Approvazione del progetto per il riassetto funzionale dei matrimoni. Incentivazione per la rottamazione delle mogli.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MISTERIALI
Visti gli ingenti danni provocati dalla convivenza pluridecennali tra mariti e mogli su tutto il territorio nazionale;
Visto il testo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di separazioni e divorzi;
Ritenuto di dover procedere ad immediata integrazione dello stesso almeno nelle parti risultanti carenti;
Vista la legge n°17 del 1917 e norme relative agli interventi conseguenti a calamità naturali e ad avversità catastrofisiche;
Acquisito il parere di conformità della Federazione Nazionale Donne Nubili e del C.U.S. (Comitato Uomini Sposati);
Atteso che con l’ordinanza di approvazione del progetto definitivo è stata dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di che trattasi, fissando nel contempo i termini di validità dello stesso;
Ravvisata la necessità di disporre l’immediata attuazione del decreto finalizzato al soccorso dei meriti, alla salvaguardia della pubblica incolumità degli stessi, al rinnovamento del patrimonio muliebre ed alla ripresa delle normali condizioni della vita di relazione;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del 21 gennaio 2001 e per la durata di anni uno (salvo proroghe) è consentita la rottamazione della propria moglie.

Art. 2.

Possono accedere ai benefici di legge le coppie che alla data del 31 dicembre 2000 risultino regolarmente sposate da almeno dieci anni. Al fine del computo di anzianità non vanno considerati i periodi di effettiva separazione. Eventuali ricoveri ospedalieri di uno dei due coniugi devono essere calcolati al 50% dei giorni di effettiva degenza. I giorni di ferie goduti, purché trascorsi insieme danno diritto ad una maggiorazione del 50%.

Art. 3.

Possono essere rottamate la mogli con una età minima di 35 anni anche se sessualmente attive. Tale limite di età scende a 30 nel caso di turbe psichiche delle stesse o, comunque, della sfera comportamentale (quindi tutte). In tal caso è sufficiente esibire, oltre alla documentazione di cui al successivo Art. 4, apposita certificazione medica, attestante la natura dell’infermità, purché rilasciata da struttura pubblica.

Art. 4.

Al momento della rottamazione va esibita la documentazione di cui ai seguenti punti 1), 2) e 3) e consegnato il materiale di cui al seguente punto 4):
1) certificato di matrimonio;
2) certificato di nascita della moglie;
3) carta di identità della stessa (o altro documento in corso di validità);
4) guardaroba estivo o invernale della rottamanda, compresi gli accessori, balsami e creme abbronzanti, tinture varie, soluzioni, lavande, cerette e rasoi, bigodini, assorbenti, e salva slip, l’eventuale abbonamento a Fitness, decoloranti ed essenze, gli stick del trucco o comunque tutto l’occorrente per il maquillage giornaliero e quello per le “grandi occasioni”, gli album fotografici e/o i filmati ritraenti la rottamanda, ivi compresi quelli del matrimonio, nonché ogni altro oggetto che possa anche Lontanamente, fare assurgere a ricordo la rottamanda moglie.

Art. 5.

In caso di “sussistenza in vita” della suocera è prevista la cosiddetta “DOPPIA ROTTAMAZIONE” con la formula del “prendi due e paghi uno”. Per accedere a tale beneficio è necessario che la suddetta suocera non sia titolare di pensione né abbia redditi aggiuntivi. In nessun caso si potrà rottamate una suocera proprietaria di palazzotto antico o chalet in montagna. Sui casi di tale rottamazione l’I.V.A. passa dal 20% al 4%. Le spese sostenute, inoltre, potranno essere dedotte, ai soli fini I.R.P.E.F., dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2001.

Art. 6.

La Federazione Nazionale Donne Nubili (e Disponibili) è preposta al ritiro della moglie da rottamare e all’invio della stessa presso gli appositi centri di raccolta. A tale scopo è attuativo il protocollo d’intesa del Ministero degli Esteri italiano di concerto con eventuali Stati esteri per l’immediata attivazione di un campo di concentramento. Solo per comprovate situazioni di sovraffollamento si potranno inviare le rottamate presso un centro nel territorio nazionale dove personale altamente qualificato (tiratori scelti) della Legione Straniera provvederà alla eliminazione definitiva della merce pervenuta.

Art. 7.

In nessun caso la moglie rottamata potrà essere riciclata. Tutti i prodotti della rottamazione, altamente tossici, dovranno essere rinchiusi in appositi contenitori a tenuta stagna ed interrati ad una profondità minima di 10 metri in zone desertiche e/o montuose, preferibilmente, rispettivamente, dell’area Sahariana e/o Caucasica.

Art. 8.

A rottamazione avvenuta verrà rilasciato all’ex marito un apposito certificato attestante lo stato di “UOMO LIBERO” e l’inserimento dello stesso negli appositi elenchi anagrafici.

Art. 9.

La Federazione Nazionale Donne Nubili (e Disponibili) offrirà per ogni rottamata:
- da 30 a 40 anni, una vergine russa/polacca di 18 anni;
- da 41 a 45 anni, una vergine albanese di 23 anni;
- da 46 a 55 anni, una divorziata NON illibata di etnia Latino-americana;
- da 56 a 60 anni, una nigeriana con trascorsi incerti (ma pentita) con tutti gli esami sierologici negativi, di età a scelta;
- dai 61 anni in su, una ex prostituta dell’area napoletana di età minima 50 anni.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.