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    Le fondamenta di POL
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    Arrow Comitato Nazionale Per La Giustizia

    Il Comitato nazionale per la giustizia nasce dall'esigenza di informare, in maniera chiara, diretta e precisa, l'opinione pubblica sull'urgenza di una riforma giudiziaria. Il Comitato non è soltanto un'associazione culturale e un'agenzia di stampa, ma ha, in coerenza con il precipuo impegno informativo, carattere itinerante, organizzando, ogni anno, una sorta di tour politico-culturale su tutto il territorio nazionale, in forma di convegni, presentazioni, dibattiti, per diffondere in maniera capillare la giusta attenzione verso la "questione giustizia".
    Un sistema giudiziario classista al contrario, mirato all'accanimento contro i "colletti bianchi" e al perdonismo verso la criminalità comune e comunista, quella socialmente più pericolosa, un sistema comunque schizofrenico ( o oltremodo permissivo sino a reale allarme sociale, oppure ingiusto e persecutorio) merita di essere meglio conosciuto, analizzato e studiato, visto che rappresenta una spada di Damocle pendente su tutti i cittadini. Informare rappresenterà, del resto, il primo passaggio per l'individuazione delle soluzioni legislative, partendo da un principio basilare, cioè che garantismo e civiltà giuridica non sono sinonimi di permissivismo, bensì di Stato di Diritto, e possono ben coniugarsi con il rigore e la certezza della pena.

    “Dura lex, sed lex” non può valere soltanto per l'accusa, ma anche a favore dell'imputato, quando la legge, ad esempio la Carta Costituzionale o la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli siano di ausilio.

    Il Comitato, attraverso il dibattito ed il confronto, pubblicizzerà via via soluzioni e proposte emerse dai convegni, per superare la serie di strozzature, anacronismi, disfunzioni, che hanno determinato e determinano sfiducia e preoccupazione nell'opinione pubblica.

    L'impegno del Comitato nazionale per la giustizia, infatti, è, dopo aver individuato le patologie, di indicare al Legislatore, con spirito costruttivo e collaborativo, gli itinerari capaci di riportare l'Italia alla civiltà giuridica.

    Giovanni Falcone, nel 1991, inquieto per la deriva sociologistica e le semplificazioni sostanzialistiche, avendo, per giunta, sperimentato anche sulla propria pelle la vocazione politicistica e politicante di certi settori dell'ordine giudiziario, lanciò un grido d'allarme ed una profezia ("l'Italia, pretesa culla del diritto, rischia di diventarne la tomba").

    Falcone avrebbe potuto essere un ostacolo potente, autorevolissimo, forse un muro insormontabile per la barbarie e l'epidemia giustizialiste, che, dopo la strage di Capaci, ebbero campo libero.

    Chi decise di eliminarlo, coscientemente o non, favorì di fatto l'assalto violento, eversivo e ideologicamente mirato alle istituzioni politiche repubblicane. In attesa delle annunciate commissioni parlamentari d'inchiesta sull'archivio Mitrokhin e sulla gestione di Tangentopoli - e non pochi nessi e collegamenti potrebbero essere scoperti tra i due fenomeni -, il Comitato nazionale per la giustizia si farà carico di organizzare una serie di seminari per l'inquadramento storiografico dei tristi e tetri anni del giustizialismo, ripartendo anche dalla seguente ipotesi formulata da Vladimir Bukovskij: "... documenti riguardanti il passato sconveniente del PCI uscirono sulla stampa italiana verso la fine del 1991 e gli inizi del 1992.

    Si cominciò persino a parlare della necessità di aprire un'indagine per verificare eventuali violazioni delle norme fiscali. Di colpo, come risvegliandosi da un lungo sonno senza sogni, la magistratura italiana (dove negli ultimi anni il PCI aveva attivamente piazzato i suoi uomini) scoprì una corruzione sbalorditiva nel finanziamento di tutti i maggiori partiti politici italiani escluso, bene inteso, il PCI.

    Il seguito della vicenda può essere in un certo senso paragonato alle purghe di Stalin del 1937-1938, non tanto per le dimensioni, quanto per lo stile... E l'Italia, un paese fino a quel giorno in piena fioritura, cominciò a declinare: l'economia era sull'orlo del disastro, la lira si deprezzava, l'apparato governativo era alla paralisi, la disoccupazione cresceva. Chi, a questo punto, era chiamato a salvare il paese, chi era degno di governarlo, chi altri se non quelli dalle 'mani pulite'?..." (cfr. V. Bukovskij, Gli archivi segreti di Mosca, Milano 1999).

    Il Comitato, insieme ai contributi per le ricostruzioni storiche, intende affrontare, fra le altre, le seguenti questioni:

    1. Responsabilità penale e civile dei magistrati. Trasferimenti d'ufficio per i magistrati dopo il settimo anno di servizio nella stessa città. Separazione delle carriere.

    2. Reintroduzione dell'immunità parlamentare, principio basilare dell'architettura liberaldemocratica, nonché passaggio fondamentale per scongiurare rinnovate tentazioni di usare lo strumento giudiziario con finalità politiche.

    3. Soluzioni idonee a garantire, salvo casi eccezionali, una durata media di
    90 giorni dei processi, con la conseguente limitazione del periodo di custodia cautelare in carcere.

    4. Revisione del tribunale dei ministri, che attualmente svolge dapprima
    funzioni di PM, quindi da giudice terzo.

    5. Urgente sanatoria della barbarie, voluta ed imposta dalla maggioranza
    precedente, della compresenza del "giusto" e dell'"ingiusto" processo, cosicché tra gli imputati dello stesso reato, alcuni subiscono lesioni gravi al diritto di difesa, altri godono i vantaggi della nuova normativa.

    6. Revisione dell’art. 110 del Codice Penale al fine di ovviare alla surreale fattispecie di reato giornalisticamente nota come “concorso esterno”

    7. Restituzione alla polizia giudiziaria delle indagini preliminari.

    8. Reato di opinione

    9. Riforma della figura del PM, perché possa davvero impersonare lo Stato, cioè, rappresentare gli interessi della comunità. Rafforzamento dell'organico degli avvocati dello Stato.

    10. La riforma del CSM, come premessa di un ritorno alla civiltà giuridica
    ed al dettato costituzionale. Giovanni Falcone già nel maggio 1990
    avvertiva: "Il CSM è diventato, anziché organo di autogoverno e garante dell'autonomia della magistratura, una struttura da cui il magistrato si deve guardare...
    <con> le correnti trasformate in cinghia di trasmissione della lotta
    politica".
    Sul CSM il Comitato si ripromette un ampio lavoro di approfondimento:

    a) analisi delle degenerazioni;
    b) ricostruzione storica della mutazione anticostituzionale del CSM in una sorta di vera e propria terza Camera;
    c) proposte di riforma per il superamento del concetto stesso di autogoverno; d) nuova legge elettorale.

    11. Riforma della Corte Costituzionale.

    12. Sollecitazione del pensiero giuridico sulla definizione, predisposizione
    e attuazione della pena nel Terzo Millennio: superamento del carcere come cassonetto generico, indistinto e universale, dove finiscono insieme soggetti pericolosi e non, sani e malati, tossicodipendenti, disagiati mentali, etc. etc. Affrontando il tema della pena e del carcere, si discuterà anche della terribile eredità lasciataci dalla legge 180.

    13. Il problema della rifondazione in Italia di un pensiero giuridico
    liberale, di contro ai rigurgiti positivistici, autoritari e neocomunisti.

    14. La questione delle esternazioni politicamente orientate ed eversive dei magistrati, con la conseguente riformulazione dell'articolo 289 c.p. o la creazione di nuovi articoli del codice penale, a garanzia degli equilibri costituzionali tra i poteri dello Stato.

    15. Il progetto di un tribunale di saggi per una Norimberga culturale nei confronti del comunismo italiano e di quanti, specie nelle Istituzioni e all'interno della magistratura, si siano resi complici, quand'anche nella sola forma del "concorso esterno", di una teoria e di una prassi contrarie ai diritti umani e dichiaratamente ostili ai valori fondanti della civiltà Occidentale. Il tribunale dei saggi per la Norimberga "rossa" servirà, fra l'altro, a porre la questione della incompatibilità, presente, passata e futura, tra chi ricopra il ruolo di magistrato e la professione di ideologie nazionalsocialiste e comuniste.


    CONTATTA IL COMITATO NAZIONALE PER LA GIUSTIZIA

    Avv. Giacomo Borrione, Presidente del Comitato – tel. 0755731188
    e-mail: giacomo.borrione@libero.it

    Per informazioni scrivi a pauler@libero.it [/b]


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  2. #2
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    Predefinito

    In particolare, sul piano tecnico giuridico si propone di affrontare alcuni degli argomenti già elencati sulla base delle considerazioni che seguono.

    PROCESSO CIVILE

    Sono ormai molti anni che si sente parlare della crisi della giustizia, ma il problema occupa le prima pagine dei giornali soltanto quando un presunto criminale esce dal carcere per decorrenza dei termini di custodia cautelare, suscitando l’indignazione della opinione pubblica.
    Sulla scorta di queste ricorrenti circostanze, come anche delle continue condanne del nostro Paese, da parte della Corte di Giustizia Europea, per la lentezza dei processi civili, i Governi succedutisi nel tempo, prima dell'attuale, si sono mossi su due fronti.
    Sul fronte penale hanno cercato di ampliare i termini di custodia cautelare, ricorrendo, magari, anche a degli accorgimenti, quali la sospensione dei termini durante la lettura degli atti processuali ed altre amenità di questo genere.
    Mentre sul fronte della giustizia civile hanno cercato di giustificare agli occhi dell’opinione pubblica la lentezza esasperante dei processi con l’abuso che avrebbero fatto gli avvocati della facoltà di rinvio delle udienze. Ed hanno, di conseguenza, agito sul rito, eliminando, con una riforma del processo civile, l’istituto del rinvio da parte degli avvocati, ritornando così al processo esistente prima del 1950, quando tutte le prove dovevano essere formulate, a pena di decadenza, nei primi scritti difensivi.
    Poiché, però, il collo di bottiglia è costituito dallo scarso numero delle sentenze in relazione al numero dei nuovi processi - un magistrato non può emettere più di 200 sentenze l’anno - si è subito compreso che la soluzione risiedeva nell’insufficiente organico giudiziario. Si è così introdotto il Giudice Onorario Aggregato, a chiudere i processi pregressi, e si è istituito il giudice unico per recuperare forze lavoro eliminando l’impegno collegiale di tre giudici per ogni decisione.
    Entrambi questi tentativi, peraltro, sono naufragati miserevolmente, non potendo aggregati od onorari sostituire un giudice a tempo pieno e, soprattutto, con stipendi ridicoli.
    L’On. Fassino, infatti, quando era Ministro della Giustizia, ebbe a dichiarare che per non far durare i processi civili più di diciotto mesi erano necessari 30.000 magistrati.
    La soluzione in definitiva risiede soprattutto nel reperimento straordinario di un numero molto consistente di magistrati da realizzare al più presto. Questo esclude che si possa far conto su un concorso anche gigantesco. Al termine di un concorso siffatto, il numero dei magistrati introdotti ricoprirebbe, come è sempre avvenuto, soltanto i posti lasciati vacanti per via naturale.
    Ed allora non resta che ricorrere all’immissione nei ruoli un congruo numero di avvocati con almeno venti anni di patrocinio alle spalle da scegliersi in base a criteri individuati dalla legge e garantiti dai rispettivi Consigli degli Ordini.
    L’operazione richiederà una revisione dell’art. 106 della Costituzione.

    * * *


    VALUTAZIONE DELLA PROVA

    L’art. 192, 3° comma, recita testualmente: “ Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 (p.p. 210) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”. La formulazione si appalesa troppo generica. Nell’oscillazione della giurisprudenza si rende necessario affermare nel dettato legislativo che La disposizione di cui all'art. 192, 3º comma, c.p.p., secondo la quale le dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, deve essere intesa, qualora più siano i fatti dedotti nell'imputazione e più le persone chiamate a risponderne, nel senso che ciascuna delle dichiarazioni attinenti a tutti o ad alcuni di essi deve essere confermata ab extrinseco, non essendo sufficiente, ai fini della loro valenza probatoria, che esse trovino solo un conforto esterno di carattere generale; (Cass., sez. II, 22-03-1996). Va poi, comunque, esplicitato che le dichiarazioni rese da più coimputati nel medesimo reato o da imputati in procedimenti connessi non possono costituire quegli altri elementi di prova, richiesti dalla formulazione dell’art. 192 c.p.p., idonei a confermare l’attendibilità della dichiarazione resa dal coimputato.
    Il problema, del resto, è già emerso nella giurisprudenza di merito, in particolare App. Napoli, 07-02-2000 che ha precisato come “La tecnica della corroboration incrociata, caratterizzata dallo scambio integrativo e rafforzativo di credibilità tra dichiarazioni incriminanti la stessa persona, non è condivisibile, giacché i c.d. riscontri esterni devono consistere in elementi oggettivi e sostanzialmente diversi dalla mutual corroboration; tutti e tre gli ultimi commi dell'art. 192 c.p.p. contengono una regola di valutazione probatoria mirante al rafforzamento di elementi gnoseologici dotati di ridotta potenzialità persuasiva.”
    Ma proprio per sollevare i giudicanti da una sorta di contenzioso giurisprudenziale, non sempre motivato da valutazioni giuridiche, si appalesa opportuna una formulazione legislativa che non consenta, appunto, divagazioni extra giuridiche.

    * * *


    CONCORSO DI PERSONE

    L’art. 110 del Codice Penale così recita: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.”
    La legge non esplicita il concetto di “concorso” talché questa figura è peculiarità della dottrina e della giurisprudenza. La relazione al progetto definitivo di riforma del Codice Penale del 1930 spiegava che la formulazione dell’art. 110 era in diretta dipendenza al principio di causalità accolto nel codice. Il primo comma dell’art. 40 infatti recita testualmente: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
    Al momento della formulazione del codice si riteneva che era da considerare causa dell’evento qualsiasi fatto idoneo a creare un antecedente indispensabile per il verificarsi del risultato (conditio sine qua non). Attualmente peraltro si sono fatte strada altre teorie tra cui quella adottata dalla giurisprudenza, della cosiddetta causalità umana, che considera causa dell’evento soltanto quei fatti che possono essere dominati in qualche misura dall’agire umano.
    Del resto, se base del concorso criminoso è il principio di causalità, ovvero la concausazione del fatto antigiuridico, così come vuole la relazione ministeriale al progetto definitivo del Codice, è evidente che, essendo l’evento per sua natura uno ed indivisibile, perché si parli di concorso è necessario che il soggetto abbia contribuito concretamente alla causazione dell’evento reato.
    Sulla scorta di tali presupposti teorici, che peraltro informano l’ordinamento giuridico vigente, si appalesa quanto mai stravolgente la teorizzazione giurisprudenziale del cosiddetto concorso esterno.
    L’anomalia, fra l‘altro, è comprovata dal fatto che questa creazione giurisprudenziale si manifesta soltanto in relazione ai reati associativi. Per quanto si cerchi fra le sentenze di merito e di legittimità, non si è in condizioni di estrapolare una qualsiasi pronuncia che riconduca ai principi informatori della materia.
    E così (una per tutte, Cass., sez. VI, 07-03-1997) si legge: “Nel reato di partecipazione ad associazione per delinquere è configurabile anche il concorso eventuale di persona (c.d. concorso esterno); il concorrente eventuale è colui che non vuole fare parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a «fare parte», ma al quale si rivolge sia per colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo, sia per superare, proprio attraverso il contributo temporaneo e limitato dell'esterno, un momento difficile della vita associativa.”
    In questo fantomatico reato, come creato dalla magistratura, manca completamente l’elemento psicologico, che consiste nella volontà cosciente di contribuire-cooperare al fatto costituente rato. Una responsabilità siffatta, quale emerge dalla giurisprudenza in questione, non può che essere posta a carico dell’agente a titolo oggettivo. Come si è potuto verificare nel caso Dell’Utri che viene condannato per concorso esterno in associazione mafiosa soltanto perché ha assunto come stalliere per la villa di Arcore un soggetto che solo successivamente, quando ormai non lavorava più ad Arcore, è risultato essere mafioso.
    Ciò si pone chiaramente in contrasto con la formulazione stessa dell’art. 42 del Codice Penale che appunto recita: “Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.”
    Del resto, il secondo comma dello stesso art. 42 specifica che “ La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione (Cost. 271) ”, con ciò statuendo che solo la legge può porre a carico di un soggetto un qualsiasi evento in maniera difforme da quanto stabilito dallo stesso art. 42 e quindi tassativamente i casi di responsabilità oggettiva. Questa dizione rende insuperabile ogni e qualsivoglia aggiramento interpretativo dottrinale e giurisprudenziale che si porrebbe come in aperta violazione non solo della legge ordinaria dello stato, ma anche e soprattutto del dettato costituzionale di cui al primo comma dell’art. 27.
    In ogni caso, essendo i reati associativi un’ipotesi tipica di estensione della punibilità, anche oltre i limiti di cui all’art 56 c.p., ricorrere all’applicazione dell’art. 110 c.p., amplia ulteriormente la soglia di punibilità, violando così i principi di legalità e determinatezza, finendo col fare il processo alle intenzioni con riferimento a fatti che, visti di per sé, appaiono penalmente irrilevanti.
    Si deve quindi concludere che il concorso esterno, quale nuova fattispecie, non essendo riconducibile all’art. 110 c.p., si pone come una nuova figura di reato di pura creazione giurisprudenziale e, come tale, assolutamente non accettabile nell’ordinamento giuridico.
    Si impone, pertanto, onde evitare il ricorso surrettizio alle anomale interpretazioni giurisprudenziali, introdurre una modifica normativa all’art. 110 c.p. che riconduca la materia al rispetto dei principi di determinatezza e legalità, imprescindibili nell’ordinamento penale.


    * * *

    CASSAZIONE SENZA RINVIO

    A mente dell’art. 620 c.p.p., “Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio (p.p. 621, 6253 , 6653): ………… (omissis) ….………..
    l) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.”
    Con questa dizione della lettera l) si consente, sostanzialmente alla Suprema Corte di entrare nel merito delle cause che tratta, malgrado i casi, in cui si può ricorrere per cassazione, siano tassativamente indicati all’art. 606 c.p.p. e limitino la cognizione della Cassazione al solo esame delle questioni di legittimità.
    In tal modo si assiste all’anomalia per cui la Suprema Corte, in dispregio del principio sopra enunciato, può applicare la pena, al di la e al di sopra di quanto stabilito dall’art 606, quando ritenga superfluo, con totale ed ampia discrezionalità, il rinvio al giudice di merito.
    È pur vero che la Corte di Cassazione ha una qualche cognizione anche nel merito, ma è anche vero che, per la sua natura, essenzialmente diretta alla querela nullitatis, si accetta una decisione nel merito quando si debba applicare una legge più favorevole all’imputato. L’ipotesi di cui all’art. 620 c.p.p. consente infatti alla Suprema Corte, in virtù del principio dell’economicità dei giudizi, non solo di procedere all’annullamento della sentenza di appello violativa del divieto di reformatio in pejus, ma anche di rideterminare la pena in caso di ritenuta insussistenza, in diritto, di una aggravante o di una attenuante.
    E però, in quest’ultimo caso, si cade fatalmente proprio nella violazione di quel principio che la Cassazione è tenuta a far rispettare.

    * * *


    LA SEPARAZIONE DEI PROCESSI

    L’Art. 18 recita: “La separazione di processi è (p.p. 4496 , 4532 , 6103)disposta (p.p. 19, 3045 , 491; att. p.p. 147-bis 3c ) , salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (p.p. 171-bis ):
    se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'art. 422 ”.
    Questa particolare norma ha consentito, in varie occasioni, la più eclatante è quella del caso Di Lorenzo, di stralciare la posizione di un imputato, rispetto a quella di altri coimputati, al fine di acquisire ulteriori elementi di prova, talché, per il medesimo fatto criminoso, si verificano trattamenti diversi indipendentemente dalle responsabilità soggettive.
    Di qui la necessità di una riforma della norma in esame volta ad eliminare ogni discrezionalità intorno alla separazione dei procedimenti. Tanto più che la generica dizione secondo cui sia possibile pervenire prontamente ad una soluzione richiede, non solo una valutazione astrattamente discrezionale, ma si presta anche a distorsioni processuali che possono sfociare in una violazione del principio di uguaglianza di cui all’Art. 3 della Costituzione.
    Inoltre si deve tenere presente quanto abbiamo sopra detto in relazione alla valutazione delle prove cui la presente problematica può essere collegata.

    * * *


    INDAGINI PRELIMINARI

    Si può affermare che l’organizzazione di una vera e propria polizia giudiziaria non sia mai esistita in Italia, pur avendo la legge esattamente determinato, sia nelle forme che nelle finalità, il compito che la polizia giudiziaria deve assolvere. Tale compito, come enunciato dall’art. 55 c.p.p., che richiama sostanzialmente l’art. 219 del codice precedente, si concretizza in una importantissima e complessa attività diretta ad acquisire la notizia dei reati, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere tutto quanto possa servire al magistero punitivo.
    È stato sempre riconosciuto che l’attività della polizia giudiziaria fosse in diretta ed esclusiva funzione dell’attività del pubblico ministero, in quanto tesa a rendere possibile l’esercizio dell’azione penale, ma non si era mai provveduto alla creazione di capaci e specializzati organismi che esercitassero soltanto le funzioni di cui all’art. 219 c.p.p. abrogato.
    Gli organi di polizia giudiziaria sono stati, al tempo stesso, organi delle pubblica sicurezza ed organi di polizia giudiziaria con l’ineluttabile conseguenza di una mancata maggiore specializzazione e di una non sempre pronta disponibilità. Da tale situazione derivava anche una soprintendenza molto larvata da parte del pubblico ministero. Si è così sentita la necessità di un corpo di polizia giudiziaria efficiente e specializzato e si è individuata nella diretta dipendenza dalla autorità giudiziaria il punto nodale di un esclusivo indirizzo verso i compiti di polizia giudiziaria.
    Eppure la Costituzione aveva già, in qualche modo sposato la causa, tanto che l’art. 109 chiarisce lapidariamente che “L’Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”.
    Con il nuovo codice del 1988 il problema fu risolto nel senso che si è adottata la soluzione più restrittiva del conflitto, costituendo, da un lato, le sezioni di polizia giudiziaria (v. Artt. 5 e segg. norme di attuazione), con l’evidente intenzione di creare un corpo di polizia specializzato alle dirette dipendenze del pubblico ministero; dall’altro, attribuendo al pubblico ministero, non solo, la facoltà di disporre della polizia giudiziaria, facoltà esistente anche nell’art. 220 del codice abrogato, ma soprattutto il compito di dirigere ed indirizzare le indagini.
    Tale direzione, però, alla prova dei fatti, si è rivelata un totale fallimento proprio sul versante dell’efficienza e della specializzazione. Lo studio, approfondito quanto si voglia, del diritto come la sicura intelligenza, qualità necessarie per vincere il concorso in magistratura, non attribuiscono una patente di investigatore. Troppe volte si è visto che l’azione penale è iniziata prima della notizia di reato o, comunque, prima che fosse accertata la notitia criminis. Troppe volte il p.m. ha indirizzato le indagini in un determinato senso costringendo così le sezioni di polizia giudiziaria dipendenti dall’ufficio, per il disposto di cui all’art. 327 c.p.p., ad attivarsi nella direzione voluta dal singolo sostituto.
    Va quindi restituita alla Polizia giudiziaria la responsabilità delle indagini, limitando l’intervento dell’Autorità Giudiziaria ai casi in cui debbono essere emessi provvedimenti riservati dalla legge al Magistrato.

    * * *


    MAGISTRATI ED ESAMI ATTITUDINALI

    Il CSM ha più volte sentenziato, nei procedimenti disciplinari, ma lo ha sostenuto nei vari convegni anche l’Associazione Nazionale Magistrati, che non è sufficiente essere terzi nel processo, è opportuno, altresì, apparire terzi. Tale principio, posto a tutela dell’immagine della Magistratura, però, si è talmente insinuato nella concezione culturale dei magistrati che ha finito con l’affievolire la necessità dell’essere per privilegiare quella dell’apparire.
    Così si spiega l’eccessiva politicizzazione della Magistratura nel suo complesso e di taluni magistrati, particolarmente schierati, in particolare.
    In effetti il principio di terzietà è collegato strettamente con quello di legalità. Diceva Cicerone, nel De Legibus, che la legge è un magistrato muto come il magistrato deve essere la legge parlante.
    Cosa ha a che vedere questo con l’apparenza? È evidente che i principi enunciati dal CSM in questa direzione, in occasione di alcuni procedimenti disciplinari, risentono della stessa necessità che ha spinto Violante e denunciare, al convegno di M.D. tenutosi a Lerici all’indomani delle ultime elezioni politiche, il divorzio fra la magistratura e l’opinione pubblica. Le sentenze non hanno bisogno dell’approvazione della pubblica opinione. Non siamo ancora alla giustizia popolare. Hanno invece bisogno di rispondere al principio di legalità che si ottiene quando il giudice, nella valutazione dei fatti, come allegati e provati, si fa guidare dal libero convincimento.
    La ricerca dell’apparenza, al contrario, prescinde dal principio di legalità per sposare, invece del convincimento, la convinzione.
    Sono proprio le convinzioni che, sopprimendo il convincimento, finiscono per emergere anche davanti alla pubblica opinione e per gettare un sempre più notevole discredito sulla magistratura.
    È necessario fare un passo indietro verso Cicerone. Ma forse questo non è più sufficiente. Troppa acqua, da allora, è passata sotto i ponti e, se il principio di legalità ciceroniano rimane la condizione necessaria, non è più pensabile, alla luce della società moderna, che possa integrare anche la condizione sufficiente ad assicurare realmente, non solo all’apparenza, la terzietà del magistrato.
    È ormai tempo di prendere atto che, data la delicatezza della funzione, data la natura e lo spessore dei poteri che sono attribuiti ai magistrati dalla legge e quelli che taluni magistrati si sono attribuiti tout court, la semplice conoscenza, per quanto approfondita, delle pandette non è più idonea a garantire l’equilibrio e, quindi, la terzietà di coloro che vanno ad assumere la funzione del giudicare.
    Il grande potere, quale quello dell’uomo sull’uomo, attribuito a chi giudica i comportamenti degli altri, con autorità sanzionatoria, richiede, oltre alla conoscenza della legge, anche quelle qualità e doti umane che impediscano il prevalere delle convinzioni sul convincimento.
    Il principio della responsabilità, anche inteso intimamente, deve essere sempre presente in chi emette pronunce che hanno l’effetto di incidere in maniera, talvolta devastante, sul patrimonio o sulla libertà, in definitiva sulla vita stessa, delle persone.
    Ed allora è forse tempo di pensare alla necessità di introdurre una selezione basata anche su un esame attitudinale che delinei, nel candidato a giudicare, un profilo psicologico che garantisca la serena accettazione della funzione, scongiurando così la società da coloro che finiranno per sentirsi dei giustizieri al servizio dell’umanità o dei garanti della morale collettiva.
    È quasi scontato che chi vince il concorso sulle pandette, anche se, malgrado la giovane età, fosse naturalmente in possesso delle grandi doti di equilibrio necessarie ad amministrare la giustizia, di fronte al grande potere di cui viene improvvisamente investito, rischi di venire travolto da quell’impatto psicologico che si manifesta con una naturale ipertrofia della personalità che potrebbe produrre proprio la prevalenza delle convinzioni sul convincimento.
    Si appalesa, quindi, necessario pensare, non solo, ad un nuovo sistema per l’assunzione dei magistrati, ma anche a garantire la società contro le possibili prevaricazioni di coloro che sono stati assunti con il sistema passato, con l’introduzione di una verifica psicoattitudinale a scadenze fisse, magari ogni dieci anni, per accertare che l’esercizio della giurisdizione non abbia partorito nell’animo del giudice quei sintomi di ipertrofia personale che rappresentano la prima manifestazione di un disagio incompatibile con una così alta e delicata funzione.
    Vi sono peraltro altri elementi nella società moderna che finiscono per mettere in discussione o, comunque, in pericolo, il principio di legalità come enunciato da Cicerone.
    Si pensi al fatto che oggi la vita sociale è talmente coinvolgente che diventa impossibile non avere rapporti costanti, più o meno stretti, con tutta una serie di persone sulla cui irreprensibilità non è sempre possibile giurare.
    Nel passato, il magistrato e, con lui, tutta la sua famiglia, conducevano una vita ritirata, sostanzialmente priva di una qualsiasi relazione duratura. Il magistrato veniva abituato a pensare allora al proprio lavoro come ad una missione ed accettava, insieme con una retribuzione assolutamente modesta, i disagi di non poter avere una vita di relazione, di non poter professare pubblicamente le proprie idee e di astenersi dalla partecipazione a qualsiasi forma di vita associata.
    Ma il sistema dell’epoca, nella ricerca dell’assoluta garanzia di terzietà, perseguiva quella che allora si giudicava come una necessità stessa del giudice che rifuggiva così da ogni possibile interferenza nella propria funzione.
    Oggi è pacifico che non è più possibile pensare ad un simile tenore di vita. Con l’ingrandirsi delle retribuzioni, si sono allargate anche le possibilità sociali dei magistrati ai quali ormai non è più proponibile di tornare alla vita pseudomonastica di prima.
    Epperò il principio informatore era valido. Meno intensa è la rete della amicizie e dei rapporti extra professionali che un magistrato stringe, minori sono le pressioni, anche soltanto intimamente morali, cui si reputa soggetto. Non è da porre in dubbio che la permanenza costante all’interno di una determinata realtà sociale finisce per creare situazioni cui nessuno può legittimamente pensare di sfuggire.
    E questo plurimo coacervo di rapporti, ancorché i più disinteressati possibile, non possono influire sull’animo di colui che è chiamato a giudicare? Certo, non si può tornare alla concezione di un magistrato avulso dalla società civile. Abbiamo dibattuto il problema in una miriade di convegni. Proprio a Perugia, nel 1973 al Congresso Nazionale Forense si trattò il tema “Il cittadino e il Giudice” giungendo alla conclusione che non si poteva considerare il giudice avulso dalla società. Ma il problema di fondo rimane e deve essere risolto.

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    Spassoso, ma era meglio l'originale...

    Testo integrale del "piano di rinascita democratica", della loggia P2, sequestrato a M. Grazia Gelli nel luglio 1982


    PREMESSA
    1) L' aggettivo democratico sta a significare che sono esclusi dal presente piano ogni movente od intenzione anche occulta di rovesciamento del sistema
    2) il piano tende invece a rivitalizzare il sistema attraverso la sollecitazione di tutti gli istituti che la Costituzione prevede e disciplina, dagli organi dello Stato ai partiti politici, alla stampa, ai sindacati, ai cittadini elettori.
    3) Il piano si articola in una sommaria indicazione di obiettivi, nella elaborazione di procedimenti - anche alternativi - di attuazione ed infine nell'elencazione di programmi a breve, medio e lungo termine.
    4) Va anche rilevato, per chiarezza, che i programmi a medio e lungo termine prevedono alcuni ritocchi alla Costituzione successivi al restauro delle istituzioni fondamentali.

    OBIETTIVI
    1) Nell'ordine vanno indicati:

    a) i partiti politici democratici, dal PSI al PRI, dal PSDI alla DC al PLI (con riserva di verificare la Destra Nazionale)
    b) la stampa, escludendo ogni operazione editoriale, che va sollecitata al livello di giornalisti attraverso una selezione che tocchi soprattuttto: Corriere della Sera, Giorno, Giornale, Stampa, Resto del Carlino, Messaggero, Tempo, Roma, Mattino, Gazzetta del Mezzogiorno, Giornale di Sicilia, per i quotidiani; e per i periodici: Europeo, Espresso, Panorama, Epocaa, Oggi, Gente, Famiglia Cristiana. La RAI-TV va dimenticata.
    c) i sindacati, sia confederali CISL e UIL, sia autonomi, nella ricerca di un punto di leva per ricondurli alla loro naturale funzione anche al prezzo di una scissione e successiva costituzione di una libera associazione dei lavoratori;
    d) il Governo, che va ristrutturato nella organizzazione ministeriale e nella qualita' degli uomini da proporre ai singoli dicasteri;
    e) la magistratura, che deve essere ricondotta alla funzione di garante della corretta e scrupolosa applicazioone delle leggi;
    f) il Parlamento, la cui efficienza e' subordinata al successo dell'operazione sui partiti politici, la stampa e i sindacati.

    2) Partiti politici, stampa e sindacati costituiscono oggetto di sollecitazioni possibili sul piano della manovra di tipo economico finanziario.
    La disponibilta' di cifre non superiori a 30 o 40 miliardi sembra sufficiente a permettere ad uomini di buona fede e ben selezionati di conquistare le posizioni chiave necessarie al loro controllo.
    Governo, Magistratura e Parlamento rappresentano invece obiettivi successivi, accedibili soltanto dopo il buon esito della prima operazione, anche se le due fasi sono necessariamente destinate a subire intersezioni e interferenze reciproche, come si vedra' in dettaglio in sede di elaborazione dei procedimenti.

    3) Primario obiettivo e indispensabile presupposto dell'operazione e' la costituzione di un club (di natura rotariana per l'etereogenita' dei componenti) ove siano rappresentati, ai migliori livelli, operatori, imprenditoriali e finanziari, esponenti delle professioni liberali, pubblici amministratori e magistrati, nonche' pochissimi e selezionati uomini politici, che non superi il numero di 30 o 40 unita'.
    Gli uomini che ne fanno parte debbono essere omogenei per modo di sentire, disinteresse, onesta' e rigore morale, tali cioe' da costituire un vero e proprio comitato di garanti rispetto ai politici che si assumeranno l'onere dell'attuazione del piano e nei confronti delle forze amiche nazionali e straniere che lo vorranno appoggiare. Importante e' stabilire subito un collegamento valido con la massoneria internazionale.


    PROCEDIMENTI
    1) Nei confronti del mondo politico occorre:

    a) selezionare gli uomini - anzitutto - ai quali puo' essere affidato il compito di promuovere la rivitalizzazione di ciacuna rispettiva parte politica (per il PSI, ad esempio, Mancini, Mariani e Craxi; per il PRI: Visentini e Bandiera; per il PSDI: Orlandi e Amidei; per la DC: Andreotti, Piccoli, Forlani, Gullotti e Bisaglia; per il PLI: Cottone e Quilleri; per la Destra Nazionale (eventualmente): Covelli);
    b) in secondo luogo valutare se le attuali formazioni politiche sono in grado di avere ancora la necessaria credibilita' esterna per ridiventare validi strumenti di azione politica;
    c) in caso di risposta affermativa, affidare ai prescelti gli strumenti finanziari sufficienti -con i dovuti controlli- a permettere loro di acquisire il predominio nei rispettivi partiti;
    d) in caso di risposta negativa usare gli strumenti finanziari stessi per l'immediata nascita di due movimenti: l'uno, sullasinistra (a cavallo fra PSI-PSDI-PRI-Liberali di sinistra e DC di sinistra), e l'altro sulla destra (a cavallo fra DC conservatori, liberali, e democratici della Destra Nazionale). Tali movimenti dovrebbero essere fondati da altrettanti clubs promotori composti da uomini politici ed esponenti della societa' civile in proporzione reciproca da 1 a 3 ove i primi rappresentino l'anello di congiunzione con le attuali parti ed i secondi quello di collegamento con il mondo reale.
    Tutti i promotori debbono essere inattaccabili per rigore morale, capacita', onesta' e tendenzialmente disponibili per un'azione poltica pragmatistica, con rinuncia alle consuete e fruste chiavi ideologiche. Altrimenti il rigetto da da parte della pubblica opinione e' da ritenere inevitabile.

    2) Nei confronti della stampa (o, meglio, dei giornalisti) l'impiegodegli strumenti finanziari non puo', in questa fase, essere previsto nominatoivamente. Occorrera' redigere un elenco di almeno 2 o 3 elementi, per ciascun quotidiano o periodico in modo tale che nessuno sappia dell'altro. L'azione dovra' essere condotta a macchia d'olio, o, meglio, a catena, da non piu' di 3 o 4 elementi che conoscono l'ambiente.
    Ai giornalisti acquisti dovra' essere affidato il compito di "simpatizzare" per gli esponenti politici come sopra prescelti in entrambe le ipotesi alternative 1c e 1d.
    In un secondo tempo occorrera':
    a) acquisire alcuni settimanali di battaglia;
    b) coordinare tutta la stampa provinciale e locale attraverso una agenzia centralizzata;
    c) coordinare molte TV via cavo con l'agenzia per la stampa locale;
    d) dissovere la RAI-TV in nome della liberta' di antenna ex art. 21 Costit.

    3) Per quanto concerne i sindacati la scelta prioritaria e' fra la sollecitazione alla rottura, seguendo cioe' le linee gia' esistenti dei gruppi minoritari della CISL e maggioritari dell'UIL, per poi agevolare la fusione con gli autonomi, acquisire con strumenti finanziari di pari entita' i piu' disponibili fra gli attuali confederati allo scopo di rovesciare i rapporti di forza all'interno dell'attuale trimurti.
    Gli scopi reali da ottenere sono:
    a) restaurazione della liberta' individuale, nelle fabbriche e aziende in genere per consentire l'elezione dei consigli di fabbrica, con effettive garanzie di segretezza del voto;
    b) ripristinare per tale via il ruolo effettivo del sindacato di collaboratore del fenomeno produttivo in luogo di quello legittimamente assente di interlocutore in vista di decisioni politiche aziendali e governative.
    Sotto tale profilo, la via della scissione e della successiva integrazione con gli autonomi sembra preferibile snche ai fini dell'incidenza positiva sulla pubblica opinione di un fenomeno clamoroso come la costituzione di un vero sindacato che agiti la bandiera della liberta' di lavoro e della tutela economica deei lavoratori. Anche in terminidi costo e' da prevedere un impiego di strumenti finanziari di entita' inferiori all'altra ipotesi.

    4) Governo Magistratura e Parlamento

    a) selezionare gli uomini - anzitutto - ai quali puo' essere affidato il compito di promuovere la rivitalizzazione di ciascuna rispettiva parte politica (Per il PSI, ad esempio Mancini, Mariani e Craxi; per il PRI: Visentini e Bandiera; per il PSDI: Orlandi e Amidei; per la DC: Andreotti, Piccoli, Forlani, Gullotti e Bisaglia; per il PLI: Cottone e Quilleri; per la Destra Nazionale (eventualmente): Covelli);
    b) in secondo luogo valutare se le attuali formazioni politiche sono in grado di avere ancora la necessaria credibilita' esterna per ridiventare validi strumenti di azione politica;
    c) in caso di risposta affermativa, affidare ai prescelti gli strumenti finanziari sufficienti - con i dovuti controlli - a permettere loro di acquisire il predominio nei rispettivi partiti;
    d) in caso di risposta negativa usare gli strumenti finanziari stessi per l'immediata nascita di due movimenti: l'uno, sulla sinistra (a cavallo fra PSI - PSDI - PRI - Liberali di sinistra e DC di sinistra), e l'altro sulla destra (a cavallo fra DC conservatori, liberali, e democratici della Destra Nazionale). Tali movimenti dovrebbero essere fondati da altrettanti clubs promotori composti da uomini politici ed esponenti della societa' civile in proporzione reciproca da 1 a 3 ove i primi rappresentino l'anello di congiunzione con le attuali parti ed i secondi quello di collegamento con il mondo reale.
    Tutti i promotori debbono essere inattaccabili per rigore morale, capacita', onesta', e tendenzialmente disponnibili per un'azione politica pragmatica, con rinuncia alle consuete e fruste chiavi ideologiche. Altrimenti il rigetto da parte della pubblica opinione e' da ritenere inevitabile.

    2) Nei confronti della stampa (o, meglio, dei giornalisti) l'impiego degli strumenti finanziari non puo', in questa fase, essere previsto nominatim. Occorrera' redigere un elenco di almeno 2 o 3 elementi, per ciascun quotidiano o periodico in modo tale che nessuno sappia dell'altro. L'azione dovra' essere condotta a macchia d'olio, o, meglio, a catena, da non piu' di 3 o 4 elementi che conoscono l'ambiente.
    Ai giornalisti acquisiti dovra' essere affidato il compito di "simpatizzare" per gli esponenti politici come sopra prescelti in entrambe le ipotesi alternative 1c e 1d.
    In secondo tempo occorrera':
    a) acquisire alcuni settimanali di battaglia;
    b) coordinare tutta la stampa provinciale e locale attraverso una agenzia centralizzata;
    c) coordinare molte TV via cavo con l'agenzia per la stampa locale;
    d) dissolvere la RAI-TV in nome della liberta' di antenna ex art. 21 Costit.

    3) Per quanto concerne i sindacati la scelta prioritaria e'fra la sollecitazione alla rottura, seguendo cioe' le linee gia' esistenti dei gruppi minoritari della CISL e maggioritari della UIL, per poi agevolare la fusione con gli autonomi, aquisire con strumenti finanziari di pari entita' i piu' disponibili fra gli attuali confederati allo scopo di rovesciare i rapporti di forza all'interrno dell'attuale trimorti.
    Gli scopi reali da ottenere sono:
    a) restaurazione della liberta' individuale nelle fabbriche e aziende in genere per consentire l'elezione dei consigli di fabbrica con effettive garanzie di segretezza del voto;
    b) ripristinare per tale via il ruolo effettivo del sindacato di collaboratore del fenomeno produttivo in luogo di quella illegittimamente assente di interlocutore in vista di decisioni politiche aziendali e governative.
    Sotto tale profilo, la via della scissione e della successiva integrazione con gli autonomi sembra preferibile anche ai fini dell'incidenza positiva sulla pubblica opinione di un fenomeno clamoroso come la costituzione di un vero sindacato che agiti la bandiera della liberta' di lavoro e della tutela economica dei lavoratori. Anche in termini di costo e' da prevedere un impiego di strumenti finanziari di entita' inferiore all'altra ipotesi.

    4) Governo, Magistratura e Parlamento

    E' evidente che si tratta di obiettivi nei confronti dei quali i procedimenti divengono alternativi in varia misura a seconda delle circostanze .
    E' comunque intuitivo che, ove non si verifichi la favorevole circostanza di cui in prosieguo, i tempi brevi sono - salvo che per la Magistratura - da escludere essendo i procedimenti subordinati allo sviluppo di quelli relativi ai partiti, alla stampa e ai sindacati, con la riserva di una piu'rapida azione nei confronti del Parlamento ai cui componenti e' facile estendere lo stesso modus operandi gia' previsto per i partiti politici.
    Per la Magistratura e' da rilevare che esiste gia' una forza interna (la corrente di magistratura indipendente della Ass. Naz. Mag.) che raggruppa oltre il 40% dei magistrati italiani su posizioni moderate.
    E' sufficiente stabilire un accordo sul piano morale e programmatico ed elaborare una intesa diretta a concreti aiuti materiali per poter contare su un prezioso strumento, gia' operativo nell'interno del corpo anche al fine di taluni rapidi aggiustamenti legislativi che riconducano la giustizia alla sua tradizionale funzione di elementi di equilibrio della societa' e non gia' di eversione.
    Qualora invece le circostanze permettessero di contare sull'ascesa al Governo di un uomo politico (o di un'equipe) gia' in sintonia con lo spirito del club e con le sue idee "ripresa democratica", e' chiaro che i tempi dei procedimenti riceverebbero una forte accelerazione anche per la possibilita' di attuare subito il programma di emergenza e quello a breve termine in modo contestuale all'attuazione dei procedimenti sopra descritti.
    In termini di tempo cio' significherebbe la possibilita' di ridurre a 6 mesi e anche meno il tempo di intervento, qualora sussista il presupposto della disponibilita' dei mezzi finanziari.

    PROGRAMMI

    Per programmi si intende la scelta, in scala di priorita', delle numerose operazioni in forma di:
    a) azioni di comportamento politico ed economico;
    b) atti amministrativi (di Governo);
    c) atti legislativi; necessari a ribaltare - in concomitanza con quelli descritti in materia di procedimenti - l'attuale tendenza di sfascimento delle istituzione e, con essa, alla disottemperanza della Costituzione i cui organi non funzionano piu' secondo gli schemi originali. Si tratta, in sostanza, di "registrare" - come nella stampa in tricromia - le funzioni di ciascune istituzione e di ogni organo relativo in modo che i rispettivi confini siano esattamente delimitati e scompaiano le attuali aree di sovrapposizione da cui derivano confusione e indebolimento dello Stato.
    A titolo di esempio, si considerano due fenomeni:
    1) lo spostamento dei centri di potere reale dal Parlamento ai sindacati ed al Governo ai padronati multinazionali con i correlativi strumenti di azione finanziaria. Sarebbero sufficienti una buona legge sulla programmazione che rivitalizzi il CNEL e una nuova struttura dei Ministeri accompagnate da norme amministrative moderne per restituire ai naturali detentori il potere oggi perduti;
    2) l'involuzione subita dalla scuola negli ultimi 10 anni quale risultante di una giusta politica di ampliamento dell'area di istruzione pubblica, non accompagnata pero' dalla predisposizione di corpi docenti adeguati e preparati nonche' dalla programmazione dei fabbisogni in tema di occupazione.
    Ne e' conseguente una forte e pericolosa disoccupazione intellettuale - con gravi deficenze invece nei settori tecnici nonche' la tendenza a individuare nel titolo di studio il diritto al posto di lavoro. Discende ancora da tale stato di fatto la spinta all'egualitarismo assolto (contro la Costituzione che vuole tutelare il diritto allo studio superiore per i piu' meritevoli) e, con la delusione del non inserimento, il rifugio nella apatia della droga oppure nell'ideologia dell'eversione anche armata. Il rimedio consiste: nel chiudere il rubinetto del preteso automatismo: titolo di studio - posto di lavoro; nel predisporre strutture docenti valide; nel programmare, insieme al fenomeno economico, anche il relativo fabbisogno umano; infine nel restaurare il principio meritocratico imposto dalla Costituzione.
    Sotto molti profili, la definizione dei programmi intersechera' temi e notazioni gia' contenute nel recente Messaggio del Presidente della Repubblica - indubbiamente notevole - quale diagnosi della situazione del Paese, tenendo, pero', ad indicare terapie piu' che a formulare nuove analisi.
    Detti programmi possono essere esecutivi - occorrendo - con normativa d'urgenza (decreti legge).
    a) Emergenza a breve termine . Il programma urgente comprende, al pari degli altri provvedimenti istituzionali (rivolti cioe' a "registrare" le istituzioni) e provvedimenti di indole economico-sociale.
    a1) Ordinamento giudiziario: le modifiche piu' urgenti investono:
    - la responsabilita' civile (per colpa) dei magistrati;
    - il divieto di nomina sulla stampa i magistrati comunque investiti di procedimenti giudiziari;
    - la normativa per l'accesso in carriera (esami psicoattitudinali preliminari);
    - la modifica delle norme in tema di facolta' liberta' provvisoria in presenza dei reati di
    eversione - anche tentatata - nei confronti dello Stato e della Costituzione, nonche' di
    violazione delle norme sull'ordine pubblico, di rapina a mano armata, di sequestro di
    persona e di violenza in generale.
    a2) Ordinamento del Governo
    1 - legge sulla Presidenza del Consiglio e sui Minister (Cost. art. 95) per determinare
    competenze e numero (ridotto, con eliminazione o quasi dei Sottosegretari);
    2 - legge sulla programmazuone globale (Cost. art. 41) incentrata su un Ministero
    dell'economia che ingloba le attuali strutture di incentivazione (Cassa Mezz. - PPSS -
    Mediocredito Industria - Agricoltura), sul CNEL rivitalizzato quale punto d'incontro delle
    forze sociali e sindacali, imprenditoriali e culturali e su procedure d'incontro con il
    Parlamento e le Regioni;
    3 - riforma dell'amministrazione (Cost. artt. 28 -97 - 98) fondato sulla teoria dell'atto
    pubblico non amministrativo, sulla netta separazione della responsabilta' politica da
    quella amministrativa che diviene personale (istituzione dei Segretari Generali di Ministero)
    e sulla sostituzione del principio del silenzio-rifiuto con quello del silenzio-consenso;
    4 - definizione della riserva di legge nei limiti voluti e richiesti espressamente dalla
    Costituzione e individuazione delle aree di normativa secondaria (regolamentare) in ispecie
    di quelle regionali che debbono essere obbligatoriamente limitate nell'ambito delle leggi
    cornice.
    a3) Ordinamento del Parlamento
    1) ripartizione di fatto, di competenze fra le due Camere (funzione politica alla CD e funzione economica al SR);
    2) modifica (gia' in corso) dei rispettivi Regolamenti per ridare forza al principio del rapporto (Cost. art. 64) fra maggioranza-Governo da un lato, e opposizione, dall'altro, in luogo della attuale tendenza assemblearistica;
    3) adozione del principio delle sessioni temporali in funzione di esecuzione del programma
    governativo.

    b) Provvedimenti economico-sociali
    b1) abolizione della validita' legale dei titoli di studio (per sfollare le universita' e dare il tempo di elaborare una seria riforma della scuola che attui i precetti della Costituzione);
    b2) adozione di un orario unico nazionale di 7 ore e 30' effettive (dalle 8,30 alle 17) salvi i
    turni necessari per gli impianti a ritmo di 24 ore, obbligatorio per tutte le attivita' pubbliche e private;
    b3) eliminazione delle festivita' infrasettimanali e dei relativi ponti (salvo 2 giugno - Natale
    - Capodanno e Ferragosto) da riconcedere in un forfait di 7 giorni aggiuntivi alle ferie annuali di diritto;
    b4) obbligo di attuare in ogni azienda ed organo di Stato i turni di festivita' - anche per
    sorteggio - in tutti i periodi dell'anno, sia per annualizzare l'attivita' dell'industria turistica,
    sia per evitare la "sindrome estiva" che blocca le attivita' produttive;
    b5) revisione della riforma tributaria nelle seguenti direzioni:
    1 - revisione delle aliquote per i lavoratori dipendenti aggiornandole al tasso di svalutazione 1973-76;
    2 - nettizzazione all'origine di tutti gli stipendi e i salari delle P.A. (onde evitare gli enormi
    costi delle relative partite di giro);
    3 - inasprimento delle aliquote sui redditi professionali e sulle rendite;
    4 - abbattimento delle aliquote per donazioni e contributi a fondazioni scientifiche e culturali riconosciute, allo scopo di sollecitare l'autofinanziamento premiando il reinvestimento del profitto;
    5 - alleggerimento delle aliquote sui fondi aziendali destinati a riserve, ammotamenti,
    investimenti e garanzie, per sollecitare l'autofinanziamento delle aziende produttive;
    6 - reciprocita' fra Stato e dichiarante nell'obbligo di mutuo acquisto ai valori dichiarati ed
    accertati;
    b6) abolizione della nominativita' dei titoli azionari per ridare fiato al mercato azionario e
    sollecitare meglio l'autofinanziamento delle aziende produttive;
    b7) eliminazione delle partite di giro fra aziende di Stato ed istituti finanziari di mano pubblica in sede di giro conti reciprochi che si risolvono - nel gioco degli interessi - in passivita' inutili dello stesso Stato;
    b8) concessione di forti sgravi fiscali ai capitali stranieri per agevolare il ritorno dei capitali
    dall'estero;
    b9) costituzione di un fondo nazionale per i servizi sociali (case - ospedali - scuole
    - trasporti) da alimentare con:
    1 - sovraimposta IVA sui consumi voluttuari (automobili - generi di lusso)
    2 - proventi dagli inasprimenti ex b5)4;
    3 - finanziamenti e prestiti esteri su programma di spesa;
    4 - stanziamenti appositi di bilancio per investimenti;
    5 - diminuzione della spesa corrente per parziale pagamento di stipendi statali superiori a
    L. 7.000.000 annui con speciali buoni del Tesoro al 9% non commerciabili per due anni.
    Tale fondo va destinato a finanziare un programma biennale di spesa per almeno 10.000
    miliardi. Le riforme di struttura relative vanno rinviate a dopo che sia stata assicurata la
    disponibilita' dei fabbricati, essendo ridicolo riformare le gestioni in assenza di validi
    strumenti (si ricordino i guasti della riforma sanitaria di alcuni anni or sono che si risolvette
    nella creazione di 36.000 nuovi posti di consigliere di amministrazione e nella correlativa
    lottizzazione partitica in luogo di creare altri posti letto)
    Per quanto concerne la realizzabilita' del piano edilizio in presenza della caotica
    legislazione esistente, sara'necessaria una legge che imponga alle Regioni programmi
    urgenti straordinari con termini brevissimi surrogabili dall'intervento diretto dello Stato; per quanto si riferisce in particolare all'edilizia abitativa, il ricorso al sistema dei comprensori obbligatori sul modello svedese ed al sistema francese dei mutui individuali agevolati sembra il metodo migliore per rilanciare questo settore che e' da considerare il volano della ripresa economica;
    b10) aumentare la redditivita' del risparmio postale elevando il tasso al 7%;
    b11) concedere incentivi prioritari ai settori:
    I - turistico
    II - trasporti marittimi
    III - agricolo specializzato (primizie zootecnia)
    IV - energetico convenzionale e futuribile (nucleare - geotermico - solare)
    V - industria chimica fine e metalmeccanica specializzata di trasformazione; in modo da
    sollecitare investimenti in settori ad alto tasso di mano d'opera ed apportatori di valuta;
    b12) sospendere tutte le licenze ed i relativi incentivi per impianti di raffinazione primaria del petrolio e di produzione siderurgica pesante.

    c) Pregiudiziale e' che oggi ogni attivita'secondo quanto sub a) e b) trovi protagonista e
    gestore un Governo deciso ad essere non gia' autoritario bensi' soltanto autorevole e deciso a fare rispettare le leggi esistenti.
    Cosi' e' evidente che le forze dell'ordine possono essere mobilitate per ripulire il paese dai
    teppisti ordinari e pseudo politici e dalle relative centrali direttive soltanto alla condizione che la Magistratura li processi e condanni rapidamente inviandoli in carceri ove scontino la pena senza fomentare nuove rivolte o condurre una vita comoda.
    Sotto tale profilo, sembra necessario che alle forze di P.S. sia restituita la facolta' di
    interrogatorio d'urgenza degli arrestati in presenza dei reati di eversione e tentata eversione dell'ordinamento, nonche' di violenza e resistenza alle forze dell'ordine, di violazione della legge sull'ordine pubblico, di sequestro di persona, di rapina a mano armata e di violenza in generale.

    d) Altro punto chiave e'l'immediata costituzione di una agenzia per il coordinamento della
    stampa locale (da acquisire con operazioni successive nel tempo) e della TV via cavo da
    impiantare a catena in modo da controllare la pubblica opinione media nel vivo del Paese.
    E' inoltre opportuno acquisire uno o due periodici da contrapporre a Panorama, Espresso,
    Europeo sulla formula viva "Settimanale".

    MEDIO E LUNGO TERMINE

    Nel presupposto dell'attuazione di un programma a breve termine come sopra definito, rimane da tratteggiare per sommi capi un programma a medio e lungo termine con l'avvertenza che mentre per quanto riguarda i problemi istituzionali e'possibile fin d'ora formulare ipotesi concrete, in materia di interventi economico-sociali, salvo per quel che attiene pochissimi grandi temi, e'necessario rinviare nel tempo l'elencazione di problemi e relativi rimedi.
    a) Provvedimenti istituzionali
    a1) Ordinnamento Giudiziario
    I - unita'del Pubblico Ministero (a norma della Costituzione - articoli 107 e 112 ove il P.M.
    e' distinto dai giudici);
    II - responsabilita' del Guardasigilli verso il Parlamento sull'operato del P.M. (modifica
    costituzionale);
    III - istruzione pubblica dei processi nella dialettica fra pubblica accusa e difesa di fronte
    ai giudici giudicanti, con abolizione di ogni segreto istruttorio con i relativi e connessi
    pericoli ed eliminando le attuali due fasi di istruzione;
    IV - riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che deve essere responsabile verso il Parlamento (modifica costituzionale);
    V - riforma dell'ordinamento giudiziario per ristabilire criteri di selezione per merito delle
    promozioni dei magistrati, imporre limiti di eta' per le funzioni di accusa, separare le
    carriere requirente e giudicante, ridurre a giudicante la funzione pretorile;
    VI - esperimento di elezione di magistrati (Costit. art. 106) fra avvocati con 25 anni di
    funzioni in possesso di particolari requisiti morali;
    a2) Ordinamento del Governo
    I - modifica della Costituzione per stabilire che il Presidente del Consiglio e' eletto dalla
    Camera all'inizio di ogni legislatura e puo' essere rovesciato soltanto attraverso le elezioni
    del successore;
    II - modifica della Costituzione per stabilire che i Ministri perdono la qualita'
    di parlamentari;
    III - revisione della legge sulla contabilita' dello Stato e di quella sul bilancio dello Stato
    (per modificarne la natura da competenza in cassa);
    IV - revisione della legge sulla finanza locale per stabilire - previo consolidamentodel debito attuale degli enti locali da riassorbire in 50 anni - che Regioni e Comuni possono spendere al di la' delle sovvenzioni statali soltanto i proventi di emissioni di obbligazioni di scopo (esenti da imposte e detraibili) e cioe'relative ad opere pubbliche da finanziare, secondo il modello USA. Altrimenti il concetto di autonomia diviene di sola liberta' di spesa basata sui debiti;
    V - riforma della legge comunale e provinciale per sopprimere le provincie e ridefinire i
    i compiti dei Comuni dettando nuove norme sui controlli finanziari;
    a3) Ordinamento del Parlamento
    I - nuove leggi elettorali, per la Camera, di tipo misto (uninominale e proporzionale secondo
    il modello tedesco) riducendo il numero dei deputati a 450 e, per il Senato, di
    rappresentanza di secondo grado, regionale, degli interessi economici, sociali e culturali,
    diminuendo a 250 il numero dei senatori ed elevando da 5 a 25 quello dei senatori a vita di
    nomina presidenziale, con aumento delle categorie relative (ex parlamentari - ex magistrati
    - ex funzionari e imprenditori pubblici - ex militari ecc.);
    II - modifica della Costituzione per dare alla Camera preminenza politica (nomina del Primo Ministro) ed alla Senato preponderanza economica (esame del bilancio);
    III - stabilire norme per effettuare in uno setesso giorno ogni 4 anni le elezioni nazionali,
    regionali e comunali (modifica costituzionale);
    IV - stabilire che i decreti-legge sono inemendabili;
    a4) Ordinamento di altri organi istituzionali
    I - Corte Costituzionale: sancire l'incompatibilita' successiva dei giudici a cariche elettive
    in enti pubblici; sancire il divieto di sentenze cosiddette attive (che trasformano la Corte in
    organo legislativo di fatto);
    II - Presidente della Repubblica: ridurre a 5 anni il mandato, sancire l'ineleggibilita' ed
    eliminare il semestre bianco (modifica costituzionale);
    III - Regioni: modifica della Costituzione per ridurre il numero e determinarne i confini
    secondo criteri geoeconomici piu' che storici. Provvedimenti economico sociali.

    b1) Nuova legislazione antiurbanesimo subordinando il diritto di residenza alla dimostrazione
    di possedere un posto di lavoro e un reddito sufficiente (per evitare che saltino le finanze dei grandi Comuni);
    b2) Nuova legslazione urbanistica favorendo le citta' satelliti e trasformando la scienza
    urbanistica da edilizia in scienza dei trasporti veloci suburbani;
    b3) nuova legislazione sulla stampa in senso protettivo della dignita' del cittadino (sul
    modello inglese) e stabilendo l'obbligo di pubblicare ogni anno i bilanci nonche' le retribuzioni dei giornalisti;
    b4) unificazione di tutti gli istituti ed enti previdenziali ed assistenziali in un unico ente di
    sicurezza sociale da gestire con formule di tipo assicurativo allo scopo di ridurre i costi
    attuali;
    b5) disciplinare e moralizzare il settore pensionistico stabilendo: il divieto del pagamento di
    pensioni prima dei 60 anni salvo casi di riconosciuta inabilita'; il controllo rigido sulle pensioni di invalidita'; l'eliminazione del fenomeno del cumulo di piu' pensioni;
    b6) dare attuazione agli articoli 39 e 40 della Costituzione regolando la vita dei sindacati
    limitando il diritto di sciopero nel senso di:
    I - introdurre l'obbligo di preavviso dopo aver espedito il concordato;
    II - escludere i servizi pubblici essenziali (trasporti; dogane; ospedali e cliniche; imposte;
    pubbliche amministrazioni in genere) ovvero garantirne il corretto svolgimento;
    III - limitare il diritto di sciopero alle causali economiche ed assicurare comunque la liberta' di lavoro;
    b7) nuova legislazione sulla partecipazione dei lavoratori alla proprieta' azionaria delle
    imprese e sulla gestione (modello tedesco);
    b8) nuova legislazione sull'assetto del territorio (ecologia, difesa del suolo, disciplina delle
    acque, rimboscamento, insediamenti umani);
    b9) legislazione antimonopolio (modello USA);
    b10) nuova legislazione bancaria (modello francese);
    b11) riforma della scuola (selezione meritocratica - borse di studio ai non abbienti - scuole di Stato normale e politecnica sul modello francese);
    b12) riforma ospedaliera e sanitaria sul modello tedesco.

    c) Stampa - Abolire tutte le provvidenze agevolative dirette a sanare bilanci deficitari con onere del pubblico erario ed abolire il monopolio RAI-TV.

  4. #4
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    Caro pcosta, vedo che non ha letto nemmeno il contenuto del post. Poco male, ci perde lei ed il suo intelletto che la spinge a partecipare in modo così patetico ad una discussione riportando il programma della P2 che non mi sembra abbia ricevuto condanne per quello.

    Saluti

  5. #5
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    Premetto che non sono un esperto di questioni di giustizia (risparmiati il "lo avevo capito" ecc. ecc.) però cosi a prima vista posso provare a dire qualcosu su qualche punto del programma dell'avvocato Borrione:


    1. Responsabilità penale e civile dei magistrati.
    Qui s'è gia fatto un referendum che sai bene come è andato in vacca; poi chi giudicherebbe i magistrati? i loro colleghi?
    Facciamo un Tribunale Speciale composto magari da parlamentari avvocati


    Trasferimenti d'ufficio per i magistrati dopo il settimo anno di servizio nella stessa città.
    Era (o è ancora) una regola dei Carabinieri, ma adesso va più di moda il poliziotto di quartiere


    2. Reintroduzione dell'immunità parlamentare, principio basilare dell'architettura liberaldemocratica, nonché passaggio fondamentale per scongiurare rinnovate tentazioni di usare lo strumento giudiziario con finalità politiche.
    Arma a doppio taglio, vedi Toni Negri & C



    3. Soluzioni idonee a garantire, salvo casi eccezionali, una durata media di
    90 giorni dei processi, con la conseguente limitazione del periodo di custodia cautelare in carcere.
    Dai questa fa ridere, con i processi che durano mediamente sei anni ci sarebbero soluzioni idonee a garantire i 90 giorni; per esempio fermarsi alla prima sentenza (pensa te Berlusconi quanti anni dovrebbe scontare)


    5. Urgente sanatoria della barbarie, voluta ed imposta dalla maggioranza precedente, della compresenza del "giusto" e dell'"ingiusto" processo, cosicché tra gli imputati dello stesso reato, alcuni subiscono lesioni gravi al diritto di difesa, altri godono i vantaggi della nuova normativa.
    temo che questa misura non sia idonea a ridurre la media della durata dei processi visto che dovrebbero ricominciare da capo tutti quelli in corso alla data di approvazione della nuova legge, e mi sa che sono tanti


    6. Revisione dell’art. 110 del Codice Penale al fine di ovviare alla surreale fattispecie di reato giornalisticamente nota come “concorso esterno”
    Lo sai quanti brigatisti sono in galera grazie al 110? mi sbaglierò ma anche il famigerato Persichetti: immagino che una volta abolito il 110 si vorrà porre fine alla barbarie dei quelli già condannati dalla illiberale norma del "concorso esterno"


    7. Restituzione alla polizia giudiziaria delle indagini preliminari.
    però deve avvisare immediatamente l'indagato vero?

    8. Reato di opinione
    Molto liberale, l'unico vantaggio è che se uno dice che con la bandiera italiana si spazza il culo poi lo possiamo mettere dentro

    10. La riforma del CSM, come premessa di un ritorno alla civiltà giuridica
    ed al dettato costituzionale.
    L'ultima riforma del CSM è di Berlusconi


    12. Sollecitazione del pensiero giuridico sulla definizione, predisposizione
    e attuazione della pena nel Terzo Millennio: superamento del carcere come cassonetto generico, indistinto e universale, dove finiscono insieme soggetti pericolosi e non, sani e malati, tossicodipendenti, disagiati mentali, etc. etc. Affrontando il tema della pena e del carcere, si discuterà anche della terribile eredità lasciataci dalla legge 180.
    è vero, grazie a Basaglia ci sono troppi pazzi in circolazione...( si, lo so non fa ridere...)

    13. Il problema della rifondazione in Italia di un pensiero giuridico
    liberale, di contro ai rigurgiti positivistici, autoritari e neocomunisti.
    Su questo punto concordo: è un problema


    15. Il progetto di un tribunale di saggi per una Norimberga culturale nei confronti del comunismo italiano e di quanti, specie nelle Istituzioni e all'interno della magistratura, si siano resi complici, quand'anche nella sola forma del "concorso esterno", di una teoria e di una prassi contrarie ai diritti umani e dichiaratamente ostili ai valori fondanti della civiltà Occidentale. Il tribunale dei saggi per la Norimberga "rossa" servirà, fra l'altro, a porre la questione della incompatibilità, presente, passata e futura, tra chi ricopra il ruolo di magistrato e la professione di ideologie nazionalsocialiste e comuniste.
    1. si mettesse d'accordo con se stesso riguardo alla surreale fattispecie di reato nota come "concorso esterno"
    2. non è che qualche comunista invocando il "legittimo sospetto" potrebbe richiedere un giudice meno "saggio" e più "rosso"?

  6. #6
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    Giustizia e corporativismo



    Quando scrivo di come e perché la giustizia italiana è in ginocchio, molti s'adirano. Me ne compiaccio ed insisto. Giovedì prossimo le aziende che forniscono servizi informatici alla giustizia si fermeranno, stufe di lavorare senza essere pagate. Mancano i soldi, si dice, e per commuovere il volgo si raccontano lacrimevoli storie di poveri magistrati costretti a comperare (per pochi euro) le pen drive su cui memorizzare i dati. Oppure di quelli straziati per dovere anticipare i soldi necessari a mettere la benzina nelle auto di servizio. Ah, ci vorrebbe la penna di un Dickens per documentare tanto dolore. La mia è buona si è no a fare il conto della serva, ed il risultato fa piangere, sì, ma di rabbia.



    La giustizia italiana costa troppo perché funziona malissimo. Impiega dieci anni a far cose per le quali sarebbero abbondanti dieci mesi. Pagate per dieci anni la gente e le strutture e ditemi mai se i conti possono tornare! Negli uffici giudiziari ho incontrato addetti al computer che non avevano il computer, o che lo avevano, ma senza programmi. Pagate anche loro. Dopo averli pagati scoprite che i computer, quelli veri, non li sanno far funzionare, le stampanti si sfasciano perché ci danno le pedate anziché metterci l'inchiostro e, quindi, si passa a pagare anche le manutenzioni esterne. E veniamo alle auto. Proteggere i magistrati che indagano o giudicano organizzazioni sanguinarie è doveroso. Scarrozzare, con scorta, i capi ufficio che corrono l'unico rischio di non trovare un taxi, invece, è uno spreco. Un imprenditore incapace rischia di fallire, un lavoratore di essere licenziato, un magistrato al massimo, se proprio gli dice male, di essere trasferito, così va a far danno altrove. La chiamano “indipendenza” e guai a toccarla.
    La spesa della giustizia italiana è in gran parte (come per la scuola) spesa per il personale. Abbiamo più magistrati per abitante della media europea, ma la giustizia peggiore. Provate a toccare il portafoglio, la carriera, i privilegi o anche solo le vacanze della corporazione togata e succede un finimondo. E la politica, vera colpevole, s'inginocchia subito. Chi per timore, chi per paura, chi per ignavia. E a me dicono: si deve avere rispetto per la giustizia. Giusto, se mi dite dove si trova, corro a porgere i miei rispetti.

    Davide Giacalone
    www. davidegiacalone.it



    tratto da "Il Portale di Nuvola Rossa"
    http://www.nuvolarossa.org/modules/n...p?storyid=2998

  7. #7
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    Aggiungo : Sono indispensabili tre gradi di giudizio ? ( Per farli tutti e tre passano anni .... ) Non si tratta di una regola fatta per fare guadagnare gli avvocati ?

  8. #8
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    Io rivedrei i troppi privilegi concessi agli imputati: la nostra giustizia tende a dare più protezione al reo che al danneggiato...di esempi ce ne sono moltissimi: molti avvocati basano la difesa su "cavilli".

  9. #9
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    Pecorella sacrificale

    L'inappellabilità delle assoluzioni è (era) la cosa migliore, in materia di giustizia, fatta nel corso della scorsa legislatura. Un principio di civiltà, presente in tutti i Paesi con rito accusatorio, una misura necessaria per impedire che un cittadino, anche quando assolto, sia sottoposto per decenni alla tortura giudiziaria. La Corte Costituzionale ha cancellato quella legge e leggeremo le motivazioni per capirne il perché. Intanto leggo i commenti dei soliti giuristi prolissi e confusi, secondo i quali si sarebbe, così, ristabilito l'equilibrio fra accusa e difesa. Sono giuristi, forse, ma dei tribunali e della giustizia non sanno nulla. Lo squilibrio è enorme, e tutto a danno del cittadino.



    Il pubblico ministero lavora da impiegato dell'accusa, lo pagano qualsiasi cosa capiti, tutte le altre spese, dai periti al personale amministrativo, sono pagate dallo Stato, fa carriera anche se non vince un processo in vita sua, presenta appello per la sola ragione che non c'è motivo di non farlo. L'imputato, il cittadino, invece paga tutto di tasca propria, e la giustizia si adopera anche per impedirgli di guadagnare. Per non capire questo, per non vedere quest'evidenza occorre fregarsene del tutto della povera gente ed avere in mente solo una decina di procedimenti penali, da utilizzarsi in politica.
    Leggeremo le motivazioni, ma dopo averle lette sapremo dove ha sbagliato la Corte Costituzionale o dove ha trovato l'articolo che rende incostituzionale la civiltà giuridica. In tutti e due i casi sapremo che occorre mettere mano alla salvaguardia dello Stato di diritto, anche cambiando la Costituzione, ma sapremo amaramente di non poterlo fare, perché l'Italia, da più di dieci anni, è immobilizzata in una guerra civile a bassa intensità, condotta nei tribunali e non solo, che blocca qualsiasi riformismo, qualsiasi innovazione. Da anni si conduce una faida stile Montecchi e Capuleti, chiamandola bipolarismo, e se violentano Giulietta o impalano Romeo quelli dell'altra famiglia festeggiano. Questo ingranaggio deve essere fermato, e non per sopprimere il bipolarismo, semmai per farlo nascere.
    L'Italia ha bisogno di riforme, la nostra giustizia è ridotta in modo miserando ed è un ostacolo allo sviluppo. Un comune sentire non sarebbe sintomo di mollezza, ma di saggezza.

    Davide Giacalone
    www.davidegiacalone.it

    tratto da http://www.nuvolarossa.org/modules/n...p?storyid=3307

  10. #10
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    Ancora un processo senza processo

    Non si fa a tempo a spiegare perché le nuove norme (attualmente in discussione su proposta del ministro Mastella) sulla impubblicabilità degli atti giudiziari sono inutili, che subito la realtà s'incarica di darne concreta conferma. Descrivendo quel che Mauro Mellini chiama lo “ius sputtanandi” ho portato l'esempio delle accuse di pedofilia: a che serve proibire la pubblicazione di un'intercettazione quando, comunque, arrivano ai giornali i nomi di chi avrebbe abusato dei bambini? Quella semplice pubblicazione non è già sufficiente per marcare a vita una persona? E' esattamente quel che sta succedendo.



    A proposito di un'inchiesta su fatti avvenuti in una scuola, dove ad essere accusati di pedofilia e satanismo sono anche le maestre, si ripropone pari pari l'ennesimo processo senza processo, l'ennesima condanna preventiva, a mezzo stampa, cui seguirà, forse, un processo vero. Noi, oggi, conosciamo i nomi degli accusati, conosciamo i reati che sono loro contestati ed anche qualche particolare morboso di troppo. Sappiamo che secondo la procura ci sono “evidenze” e cose “dimostrate”. Sappiamo che alcuni parenti degli indagati sono stati assaltati e minacciati. Sappiamo, infine, che il processo lo vedremo con i tempi di Cogne. Forse prima che i fanciulli in questione trovino marito o moglie. In attesa di ciò ci sono dei cittadini italiani che la legge c'impone di considerare innocenti ma nella realtà già colpevoli, ci sono i loro figli che stanno subendo una violenza pubblica e presto si aprirà il solito dissennato dibattito fra colpevolisti ed innocentisti.
    Mi rifiuto di parteciparvi, come sempre, limitandomi ad osservare che: a. se ci sono prove ed evidenze, che si chieda immediatamente il rinvio a giudizio; b. se non ci sono, o si dimostreranno inconsistenti, si mandi a casa chi ha gestito l'indagine; c. i giornalisti che sentono minacciata la libertà quando si pubblica la foto di uno che va a puttane e poi pubblicano il nome di presunti pedofili, si facciano visitare. I parlamentari, infine, che credono di poter porre fine al massacro del diritto e dei diritti facendo elevare delle multe, si sveglino dal sonno che li prende da anni, trovino il coraggio di opporsi tanto alla deriva giustizialista quanto a quella giornalistica. Oppure stiano zitti, tanto è lo stesso.

    Davide Giacalone
    www.davidegiacalone.it

    Tratto da http://www.nuvolarossa.org/modules/n...p?storyid=3745

 

 
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