



DEDICO QUESTO BREVE BRANO DI SANT'ALFONSO MARIA DE' LIGUORI CHE FERRER HA GENTILMENTE POSTATO ALLA MISERABILE MASNADA DI PACIFISTI E ABOLIZIONISTI DELLA PENA DI MORTE CHE INTOSSICA LE NOSTRE CITTà E LA NOSTRE CHIESE.
LA DOTTRINA DEL CATTOLICESIMO IN RELAZIONE ALLA LEGITTIMA DIFESA, ALLA PENA DI MORTE E ALLA GUERRA GIUSTA (E MODERATA) è UNANIME E INEQUIVOCABILE.
UN SALUTO CORDIALE
GUELFO NERO
"Ciò è in quanto a noi stessi, in quanto poi al prossimo solamente per tre cause è lecito uccidere un altro uomo: per l'autorità pubblica, per la propria difesa, e per la guerra giusta. Per l'autorità pubblica è ben lecito, anzi è obbligo de' principi e de' giudici di condannare i rei alla morte che si meritano, ed è obbligo de' carnefici di eseguire la condanna. Dio stesso vuole che siano puniti i malfattori.
7. In secondo luogo per la difesa propria anche è lecito uccidere l'ingiusto aggressore, quando non vi è altro modo di salvarsi la propria vita. Questa è sentenza comune presso tutti i teologi con s. Tommaso (1), col catechismo romano (2) e col testo canonico in cap.
Si vero 3. de sent. excom., ove si dice Vim vi repellere, omnes leges permittunt. Così anche dicono comunemente i dottori con s. Antonino (3) e s. Tommaso (4) esser lecito uccidere il ladro che avvisato a lasciar il furto non vuol lasciarlo; e si fondano sovra il testo dell'Esodo (5), in cui si dice: "Si effringens fur domum, seu suffodiens fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis". Ma s'intende ciò quando il furto fosse di gran momento; anzi, come vogliono più dottori, quando il furto fosse tale per cui il padrone restasse in grave necessità per sé o per i suoi. Così anche dicono esser lecito uccidere l'invasore della pudicizia quando non vi fosse altro mezzo per conservarla.
8. In terzo luogo è lecito di uccidere i nemici nella guerra giusta, ed anche dubbiamente giusta, quando si tratta di ubbidire al proprio monarca, canone "Quid culpatur" (6). Ai duelli poi e alle disfide private vi è la pena della scomunica, così per i principali, come per i loro padrini; e chi muore in duello è privato ancora di sepoltura ecclesiastica. E quelli che consigliano i duelli incorrono la stessa scomunica".
NOTE
1) Summa Theologica 2. 2. q. 64. a. 7.
2) De quinto praecepto n. 8.
3) 3. p. tit. 4. c. 3. § 2.
4) Loc. cit.
5) Esodo 22. 2.
6) 23. qu. 1.