Che bello..........:
Condanne fino a 18 anni per i magistrati autori di una sentenza "sbagliata". Per trasferire un processo dalla sede naturale a un altro diverso giudice (ipotizziamo il processo a Bxxxxx & Pxxxxx da Milano a Brescia - chi saranno indovinatelo voi) bisogna che l'autonomia morale dei protagonisti (giudici, parti, testimoni...) sia "pregiudicata da gravi situazioni locali, non altrimenti eliminabili, tali da turbarne lo svolgimento". Un noto giurista specifica, per la "rimessione" (il termine tecnico del trasferimento), "occorre la prova d'effetti perturbanti da fuori, tali che quel processo risulti patologicamente anomalo". Dunque, "non bastano i sospetti". Non è sufficiente la diffidenza o il dubbio. E' necessario che il pregiudizio sia documentato; che la "grave situazione locale" sia provata; che non ci siano infine altre strade per eliminare quella maligna influenza sul giudizio (???).
Come se fosse consapevole del rilievo, la Casa delle libertà è già all'opera per modificare quelle regole (guardacaso, fa proprio al caso.....). Non solo la rimessione ma anche i benefici delle attenuanti per gli incensurati o per coloro che hanno compiuto sessantacinque anni.
La proposta - che in 44 articoli modifica, all'ingrosso e alla rinfusa, il codice di procedura penale e il codice penale - riforma integralmente le condizioni della "rimessione" adeguate a "delocalizzare" un processo. Il nuovo articolo 45 del codice di procedura penale prevede che anche soltanto il "sospetto" può giustificare il trasferimento del giudizio perché, a parere della maggioranza, il "legittimo sospetto" ha già di per sé un effetto inquinante capace di alterare l'evento giudiziario. In questo caso, la Corte di Cassazione deve rimettere il processo ad altro giudice. La norma, se approvata, andrebbe rubricata tra le leggi "di interesse privato" varate dal Parlamento per cavare al capo del governo le castagne dal fuoco di Milano. Come già è avvenuto in passato, per la riforma del falso in bilancio e le correzioni sulle rogatorie internazionali.
Purtroppo, nella proposta di legge della maggioranza non c'è soltanto la riscrittura della "rimessione". C'è dell'altro, c'è di peggio. C'è un altro articolo della "legge Anedda" (così chiamano la proposta n.1225) che sembra tagliato a misura per i due illustri protagonisti dei processi milanesi. L'articolo 40 riforma, infatti, il regime delle "attenuanti generiche", cioè degli elementi che possono operare a favore del reo. "Il giudice - si legge nella proposta di legge - diminuisce sempre la pena quando l'imputato è incensurato o ha superato il sessantacinquesimo anno di età... Il giudice deve applicare le circostanze attenuanti e considerarle prevalenti rispetto alle eventuali circostanze aggravanti, ogniqualvolta, per effetto della diminuzione della pena, il reato risulti estinto per prescrizione". Incensurato. Sessantacinque anni di età. Prescrizione a un passo...
Ancora più esplicito, in questo intento "punitivo", l'articolo 44 che introduce nel codice penale un nuovo reato, l'"abuso d'ufficio in atti giudiziari" che curiosamente deforma gli abituali motivi per l'impugnazione di una sentenza in "fatto criminale". Guai per la toga che vi incappa. Genericissimo nella definizione (l'abuso d'ufficio per i pubblici ufficiali è stato di fatto soppresso), il reato novissimo prevede per i magistrati pene severissime. Dai due ai sei anni di carcere. Se dal fatto deriva, per l'imputato, un'ingiusta condanna non superiore ai cinque anni, la pena della reclusione per il magistrato può arrivare a dieci anni. Se poi l'ingiusta condanna supera i cinque anni, il magistrato potrà essere condannato anche alla pena di diciotto anni. Come fosse un mafioso, un sequestratore, il complice di un assassino.
Che bello, siamo al massimo della “lex su misura - modello nanus governantis” - Blade




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