INFALLIBILITÀ PONTIFICIA: è quel domma "che insegna come divinamente rivelato che il ROmano Pontefice, quando parla "ex cathedra", ossia quando in qualità di pastore e dottore di tutti i cristiani, in virtù della sua suprema apostolica autorità, definisce che una dottrina riguardante la fede ed i costumi deve ritenersi vera dalla Chiesa universale, per l'assistenza divina a lui promessa nel beato Pietro, gode di quella infallibilità di cui il divin Redentore ha voluto dotare la sua Chiesa...perciò le definizioni dello stesso Romano Pontefice di per sé ("ex sese"), non per il consenso della Chiesa, sono irreformabili" (DB, 1839).
Questa definizione del Concilio Vaticano chiaramente determina la natura, le condizioni, l'oggetto e il soggetto dell'insigne prerogativa pontificia. L'infallibilità non implica né ispirazione (v. questa voce) né rivelazione (vedi questa voce) ma un'assistenza divina che preserva dall'errore il Papa quando definisce "ex cathedra". Pur godendo di tale privilegio il Pontefice non è dispensato dall'onere di un lavoro preparatorio di studio, di ricerche e di preghiera che lo dispongano ad esercitare prudentemente il suo ufficio di maestro universale della Chiesa. Nell'inciso "ex cathedra" si indicano le condizioni dell'infallibilità; si richiede cioè che il Papa parli come pastore e maestro di tutta la Chiesa. Esula pertanto dall'ambito della infallibilità quanto egli propone come dottore privato, anche quando fungesse da maestro di teologia o scrivesse opere religiose; si esige quindi che manifesti in qualche maniera, soprattutto nel tenore delle parole e nelle circostanze scelte (come accadde l'anno 1854, nella definizione del dogma dell'Immacolata) l'intenzione di proporre a tutta la Chiesa (anche se materialmente si rivolge a taluno in particolare) come dogma qualche verità contenuta nel deposito della rivelazione; non entrano perciò nell'orbita dell'infallibilità i discorso e le esortazioni che egli rivolge ai fedeli e ai pellegrini.
Oggetto dell'infallibilità sono soltanto le dottrine che concernono la fede e i costumi e quelle che con le medesime sono intimamente connesse. Al verificarsi di questi requisiti il Papa gode della stessa infallibilità di cui Cristo volle dotata la sua Chiesa. Vi sono forse due infallibilità? No, l'infallibilità data da Cristo alla sua Chiesa è una sola: quella conferita a Pietro e ai suoi successori. Tale prerogativa essendo stata largita per il bene della Chiesa, si dice data alla Chiesa, ma si esercita dal Capo. Come la vita dell'uomo è una sola, che pur derivando dal capo si diffonde per tutto il corpo, così l'infallibilità è diffusa e circolante in tutta la Chiesa docente (infallibilità attiva) e discente (infallibilit passiva), ma dipendentemente dal Capo, che può esercitarla da solo "ex sese", in modo che i suoi oracoli sono irreformabili, ossia non soggetti a correzioni, anche senza il consenso della Chiesa (contro i Gallicani); molte volte però il Pontefice l'esercita attraverso quelle grandi assemblee di vescovi, che sono i concili ecumenici (v. questa voce). Tale prerogativa pontificia è fondata sull'esplicita promessa del Signore (Lc. 22, 31-32) e sulle più chiare testimonianze della tradizione, da S. Ireneo di Lione a S. Agostino, da S. Innocenzo I a S. Leone Magno. Il Concilio Vaticano non ha fatto che riepilogare 18 secoli di storia vissuta.

BIBLIOGRAFIA - S. Tommaso, Quodlibetum 9, q. 7, a. 16; si consultino i trattati classici "De Ecclesia" e "De Romano Pontifice" citati alla voce Chiesa e Romano Pontefice; Monsabré, Esposizione del dogma, conf. 56; Card. Deschamps, L'infallibilità e il Concilio Generale, Roma, 1896; G. Bonomelli, La Chiesa, Piacenza, 1916, conf. 8.

Tratto dal "Dizionario di teologia dommatica per laici" di Pietro Parente e Antonio Piolanti, ed. Studium, 1943, pp. 119-120.