Il tribunale di Roma ha respinto il ricorso di Forza Nuova contro la decisione di Facebook dello scorso anno di chiudere il loro profilo (contemporaneamente era stato chiuso anche quello di CasaPound ed altre organizzazioni similari) per violazione dei termini di servizio (qui articolo di Repubblica). Sia Forza Nuova che Casapound avevano impugnato la decisione del social dinanzi al giudice, in quanto ritenuta una forma di censura contro partiti e associazioni politiche, invocando quindi la libertà di espressione. Il tribunale alla fine ha dato ragione a Facebook.
Dalla motivazione del giudice si possono ricavare due elementi. Il primo aspetto riguarda il rapporto tra utenti (e quindi anche l’associazione ricorrente) e Facebook che viene descritto in termini contrattualistici (privatistici). Il rapporto tra un utente (qualsiasi utente) e Facebook è retto dal “contratto” che le parti stipulano e che si impegno a rispettare. All’interno del contratto è esplicitato il diritto di Facebook Ireland di rimuovere i contenuti (e i profili) degli utenti che non rispettano tali termini, tra i quali i contenuti dannosi e di hate speech. Il tribunale, quindi, conclude che “Facebook aveva in realtà il dovere giuridico di risolvere i contratti, essendo evidente che il richiamarsi agli ideali del fascismo in numerosissime iniziative pubbliche e pubbliche manifestazioni vale a qualificare Forza Nuova come “organizzazione d’odio” secondo le condizioni contrattuali e gli Standard della Community sopra riportati”.
La prospettiva “privatistica”, ad esempio, è stata abbracciata di recente dal tribunale di Siena che ritiene che le decisioni in merito devono essere prese esclusivamente sulla base del contratto di servizio (privato appunto).
In tal senso, però, se sembrerebbe superato il discorso, accennato nell’ordinanza cautelare relativa a Casapound sul fatto se Facebook sia una sorta di forum pubblico e quindi non regolabile esclusivamente in base al contratto privatistico tra social e utente, questo aspetto è comunque ampiamente considerato dal giudice che cita più volte la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, apparendo aderire alla tesi che anche un contratto privatistico non può essere in contrasto con i valori fondamentali delle Convenzioni internazionali (tra i quali vi è la libertà di espressione, richiamata dal partito politico). In particolare il giudice menziona "gli obblighi di sorveglianza derivanti dalla speciale posizione di Facebook e dalla sua adesione al codice di condotta della Commissione Europea".
E qui veniamo al secondo aspetto, che risulta una condanna piuttosto esplicita dei fini dell’organizzazione politica di destra, che vengono bollati dal giudice come contrastanti con i valori fondamentali della Convenzione dei diritti dell’Uomo (nel provvedimento vi sono circa 20 pagine di esempi di post costituenti hate speech e di iniziative discriminatorie), organizzazione che utilizza il diritto alla libertà di espressione per fini contrari alla lettera e allo spirito della Convenzione: “I predetti fini, se fossero tollerati, contribuirebbero alla distruzione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione”, chiosa il tribunale.
Insomma, secondo il giudice la libertà di espressione è un valore fondamentale che deve essere rispettato anche da Facebook nel regolamentare il social network, ma nel contempo non è senza limiti, e le opinioni vanno tutelate e rispettate solo fin quando non si pongono in contrasto coi principi fondamentali democratici. Le opinioni che mirano a sovvertire la democrazia o a cancellare la libertà di manifestazione del pensiero, i discorsi ostili e discriminatori, non sono tutelabili in base alla libertà di espressione.
https://www.valigiablu.it/facebook-casapound-ordinanza/




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