L’obiezione sollevata dai Testimoni di Geova
“salva” anche i seguaci di Allah
di Dimitri Buffa
Grazie a un’obiezione sollevata dai testimoni di Geova Regione Lombardia costretta a “sponsorizzare”, suo malgrado, l’Islam? In pratica sì. Per quanto possa sembrare assurdo, ai lombardi e ai padani in generale, una sentenza della Corte Costituzionale spiega come la legge regionale lombarda, che poneva la Regione Lombardia fuori dall’obbligo di finanziare il culto di Allah, pur appellandosi all’articolo 8 della Costituzione, sia invece, per i giudici, anticostituzionale.
È incostituzionale negare contributi regionali a una qualunque confessione per la costruzione di edifici di culto appellandosi al fatto che tale credo non rientra tra quelli convenzionati con lo stato italiano ex articolo 8 terzo comma dalla Costituzione. Lo ha stabilito ieri la Corte Costituzionale dando ragione ai testimoni di Geova che si erano appellati al Tar della Lombardia contro una decisione in tal senso del comune di Cremona che nel 1995 aveva loro negato questi fondi. E dichiarando incostituzionale l’articolo 1 della legge regionale della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi), limitatamente alle parole “i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione...”. Questa decisione però può costituire un pericoloso precedente se solo si pensa a tutti gli islamici che adesso potranno chiedere contributi alla regione Lombardia e ai singoli comuni per la costruzione di moschee “fai da te” che spesso sono luogo di indottrinamento anti occidentale quando non di reclutamento di terroristi. La sentenza 346, relatore il giudice Valerio Onida, mette un punto fermo su questo principio: “le intese di cui all¹art. 8, terzo comma, sono... lo strumento previsto dalla Costituzione per la regolazione dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato per gli aspetti che si collegano alle specificità delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune...”, ma “non sono e non possono essere, invece, una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione, loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso art. 8, né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose...”.
Tutto chiaro dunque? Sì e c'è da dire che tale sentenza ricalca pari pari la 195 del 1993, che aveva dichiarato l¹illegittimità costituzionale di analoga norma contenuta nella legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29. Anche in quel caso la corresponsione dei contributi in questione non poteva essere subordinata dalle leggi regionali alla condizione che le confessioni religiose che ne facciano richiesta abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato mediante intese, ai sensi dell¹art. 8, terzo comma, Costituzione. Certo è che la costanza di questa giurisprudenza apre tutta una serie di problemi cui dovrà essere il legislatore nazionale a porvi rimedio. Prima che la situazione degeneri.




Rispondi Citando