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Il 22, 23 e 24 novembre il grande appuntamento del partito dei Democratici Cristiani
Pubblichiamo di seguito integralmente il Regolamento per il 1° Congresso nazionale dell’Udc, redatto dalla Commissione di garanzia secondo quanto previsto dallo Statuto.
Dal 5 al 27 ottobre 2002 dovranno essere celebrati i Congressi Provinciali e Comunali.
Entro il 17 novembre 2002 dovranno essere celebrati i Congressi Regionali. Il
22 - 23- 24 novembre 2002 si celebrerà il Congresso Nazionale.
I Congressi comunali eleggono il Segretario ed il Comitato comunale. Devono essere celebrati in tutti i comuni che abbiano un numero di iscritti pari almeno a 15 ai sensi dell’art. 23 dello Statuto nazionale provvisorio. I Congressi provinciali eleggono i delegati al Congresso regionale, i delegati al Congresso nazionale, il Segretario ed il Comitato provinciale. I Congressi regionali eleggono il Segretario ed il Comitato regionale. Il Congresso Nazionale elegge gli organi nazionali.
A: Delegati al Congresso regionale e nazionale
Sono delegati al Congresso Nazionale con diritto di voto: i Parlamentari nazionali ed europei ed i Consiglieri regionali; 600 delegati indicati dai soci fondatori; i delegati degli iscritti eletti dai Congressi provinciali con le modalità previste dal presente regolamento.
Sono delegati al Congresso regionale con diritto di voto: i delegati eletti dai congressi provinciali con le modalità previste dal presente regolamento.
Art.1: Rappresentanza congressuale
La rappresentanza congressuale nazionale è costituita dalla somma dei voti riportati dalle liste per l’elezione della Camera dei Deputati - parte proporzionale- di CCD-CDU e DE alle elezioni politiche 2001.
Art. 2: Rapporto di rappresentanza
A ciascuno dei Parlamentari nazionali ed europei, dei Consiglieri regionali e dei 600 delegati indicati dai soci fondatori, è assegnata una delega pari a 1.000 voti congressuali. Per i delegati degli iscritti il rapporto di rappresentanza è pari a: 1 delegato al Congresso nazionale ogni 1.000 voti rappresentati o frazione di 1.000; 1 delegato al Congresso regionale ogni 200 voti rappresentati o frazione di 200 nelle regioni con una rappresentanza congressuale attribuita inferiore o uguale a 50.000 voti rappresentati; 1 delegato al Congresso regionale ogni 400 voti rappresentati o frazione di 400 nelle regioni con una rappresentanza congressuale attribuita superiore a 50.000 voti rappresentati. Eventuali resti se inferiori o uguali alla metà del valore della delega vengono attribuiti ai primi degli eletti; se superiori alla metà del valore della delega costituiscono il valore della delega dell’ultimo degli eletti. A cura della Commissione Nazionale di Garanzia saranno trasmesse le tabelle di rappresentanza per ciascuna provincia.
Art.3: Eventuale riduzione di rappresentanza
Per i Congressi provinciali, qualora non partecipi al voto almeno il 30% degli iscritti, la provincia parteciperà ai Congressi regionale e nazionale con una rappresentanza proporzionale al numero dei votanti.
Art. 4: Elettorato attivo e passivo
Godono dell’elettorato attivo e passivo gli iscritti presenti nei tabulati convalidati dalla Commissione Nazionale Garanzia.
Art.5: Sistema elettorale per l’elezione dei delegati
I delegati ai Congressi regionali e nazionale sono eletti dai Congressi provinciali, con distinta votazione, a scrutinio segreto, sulla base di liste provinciali rigide contrapposte e riparto proporzionale dei voti. Le liste sono presentate in sede di Congresso provinciale e votate nei seggi istituiti nei comuni/circoscrizioni della provincia negli 8 giorni successivi alla celebrazione del Congresso provinciale. In occasione della votazione per i delegati ai Congressi regionali e nazionale, i comuni celebrano il Congresso per l’elezione del Segretario e del Comitato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. Qualora in una provincia il numero di iscritti sia inferiore a 2.000, i delegati al Congresso regionale e nazionale, il Segretario ed il Comitato provinciale possono essere votati dal Congresso provinciale in un unico seggio provinciale in sede di celebrazione del Congresso.
Art.6: Modalità di presentazione delle liste di delegati
Ciascuna lista : deve contenere un numero di candidati non inferiore al 50% e non superiore al numero dei delegati previsti come da tabelle; deve comprendere un numero di candidate donne pari ad almeno il 10% dei candidati. In sede di attribuzione dei seggi, proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna lista, alle donne saranno attribuiti un numero di seggi pari al 10% dei delegati. deve essere sottoscritta da almeno il 10% e, comunque, da non oltre 300 soci, rappresentativi di almeno 1/5 dei comuni della provincia. Le liste devono indicare il nome, il cognome e il comune di appartenenza dei candidati ed essere firmate per accettazione. La votazione avviene a scrutinio segreto. I candidati risultano eletti in ordine di lista fino all’esaurimento del numero di delegati proporzionalmente attribuiti alla lista stessa. Non è ammesso il voto per delega.
Art.7: Votazioni per l’elezione dei delegati
Le operazioni di voto si terranno contemporaneamente in tutti i seggi della provincia. A cura del Coordinamento provinciale dovranno essere individuati i comuni/circoscrizioni e le rispettive sedi presso cui costituire i seggi garantendo, con adeguata diffusione numerica e territoriale dei seggi, la massima possibilità di partecipazione dei soci. I componenti dei seggi sono fissati in numero di 3, ciascuno dei quali nominato rispettivamente dai tre Coordinatori provinciali in sede di Congresso e comunicati nella stessa sede dal Presidente del Congresso. La mancata designazione o partecipazione ai lavori del seggio non inficia le operazioni di voto, purché sia presente almeno uno degli scrutatori designati. Ciascuna lista può indicare un rappresentante per seggio e comunicarlo al Presidente del seggio con comunicazione scritta firmata dal primo dei presentatori. Alle operazioni di voto (data, sedi ed orari di inizio e conclusione come stabilite dall’assemblea) deve essere assicurata la massima pubblicità.
B: elezione degli organi comunali/circoscrizionali, provinciali e regionali
Art.8: Convocazione dei Congressi
I Congressi sono convocati sette giorni prima della data di celebrazione dal Coordinamento del livello corrispondente. Al Congresso deve essere assicurata la massima pubblicità Nella convocazione deve chiaramente essere riportata l’indicazione del luogo, della data e dell’ora del Congresso e l’ordine del giorno.
Art.9: Segretario comunale/circoscrizionale, provinciale e regionale - Modalità di elezione
Il Segretario, ad ogni livello, è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti validi con eventuale ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sulla base di candidature collegate ad una o più liste di candidati a componente il Comitato, presentate nei termini stabiliti dal Congresso.
Art.10: Comitato comunale/circoscrizionale, provinciale e regionale - Composizione
Il Comitato comunale è costituito da un numero di componenti eletti fissato dal Congresso non inferiore ad 8. Il Comitato provinciale è costituito da un numero di componenti eletti, fissato dal Congresso, variabile a seconda della popolazione residente nella provincia stabilito come segue: almeno 30 componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti; almeno 40 componenti nelle province con popolazione compresa tra 300.001 e 1.000.000 di abitanti almeno 50 componenti nelle regioni con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti. Il Comitato regionale è costituito da un numero di componenti eletti, fissato dal Congresso, variabile a seconda della popolazione residente nella regione stabilito come segue: almeno 30 componenti nelle regioni con popolazione fino a 1.000.000 abitanti; almeno 40 componenti nelle regioni con popolazione compresa tra 1.000.001 e 3.000.000; almeno 60 componenti nelle province con popolazione superiore a 3.000.000 di abitanti.
Art.11: Comitato comunale/circoscrizionale, provinciale e regionale - Modalità di elezione
Il Comitato, ad ogni livello, è eletto a scrutinio segreto su base di liste rigide, collegate alla candidatura alla carica di Segretario, presentate nei termini stabiliti ali Congresso, formate da un numero di candidati non inferiore alla metà e non superiore al numero degli eleggibili e sottoscritte da almeno il 10% e comunque da non oltre 300 soci rappresentativi di almeno 1/5 dei comuni della provincia. Le liste devono indicare il nome, il cognome ed il Comune di appartenenza dei candidati ed essere firmate per accettazione. I seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le liste. Non sono ammessi voti di preferenza.
Art.12: Presidenza dei Congressi/poteri del Presidente
Il Presidente del Congresso comunale è nominato dal Coordinamento provinciale. I Presidenti dei congressi provinciali e regionali sono nominati dalla Commissione nazionale di Garanzia. In caso di assenza, il Presidente viene nominato direttamente dal Congresso. Il Presidente dirige i lavori dell’assemblea, apre, sospende e chiude la seduta, modera la discussione, mantiene l’ordine affinché il dibattito si svolga in modo democratico e con la partecipazione di quanti, avendone diritto, intendono prendere la parola.
Art.13: Svolgimento dei Congressi
Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la seduta, l’assemblea provvede alla nomina dell’Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente, da uno o più vice presidenti e da un segretario. L’assemblea deve inoltre stabilire: l’orario di conclusione del dibattito; l’orario di presentazione delle liste. Il Presidente del Congresso provinciale, inoltre, deve dare comunicazione, per ciascun seggio istituito nella provincia, della data, del luogo e dell’orario di inizio e conclusione delle operazioni di voto che devono durare almeno 3 ore e svolgersi senza interruzione contemporaneamente in tutti i seggi della provincia. Il Congresso regionale, inoltre, deve provvedere alla nomina: di un Presidente e di un numero pari di componenti per la Commissione Verifica Poteri; di un Presidente e di un numero pari di componenti per ogni seggio da costituire. L’incarico di Presidente e di componente il seggio è incompatibile con la qualità di candidato. A cura della Commissione Nazionale di Garanzia, a ciascun componente il Coordinamento provinciale dovrà pervenire il seguente materiale: l’elenco degli iscritti controfirmato dalla Commissione Nazionale di Garanzia; le tabelle di rappresentanza predisposte dalla Commissione Nazionale di Garanzia. A cura della Commissione Nazionale di Garanzia, a ciascun componente il Coordinamento regionale dovrà pervenire il seguente materiale: l’elenco dei delegati eletti dai Congressi provinciali con l’indicazione, per ciascun delegato, dei voti rappresentati controfirmato dalla Commissione Nazionale di Garanzia; le tabelle di rappresentanza predisposte dalla Commissione Nazionale di Garanzia.
Art. 14: Congresso regionale/ Commissione Verifica Poteri
Ogni delegato al Congresso regionale, per essere ammesso al voto, deve presentarsi alla Commissione verifica poteri che rilascerà la delega. Qualora il delegato sia impossibilitato a partecipare ai lavori del Congresso, la delega può essere trasferita ad un altro delegato della stessa lista o della stessa provincia. E’ ammessa una sola delega oltre la propria. Gli elenchi dei delegati, controfirmati dal Presidente della Commissione Verifica Poteri, devono essere trasmessi, con l’indicazione per ciascun delegato dei voti rappresentati e dell’eventuale trasferimento di delega, ai presidenti di seggio. Delle operazioni viene redatto apposito verbale in triplice copia.
Art.15: Norme per la votazione e lo scrutinio
Gli iscritti o i delegati votano nei seggi nei quali risulta l’iscrizione, nell’ordine in cui si presentano al seggio, previa esibizione di un documento di riconoscimento e firmano il tabulato degli iscritti o dei delegati, convalidato dalla Commissione nazionale di Garanzia. All’ora fissata dall’assemblea, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, quindi procede allo spoglio delle schede ed a compilare il verbale conclusivo in triplice copia.
Art.16: Commissione elettorale
I componenti il seggio n°1 ed i presidenti degli altri seggi costituiscono la Commissione elettorale che a conclusione delle operazioni di votazione: esamina ed attribuisce le eventuali schede contestate; somma i voti ottenuti da ciascuna lista in ogni seggio; procede alle operazioni di riparto proporzionale dei voti tra le liste; definisce l’elenco degli eletti di ciascuna lista; compila il verbale conclusivo in triplice copia.
Art.17: Verbali
Di tutte le operazioni congressuali e per ogni distinta commissione, viene redatto apposito verbale in triplice copia: una resta agli atti del comitato, una viene trasmessa al Coordinamento del livello superiore ed una alla Commissione Nazionale di Garanzia per gli adempimenti conseguenti. C: Ricorsi
Art.18: Ricorsi/Modalità di presentazione e tempi di decisione
Per dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere, l’organo competente in prima istanza è la Commissione di Garanzia regionale, in seconda istanza è la Commissione nazionale di Garanzia. I ricorsi avverso i Congressi comunali/circoscrizionali, provinciali e regionali devono essere inoltrati, entro il termine perentorio di 2 giorni dalla celebrazione del Congresso stesso, alla Commissione regionale di Garanzia. La Commissione regionale di Garanzia decide sui ricorsi entro 3 giorni dal ricevimento degli stessi e notifica le relative decisioni entro il giorno successivo. Qualora la Commissione di Garanzia regionale non decida nei termini previsti il ricorso si intende accolto. Contro le decisioni della Commissione di Garanzia regionale è possibile promuovere ulteriore ricorso entro 3 giorni dalla notifica della decisione alla Commissione nazionale di Garanzia che decide in via definitiva.
D: Congresso nazionale
Art.19: Convocazione
Il Congresso nazionale è convocato dai Segretari nazionali. IL REGOLAMENTO DI ELEZIONE DEGLI ORGANISMI NAZIONALI SARA’ APPROVATO DAL CONGRESSO DOPO L’APPROVAZIONE DELLO STATUTO
Art.20: Presidenza dell’assemblea/poteri del Presidente
Il Presidente è eletto dal Congresso su proposta dei Segretari Nazionali. Il Presidente dirige i lavori dell’assemblea, apre, sospende e chiude le sedute, modera la discussione, mantiene l’ordine affinché il dibattito si svolga in modo democratico e con la partecipazione di quanti, avendone diritto, intendono prendere la parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati. Vigila, coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza, sull’attività della Commissione Verifica Poteri, della Commissione elettorale e dei Seggi.
Art.21: Svolgimento dell’assemblea
Dopo che il Presidente ha dichiarata aperta la seduta, il Congresso provvede alla nomina: dell’Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti e da un Segretario; di un Presidente più un numero pari di componenti per la Commissione Verifica Poteri; di un Presidente più un numero pari di componenti per ogni seggio da costituire. L’incarico di Presidente e di componente il seggio è incompatibile con la qualità di candidato. L’assemblea deve inoltre stabilire: l’orario di conclusione del dibattito; l’orario di presentazione delle liste; l’orario di inizio e conclusione delle operazioni di votazione che devono durare almeno 2 ore e svolgersi senza interruzione. La Commissione Nazionale di Garanzia – composta come da atto costitutivo dell’UDC - coordina le proposte di modifica statutaria e provvede a definire il regolamento per l’elezione degli organismi nazionali da sottoporre all’approvazione del Congresso, dopo l’approvazione dello Statuto. La Commissione Programma – composta come da atto costitutivo dell’UDC - raccoglie e coordina gli ordini del giorno e le mozioni in materia di proposta politica e programmatica da sottoporre alla votazione del Congresso.
Art.22: Commissione Verifica Poteri
Ogni delegato, per essere ammesso al voto, deve presentarsi alla Commissione Verifica Poteri che rilascerà la delega. Qualora il delegato sia impossibilitato a partecipare ai lavori del Congresso, la delega può essere trasferita ad un altro delegato della stessa lista o della stessa regione. E’ ammessa una sola delega oltre la propria. Gli elenchi dei delegati, controfirmati dal Presidente della Commissione Verifica Poteri, devono essere trasmessi, con l’indicazione per ciascun delegato dei voti rappresentati e dell’eventuale trasferimento di delega, ai presidenti di seggio. Delle operazioni viene redatto apposito verbale in duplice copia.
Art.23: Norme per la votazione e lo scrutinio
I delegati votano nell’ordine in cui si presentano al seggio. All’ora fissata dal Congresso, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, quindi procede allo spoglio delle schede. Delle operazioni è redatto apposito verbale che viene trasmesso alla Commissione Elettorale per le conseguenti operazioni di calcolo.
Art.24: Commissione Elettorale
I componenti il seggio n°1 ed i presidenti degli altri seggi costituiscono la Commissione elettorale che: provvede a verificare che le liste e le candidature presentate siano provviste dei requisiti richiesti dal regolamento congressuale; dopo la votazione, esamina ed attribuisce le eventuali schede contestate; somma i voti riportati da ciascuna lista e da ciascuna candidatura in ogni seggio; procede alle operazioni di riparto proporzionale dei voti tra le liste; definisce l’elenco degli eletti; compila un verbale in duplice copia, di cui uno viene immediatamente trasmesso alla presidenza del Congresso per la proclamazione degli eletti.




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