E’ ovvio che è quanto meno ‘doveroso’ da parte di chi come me, pur non avendo certo la necessaria competenza specifica, ha sempre fatto del ‘nodo giustizia’ il più importante banco di prova della cosiddetta ‘democrazia’, inaugurare il discorso riguardo alla legictima suspicione, ovvero l’argomento ‘caldo’ di questo scorcio di estate al momento non caldissima. Lo farò prendendo spunto da quanto scritto in proposito sul forum principale da Alessandra, testo che qui riporto integralmente:
‘… quello che è stato notiziato da Brunik, è esattamente ciò che dovrebbe avvenire ogni qualvolta vi sia la rimessione di una questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale. Mi spiego. Una volta che il giudice a quo, in tal caso è la Corte di Cassazione, ritiene non manifestamente infondata la questione e la rimette alla Corte Costituzionale, il Parlamento avrebbe il dovere giuridico di evitare l'eventuale pronuncia di incostituzionalità apportando le modifiche necessarie alla legge impugnata.
Nel caso di specie, la legge delega [ossia la legge con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare il decreto legislativo che è poi in sostanza divenuto il nuovo c.p.p.], prevedeva il legittimo sospetto, previsione non rispettata dal Governo che l'ha completamente tralasciata. Ora, poichè come principio generale il decreto legislativo è quello che disciplina minuziosamente ciò che in linea generale è stato stabilito dalla legge delega, il primo non può nè andare oltre nè andare sotto ciò che stabilisce la normativa, chiamiamola così, quadro. Quindi è molto prevedibile che la Corte Costituzionale si pronuncerà per la illegittimità del decreto legislativo nella parte in cui non prevede il legittimo sospetto come causa che comporta il trasferimento del giudizio.
Detto questo, e ritornando allo scandalo del lavoro anche notturno del Parlamento, la cosa vergognosa è che questo dovrebbe avvenire sempre, o comunque nei maggiori casi possibili, ogni volta che è stata investita la Corte Costituzionale di una pronuncia relativa alla illegittimità di una legge, perchè il legislatore ha il dovere di provvedere e di rimediare all'errore [sempre che ravvisi che l'errore vi sia], ancor prima della pronuncia della Corte. Cosa che in Italia non avviene quasi mai se non quando quella modifica interessi esclusivamente chi ci governa…’
Lasciando la pura e semplice ‘scazzottatura’ ai vari Brunik, Bojangles, Yurj, etc… e volendo trattare la questione in maniera un poco più ‘giurisprudenziale’, più di un punto mi pare degno di maggiore approfondimento…
Per chi non lo ricorda, non lo sa o fa finta di non saperlo sarà utile prima di tutto ricostruire attraverso quale itinerario si è giunti all’aspra contesa legislativa.
All’inizio di maggio i rappresentanti della difesa di Cesare Previti, imputato nei processi Imi-Sir, Lodo Mondadori e Sme- Ariosto [nel quale è coimputato Silvio Berlusconi], avevano richiesto la rimessione del processo [ossia in sostanza il trasferimento del processo in altra sede giudiziaria, regolato dall’art. 45 del c.p.p.], motivandola con la cosiddetta legictima suspicione, vale a dire il ‘legittimo sospetto’ che il ‘clima ostile’ creatosi in una certa sede giudiziaria contro gli imputati possa inficiare la ‘serenità di giudizio’ del collegio giudicante. La questione in sé poteva assumere l’aspetto solito di ‘cavillo’ oppure ‘espediente di comodo’ [ a seconda di come si vede la cosa] se non fosse stato per un piccolo dettaglio: l’art. 45 prevede la legictima suspicione tra le motivazioni impugnabili per ricusazione del collegio giudicante [ossia in sostanza l’affidamento del giudizio ad un altro giudice dello stesso Tribunale], ma non per la rimessione di un processo.
Stando così le cose la Corte di Cassazione, chiamata a decidere nel merito della questione, ha deciso [per altro legittimamente] di ‘non decidere’, ritenendo ‘non immotivata’ l’istanza presentata dal collegio di difesa di Previti e Berlusconi a demandando la questione alla Corte Costituzionale. A qualcuno potrebbe sembrare a questo punto che sia ‘tutto regolare’, ma di fatto così non è. Dal momento infatti che la Corte Costituzionale ha diversi anni di lavoro arretrato [‘anni di lavoro arretrato’ di cui per altro si è ‘dimenticata’ quando ha operato a tempo di record dichiarando incostituzionale la norma che non ammetteva le ‘parti civili’ nei tribunali militari, col che la sorte di Erik Priebke poteva dirsi segnata] prima di avere la pronuncia della Consulta potrebbero passare chissà quanti mesi…
E nel frattempo?… Il processo può andare avanti come se nulla fosse?… Si potrebbe arrivare alla sentenza senza la soluzione del ‘nodo’ della legictima suspicione?…
Secondo i legali di Previti e Berlusconi ovviamente no, i giudici non potranno deliberare con la sentenza, ma dovranno fermarsi al massimo sulla soglia, alla vigilia del verdetto, per aspettare la decisione della Consulta.
Secondo l’accusa ovviamente si, bisogna andare avanti fino alla sentenza. Spiega, infatti, il procuratore capo [comunista] della Repubblica Gerardo D’Ambrosio: ‘… non c’è dubbio che si possa emettere la sentenza. La Consulta nell’ottobre del 1996 aveva dichiarato incostituzionale l’articolo della legge che prevedeva l’impossibilità per il giudice di emettere la sentenza in pendenza di una richiesta di rimessione…’.
E’ stato così che il Tribunale di Milano è andato avanti imperterrito, rispondendo implacabilmente ‘niet’ a tutte le istanze della difesa, compresa quella di rinviare l’interrogatorio del giudice Squillante perché impossibilitato a causa di un intervento chirurgico subito [violando uno dei più elementari diritti dell’imputato, ossia quello di poter testimoniare in propria difesa dinnanzi al Tribunale, sono state acquisite come valide agli atti del processo le dichiarazioni che Squillante ha rilasciato all’autorità di polizia al tempo del suo arresto], e , bontà sua, ha deciso di sospendere il processo per la sacrosanta ‘pausa estiva’, aggiornadolo all’11 settembre.
In ossequio a quanto giustamente asserito da Alessandra, il Parlamento è stato investito del problema di ovviare alla ‘carenza costizionale’ dell’attuale c.p.p., permettendo così alla Corte di Cassazione di poter deliberare in merito alla ‘istanza di rimessione’ presentata dalla difesa di Previti e Berlusconi senza attendere la scontata delibera della Consulta. E’ ovvia per chiunque a questo punto, senza che debba far torto all’altrui intelligenza spiegandolo, la ‘battaglia contro il tempo’ che maggioranza e opposizione stanno conducendo in Senato…
Dopo questa necessaria premessa, veniamo alle domande che intendo rivolgere ad Alessandra… e non solo a lei…
- quale dei due schieramenti si sta battendo in difesa dei diritti del cittadino, e quale in difesa [e per il mantenimento] di ‘norme di giustizia incostituzionali’?…
- perché tanto livore contro il ‘lavoro notturno del Parlamento’ [etichettato se ho capito bene come ‘cosa vergognosa’…] e nessuna critica per le ‘lungaggini’ di certi settori della Giustizia [nel caso specifico la Corte Costituzionale], quando questa è imposta da considerazioni di carattere ‘politico’?…
- perché la valanga di accuse rivolte contro questo Parlamento, impegnato ad apportare le doverose modifiche ad una legge perché ‘incostituzionale’, di ‘fare gli interessi di chi governa’ e un rigoroso silenzio sul Parlamento di prima, che in cinque anni [la questione, come ci ha spiegato gentilmente il Pc Gerardo D’Ambrosio, è stata posta sul tappeto già nel 1996…] nulla ha fatto in proposito?…
--------------
Nobis ardua
Comandante CC Carlo Fecia di Cossato