Necessaria la riforma dei diriti processuali
di Luciano Andreucci
Fatti gravissimi commessi in questi ultimi tempi da giovani hanno evidenziato la grave questione minorile che esiste anche nel nostro Paese, perché aldilà di questi episodi eclatanti che sono alla ribalta delle cronache mediatiche, sulla stampa e in televisione, si rivela una realtà più nascosta, ma quotidiana in cui pure nel campo giovanile si delinque. È un fenomeno antico, ma la industrializzazione della società e la inurbanizzazione lo hanno grandemente accentuato. È da sottolineare come il ministro della Giustizia abbia ancora una volta mostrato il dinamismo del suo dicastero prospettando provvedimenti legislativi che adeguano gli strumenti processuali per fronteggiare tale emergenza. Necessita un excursus sull’argomento perché si possa avere una visione chiara della situazione. Agli albori del Novecento venne avvertita l’esigenza di trattare il problema dei minori con una particolare attenzione, tanto da destinare sempre gli stessi giudici a svolgere la funzione di giudicanti nei confronti dei giovanissimi e a sensibilizzarli sulla personalità di questi ultimi. I Codici del 1930, penale e di procedura penale, insigni monumenti di bimillenaria sapienza giuridica, sancirono due principi fondamentali, lo spostamento dell’età per la imputabilità da 9 a 14 anni e l’obbligo di accertare per i minori tra i 14 e i 18 anni la sussistenza della capacità di intendere e volere. Conseguenza fu il R.D.L: del 1934 con il quale veniva istituito in Italia un Tribunale per i Minorenni che già negli Stati Uniti, a Chicago, aveva visto nel 1899 la luce. Si deve osservare che tale Tribunale per i Minorenni appartiene alla Magistratura ordinaria e non è un giudice speciale, ma semplicemente specializzato nella materia. La sua funzione è svolta in campo civile, penale ed amministrativo. Di notevole valore poi è il principio insito nell’articolo 27 del DPR n. 448/88 del nuovo codice di procedura penale minorile secondo il quale allorché risulti “la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento” può il giudice dichiarare di “non doversi procedere per irrilevanza del fatto”. Tuttavia questo organo non copre tutte le situazioni e tanto meno quelle che riguardano il matrimonio, la filiazione, la separazione dei coniugi e il divorzio che oggigiorno spettano al Tribunale ordinario, con la conseguenza che, talvolta si devono adire differenti autorità giudiziarie senza una trattazione unitaria e organica degli oggetti del contendere. Da più parti era stata avanzata l’ipotesi di riunire tutte le materie relative ai nuclei familiari sotto la competenza di un unico Tribunale, in modo che in campo civile svolgesse la propria funzione su tutto quanto concerne la famiglia e in campo penale giudicasse sui reati commessi dai minori, ma anche sui reati che colpiscono gli appartenenti ad una stessa famiglia quali l’abuso dei mezzi di correzione, i maltrattamenti, la violazione degli obblighi di assistenza familiare, la sottrazione di minorenni, la bigamia, l’incesto e i reati sullo stato delle persone. In poche parole un Tribunale che potesse avere una visione d’assieme e per di più con una dislocazione capillare sul territorio dato che il Tribunale per i Minorenni attualmente, si trova in genere nel capoluogo regionale, con grave disagio logistico ed operativo. Un simile progetto in passato era stato formulato da autorevoli giuristi quali il Vassalli e appoggiato dal Consiglio superiore della Magistratura. Alla luce delle suesposte e succinte osservazioni è da accettare quanto prospettato dal ministro Castelli di abolire la competenza civile del Tribunale per i Minorenni trasferendola al Tribunale ordinario, in modo da ottenere quella trattazione unitaria cui accennavamo e quel decentramento sul territorio che proficuamente potrà contribuire ad attenuare i disagi e la distanza tra magistratura e suoi fruitori. Inoltre, sempre nel disegno di legge, sembra che si progetti di abolire i giudici non togati e di ridurre il numero dei componenti il collegio giudicante che ora è composto da due giudici togati e due cittadini, un uomo e una donna, “scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia”. Questa dizione serve a spiegare come si sia inteso staccare il giudice minorile da una stretta “interpretazione giuridica” dei fatti. L’intervento di persone estranee alla categoria dei giudici professionali può servire ad allentare la rigorosità formale con l’impiego di persone versate nelle scienze che studiano la psiche dell’individuo, perché si tende più che a punire a recuperare. È vero però che nel tempo l’aspetto psicologico e sociologico e di assistenzialismo sociale ha finito per prevalere privilegiando un approccio che, talvolta, può essere esasperatamente proteso a un bizantinismo estremo nella valutazione della personalità. Limitando il ruolo degli esperti a una consulenza esterna si snellisce l’impalcatura e si ritorna al giudice peritus peritorum e che, pur con il contributo di tecnici, prende le decisioni in termini prettamente di diritto. È ovvio che è necessaria una certa cautela in questa ristrutturazione nella composizione degli organi giudicanti, perché è peculiare che la nostra legislazione si è distinta per la modernità e la umanità nel trattare questo settore dei minori, differenziandosi da quelle di altre democrazie occidentali nelle quali tuttora appaiono aspetti sbrigativi, per non dire disumani. Si pensi, ad esempio, alla possibilità negli Usa di mandare a morte anche chi ha commesso delitti non essendo ancora maggiorenne. La riduzione al minore, per tale sua particolare situazione, della pena solo di un quarto invece che di un terzo, come avviene normativamente ora, credo non sia da attuare perché è codificato che in presenza di una attenuante la diminuzione sia di un terzo onde, poiché la minore età non solo è una attenuante ma riduce addirittura la imputabilità, appare quantomeno coeva la attuale maggiore diminuzione. Accanto a queste riforme di diritto sostanziale e processuale è opportuna una riconversione integrale dei principi dominanti ai nostri giorni. La droga è dilagante e nei primi mesi di quest’anno sono state sequestrate 180.000 pasticche di ecstasy, la terribile sostanza chimica, (quantità stimata essere solo il 10% di quelle in circolazione) e il fenomeno è strettamente legato al tempo libero dei giovani, alle discoteche, ai concerti, ai rave party, tutti elementi che devono essere seriamente analizzati per adottare provvedimenti consequenziali. Un programma che parta fin dai primi anni di vita (attraverso l’eliminazione di tutte quelle paranoiche sollecitazioni consumistiche cui fin dall’infanzia i giovani sono sottoposti) da una educazione culturale nella quale rientrino alcuni principi basilari della tradizione (talora per essere rivoluzionari bisogna essere conservatori) e cioè il rispetto degli anziani, dei genitori, dei superiori, la visione di una vita fondata sull’appagamento limitato alle esigenze materiali primarie e quindi ad una visione austera, ed eticamente superiore, dell’esistenza, con una rivalutazione del lavoro manuale. Solo attraverso questa opera che richiede forse decenni, ma che deve essere iniziata, e della quale la Lega indubbiamente può farsi fattiva promotrice, in sede politica e nella società civile, la gioventù potrà uscire dalle logiche trasgressive e licenziose cui è condannata dalla cultura oggi dominante e si potranno, nei limiti fisiologici, contenere quelle devianze che non solo imperversano nella vita quotidiana, ma tendono mistificatoriamente, talora con l’appoggio di irresponsabili giustificazioni, ad essere istituzionalizzate.




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