La riforma del Titolo V della Costituzione prevede l’autonomia finanziaria delle Regioni, le quali hanno un patrimonio proprio, possono indebitarsi ma solo per investimenti e sui prestiti è esclusa la garanzia dello Stato. Le risorse delle regioni sono di triplice origine:
-Risorse Autonome, che derivano da tributi ed entrate proprie, reperite "in armonia con la Costituzione". Derivano da qui siapossibili tributi regionali sia il ritrasferimento di una parte dei tributi erariali;
-Fondo Perequativo, che lo Stato può istituire. Tali risorse vengono distibuite alle Regioni con minor prelievo fiscale pro capite e vengono attribuite senza vincolo di destinazione;
-Trasferimenti Aggiuntivi, con vincolo di destinazione.
L’autonomia finanziaria si informa al criterio del parallelismo tra funzioni e risorse.
vedi: Barbera – Fusaro, Corso di Diritto Pubblico.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.