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    Predefinito Riforma del Titolo V – L’Autonomia finanziaria.

    La riforma del Titolo V della Costituzione prevede l’autonomia finanziaria delle Regioni, le quali hanno un patrimonio proprio, possono indebitarsi ma solo per investimenti e sui prestiti è esclusa la garanzia dello Stato. Le risorse delle regioni sono di triplice origine:

    -Risorse Autonome, che derivano da tributi ed entrate proprie, reperite "in armonia con la Costituzione". Derivano da qui siapossibili tributi regionali sia il ritrasferimento di una parte dei tributi erariali;

    -Fondo Perequativo, che lo Stato può istituire. Tali risorse vengono distibuite alle Regioni con minor prelievo fiscale pro capite e vengono attribuite senza vincolo di destinazione;

    -Trasferimenti Aggiuntivi, con vincolo di destinazione.

    L’autonomia finanziaria si informa al criterio del parallelismo tra funzioni e risorse.

    vedi: Barbera – Fusaro, Corso di Diritto Pubblico.

    Art. 119.
    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
    La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
    Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
    Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.


  2. #2
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    Ti ringrazio per il contributo, che però conferma quanto ancora siamo lontani da un vero federalismo fiscale.
    ****************************************
    In Svizzera, ad esempio, la confederazione riscuote imposte sul reddito delle persone fisiche e su quello netto delle persone giuridiche con dei limiti sanciti dalla costituzione, ma:
    1) nella determinazione delle aliquote PRENDE IN CONSIDERAZIONE L'ONERE CAUSATO DALLE IMPOSTE DIRETTE CANTONALI E COMUNALI.
    2) i cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione, e tre decimi del gettito fiscale lordo spettano a loro.
    Esiste costituzionalmente un principio di solidarietà: un sesto della quota spettante ai cantoni è devoluto alla perequazione finanziaria intercantonale.
    *****************************************
    Vediamo invece cosa avviene in Trentino Alto Adige, regione autonoma a statuto speciale.

    ALLA REGIONE: 90% delle imposte di successione
    90% dei proventi del Lotto
    20% dell'IVA
    ALLA PROVINCIA: 100% imposta erariale sull'energia elettrica
    90% imposta di registro, bollo e tasse concessione governativa
    90% tasse circolazione automobilistica
    90% imposta sul consumo dei tabacchi
    90% imposta di fabbricazione su benzina, gasolio e gas petroliferi per autotrazione
    70% dell'IVA
    90% di tutte le altre Entrate Tributarie Erariali, dirette o indirette comunque
    denominate, compresa l'imposta locale sui redditi.
    ************************************************** **
    Questa autonomia finanziaria all'italiana rischia di far pagare al cittadino più di quanto non avvenga in assenza di ordinamento federale.L'obiettivo è forse quello di creare un cerbero che metta al riparo i poteri tradizionali da un vero riformismo.Mi sembra infatti manchi un coordinamento fra Stato e regioni, una vera "cessione" di decisionalità e potere dal primo alle seconde, che dovrebbero compartecipare di diritto alla finanziaria, in sinergia e in autonomia, secondo l'esposto parallelismo tra funzioni (scuola, sanità, polizia locale, ma prima o poi speriamo altre competenze) e risorse. Invece si parla di tributi regionali, ossia aggiuntivi alle imposte statali, e di TRASFERIMENTI. E' il "solco" che già conosciamo: dal nord si trasferisce al sud, senza vincolo di destinazione (!!!!!!). Il fondo perequativo è una buona idea, ma deve esistere un vincolo di destinazione che sostanzialmente significa trasparenza. Per me l'unica soluzione sarebbe rendere co-protagoniste le regioni dell'imposizione diretta, oltrechè applicare a tutte e 20 i privilegi (o almeno alcuni di essi) concessi alle regioni e alle provincie autonome.

  3. #3
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    da www.lavoce.info



    18-07-2002
    Lo spettro del federalismo
    Massimo Bordignon
    La riforma del titolo V della Costituzione
    "Uno spettro si aggira per l'Europa…" cominciava così un fortunato pamphlet politico – economico del XIX secolo. Quello spettro non c'è più, ma ce ne sono altri che si aggirano indisturbati, perlomeno in Italia. Uno di questi è senz'altro il federalismo fiscale, cioè la riforma del titolo V della Costituzione, approvata con referendum popolare nell'ottobre dell'anno scorso. Questa riforma ha modificato profondamente l'architettura dei rapporti di potere tra i diversi livelli di governo, introducendo nuove attribuzioni di competenze e richiedendo di conseguenza una nuova distribuzione delle risorse tra governo centrale e autonomie locali. La riforma è tuttavia rimasta un ectoplasma, un vero e proprio spettro, che incombe pericolosamente sull'evoluzione del settore pubblico italiano. Infatti, una volta approvata, la riforma Costituzionale avrebbe richiesto l'individuazione di procedure che ne consentissero un'attuazione ordinata e graduale, cioè la costituzione di tavoli intergovernativi che determinassero in maniera organica
    1) l'ambito dei poteri dei diversi governi nelle diverse materie
    2) una quantificazione delle funzioni e dunque delle risorse da devolvere agli enti sub centrali (comunque rilevanti; vedi l’articolo Bordignon Cerniglia sulle stime relative al decentramento)
    3) una definizione degli schemi tributari e perequativi che potessero sostenere il nuovo modello intergovernativo, offrendo le massime garanzie in termini di efficienza, equità e sostenibilità finanziaria.

    Dopo l’approvazione
    Invece, nulla di tutto questo è successo. Il governo è andato avanti per la sua strada, attuando il suo programma elettorale come se nel frattempo non ci fosse stata nessuna riforma costituzionale; le Regioni, a loro volta, hanno attuato una sorta di federalismo "fai da te", in cui ciascun governatore si è sentito autorizzato ad interpretare la novella costituzionale a modo suo, ritagliandosi fette di tributi e di competenze a proprio piacere (vedi per esempio la tassa sui gasdotti siciliana). Il rischio che corriamo è quello di un caos organizzativo e burocratico senza precedenti, con gravi perdite di efficienza e seri problemi di sostenibilità finanziaria.

    Il rischio
    Qualche esempio? Si discutono in questi giorni (anche su LaVoce.info vedi Boeri-Bosi) gli effetti della riforma fiscale, dimenticando il fatto che, mentre a livello centrale si promettono tagli nell'Irpef, a livello locale si sta andando esattamente nella direzione opposta. Molte regioni e comuni hanno usato nel 2002 i propri spazi di manovra sull'Irpef per aumentare consistentemente il prelievo; per citare solo il caso estremo, con un'interpretazione assai dubbia dei propri poteri in questo campo, la Regione Marche ha addirittura aumentato l'aliquota marginale più elevata dell'Irpef di ben 4 punti percentuali! E' questa la direzione in cui andremo un futuro, con una imposta del reddito ad aliquote fortemente differenziate sul territorio? Qualcuno si è interrogato sugli effetti sulla mobilità dei fattori di aliquote così diversificate su territori assai piccoli?

    Altro esempio: il Dpef prevede per il 2003 un taglio dell'Irap pari a 500 milioni di euro sulla componente relativa alle retribuzioni nella base imponile dell'imposta. Ma l'Irap è un tributo proprio delle Regioni, non dello Stato; come prevede il governo di compensare le Regioni per questi tagli? Con nuovi trasferimenti? O con compartecipazioni? La prima strada sembra impossibile sul piano costituzionale; i trasferimenti erariali sulla base del comma 5 del nuovo art. 119 della Costituzione possono infatti essere assegnati solo sulla base di precisi requisiti che sono del tutto estranei al caso in questione. Ma anche se si seguisse la strada di nuove compartecipazioni ai tributi erariali, si sostituirebbe comunque un tributo dove le Regioni hanno facoltà di scelta di aliquota con una risorsa su cui esse non hanno alcuna autonomia, in contrasto con lo spirito della nuova Costituzione. E gli esempi abbondano …

    La commissione La Loggia
    Qualcuno dirà che questa visione è parziale; in realtà, il governo ha insediato una commissione intergovernativa per l'attuazione della nuova Costituzione, la cosiddetta Commissione La Loggia, che si è riunita, ha discusso a lungo e infine ha presentato un disegno di legge, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002. Tuttavia, il disegno di legge La Loggia (Nota 1) confina l'ambito della propria competenza esclusivamente ai nuovi articoli 117 e 118 della nuova Costituzione, escludendo deliberatamente di affrontare la sostanza, l'art.119, cioè i meccanismi di finanziamento dei nuovi enti subcentrali, la cui definizione viene rimandata a futuri e imprecisati provvedimenti. Nel frattempo, si procederà a vista, trasferendo risorse e competenze alle Regioni, sulla base delle disponibilità finanziarie di ogni anno, come definite dalle future leggi finanziarie. Anche il recente DPEF , su 153 pagine complessive, dedica alla questione del federalismo fiscale solo 11 righe in tutto, che brillano solo per la loro vacuità.

    Un problema non più rinviabile
    Non è in realtà sorprendente che questa sia la strada intrapresa dal governo; discutere di fatti concreti, cioè di soldi, avrebbe messo in evidenza i limiti che la nuova Costituzione impone all'azione del governo, così come avrebbe sottolineato le profonde spaccature esistenti tra le Regioni e altri enti locali (soprattutto i Comuni), e tra le regioni del Nord e quelle del Sud, con possibili effetti negativi sulla stabilità della maggioranza parlamentare (e anche dell'opposizione, che sul tema del federalismo fiscale è altrettanto divisa della maggioranza). Tuttavia, la situazione non può continuare così; non affrontare i problemi rischia solo di aggravarli, come dimostra il fai da te delle Regioni e l'accumularsi dei ricorsi delle Regioni presso la Corte Costituzionale contro l'azione del governo.

    Nota 1: Si veda il sito del Ministero per gli Affari Regionali www.affariregionali.it

 

 

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