Il tuo patetico appellarti alla giurisdizione in guerra mi e' indifferente. Totalmente.Originally posted by Fecia di Cossato
Il carro da spazzino usato per l?attentato di via Rasella del 23 marzo 1944
RAPPRESAGLIA DELLE ARDEATINE: CONTESTO DEI FATTI E CAPI DI IMPUTAZIONE
Per poter stabilire, senza che permanga ombra di dubbio in qualche modo giustificato, la legittimità della persecuzioni giudiziaria ordita dall?Italia cosiddetta ?democratica? contro Erik Priebke, come già asserito, non vi è nulla di più sicuro che rifarsi a documentazione che ha accompagnato i due procedimenti penali istituiti a carico di imputati per la strage delle Fosse Ardeatine, avvenuta a Roma il 24 marzo del 1944. Il primo di questi processi venne istituito presso la Corte d?Assise Militare di Roma nel 1948 e vedeva quali imputati in primo luogo il tenente colonnello Herbert Kappler, comandante della guarnigione delle SS che aveva sede in via Tasso, e i suoi sottoposti, anch?essi militari delle SS, maggiore Borante Domizlaff, capitano Hans Clemens, maresciallo capo Johannes Quap, maresciallo ordinario Kurt Schutze, sergente maggiore Karl Wieder. Il capo di imputazione pendente contro di essi è naturalmente contenuto nel dispositivo della sentenza che qui riportiamo [per chiarezza e per potere distinguere la documentazione ?ufficiale? da quella ?giornalistica?, d?ora in aventi il contenuto di documenti giudiziari sarà sempre riportato in rosso ]. Tutti gli imputati erano accusati:
?...del reato di concorso in violenza con omicidio continuato commesso da militari nemici in danno di cittadini italiani [artt. 110 e 112 n. 1 cp. 47 n. 2 e 58 cpmp.185, e II comma cpmg. in relazione all'art. 1 lett. a) R.D.L. 30-11-1942 n. 1365- 81 cpv. Cp.] perché, quali appartenenti alle FF.AA. tedesche nemiche dello Stato italiano, approfittavano di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, verificatesi in Roma in dipendenza dello stato di guerra fra I'Italia e la Germania in concorso tra loro e in concorso con circa 40-50 altri militari delle SS tedesche appartenenti allo stesso Aussen-Kommando, la maggioranza dei quali aveva un grado militare inferiore al loro, agendo con crudeltà verso le persone, con successive azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e precisamente in esecuzione di sanzioni collettive stabilite per un attentato commesso il 23 marzo '44 in via Rasella (Roma) da due persone rimaste sconosciute, cagionavano, mediante colpo d'arma da fuoco esplosi con premeditazione, a cinque per volta, alla nuca di ogni vittima, la morte di 335 persone, in grandissima maggioranza cittadini italiani militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni militari e precisamente:...?
Il dispositivo di accusa è di una chiarezza esemplare e non si presta a nessun equivoco. In particolare è opportuno puntualizzare alcuni aspetti, che si riveleranno assai importanti in seguito:
- i fatti nei quali si configurava il reato contestato agli imputati era avvenuto in presenza di uno stato di guerra esistente tra lo Stato Italiano e lo Stato Tedesco, in territorio italiano in quel momento sotto occupazione militare tedesca. Anche se non esplicitamente asserito, nel dispositivo di accusa sono evidenti due cose: a) per ?Stato Italiano? si intende il cosiddetto ?Regno del Sud?, con sede a Brindisi e sotto l?amministrazione del legittimo governo presieduto dal maresciallo Pietro Badoglio, b) nel dispositivo di giudizio per gli imputati si è fatto riferimento alla legislazione internazionale di guerra esistente al tempo della seconda guerra mondiale
- la ?esecuzione di sanzioni collettive? [notate che non si parla di ?rappresaglia? per ragioni che saranno spiegate in seguito] che ha portato alla uccisione, mediante fucilazione, di 335 cittadini italiani, è avvenuta non per ?pura crudeltà? e per ?desiderio di persecuzione?, bensì per cause non estranee alla guerra, ovvero per un attentato [non si usa affatto il termine ?legittima azione di guerra? o un altro termine in qualche modo similare] , attentato commesso in via Rasella il 23 marzo 1944
- il riferimento al fatto che l?attentato di via Rasella sia stato commesso da ?due persone rimaste sconosciute? è ovviamente alquanto singolare, dal momento che non si capisce bene in base a quali elementi, pur non essendo in grado di stabilire l?indentità degli attentatori di via Rasella, si poteva affermare con sicurezza che essi erano due. Sulla cosa si avrà modo di tornare.
Il contesto nel quale si è verificato l?attentato di via Rasella e le ?sanzioni collettive? del giorno dopo alla Cava Ardeatina sono naturalmente specificate nel dispositivo di accusa:
?...pochi giorni dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, stipulato fra l'Italia e le Potenze Alleate, l'esercito tedesco, per un complesso di fattori sui quali non interessa indagare in questa sede, occupava militarmente l'Italia settentrionale e centrale. L'occupazione tedesca nella capitale italiana, malgrado la posizione di città aperta di questa fin dai primi giorni, si manifesta con un rigore più accentuato che in altre città, forse perché si sapeva che in essa si trovava la maggior parte delle persone che avevano tenuto la direzione dello Stato dopo la revoca di Mussolini a Capo del Governo, avvenuta il 25 luglio 1943, e la instaurazione di una nuova forma di regime. Inoltre era noto che subito dopo quel cambiamento di regime si erano raccolti a Roma molti esponenti di partiti antifascisti i quali, in maniera non del tutto palese per le norme emanate da nuovo governo, che vietavano I'organizzazione di partiti politici fino al termine della guerra e rimandavano a quest'ultimo periodo l'instaurazione di una forma di governo a carattere prettamente democratico, avevano iniziato un intenso lavoro di riorganizzazione politica ed una fattiva opera di sganciamento dell'Italia con l'alleanza con i Tedeschi. La caccia agli uomini a Roma era abile, continua e spietata. In questa città la polizia militare tedesca, sotto la direzione di Herbert Kappler, che in quel tempo rivestiva il grado di maggiore dello Stato, lavorava intensamente onde eliminare quanti erano contrari ai Tedeschi o si dubitava che lo fossero. L'attività di polizia allargava la sua sfera fino a procurare uomini che lavorassero per i Tedeschi in Italia o in Germania. E poichè l'arruolamento volontario dei lavoratori era quasi insignificante la polizia effettuava, per le vie di Roma e nei locali pubblici, rastrellamenti di persone idonee al lavoro Una categoria di persone, che fin dai primi giorni era presa particolarmente di mira da parte della polizia tedesca era data dagli Ebrei, contro i quali vigeva in Germania un inumano sistema legislativo. In questo quadro generale vanno posti i fatti oggetto del permanente giudizio che qui di seguito si espongono...?
Anche a questo proposito non sarà superfluo sottolineare alcuni aspetti:
- è ribadito che i fatti in questione sono accaduti in tempo di guerra e in territorio italiano soggetto regime di occupazione da parte tedesca
- viene affermato in modo inequivocabile, ed è importantissimo, che a Roma nel periodo in esame agivano in maniera non del tutto palese [ovvero clandestina] alcuni ?partiti politici antifascisti? i quali svolgevano, oltre che ?intenso lavoro di riorganizzazione politica?, anche ?una fattiva opera di sganciamento dell?Italia dai Tedeschi? . E? appena il caso di sottolineare che dal Tribunale Militare non viene escluso in alcun modo che di questa ?fattiva opera di sganciamento? non facessero parte anche attentati contro militari e mezzi germanici.
- in modo altrettanto inequivocabile viene affermato, ed è di importanza fondamentale, che tali partiti e movimenti dovevano agire nella clandestinità in seguito alle norme emanate dal governo Badoglio, che avevano vietato l?organizzazione di partiti politici fino a che la guerra non fosse terminata. Ciò significa, in parole un poco più esplicite, che tali organizzazioni erano illegali e pertanto il loro operato in ogni caso non poteva essere in alcun modo coperto o giustificato dall?avere ricevuto un qualsiasi tipo di mandato, nè da parte del governo legittimo, nè tanto meno dagli Italiani.
Quanto riportato è più che sufficiente per stabilire le premesse indispensabili per i discorsi più impegnativi che saranno affrontati in seguito.
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Nobis ardua
Comandante CC Carlo Fecia di Cossato
Specialmente l'ultimo paragrafo sulla illegalita' delle formazioni e' ridicolo. Se qualcuno ci invade, io lo ammazzo con le mie mani e sta sicuro che ricevo solo applausi, clandestino o no.
Nell tuo diritto, e' legittimo dichiarare guerra e bombardare, ma non dare un calcio sul sedere a uno che ti occupa. Patetico, ridiciolo e indifendibile.