martedì 18 dicembre 2007
Gli inutili assalti al Piano paesaggistico:
il Tar ne esalta rigore e qualità
Le sentenze oltre le bugie dell'informazione
di Carlo Dore
1. Premessa.
«Uno dei fondamentali obiettivi del Piano (per la maggior parte raggiunto) è stato quello di far conoscere il territorio sardo attraverso un vastissimo lavoro di indagine dello stato dei luoghi (…). Gli esiti di tale lavoro (…) sono la oggettiva dimostrazione dello svolgimento di uno studio approfondito e dettagliato del territorio sardo mai in precedenza condotto con tanta accuratezza e specificità».
Non sono parole di un gruppo di fondamentalisti, difensori dell'ambiente contro tutti e contro tutto. Sono semplicemente uno dei passaggi fondamentali della sentenza n. 2241/07 con cui il Tar Sardegna ha definito il procedimento proposto dal Comune di Cagliari contro il Piano paesaggistico approvato dalla Giunta regionale il 5 settembre 2006. Piano contro il quale la
lobby del mattone e del cemento aveva immediatamente scatenato una vera e propria battaglia, sommergendo il Tar di una valanga di ricorsi (si parla di alcune centinaia) e proponendo ben tre referendum abrogativi, su due dei quali - se ne verrà confermata l'ammissibilità - i cittadini sardi dovranno pronunziarsi all'inizio della prossima estate.
2. La sentenza e le mistificazioni della stampa amica.
Anche in questa occasione, come già era accaduto nelle sentenze pronunziate nei mesi scorsi sul primo gruppo dei ricorsi, i giudici del Tar hanno esaminato con lodevole scrupolo e grande professionalità le innumerevoli problematiche puntigliosamente sollevate da uno stuolo di avvocati, sottoponendo la normativa del Piano ad una analisi dettagliata e stringente.
Il risultato complessivo del pronunciamento dei giudici, ad onta delle consuete mistificazioni dei referenti locali del cavaliere di Arcore che, spalleggiati da ben individuati mezzi di comunicazione (sedicenti “indipendenti”), si sono ancora una volta stracciati le vesti parlando di grave sconfitta del presidente Soru e della sua Giunta, costituisce, in realtà, una sostanziale conferma della legittimità del Piano nel suo impianto e nelle sue strutture portanti. Basterebbe osservare che le censure dei giudici si riferiscono prevalentemente a «incongruenze ed imprecisioni (…), giustificabili con la ponderosità del lavoro svolto, rispetto al reale stato dei luoghi».
Per cui si può addirittura affermare che il Piano che, secondo i proclami dei detrattori, sarebbe uscito dalla contesa giudiziaria completamente distrutto, ne esce - se possibile - addirittura rafforzato. Al punto che c'è da chiedersi se il
pasdaran Mauro Pili si autorecluderà nuovamente, per protesta, nel carcere di Buoncammino, o se, insieme ai suoi compari, si limiterà ad iniziare un più salutare sciopero della fame. Idea che potrebbe valere anche per il sindaco di Cagliari, normalmente silente, ma improvvisamente rivelatosi particolarmente battagliero.
Se si considera che, su ventotto censure sollevate contro il Piano, ne sono state ritenute fondate solo tre, dovrebbe concludersi che chi esce sconfitto dalla vicenda è proprio il Comune di Cagliari.
Il quale, anziché limitarsi a impugnare le parti del piano che potevano apparire realmente lesive delle sue prerogative (quali le imprecisioni, soprattutto cartografiche, riguardanti alcune aree della piana di San Lorenzo, di Baracca Manna, del Terramaini e dell'abitato di Pirri; l'estensione senza adeguati approfondimenti dell'area archeologica di Tuvixeddu; e la previsione della necessità dell'intesa e del sindacato preventivo della Giunta regionale in alcune ben precise situazioni) ha, invece, ritenuto di dover sparare “a palle incatenate” contro l'intero piano, avanzando addirittura il sospetto che la parte grafica e tecnica allegata alla delibera di approvazione del piano potesse aver subito una dolosa alterazione e costringendo, di conseguenza, i giudici del Tar a parlare di gravi illazioni ed insinuazioni da parte del Comune che, anche sul piano dello stile e del
fair play istituzionale, ne esce letteralmente con le ossa rotte.
3. Il Comune di Cagliari si oppone alla tutela del paesaggio.
Ma, a prescindere dall'avversione contro la Regione e chi la guida, quel che è maggiormente da stigmatizzare nel comportamento del Comune è l'atteggiamento di profonda ostilità manifestato contro uno strumento di civiltà e di progresso, quale il Piano paesaggistico regionale, reso obbligatorio da una legge nazionale (il Codice Urbani), in sintonia con la Costituzione (art. 9) e con gli accordi internazionali (Convenzione europea sul paesaggio approvata a Firenze il 20 ottobre del 2000).
Uno strumento grazie al quale la Sardegna è assurta agli onori della cronaca nazionale ed internazionale come antesignana della tutela dei valori del paesaggio e dell'ambiente contro gli assalti dei
lanzichenecchi del 2000; nei cui confronti il Tribunale amministrativo ha espresso - sia pure implicitamente - un giudizio non certo positivo, quando ha affermato che, con la approvazione del piano, la Giunta aveva posto rimedio ad una situazione di «sfruttamento delle coste» che stava assumendo dimensioni veramente preoccupanti.
4. Chi ha fermato la devastazione del paesaggio in Sardegna.
Nella sua approfondita ricostruzione delle problematiche della difesa del paesaggio in Sardegna, il Tar non ha mancato di ripercorrere brevemente la vicenda dell'annullamento, verificatosi fra il 1998 e il 2003, dei 14 piani paesistici approvati nell'agosto del 1993, sottolineando che l'annullamento era stato determinato dal fatto che i piani, piuttosto che per assicurare una ragionevole tutela del territorio, erano invece «impostati ad una concezione urbanistica e di sfruttamento del territorio» medesimo; il che, sia detto per inciso, rende finalmente giustizia a Stefano Deliperi ed agli altri componenti delle due associazioni ambientalisti che, per aver impugnato quei piani, evidentemente illegittimi,avevano subito pesanti critiche, sia da destra che da sinistra.
Il Tar ha, quindi, ricordato come, a seguito dell'annullamento dei piani, avevano riacquistato vigore nei vari Comuni strumenti di governo del territorio concepiti in un'epoca in cui le amministrazioni locali avevano come obiettivo quello di sfruttare il più possibile le coste, per lo più tramite lo strumento delle lottizzazioni private, evidenziando, infine, il deciso intervento della Regione che, dopo aver approvato le misure di salvaguardia (prima con il decreto “salvacoste” e poi con la legge n. 8/2004), in adempimento dei precetti dei Decreti Urbani del 2004 e 2006 aveva, in tempi ragionevoli, approvato il Piano paesaggistico regionale, ponendo così in essere una fondamentale opera di tutela del bene costituzionalmente protetto del paesaggio.
Quel che il Tar non ha ricordato - ma la cosa non rientrava nei suoi compiti - è la colpevole, per non dire “criminosa”, inerzia delle giunte regionali avvicendatesi dal 1999 al 2004 (negli anni del malgoverno) che, non solo non si preoccuparono - com'era loro preciso dovere - di rifare i piani annullati seguendo le indicazioni contenute nelle sentenze di annullamento, ma addirittura resero vani tutti i tentativi dell'opposizione diretti a riavviare il processo pianificatorio (fra cui la proposta di legge n. 300, presentata da chi scrive e da altri consiglieri, fra i quali l'attuale assessore - e
padre del PPR - Gian Valerio Sanna, e la stessa diffida, egualmente notificata da chi scrive alcuni mesi prima della conclusione della sciagurata legislatura.
5. Il filo rosso con il piano integrato di Tuvixeddu.
Date queste premesse, non è difficile spiegare l'accanimento degli esponenti politici della sedicente “casa delle libertà” contro il Piano paesaggistico e contro la filosofia che lo anima. Basterebbe pensare agli enormi interessi turistico-immobiliari in gioco soprattutto in Gallura, a cominciare dalla Costa Turchese che fa capo alla famiglia Berlusconi.
Se invece ci si vuol limitare alla città di Cagliari ed all'accanimento del Comune contro il Piano, è certamente fondamentale evidenziare il filo rosso che, da quasi tre lustri, lega il Comune all'area di Tuvixeddu, dove - incuranti della presenza della più importante necropoli fenicio-punica del Mediterraneo - si pretendeva di realizzare un insediamento di oltre 400 mila metri cubi di cemento per 4-5 mila abitanti, tagliando il colle con una strada di scorrimento, in parte in sopraelevata e in parte in galleria, da realizzare interamente con fondi pubblici.
C'è da dire che anche la Sovrintendenza e la Regione hanno dato il loro contributo per l'approvazione dello scellerato progetto: la prima non esercitando adeguatamente il proprio ruolo, e la seconda addirittura firmando, nel 1998, l'accordo di programma che ha consentito il varo dell'operazione.
Ma certamente il ruolo fondamentale lo ha svolto il Comune, che ne ha anche fatto uno dei cavalli di battaglia del proprio ricorso al Tar. Di fronte ad una situazione ormai pregiudicata non si poteva fare granchè, e il Tar nella sua sentenza ne ha dato atto, dichiarando illegittima l'estensione del vincolo. Ma per fortuna, nel frattempo, è stata avviata la procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico prevista dall'art. 140 del Codice Urbani e, quindi, difficilmente il progetto potrà andare in porto.
6. Conclusioni.
Le conclusioni che si possono trarre alla luce della sentenza del Tar sono le seguenti:
- la pianificazione paesaggistica non costituisce un optional ma un obbligo giuridico;
- essendo il Piano un atto amministrativo generale di pianificazione e non un atto regolamentare, la competenza ad approvarlo non appartiene al Consiglio regionale ma alla Giunta;
- il Piano paesaggistico approvato dalla Giunta Soru è non solo legittimo nel suo impianto fondamentale e nelle sue strutture portanti, ma anche apprezzabile per la accuratezza con cui cui è stato predisposto;
- lo stesso Piano è uno strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione provinciale e a quella comunale, che ad esso saranno obbligate ad adeguarsi;
- spetta alla Regione non solo tipizzare ma anche individuare gli immobili o le aree da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione;
- i vincoli connessi al carattere paesaggistico del bene, pur incidendo sulla proprietà privata sono vincolanti e non sono indennizzabili.