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  1. #1
    memoria storica di PoL
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    Predefinito Alcune domande per Alessandra...

    E’ ovvio che è quanto meno ‘doveroso’ da parte di chi come me, pur non avendo certo la necessaria competenza specifica, ha sempre fatto del ‘nodo giustizia’ il più importante banco di prova della cosiddetta ‘democrazia’, inaugurare il discorso riguardo alla legictima suspicione, ovvero l’argomento ‘caldo’ di questo scorcio di estate al momento non caldissima. Lo farò prendendo spunto da quanto scritto in proposito sul forum principale da Alessandra, testo che qui riporto integralmente:

    ‘… quello che è stato notiziato da Brunik, è esattamente ciò che dovrebbe avvenire ogni qualvolta vi sia la rimessione di una questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale. Mi spiego. Una volta che il giudice a quo, in tal caso è la Corte di Cassazione, ritiene non manifestamente infondata la questione e la rimette alla Corte Costituzionale, il Parlamento avrebbe il dovere giuridico di evitare l'eventuale pronuncia di incostituzionalità apportando le modifiche necessarie alla legge impugnata.

    Nel caso di specie, la legge delega [ossia la legge con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare il decreto legislativo che è poi in sostanza divenuto il nuovo c.p.p.], prevedeva il legittimo sospetto, previsione non rispettata dal Governo che l'ha completamente tralasciata. Ora, poichè come principio generale il decreto legislativo è quello che disciplina minuziosamente ciò che in linea generale è stato stabilito dalla legge delega, il primo non può nè andare oltre nè andare sotto ciò che stabilisce la normativa, chiamiamola così, quadro. Quindi è molto prevedibile che la Corte Costituzionale si pronuncerà per la illegittimità del decreto legislativo nella parte in cui non prevede il legittimo sospetto come causa che comporta il trasferimento del giudizio.

    Detto questo, e ritornando allo scandalo del lavoro anche notturno del Parlamento, la cosa vergognosa è che questo dovrebbe avvenire sempre, o comunque nei maggiori casi possibili, ogni volta che è stata investita la Corte Costituzionale di una pronuncia relativa alla illegittimità di una legge, perchè il legislatore ha il dovere di provvedere e di rimediare all'errore [sempre che ravvisi che l'errore vi sia], ancor prima della pronuncia della Corte. Cosa che in Italia non avviene quasi mai se non quando quella modifica interessi esclusivamente chi ci governa…’


    Lasciando la pura e semplice ‘scazzottatura’ ai vari Brunik, Bojangles, Yurj, etc… e volendo trattare la questione in maniera un poco più ‘giurisprudenziale’, più di un punto mi pare degno di maggiore approfondimento…

    Per chi non lo ricorda, non lo sa o fa finta di non saperlo sarà utile prima di tutto ricostruire attraverso quale itinerario si è giunti all’aspra contesa legislativa.

    All’inizio di maggio i rappresentanti della difesa di Cesare Previti, imputato nei processi Imi-Sir, Lodo Mondadori e Sme- Ariosto [nel quale è coimputato Silvio Berlusconi], avevano richiesto la rimessione del processo [ossia in sostanza il trasferimento del processo in altra sede giudiziaria, regolato dall’art. 45 del c.p.p.], motivandola con la cosiddetta legictima suspicione, vale a dire il ‘legittimo sospetto’ che il ‘clima ostile’ creatosi in una certa sede giudiziaria contro gli imputati possa inficiare la ‘serenità di giudizio’ del collegio giudicante. La questione in sé poteva assumere l’aspetto solito di ‘cavillo’ oppure ‘espediente di comodo’ [ a seconda di come si vede la cosa] se non fosse stato per un piccolo dettaglio: l’art. 45 prevede la legictima suspicione tra le motivazioni impugnabili per ricusazione del collegio giudicante [ossia in sostanza l’affidamento del giudizio ad un altro giudice dello stesso Tribunale], ma non per la rimessione di un processo.

    Stando così le cose la Corte di Cassazione, chiamata a decidere nel merito della questione, ha deciso [per altro legittimamente] di ‘non decidere’, ritenendo ‘non immotivata’ l’istanza presentata dal collegio di difesa di Previti e Berlusconi a demandando la questione alla Corte Costituzionale. A qualcuno potrebbe sembrare a questo punto che sia ‘tutto regolare’, ma di fatto così non è. Dal momento infatti che la Corte Costituzionale ha diversi anni di lavoro arretrato [‘anni di lavoro arretrato’ di cui per altro si è ‘dimenticata’ quando ha operato a tempo di record dichiarando incostituzionale la norma che non ammetteva le ‘parti civili’ nei tribunali militari, col che la sorte di Erik Priebke poteva dirsi segnata] prima di avere la pronuncia della Consulta potrebbero passare chissà quanti mesi…

    E nel frattempo?… Il processo può andare avanti come se nulla fosse?… Si potrebbe arrivare alla sentenza senza la soluzione del ‘nodo’ della legictima suspicione?…
    Secondo i legali di Previti e Berlusconi ovviamente no, i giudici non potranno deliberare con la sentenza, ma dovranno fermarsi al massimo sulla soglia, alla vigilia del verdetto, per aspettare la decisione della Consulta.
    Secondo l’accusa ovviamente si, bisogna andare avanti fino alla sentenza. Spiega, infatti, il procuratore capo [comunista] della Repubblica Gerardo D’Ambrosio: ‘… non c’è dubbio che si possa emettere la sentenza. La Consulta nell’ottobre del 1996 aveva dichiarato incostituzionale l’articolo della legge che prevedeva l’impossibilità per il giudice di emettere la sentenza in pendenza di una richiesta di rimessione…’.

    E’ stato così che il Tribunale di Milano è andato avanti imperterrito, rispondendo implacabilmente ‘niet’ a tutte le istanze della difesa, compresa quella di rinviare l’interrogatorio del giudice Squillante perché impossibilitato a causa di un intervento chirurgico subito [violando uno dei più elementari diritti dell’imputato, ossia quello di poter testimoniare in propria difesa dinnanzi al Tribunale, sono state acquisite come valide agli atti del processo le dichiarazioni che Squillante ha rilasciato all’autorità di polizia al tempo del suo arresto], e , bontà sua, ha deciso di sospendere il processo per la sacrosanta ‘pausa estiva’, aggiornadolo all’11 settembre.

    In ossequio a quanto giustamente asserito da Alessandra, il Parlamento è stato investito del problema di ovviare alla ‘carenza costizionale’ dell’attuale c.p.p., permettendo così alla Corte di Cassazione di poter deliberare in merito alla ‘istanza di rimessione’ presentata dalla difesa di Previti e Berlusconi senza attendere la scontata delibera della Consulta. E’ ovvia per chiunque a questo punto, senza che debba far torto all’altrui intelligenza spiegandolo, la ‘battaglia contro il tempo’ che maggioranza e opposizione stanno conducendo in Senato…

    Dopo questa necessaria premessa, veniamo alle domande che intendo rivolgere ad Alessandra… e non solo a lei…

    - quale dei due schieramenti si sta battendo in difesa dei diritti del cittadino, e quale in difesa [e per il mantenimento] di ‘norme di giustizia incostituzionali’?…

    - perché tanto livore contro il ‘lavoro notturno del Parlamento’ [etichettato se ho capito bene come ‘cosa vergognosa’…] e nessuna critica per le ‘lungaggini’ di certi settori della Giustizia [nel caso specifico la Corte Costituzionale], quando questa è imposta da considerazioni di carattere ‘politico’?…

    - perché la valanga di accuse rivolte contro questo Parlamento, impegnato ad apportare le doverose modifiche ad una legge perché ‘incostituzionale’, di ‘fare gli interessi di chi governa’ e un rigoroso silenzio sul Parlamento di prima, che in cinque anni [la questione, come ci ha spiegato gentilmente il Pc Gerardo D’Ambrosio, è stata posta sul tappeto già nel 1996…] nulla ha fatto in proposito?…

    --------------

    Nobis ardua

    Comandante CC Carlo Fecia di Cossato

  2. #2
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    Predefinito Re: Alcune domande per Alessandra...

    Originally posted by Fecia di Cossato
    [B]
    Nel caso di specie, la legge delega [ossia la legge con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare il decreto legislativo che è poi in sostanza divenuto il nuovo c.p.p.], prevedeva il legittimo sospetto, previsione non rispettata dal Governo che l'ha completamente tralasciata. Ora, poichè come principio generale il decreto legislativo è quello che disciplina minuziosamente ciò che in linea generale è stato stabilito dalla legge delega, il primo non può nè andare oltre nè andare sotto ciò che stabilisce la normativa, chiamiamola così, quadro. Quindi è molto prevedibile che la Corte Costituzionale si pronuncerà per la illegittimità del decreto legislativo nella parte in cui non prevede il legittimo sospetto come causa che comporta il trasferimento del giudizio.
    *************
    Quanto scritto qui sopra da tal Alessandra è inesatto.
    In passato la Consulta ha affermato che l'attuazione soltanto parziale della delega comporta solo una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento [...], ma non anche l'illegittimità delle norme frattanto emanate, sempre che, per il loro contenuto, non siano tali da porsi in contrasto con i principi ed i fini della legge di delegzione.
    In sostanza, la parziale inattuazione della delega non è causa di illegittimità costituzionale della norma, a meno che quest'ultima non risulti totalmente incompatibile con le logiche poste a fondamento del provvedimento delegante.
    Alla luce di questi precedenti quindi sarà quantomeno difficile che il Giudice delle Leggi dichiarerà l'illegittimità costituzionale dell'istituto delle rimessione nella parte in cui non prevede il *legittimo sospetto* tra i motivi necessari per chiedere ed ottenere il trasferimento del processo ad altra sede..

  3. #3
    Alessandra
    Ospite

    Predefinito

    Carissimo Fecia, in primo luogo vorrei risponderti con una considerazione del tutto personale se non personalissima. Niccolò Ghedini, avvocato in questo processo il quale ho l’onore di conoscere personalmente [che purtroppo ha commesso l’errore di candidarsi alle scorse elezioni nonché l’errorissimo di farsi pure eleggere], non è semplicemente un avvocato. E’ un genio. Ricordo ancora durante un convegno a Bologna come una sua frase mi rimase impressa e la feci mia nonostante abbia sempre presente la sua legittima paternità. *E’ una vergogna l’ottica del processificio*. A cosa si riferiva? Al fatto che, credo a Roma o giù di lì, fosse stato premiato un giudice per avere redatto non so quante sentenze in un anno. Era stata quindi premiata la sua *produttività*, come si può premiare un dipendente, esempio agente di commercio, per aver incrementato la produzione del committente. Faccio mia quella frase. Se in Italia le sentenze devono avere lo stesso valore che hanno i punti del Molino Bianco, l’Italia è un ex Paese del diritto. Per la stima che ho di Ghedini, credo che in questa come in tante altre ipotesi la spunterà lui, perché non è l’avvocato Taormina che accetta il caso clamoroso, Ghedini è l’avvocato che accetta il caso giuridico. E, nel caso di specie, nonostante la si voglia buttare in politica, c’è molto invece [e meno male] di giuridico.

    Perché la rimessione alla Corte Costituzionale. Poniamo il caso che il nostro legislatore emani una norma illegittima costituzionalmente. Non è che si possa ricorrere alla Corte tanto perché una norma è ritenuta illegittima. Occorre prima che quella stessa norma debba essere applicata per un caso concreto, perché di per sé la illegittimità astratta ha irrilevanza nel nostro ordinamento. Non quindi ricorso alla Corte per una astratta illegittimità, ma ricorso perché quella norma che deve essere applicata proprio in quel caso, è per quel caso ritenuta illegittima. Non è consentito instaurare un giudizio al solo fine di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Nel caso che ci interessa, il Giudice a quo, ha stabilito la rilevanza della questione. Cioè ha in sostanza detto che questa norma impugnata dalla difesa è prevedibilmente applicabile nella decisione di quello stesso giudizio in cui la questione è stata sollevata. Non solo, il Giudice a quo ha altresì ritenuto la questione non manifestamente infondata, ha cioè non dato ragione alla difesa di Previti, ha solo detto *La difesa non ha manifestamente toppato, adesso tocca alla Corte Costituzionale*.

    L’ordinanza di rimessione viene sempre non solo trasmessa alla Corte Costituzionale, ma altresì notificata anche al Presidente del Consiglio nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere. Perché? Per fare in modo che tali organi, così informati, possano modificare la legge in odore di illegittimità eliminando i vizi dichiarati già probabili e non meramente possibili. Per questo il mio ragionamento di cui sopra da te riportato: se il Parlamento adesso per eliminare i vizi lavora anche la notte, non deve essere interpretato come uno scandalo essendo questo il suo dovere, per cui questa dovrebbe essere la regola, di modo tale che lo scandalo c’è solo perché questo impegno alla eliminazione della illegittimità avviene solo di rado. Tuttavia, mi si dirà, il Parlamento si dà da fare a modificare solo quando ravvisa dei vizi e non quando *crede* nella *sua* legge. In ogni caso, gridare allo scandalo del lavoro notturno, è errato.

    Una cosa che si dimentica sempre è che l’ordinanza di rimessione è pubblicata anche sulla Gazzetta Ufficiale, e questo perché gli altri giudici che si trovino a dover applicare la legge impugnata possano decidere di sospendere il giudizio, pur non avendone l’obbligo. Ma il giudice a quo che cosa deve fare, e qui vengo alla risposta ad una delle tue domande. Rispondo prima di tutto con considerazioni non giuridiche. Una persona mi accusa di essere parziale o di non tutelare i suoi interessi. Addirittura mi sospetta di cose gravissime. Però non può decidere di mandarmi a quel paese di sua iniziativa perchè occorre la decisione di un terzo. La buona regola, e soprattutto un corretto comportamento da parte mia, sarebbe quello di voler insistere a tutti i costi nel curare gli affari e gli interessi di quella persona che mi sospetta? No. Al massimo potrei e dovrei compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione. Se tocca ad un terzo decidere se è vero o no che io sono parziale, aspetto di sicuro la decisione di questo terzo [naturalmente se non posso fare altrimenti perché la prima cosa sarebbe quella di mandare a quel paese chi mi sospetta :-))))))))]. Giuridicamente, in questo caso concreto, è assolutamente inconcepibile che si arrivi a sentenza prima della decisione della Corte Costituzionale. Questo perché la questione è stata giudicata rilevante per quel processo e la questione non è una questione qualunque ma è il legittimo sospetto, non è una questioncina di poco conto, per cui buona regola sarebbe che essa fosse risolta prima di arrivare alla decisione finale. La tua domanda però riguarda *quale dei due schieramenti si sta battendo in difesa dei diritti del cittadino, e quale in difesa [e per il mantenimento] di ‘norme di giustizia incostituzionali’?*.
    Decidere la sospensione o meno non è un battersi o no per i diritti costituzionali. Se il giudice non sospende il processo e va a sentenza, se poi la Corte Costituzionale si pronuncia per la illegittimità della norma, quella sentenza è nulla per cui non si lede nessuno. La sospensione o meno è una decisione, in questo caso, che attiene soprattutto al rispetto della decisione insindacabile della Corte, continuando il processo si mostra di averne davvero poco, ma soprattutto si dimostra di averne poco, di rispetto, per se stessi [leggasi giudici].

    L’altra domanda: *perché tanto livore contro il ‘lavoro notturno del Parlamento’ [etichettato se ho capito bene come ‘cosa vergognosa’…] e nessuna critica per le ‘lungaggini’ di certi settori della Giustizia [nel caso specifico la Corte Costituzionale], quando questa è imposta da considerazioni di carattere ‘politico’?*.
    Ho risposto con quanto detto sopra. Il livore dovrebbe esserci tutte le volte in cui il Parlamento non fa così, non quando lavora anche la notte. Tuttavia è un cane che si morde la coda, il fatto che solo adesso si lavori la notte e non in altri casi che costituiscono il 99%, dimostra l’interesse *personale* del legislatore. Per le critiche alle lungaggini della Corte Costituzionale sorvolo perché anche la Corte, come del resto gli altri giudici, è costretta a lavorare in condizioni spesso impossibili. A questo proposito mi permetto di rinfacciare a tutti quelli che hanno riso dei liquidi organici bevuti da Pannella dimenticando il perché sono stati bevuti (mancata elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento). Pur vero che si è previsto che la Corte Costituzionale possa validamente deliberare anche con soli 11 giudici (norma fatta appositamente proprio perché si sapeva che il Parlamento non si mette mai d’accordo sulla elezione dei giudici della Corte ad esso spettanti). Ma va da sé che se la Corte può ben deliberare con soli 11 giudici, è altrettanto vero che 15 che sono la sua composizione naturale e completa, varrebbero ad eliminare o comunque ad attenuare le lungaggini. Non dimentichiamo poi che la Corte tramite il suo Presidente stabilisce il calendario dei lavori per cui certe questioni più urgenti possono essere decise prima delle altre.


    Ultima domanda: *perché la valanga di accuse rivolte contro questo Parlamento, impegnato ad apportare le doverose modifiche ad una legge perché ‘incostituzionale’, di ‘fare gli interessi di chi governa’ e un rigoroso silenzio sul Parlamento di prima, che in cinque anni [la questione, come ci ha spiegato gentilmente il Pc Gerardo D’Ambrosio, è stata posta sul tappeto già nel 1996…] nulla ha fatto in proposito?*.

    La risposta è: (ehehehehhehehhehehhheeheh) E a tale risposta segue una domanda: perché nella precedente legislatura non si è mai voluta approvare la legge sul conflitto di interessi e la si voleva approvare solo alla fine in fretta e furia? L’errore del centro sinistra è stata la defenestrazione di Prodi e l’entrata in seguito di D’Alema. Il finto sogno della bicamerale ha creato solo la realtà dell’inciucio che ha finito per bloccare in un modo o nell’altro le attività parlamentari più importanti, giuste o sbagliate che fossero. Almeno secondo me.

  4. #4
    Alessandra
    Ospite

    Predefinito Re: Re: Alcune domande per Alessandra...

    Originally posted by Allanim

    *************
    Quanto scritto qui sopra da tal Alessandra è inesatto.
    In passato la Consulta ha affermato che l'attuazione soltanto parziale della delega comporta solo una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento [...], ma non anche l'illegittimità delle norme frattanto emanate, sempre che, per il loro contenuto, non siano tali da porsi in contrasto con i principi ed i fini della legge di delegzione.
    In sostanza, la parziale inattuazione della delega non è causa di illegittimità costituzionale della norma, a meno che quest'ultima non risulti totalmente incompatibili con le logiche poste a fondamento del provvedimento delegante.
    Alla luce di questi precedenti quindi sarà quantomeno difficile che il Giudice delle Leggi dichiarerà l'illegittimità costituzionale dell'istituto delle rimessione del processo.
    Caro Allanim, non che voglia aver ragione per forza, ci mancherebbe, ma secondo me prima di dire che una persona sbaglia sulla base di quanto affermato da una sentenza, occorrerebbe leggerla tutta quella sentenza. Ti sei fermato solo alla prima parte, hai tralasciato la seguente: *sempre che, per il loro contenuto, non siano tali da porsi in contrasto con i principi ed i fini della legge di delegazione*. Non c'è quindi la sola responsabilità politica del Governo nel caso di mancata attuazione della legge delega nel caso in cui tale mancata attuazione contrasti con i principi ed i fini della delega.

    Tu sei già entrato nel merito del giudizio di legittimità, merito che spetta alla Corte, solo ad essa spetterà di stabilire se sono stati così violati i principi ed i fini della delega.

  5. #5
    Nihil.
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    Predefinito

    Pardon, Alessandra: non ho scritto che hai sbagliato. Ho solo detto che quanto da te riportato non era del tutto esatto. Mi sono infatti limitato a ricordare che non sempre l’inesatta e/o parziale approvazione di una legge di delegazione è causa di illegittimità costituzionale di quest’ultima. Poi, certo, anch’io ho espresso una parere [“ …non penso che la Consulta dichiarerà la norma de qua illegittima “]; come del resto hai fatto tu [“…è molto prevedibile che la Corte Costituzionale si pronuncerà per la illegittimità del decreto legislativo nella parte in cui non prevede il legittimo sospetto come causa che comporta il trasferimento del giudizio “]. Come vedi quindi non sono solo io ad essere entrato nel merito del giudizio che spetta alla Corte.

    Salutoni.

  6. #6
    Alessandra
    Ospite

    Predefinito

    Originally posted by Allanim
    Pardon, Alessandra: non ho scritto che hai sbagliato. Ho solo detto che quanto da te riportato non era del tutto esatto. Mi sono infatti limitato a ricordare che non sempre l’inesatta e/o parziale approvazione di una legge di delegazione è causa di illegittimità costituzionale di quest’ultima. Poi, certo, anch’io ho espresso una parere [“ …non penso che la Consulta dichiarerà la norma de qua incostituzionale “]; come del resto hai fatto tu [“…ritengo molto prevedibile che la Corte Costituzionale dichiarerà la norma de qua incostituzionale “]. Come vedi quindi non sono solo io ad essere entrato nel merito del giudizio che spetta alla Corte.

    Salutoni.

    Sì, effettivamente lì non ho fatto una inesattezza, ho proprio sbagliato perchè in realtà, più che prevedibile, lo spero. Ammetto la mia partigianeria in questo caso come del resto in tutte le cose che toccano la giustizia, dal senso lato al senso stretto. Su quali basi pensi che non dichiarerà l'incostituzionalità? O meglio, ci speri o semplicemente ti rimetti alla giurisprudenza precedente della Corte?

  7. #7
    Alessandra
    Ospite

    Predefinito Visto il tema...

    Vorrei porre a lor signori una domanda [questo è il 3d delle domande mi sa (o almeno sembra)] in tema. Interessante la richiesta di Previti di sapere nomi e cognomi dei magistrati che appartengono e sono iscritti alle varie correnti. Richiesta quindi che accolgo in pieno e che ho approvato in altro post. I giudici non possono essere iscritti al partito nè esercitare attività politica e, secondo me, neppure dividersi in correnti che palesemente appartengono a schieramenti politici visto che la divisione in correnti comporta di per sè l'esercizio, latu sensu, dell'attività politica. Previti, personaggio che, politicamente parlando non stimo, si è visto già condannato nelle riviste di questa corrente della magistratura, una per tutte *Questione Giustizia* che parlano da tempo di responsabilità accertata dell'imputato e quindi di sua colpevolezza. In sostanza questa corrente di giudici della sinistra, attraverso il proprio strumento ufficiale, ha già espresso una sentenza di condanna. E' legittima la richiesta di sapere se chi lo giudica appartiene a questa o a quell'altra corrente? Io ritengo di sì. Le associazioni segrete sono vietate sul presupposto che la Costituzione riconosce la massima libertà di associarsi di modo tale che, se si vogliono segrete, qualcosa di subdolo sotto c'è. Non c'è motivo di segretezza per qualcosa alla quale viene data massima libertà e massime garanzie. Vero che Previti le trova di tutti i colori, ma secondo me è perchè i colori gli vengono esposti come in un bel quadro.

  8. #8
    Ad Majora
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    Cara Alessandra,

    grazie a te, a Fecia di Cossato e ad Allanim, questo thread promette davvero di diventare molto interessante.

    Io non sono un esperto di diritto, motivo per cui mi asterrò dall'intervenire con commenti riguardo alle domande poste dal Comandante e alle tue relative risposte.

    Da quello che capisco di Diritto, però, penso di potermi permettere una risposta alla tua ultima domanda.

    Pur avendo, come credo molti, scarsa simpatia per l'Avv. Previti, non posso non ammettere che si, la sua richiesta è a mio avviso assolutamente legittima, per le ragioni da te espresse.

    Faccio un esempio: poniamo il caso che per qualche motivo il Signor Sensi, presidente della Roma, sospetti che il Signor Collina, il famoso arbitro, sia un tifoso della Lazio, iscritto ad un club di supporter tra i più incalliti.

    Sarebbe legittimo, da parte del Sig. Sensi, chiedere di verificare se il Sig. Collina è un socio? Penso proprio di si. E ritengo anche, aggiungo, che in caso di verifica "positiva" egli avrebbe tutte le ragioni di pretendere che al Sig. Collina venga impedito di arbitrare partite sia della Roma che della Lazio, sempre che non possa richiederne l'espulsione dalla categoria degli arbitri.

    Cordiali saluti

  9. #9
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    Predefinito

    cara Alessandra
    come premessa alla mia risposta, che per manacanza di formazione giuridica da parte mia non sarà probabilmente del tutto adeguata, mi pare doveroso segnalare una delle tante 'anomalie' della 'giustizia italiana'. Mi piacerebbe sapere infatti in quale altro Paese al mondo, oltre al nostro si capisce, ai magistrati [sia inquirenti sia giudicanti] è consentita l'iscrizione ad associazioni aventi una chiara matrice 'politica' [come per esenpio da noi Magistratura Democratica, Movimento per la Giustizia, Magistratura Indipendente e così via...]. E' chiaro che, fermo restando il naturale diritto di ognuno, anche di un magistrato quindi, ad abbracciare la fede politica che più ritiene a lui si addica, è la militanza stessa di un magistrato in una organizzazione con matrice e finalità politiche che contrasta in modo inequivocabile con la garanzia di avere una 'giustizia uguale per tutti'. In fin dei conti è noto che ai militari delle Forze Armate, dei Carabinieri e della Polizia è fatto esplicito divieto di iscriversi ad associazioni 'politiche', proprio in vitrù di una posizione 'super partes' che si esige da che ha in mano la sicurezza della collettività... perchè mai la stessa regola non dovrebbe valere nel caso dei magistrati?...

    Con queste premesse non dovrebbe meravigliare il fatto che ritengo dei tutto giustificata la richiesta avanzata da Cesare Previti di conoscere nomi e cognomi dei magistrati iscritti a Magistratura Democratica, specialmente dopo che la rivista bimestrale di quest'ultima organizzazione, Questione Giustizia aveva più volte riportato, riguardo allo stesso Previti, frasi del tipo: '...la responsabilità [di Previti] è già accertata, ed è basata su fatti storicamente certi al di la' della loro utilizzazione processuale...’

    E' evidente per chiunque non abbia paraocchi che i presupposti per la 'delegittimazione in massa' di questa associazione di 'magistrati' ci sono proprio tutti...

    cordiali saluti!...

    --------------

    Nobis ardua

    Comandante CC Carlo Fecia di Cossato

  10. #10
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    Predefinito

    Alcune considerazioni di carattere squisitamente politico:
    1) risulta evidente che, ormai, l'Opposizione intende fare passare qualsiasi impegno riformatore della maggioranza in materia di "giustizia" come asservito agli interessi di Silvio Berlusconi e "associati", e comunque teso a rendere impossibile che nei suoi confronti "giustizia sia fatta";
    2) è altrettanto evidente dunque come l'Opposizione cerchi costantemente di trasformare la questione del "conflitto di interessi", che non ha voluto risolvere quando la medesima era maggioranza, per poterla usara come arma contro l'allora minoranza liberaldemocratica, quale arma permanente di delegittimazione dell'attività del Governo e della maggioranza parlamentare;
    3) che questo conflitto di interessi non sia costituito soltanto dalla concetrazione "di potere economico, politico e mediatico" nelle mani del Presidente del Consiglio, ma anche, nell'ottica sfascista dell'Opposizione, dal suo essere tutt'ora coinvolto, con alcuni stretti collaboratori, in vicende giudiziare e processuali in corso;
    4) che la maggioranza di governo non è ritenuta legittima da parte delle Opposizioni, e comunque non è ritenuta legittimata ad agire da forza di governo, ne' tanto meno da forza riformatrice;
    5) che questo conflitto è radicale ed irriducibile, e che la sinistretta massimalistica italica ha scelto, trascinata dalla sua avanguardia più radicale, il terreno dello scontro aperto per tentar di ripetere l'operazione che ebbe buon esito nel 1994.
    Mi pare evidente che, al di là delle questioni sul tappeto in materia di "legittimo sospetto", che buon senso vorrebbe autometicamente risolte nel senso di una pronta approvazione del testo in discussione al Senato, il Centrodestra debba necessariamente evitare, in questa fase, qualsiasi cedimento nei confronti degli assalti forsennati delle Opposizioni, diventando ancora una volta di più presidio democratico delle Libere Istituzioni Rappresentative.
    La piena legittimazione di un Governo in una democrazia liberale di tipo parlamentare non abbisogna d'altro che di quello che questo governo pienamente dispone: la totale stra-maggioritaria fiducia di entrambe le Camere, liberamente elette dai cittadini italiani. Qualsiasi vile ricatto "morale", per quanto ben orchestrato, per quanto sostenuto da intellettuali, cinematografari, giornalisti di grido è ora più che mai....irricevibile.
    Al di là delle giuste e dotte precisazioni di tipo giuridico più sopra autorevolmente espresse sulle competenze della Corte Costituzionale e annessi e connessi, dal punto di vista politico si deve ancora insistere che la maggioranza parlamentare e il governo hanno solo due vincoli politici e morali riguardo alle leggi e alle riforme che propongono e portano avanti: il rispetto degli impegni generali e particolari intrapresi con gli elettori e il quadro di legalità e legittimità costituzionale tanto in ordine alle procedure intraprese che ai contenuti.
    Risulta del tutto legittima la critica anche dura e aspra della minoranza nei confronti delle leggi votate dalla maggioranza, ma risulta inammissibile il clima che l'Opposizione ha orchestrato, risulta inamissibile il moralismo senza morale con il quale una minoranza "aristocratica" pretende di guidare "le masse" a "resistere, resistere e resistere" alle legittime Istituzioni Rappresentative dello Stato Democratico sulla base di considerazioni che con lo Stato di Diritto hanno molto meno a che fare che con prospettive di....Stato etico.

    Saluti liberali

 

 
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