO VENATORIO (lett.e) E SPARO (lettera f - art.21, comma 1, legge 157/92) DUNQUE ad esempio usiamo una mappa a caso, grazie a Google map, disponibile sul web.
<1-map Prendiamo la mappa che ci interessa, aumentiamo o diminuiamo la scala (notare il parametrino in fondo a sinistra) in base all'esigenza di una panoramica opportuna per la misurazione delle distanze. 1.1-map>
>Per iniziare a fare una valutazione delle distanze entro cui non è possibile esercitare l'attività venatoria, impostiamo il parametrino in fondo a sinistra a 100 metri e individuiamo l'edificio da tutelare. Facciamo partire un raggio corrispondente a 100 metri dai lati esterni dei muri dell'edificio o dalle immediate pertinenze, fino a creare un cerchio rosso intorno. Come si può vedere dal retro della casa sono appunto 100 metri, quindi entro quel raggio, ovvero tra una casa e l'altra, nessun cacciatore può esercitare l'attività venatoria.
<1.2-map Sulla base del parametro in fondo a sinistra di google map, che abbiamo impostato su 100 metri (appunto è la distanza minima prevista entro cui è vietata l'attività venatoria), facciamo dei cerchi intorno agli altri edifici, corrispondenti a 100 metri e copriamo tutta la zona; Come è possibile vedere non rimane alcun margine per esercitare l'attività venatoria intorno a questo abitato! 1.3-map>
A questo punto facciamo anche i cerchi arancioni dei 150 metri, entro i quali non è possibile sparare in direzione di case, strade, recinzioni con animali, macchine agricole in funzione ecc. E' indubbio che la zona sia off-limits!
<1.4-map Togliamoci lo sfizio di valutare anche le distanze minime dei 50 metri entro i quali il cacciatore non può esercitare l'attività venatoria (vagare ecc). Ricordiamo anche che lo sparo è vietato in direzione delle strade carreggiabili a meno di 150 metri (fucile ad anima liscia, mentre per quello ad anima rigata la distanza di rispetto è 1,5 volte la gittata stessa dell'arma.....!) >2-map> Ecco che l'area è completamente coperta dal divieto, sia per
i 100 che i 150 metri!
Dovendo invece applicare le distanze per le armi ad anima rigata, pensiamo che invece del 70/80% di territorio italiano pianificato come venabile.... ne rimmarrebbe davvero molto molto poco! FATTI AIUTARE DA NOI, SE SEI DETERMINATA/O, QUANDO AVRAI VALUTATO SE VI SIANO LE CONDIZIONI, SIAMO DISPONIBILI AD INTERAGIRE CON I COMPETENTI ENTI LOCALI.
NON CI RIMANE CHE PRETENDERE L'APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI
Documento presentato in occasione del Convegno di Ecosofia 2013 ad Osimo il 27 settembre 2013.
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