Risultati da 1 a 4 di 4
  1. #1
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    Predefinito nuova legge sull'immigrazione Bossi/Fini : 'na fettenzia...

    ho voluto dare un'occhiatina alla bossi fini e non mi pare si discosti molto dalla turco/napolitano.
    Mi sure restrittive per l'ingresso ( mahhh ), ma non trovo invece , cio' che le forze di polizia vorrebbero : UNA SEMPLICE ESPULSIONE DEL CLANDESTINO GIA' PRESENTE IN ITALY PRIVO DI PERMESSO DI SOGG.

    O meglio, a quanto pare, non cambia 'na mazza, il poliziotto che sorprende il senza permesso, eseguite le procedure, verrà INVITATO A LASCIARE IL TERRITORIO..COME CON LA TURCO NAPOL....


    QS. E' PER FAR CAPIRE ALLA BASE LEGO - ALLEANZINA CHE C'HANNO PIJATO PO U CULU...

  2. #2
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    Predefinito

    Demon, lascia perdere, prima leggi bene tutte due il testo della legge,poi ritorna a disquisire sulla Bossi/Fini. fino allora.........

  3. #3
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    Predefinito

    eh gia!! voi sapete leggere meglio........
    vedremo se nel prossimo fuuro si vedranno in giro meno immigrati.....
    ieri ho fatto un giro nella città vecchia........ mi sembrava dfi essere ritornato nella marsiglia di 4o anni fa,,,,,
    su questo forum è meglio non rispondere ai fessi!
    voi nazifascisti di oggi e i vostri servi siete solo gli ayatollah E I TALEBANI dell'occidente..

  4. #4
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    Predefinito

    ora vi posto la legge..e la leggiamo asssieme.

    trovatemi l punto dove è possibile rimpatriare facilmente il clandestino....







    LEGGE 30 luglio 2002, n.189

    Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (GU n. 199 del 26-8-2002- Suppl. Ordinario n.173)




    testo in vigore dal: 10-9-2002

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Art. 1.
    (Cooperazione con Stati stranieri)

    1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di
    sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle
    imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole:
    "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)," sono
    inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o
    laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
    individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
    nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e
    lo sviluppo economico (OCSE)";
    b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a
    favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche'
    le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
    associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente
    del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1,
    lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
    2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi
    bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo
    umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione
    europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il
    Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi
    interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al
    contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione
    clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
    prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonche' in
    materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella
    applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza
    della navigazione.
    3. Si puo' procedere alla revisione dei programmi di cooperazione
    e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati
    interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a
    prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini
    espulsi.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica
    28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
    lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
    e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
    l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo degli articoli 13-bis, comma
    1, lettera i-bis), e 65, comma 2, lettera c-sexies), del
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
    n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
    redditi), come modificati dalla presente legge:
    "Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1.
    Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
    cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
    deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
    concorrono a formare il reddito complessivo:
    (Omissis).
    i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
    non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
    organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
    delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
    fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
    Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
    cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i
    contributi associativi, per importo non superiore a 2
    milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
    mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
    cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
    di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
    impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
    decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
    consentita a condizione che il versamento di tali
    erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
    ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
    pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
    9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
    a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento
    di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
    decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
    dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    (Omissis).
    "Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - (Omissis).
    2. Sono inoltre deducibili: (Omissis).
    c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
    importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
    reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche'
    le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
    fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
    dell'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
    appartenenti all'OCSE;
    (Omissis).




    Art. 2.
    (Comitato per il coordinamento
    e il monitoraggio)
    1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
    dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
    "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo
    l'articolo 2, e' inserito il seguente:
    "Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) -
    1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
    delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato
    "Comitato".
    2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente
    del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
    del Consiglio dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati
    ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a
    quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma
    designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
    province autonome.
    3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
    e' istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero
    dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli
    affari regionali, per le pari opportunita', per il coordinamento
    delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei
    Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle
    attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della
    ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
    dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole
    e forestali, per i beni e le attivita' culturali, delle
    comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli
    italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
    unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
    1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di
    esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra
    pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
    disposizioni del presente testo unico, nonche' degli enti e delle
    associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
    datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
    4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
    proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
    il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con
    il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita'
    di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture
    della Presidenza del Consiglio dei ministri".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 2:
    - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
    dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
    (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
    regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
    unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
    comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
    conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
    "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
    e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
    autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
    di interesse comune delle regioni, delle province, dei
    comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
    Stato-regioni.
    2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
    presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
    sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
    gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
    del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
    il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
    il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
    nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
    dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
    dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
    UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
    dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
    Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
    rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
    legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
    invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
    di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
    3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
    convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
    il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
    richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
    4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
    convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
    sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
    Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
    regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
    Ministro dell'interno".
    - Per il testo vigente dell'art. 3, comma 1, del
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. nelle note
    all'art. 3.
    - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
    vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
    n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
    della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
    "1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
    previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
    parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
    novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
    regolamenti per disciplinare:
    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
    legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
    b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
    decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
    quelli relativi a materie riservate alla competenza
    regionale;
    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
    di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
    tratti di materie comunque riservate alla legge;
    d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
    amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
    dalla legge".


    Art. 3.
    (Politiche migratorie)
    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
    all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono
    inserite le seguenti: "salva la necessita' di un termine piu' breve".
    2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
    all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
    il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
    unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
    1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
    annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno
    precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei
    criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
    massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
    lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
    lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
    misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
    dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori
    decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed
    i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
    carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il
    limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del
    decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
    ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel
    limite delle quote stabilite per l'anno precedente".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 3:
    - Si riporta il testo integrale dell'art. 3 del
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
    dalla presente legge:
    "Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente
    del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati,
    il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
    regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
    Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le
    associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
    e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
    lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
    rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre
    anni salva la necessita' di un termine piu' breve il
    documento programmatico relativo alla politica
    dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
    Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al
    Parlamento. Le competenti commissioni parlamentari
    esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
    ricevimento del documento programmatico. Il documento
    programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri
    ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al
    Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
    i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
    2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
    interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
    gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni
    internazionali, con le istituzioni comunitarie e con
    organizzazioni non governative, si propone di svolgere in
    materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di
    accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi' le
    misure di carattere economico e sociale nei confronti degli
    stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
    materie che non debbono essere disciplinate con legge.
    3. Il documento individua inoltre i criteri generali
    per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
    dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
    favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
    l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
    Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita'
    culturali delle persone, purche' non confliggenti con
    l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
    per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
    4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri, sentiti il Comitato di cui all'art. 2-bis, comma
    2, la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
    commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
    il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
    riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
    individuati nel documento programmatico, le quote massime
    di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
    lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
    stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
    ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
    temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'art. 20.
    Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
    possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
    ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
    per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
    autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
    predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
    programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
    Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
    decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
    precedente.
    5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
    dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e
    gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti
    al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli
    che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
    diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
    territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle
    inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
    sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
    persona umana.
    6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
    dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
    territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
    le competenti amministrazioni locali dello Stato, la
    regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
    localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
    immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
    lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di
    promozione degli interventi da attuare a livello locale.
    6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati
    previsti per il perseguimento delle proprie finalita'
    istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
    nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri
    aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita'
    di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno
    dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche
    amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
    7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
    presente articolo, il documento programmatico di cui al
    comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
    stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
    decreti di cui al comma 4.
    8. Lo schema del documento programmatico di cui al
    comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
    parere delle commissioni competenti per materia che si
    esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
    decreto e' emanato anche in mancanza del parere".




    Art. 4.
    (Ingresso nel territorio dello Stato)
    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
    all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze
    diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
    residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi
    sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
    e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
    dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati.
    Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorita'
    diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
    comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
    in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
    doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in
    Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
    in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'
    diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua
    a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
    arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
    241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine
    pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
    le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
    27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
    contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di
    visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita'
    penali, l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in
    possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del
    reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
    all'autorita' di frontiera";
    b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Non
    e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o
    che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
    dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
    sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere
    interne e la libera circolazione delle persone o che risulti
    condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta
    ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
    previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
    penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta'
    sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
    l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
    o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
    prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
    impiegare in attivita' illecite".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 4:
    - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1.
    L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo
    straniero in possesso di passaporto valido o documento
    equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di
    esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore,
    soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
    istituiti.
    2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle
    rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello
    Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
    Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai
    visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
    consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
    accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri
    Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
    l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo
    straniero una comunicazione scritta in lingua a lui
    comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
    spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
    straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
    Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
    in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'
    diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero
    in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
    francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito
    dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
    modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
    il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
    le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
    24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di
    documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
    a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
    oltre alle relative responsabilita' penali,
    l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in
    possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini
    del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
    comunicazione all'autorita' di frontiera.
    3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3,
    comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
    l'adesione a specifici accordi internazionali, consentira'
    l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che
    dimostri di essere in possesso di idonea documentazione
    atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
    nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza
    sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
    per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
    il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
    sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
    dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
    di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non e'
    ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
    requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
    pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
    i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
    soppressone dei controlli alle frontiere interne e la
    libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
    anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
    sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
    reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
    procedura penale ovvero per reati inerenti gli
    stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento
    dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
    dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
    o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
    alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
    o di minori da impiegare in attivita' illecite.
    4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con
    visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
    giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per
    il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
    Italia con motivazione identica a quella menzionata nel
    visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
    considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati
    in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari
    di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
    sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
    comunitarie.
    5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone
    tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni
    parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o
    modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano
    soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
    obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
    6. Non possono fare ingresso nel territorio dello
    Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri
    espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
    autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di
    ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli
    segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
    internazionali in vigore in Italia, ai fini del
    respingimento o della non ammissione per gravi motivi di
    ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle
    relazioni internazionali.
    7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto
    degli adempimenti e delle formalita' prescritti con il
    regolamento di attuazione. 1 marzo 2000.
    - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme
    in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
    accesso ai documenti amministrativi".


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 5.
    (Permesso di soggiorno)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
    all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati",
    sono inserite le seguenti: ", e in corso di validita',";
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
    "2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e'
    sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
    c) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di
    soggiorno" sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di
    lavoro";
    d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
    e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
    "3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
    rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
    lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
    soggiorno per lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e
    comunque non puo' superare:
    a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la
    durata complessiva di nove mesi;
    b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
    determinato, la durata di un anno;
    c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
    indeterminato, la durata di due anni.
    3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
    almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere
    rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
    pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita', per la durata
    temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
    precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso
    e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel
    caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo
    unico.
    3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
    gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo
    rilasciato sulla base della certificazione della competente
    rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
    requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
    permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un
    periodo di due anni.
    3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana
    che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei
    commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
    autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione
    anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per
    l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22
    entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale
    comunicazione e' data al Ministero dell'interno per i visti di
    ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
    trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
    3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
    dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere
    superiore a due anni";
    f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo
    straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
    giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
    c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del
    medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed e'
    sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e
    delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
    salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
    regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per
    una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
    g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
    "4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di
    soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
    h) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
    "8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
    all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
    tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi
    ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di
    concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in
    attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
    europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello
    uniforme per i permessi di soggiorno";
    i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
    "8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o
    reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
    carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di
    determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di
    un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta
    di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
    falsita' concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
    querela di falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
    aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 5:
    - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. Possono
    soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
    entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti
    di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
    rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente
    testo unico o che siano in possesso di permesso di
    soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
    autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
    limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
    2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
    secondo le modalita' previste nel regolamento di
    attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
    si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
    territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
    previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
    Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali
    modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
    motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
    in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
    di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
    istituti civili e religiosi e altre convivenze.
    2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
    soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
    3. La durata del permesso di soggiorno non
    rilasciato per motivi di lavoro e' quella prevista dal
    visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo
    unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
    internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
    essere:
    a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
    turismo;
    b) ABROGATA;
    c) superiore ad un anno, in relazione alla
    frequenza di un corso per studio o per formazione
    debitamente certificata; il permesso e' tuttavia
    rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
    d) ABROGATA;
    e) superiore alle necessita' specificatamente
    documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
    unico o dal regolamento di attuazione.
    3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
    e' rilasciato a seguito della stipula del contratto di
    soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del
    relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
    prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
    superare:
    a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
    stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
    b) in relazione ad un contratto di lavoro
    subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
    c) in relazione ad un contratto di lavoro
    subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
    3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto
    in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
    stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di
    impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
    titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale
    annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
    precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
    ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
    immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
    disposizioni del presente testo unico.
    3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
    dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
    per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
    certificazione della competente rappresentanza diplomatica
    o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
    previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
    di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un
    periodo di due anni.
    3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
    consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per
    motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4,
    ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
    del comma 5 dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via
    telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per
    l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'art.
    22 entro trenta giorni dal ricevimento della
    documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero
    dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
    familiare di cui all'art. 29 entro trenta giorni dal
    ricevimento della documentazione.
    3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
    sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
    puo' essere superiore a due anni.
    4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
    dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
    almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui
    al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi
    di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta
    giorni nei restanti casi, ed e' sottoposto alla verifica
    delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse
    condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i
    diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
    regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e'
    rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita
    con rilascio iniziale.
    4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
    permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
    fotodattiloscopici.
    5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
    rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
    rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
    mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
    nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
    dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
    nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
    tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
    6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
    possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
    o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
    lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
    applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
    ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
    umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
    internazionali dello Stato italiano.
    7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
    titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
    appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
    Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
    questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
    Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della
    dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
    200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non
    venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio
    dello Stato puo' essere disposta l'espulsione
    amministrativa.
    8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
    di cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
    mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
    anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con
    decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
    Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione
    dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
    europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un
    modello uniforme per i permessi di soggiorno.
    8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
    ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
    contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
    contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
    rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
    permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
    una carta di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno
    a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un
    atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
    e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
    commesso da un pubblico ufficiale.
    9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato
    o convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata
    presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
    condizioni previsti dal presente testo unico e dal
    regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
    richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
    permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
    unico".


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 6.
    (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
    dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
    "Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) -
    1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un
    datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
    Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
    appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
    a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita'
    di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi
    previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale
    pubblica;
    b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle
    spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
    provenienza.
    2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
    soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle
    lettere a) e b) del comma 1.
    3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a
    quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per
    l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
    il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione lavorativa
    secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione".
    2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede
    all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate
    dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.
    286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con
    particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di
    cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a
    quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 6:
    - Per il testo vigente dell'art 22 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. l'art. 18 della
    presente legge.
    - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
    dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286:
    "1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio
    sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e piena
    uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
    italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
    all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario
    nazionale e alla sua validita' temporale:
    a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
    abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o
    di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
    collocamento;
    b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
    abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per
    lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
    familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per
    richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento,
    per acquisto della cittadinanza."


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 7.
    (Facolta' inerenti il soggiorno)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
    all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono
    inserite le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno
    per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la
    sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,";
    b) al comma 4, le parole: "puo' essere sottoposto a rilievi
    segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto a rilievi
    fotodattiloscopici e segnaletici".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 7:
    - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al
    soggiorno)&d.; - 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per
    motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari
    puo' essere utilizzato anche per le altre attivita'
    consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
    formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua
    scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per
    lavoro ovvero previo rilascio della certificazione
    attestante la sussistenza dei requisiti previsti
    dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di
    lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
    dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal
    regolamento di attuazione.
    2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
    attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo e
    per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso
    a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
    cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli
    uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
    di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
    provvedimenti di interesse dello straniero comunque
    denominati.
    3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
    agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza
    giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
    identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno
    e' punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a
    lire ottocentomila.
    4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita'
    personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi
    fotodattiloscopici e segnaletici.
    5. Per le verifiche previste dal presente testo
    unico o dal regolamento di attuazione, l'autorita' di
    pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni,
    richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
    disponibilita' di un reddito, da lavoro o da altra fonte
    legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
    familiari conviventi nel territorio dello Stato.
    6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari,
    il Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in
    comuni o in localita' che comunque interessano la difesa
    militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli
    stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica
    sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri,
    che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati
    per mezzo della forza pubblica.
    7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
    straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
    medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
    previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
    dimora dello straniero si considera abitualmente anche in
    caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso
    un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
    variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
    territorialmente competente.
    8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri
    che soggiornano nel territorio dello Stato devono
    comunicare al questore competente per territorio, entro i
    quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
    proprio domicilio abituale.
    9. Il documento di identificazione per stranieri e'
    rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
    decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per
    l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
    convenzioni o dagli accordi internazionali.
    10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e
    al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale
    amministrativo regionale competente&62;&62;.
    - Per il testo vigente dell'art. 26 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. nelle note all'art.
    21.


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 8.
    (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi
    di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
    all'articolo 7, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
    "2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente
    articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
    una somma da 160 a 1.100 euro".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Nota all'art. 8:
    - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di
    lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio
    ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o
    affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie
    dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il
    godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel
    territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione
    scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di
    pubblica sicurezza.
    2. La comunicazione comprende, oltre alle
    generalita' del denunciante, quelle dello straniero o
    apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
    identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione
    dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata,
    ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la
    comunicazione e' dovuta.
    2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
    presente articolo sono soggette alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100
    euro.".




    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 9.
    (Carta di soggiorno)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
    all'articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite
    dalle seguenti: "sei anni".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Nota all'art. 9:
    - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
    dalla presente legge:
    "1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
    territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un
    permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
    indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
    reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei
    familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della
    carta di soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli
    minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo
    indeterminato.".


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 10.
    (Coordinamento dei controlli di frontiera)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
    all'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il
    Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le
    misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
    frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
    promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le autorita'
    italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le
    autorita' europee competenti in materia di controlli
    sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai
    sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 10:
    - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 11 (Potenziamento e coordinamento dei
    controlli di frontiera). 1. Il Ministro dell'interno e il
    Ministro degli affari esteri adottano il piano generale
    degli interventi per il potenziamento ed il
    perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle
    procedure, delle misure di controllo di rispettiva
    competenza, nell'ambito delle compatibilita' con i sistemi
    informativi di livello extranazionale previsti dagli
    accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
    disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
    personali.
    1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove
    necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la
    sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
    coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
    marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
    promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le
    autorita' italiane competenti in materia di controlli
    sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in
    materia di controlli sull'immigrazione ai sensi
    dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge
    30 settembre 1993, n. 388.
    2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
    informativi automatizzati e dei relativi contratti e' data
    comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella
    pubblica amministrazione.
    3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive
    adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle
    province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi
    delle regioni interessate alla frontiera marittima
    promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
    controlli di frontiera e della vigilanza marittima e
    terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
    interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di
    polizia di frontiera, nonche' le autorita' marittime e
    militari ed i responsabili degli organi di polizia, di
    livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
    interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle
    direttive emanate in materia.
    4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
    dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
    con i Paesi interessati, al fine di accelerare
    l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
    documenti eventualmente necessari per migliorare
    l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo
    unico, e per la reciproca collaborazione a fini di
    contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le
    intese di collaborazione possono prevedere la cessione a
    titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di
    beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
    nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
    definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il
    Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
    economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
    servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
    Ministro competente.
    5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro
    dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di
    interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e
    mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o
    ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in
    sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
    per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
    tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre
    amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con
    il Ministro competente.
    6. Presso i valichi di frontiera sono previsti
    servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e
    assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda
    di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di
    durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
    disposizione, ove possibile, all'interno della zona di
    transito.".
    - La legge 30 settembre 1993, n. 388, reca:
    "Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del
    Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen
    del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione
    economica del Benelux, della Repubblica federale di
    Germania e della Repubblica francese relativo
    all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
    comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
    adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19
    giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di
    Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali
    dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il
    relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
    processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e
    Segretari di Stato firmati in occasione della firma della
    citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune
    relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione
    summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della
    Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
    relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla
    lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre
    1990".





    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 11.
    (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

    1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo
    n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in
    violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti
    diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno
    straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
    altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di
    residenza permanente, e' punito con la reclusione fino a tre anni e
    con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
    fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a
    procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
    violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a
    procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non
    e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con
    la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro
    per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto e'
    commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando
    servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o
    alterati o comunque illegalmente ottenuti";
    c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
    "3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
    a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
    territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
    b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e'
    stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita';
    c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e'
    stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
    3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di
    reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
    sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da
    impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento,
    si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la
    multa di 25.000 euro per ogni persona.
    3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
    dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
    cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
    prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
    sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
    predette aggravanti.
    3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
    sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si
    adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
    conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia
    o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
    decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
    cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse
    rilevanti alla consumazione dei delitti.
    3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
    26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
    "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche'
    dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"";
    d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
    "9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
    mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha
    fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
    illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
    vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
    nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in
    un porto dello Stato.
    9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
    istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
    utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis.
    9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati
    al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi
    della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di
    polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
    internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave
    batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
    tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
    9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina
    militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle
    altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto
    interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
    dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
    9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
    applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti
    il traffico aereo".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 11:
    - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
    clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
    grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del
    presente testo unico compie atti diretti a procurare
    l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero
    ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
    altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha
    titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione
    fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni
    persona.
    2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54
    del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
    soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
    confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
    presenti nel territorio dello Stato.
    3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
    chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto,
    compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel
    territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
    presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso
    illegale in altro Stato del quale la persona non e'
    cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e'
    punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
    multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si
    applica quando il fatto e' commesso da tre o piu' persone
    in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali
    di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
    comunque illegalmente ottenuti.
    3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
    a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
    illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
    persone;
    b) per procurare l'ingresso o la permanenza
    illegale la persona e' stata esposta a pericolo per la sua
    vita o la sua incolumita';
    c) per procurare l'ingresso o la permanenza
    illegale la persona e' stata sottoposta a trattamento
    inumano o degradante.
    3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al
    fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
    comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
    l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al
    fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della
    reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000
    euro per ogni persona.
    3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da
    quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti
    con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non
    possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
    queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
    di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
    aggravanti.
    3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
    precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
    confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
    l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
    aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
    giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
    per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
    cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
    di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
    3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo,
    della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
    modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice
    penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'art. 12,
    commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
    4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
    l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo
    di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel
    caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
    Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
    direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
    5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
    salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
    chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
    condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
    delle attivita' punite a norma del presente articolo,
    favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
    Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
    e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
    multa fino a lire trenta milioni.
    6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e'
    tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in
    possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel
    territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di
    polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei
    rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
    irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo degli
    obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da lire un
    milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri
    trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione
    da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
    autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorita'
    amministrativa italiana inerenti all'attivita'
    professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si
    osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
    1981, n. 689.
    7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
    contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
    nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3,
    gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
    province di confine e nelle acque territoriali possono
    procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
    trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
    speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
    specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono
    fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei
    reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei
    controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in
    appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al
    procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
    presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
    Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
    giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con
    l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352, commi
    3 e 4 del codice di procedura penale.
    8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
    polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
    reati previsti dal presente articolo, sono affidati
    dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
    giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
    organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
    in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
    o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
    protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di
    trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
    applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
    100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
    disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
    ottobre 1990, n. 309.
    8-bis. Nel caso che non siano state presentate
    istanze di affidamento, si applicano le disposizioni
    dell'art. 301-bis, comma 3, del testo unico delle
    disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
    decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
    43, come modificato dall'art. 1 della legge 19 marzo 2001,
    n. 92.
    8-ter. La distruzione puo' essere direttamente
    disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla
    autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
    giudiziaria procedente.
    8-quater. Con il provvedimento che dispone la
    distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
    le modalita' di esecuzione.
    8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito
    di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
    assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
    abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8. I mezzi di
    trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di
    cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in
    quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
    gestione e destinazione dei beni confiscati.
    9. Le somme di denaro confiscate a seguito di
    condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo,
    nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
    disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
    potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione
    dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante
    interventi finalizzati alla collaborazione e alla
    assistenza tecnicooperativa con le forze di polizia dei
    Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
    apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
    essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
    pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
    dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
    9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
    incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
    nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
    adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
    puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
    rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
    nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
    stessa in un porto dello Stato.
    9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando
    le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
    possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
    cui al comma 9-bis.
    9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono
    essere esercitati al di fuori delle acque territoriali,
    oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche
    da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
    consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da
    accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
    bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
    tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
    convenienza.
    9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
    della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
    attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
    polizia sono definite con decreto interministeriale dei
    Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
    finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
    9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
    9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
    controlli concernenti il traffico aereo.
    - Si riporta il testo dell'art. 4-bis, comma 1,
    della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
    penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
    limitative della liberta), come modificato dalla presente
    legge:
    "1. Fermo quanto stabilito dall'art. 13-ter del
    decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
    modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82,
    l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e
    le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI
    della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la
    liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti
    e internati per delitti commessi avvalendosi delle
    condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale
    ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
    previste dallo stesso articolo nonche' per i delitti di cui
    agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, 291-quater
    del testo unico approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e all'art. 74, decreto
    del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
    solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano
    con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. Quando si tratta
    di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai
    quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti
    previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il
    risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di
    condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione
    dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i
    benefici suddetti possono essere concessi anche se la
    collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente
    irrilevante purche' siano stati acquisiti elementi tali da
    escludere in maniera certa l'attualita' dei collegamenti
    con la criminalita' organizzata. Quando si tratta di
    detenuti o internati per delitti commessi per finalita' di
    terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale
    ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli
    articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma del
    codice penale, 291-ter del testo unico approvato con
    decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
    43, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti
    previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e
    dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies,
    609-octies del codice penale nonche' dall'art. 12, commi 3,
    3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo
    25 luglio 1998, n. 286 e all'art. 73, limitatamente alle
    ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del
    predetto testo unico approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti
    possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali
    da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
    criminalita' organizzata o eversiva".




    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 12.
    (Espulsione amministrativa)

    1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo
    n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato
    immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
    da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a
    procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in
    carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il
    nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
    presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
    all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel
    reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse
    della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e'
    sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
    delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
    provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla
    osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda
    entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
    attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore
    puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di
    permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
    b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
    "3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
    rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
    la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo
    391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle
    ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del
    comma 3.
    3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
    straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata
    revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della
    custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il
    giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
    l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
    all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente
    comunicato al questore.
    3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il
    giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e'
    ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio,
    pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la
    confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del
    codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13,
    13-bis, 13-ter e 14.
    3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
    territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14
    ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
    reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si
    applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
    straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
    massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a
    norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
    3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere concesso
    qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407,
    comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche'
    dall'articolo 12 del presente testo unico";
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con
    accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
    eccezione dei casi di cui al comma 5";
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto nel
    territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto di
    validita' da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
    rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio
    dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
    l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora
    il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
    all'esecuzione del provvedimento";
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
    "8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato
    unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del
    luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il
    termine e' di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
    espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o
    rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
    ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il
    ricorso di cui al presente comma puo' essere sottoscritto anche
    personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della
    rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
    destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
    interessata, e' autenticata dai funzionari delle rappresentanze
    diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticita'
    e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'
    ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di
    fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorita'
    consolare. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a
    spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e'
    assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
    soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
    attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
    penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
    nonche', ove necessario, da un interprete";
    f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
    g) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
    "13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello
    Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In
    caso di trasgressione lo straniero e' punito con l'arresto da sei
    mesi ad un anno ed e' nuovamente espulso con accompagnamento
    immediato alla frontiera.
    13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
    trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da
    uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che,
    gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
    fatto reingresso sul territorio nazionale.
    13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e' sempre
    consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e,
    nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, e' consentito il fermo. In ogni
    caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo";
    h) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
    "14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al
    comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di
    espulsione puo' essere previsto un termine piu' breve, in ogni caso
    non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta
    tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 12:
    - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 13 (Espulsione amministrativa) - 1. Per motivi
    di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
    dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
    anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
    preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
    e al Ministro degli affari esteri.
    2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo
    straniero:
    a) e' entrato nel territorio dello Stato
    sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato
    respinto ai sensi dell'art. 10;
    b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato
    senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine
    prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
    forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
    stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
    sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
    c) appartiene a taluna delle categorie indicate
    nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
    sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
    nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
    sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
    646.
    3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
    motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
    gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
    straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
    trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
    questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
    osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
    presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
    relazione all'accertamento della responsabilita' di
    eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
    per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
    In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
    a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
    delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
    osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
    comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
    l'autorita' giudiziaria non provveda entro quindici giorni
    dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
    decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
    adottare la misura del trattenimento presso un centro di
    permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
    3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
    il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
    salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
    carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di
    procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
    quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del
    comma 3.
    3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si
    applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento
    penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta
    per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in
    carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo
    stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
    l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla
    osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
    immediatamente comunicato al questore.
    3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e
    3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta
    espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento
    che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
    procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose
    indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale.
    Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
    13-ter e 14.
    3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
    illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
    previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
    del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
    quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
    l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
    era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
    massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
    ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura
    penale.
    3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo'
    essere concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti
    previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di
    procedura penale, nonche' dall'art. 12 del presente testo
    unico.
    4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con
    accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
    ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
    5. Nei confronti dello straniero che si e'
    trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di
    soggiorno e' scaduto di validita' da piu' di sessanta
    giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione
    contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato
    entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
    l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
    qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
    quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
    5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
    comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
    dalla sua adozione all'ufficio del Procuratore della
    Repubblica presso il tribunale territorialmente competente
    il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento
    alla frontiera. Il procuratore della Repubblica, verificata
    la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento
    entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. Il
    provvedimento e' immediatamente esecutivo.
    6. Abrogato
    7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di
    cui al comma 1 dell'art. 14, nonche' ogni altro atto
    concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
    comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
    modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
    da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
    francese, inglese o spagnola.
    8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
    presentato unicamente il ricorso al tribunale in
    composizione monocratica del luogo in cui ha sede
    l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il termine e' di
    sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
    Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta
    il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
    ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del
    ricorso. Il ricorso di cui al presente comma puo' essere
    sottoscritto anche personalmente, ed e' presentato anche
    per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
    italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del
    ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata
    dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
    consolari che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne
    curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'
    ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
    legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
    avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi'
    ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
    qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
    difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
    iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
    attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
    procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
    1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
    9. Abrogato.
    10. Abrogato.
    11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi
    del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
    regionale del Lazio, sede di Roma.
    12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo
    straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
    ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
    provenienza.
    13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel
    territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
    del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
    straniero e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed
    e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
    frontiera.
    13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice,
    il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
    reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica
    allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al
    comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
    nazionale.
    13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e'
    sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del
    fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, e' consentito
    il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede
    con rito direttissimo
    14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto
    di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
    decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
    breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
    conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
    nel periodo di permanenza in Italia
    15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
    applicano allo straniero che dimostri sulla base di
    elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello
    Stato prima della data di entrata in vigore della legge
    6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare
    la misura di cui all'art. 14, comma 1.
    16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
    articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
    in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.




    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 13.
    (Esecuzione dell'espulsione)

    1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo
    n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
    di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e
    della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio
    presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore,
    puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di
    tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,
    dandone comunicazione senza ritardo al giudice";
    b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
    "5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
    presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i
    termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il
    respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il
    territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e'
    dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
    conseguenze penali della sua trasgressione.
    5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
    territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal
    questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi
    ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con
    accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
    5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene
    trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel
    territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro
    anni.
    5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e'
    obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito
    direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il
    questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
    articolo".
    2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e
    assistenza e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39
    milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno
    2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 13:
    - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione) - 1. Quando
    non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
    mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il
    respingimento, perche' occorre procedere al soccorso dello
    straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua
    identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di
    documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di
    vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
    dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
    strettamente necessario presso il centro di permanenza
    temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati
    o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di
    concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e del
    tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
    2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con
    modalita' tali da assicurare la necessaria assistenza ed il
    pieno rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
    dall'art. 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
    liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
    3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
    trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
    comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
    provvedimento.
    4. Il tribunale in composizione monocratica, ove
    ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 ed al
    presente articolo, convalida il provvedimento del questore
    nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
    procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento
    cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato
    nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la
    convalida puo' essere disposta anche in sede di esame del
    ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
    5. La convalida comporta la permanenza nel centro
    per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
    l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero
    l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
    difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
    prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
    prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
    respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
    giudice.
    5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
    straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
    siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
    l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
    straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
    termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con
    provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
    conseguenze penali della sua trasgressione.
    5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si
    trattiene nel territorio dello Stato in violazione
    dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis
    e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale
    caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla
    frontiera a mezzo della forza pubblica.
    5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del
    comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme
    del presente testo unico, nel territorio dello Stato e'
    punito con la reclusione da uno a quattro anni.
    5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e
    5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e
    si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare
    l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i
    provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
    6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui
    al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il
    relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
    7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
    adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
    non si allontani indebitamente dal centro e provvede a
    ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
    violata.
    8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo
    alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
    soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
    anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
    per stranieri.
    9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
    attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
    Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
    l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
    anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
    Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
    concessionari di aree, strutture e altre installazioni
    nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
    deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
    di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
    del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
    Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
    occorrenti per gli interventi di competenza di altri
    Ministri.".




    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 14.
    (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)

    1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo
    n. 286 del 1998, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
    "1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
    della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
    confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene
    data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente
    autorita' consolare al fine di avviare la procedura di
    identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei
    requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la
    cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
    2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
    legislativo n. 286 del 1998 e' sostituita dalla seguente: "Espulsione
    a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione
    dell'espulsione".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Nota all'art. 14:
    - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 15 (Espulsione a titolo di misura di sicurezza
    e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione) - 1. Fuori
    dei casi previsti dal codice penale, il giudice puo'
    ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato
    per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381
    del codice di procedura penale, sempre che risulti
    socialmente pericoloso.
    1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
    cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una
    pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente
    da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
    comunicazione al questore ed alla competente autorita'
    consolare al fine di avviare la procedura di
    identificazione dello straniero e consentire, in presenza
    dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione
    subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare
    o di detenzione.


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 15.
    (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
    o alternativa alla detenzione)

    1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
    286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
    alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare
    sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la
    pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
    penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
    situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di
    dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non
    ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale
    della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ne' le cause
    ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo
    unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione
    per un periodo non inferiore a cinque anni.
    2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche
    se la sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui
    all'articolo 13, comma 4.
    3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei
    casi in cui la condanna riguardi uno o piu' delitti previsti
    dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
    penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti
    con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
    4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
    illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
    dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal
    giudice competente.
    5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
    trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2,
    che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
    due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei
    casi in cui la condanna riguarda uno o piu' delitti previsti
    dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
    penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
    6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 e' il
    magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
    formalita', acquisite le informazioni degli organi di polizia
    sull'identita' e sulla nazionalita' dello straniero. Il decreto di
    espulsione e' comunicato allo straniero che, entro il termine di
    dieci giorni, puo' proporre opposizione dinanzi al tribunale di
    sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
    7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 e'
    sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
    decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di
    detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i
    necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
    competente per il luogo di detenzione dello straniero con la
    modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
    pubblica.
    8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di dieci anni
    dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo
    straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello
    Stato. In tale caso, lo stato di detenzione e' ripristinato e
    riprende l'esecuzione della pena.
    9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
    alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 15:
    - Per il testo degli articoli 13 e 14 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. rispettivamente
    nelle note agli articoli 12 e 13.
    - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
    dell'art. 163 del codice penale:
    "Art. 163 (Sospensione condizionale della pena) -
    Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o
    all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
    pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
    ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una
    pena privativa della liberta' personale per un tempo non
    superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo'
    ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
    termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e di
    due anni se la condanna e' per contravvenzione.
    Se il reato e' stato commesso da un minore degli
    anni diciotto, la sospensione puo' essere ordinata quando
    si infligga una pena restrittiva della liberta' personale
    non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che,
    sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
    dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della
    liberta' personale per un tempo non superiore, nel
    complesso, a tre anni.
    Se il reato e' stato commesso da persona di eta'
    superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
    o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
    essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva
    della liberta' personale non superiore a due anni e sei
    mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
    pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
    equivalente ad una pena privativa della liberta' personale
    per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei
    mesi.


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 16.
    (Diritto di difesa)

    1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto
    legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "Lo straniero" sono
    inserite le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo la parola:
    "richiesta" sono inserite le seguenti: "della parte offesa o".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 16:
    - Si riporta il testo integrale dell'art. 17 del
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
    dalla presente legge:
    "Art. 17 (Diritto di difesa) - 1. Lo straniero parte
    offesa ovvero sottoposto a procedimento penale e'
    autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
    necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo
    fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per
    i quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e'
    rilasciata dal questore anche per il tramite di una
    rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
    richiesta della parte offesa o dell'imputato o del
    difensore.".


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 17.
    (Determinazione dei flussi di ingresso)

    1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
    n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
    "Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
    all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente
    nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di
    propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
    b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate"
    sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per
    parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta
    di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di
    essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
    rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
    professionali dei lavoratori stessi, nonche'";
    c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
    "4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono
    altresi' essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta
    di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
    elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero
    del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il
    regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione
    con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari
    stanziamenti di bilancio.
    4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
    ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto
    sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel
    territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
    relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
    alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 17:
    - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 21 (Determinazione dei flussi di ingresso) -
    1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di
    lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo,
    avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei
    decreti di cui all'art. 3, comma 4. Nello stabilire le
    quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
    all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano
    adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o
    nella riammissione di propri cittadini destinatari di
    provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti altresi'
    assegnate in via preferenziale quote riservate ai
    lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
    genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
    residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere
    inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
    rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
    qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonche'
    agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali
    il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
    Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della
    previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
    regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di
    riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere
    definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
    stagionale, con le corrispondenti autorita' nazionali
    responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei
    paesi di provenienza.
    2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
    possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con
    contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori
    per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
    tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori
    devono rientrare nel paese di provenienza.
    3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e
    modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
    4. I decreti annuali devono tenere conto delle
    indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o
    mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza
    sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
    disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul
    numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
    europea iscritti nelle liste di collocamento.
    4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali
    devono altresi' essere predisposti in base ai dati sulla
    effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
    bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe
    informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
    delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
    di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
    altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
    ordinari stanziamenti di bilancio".
    4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il
    30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
    ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione
    degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
    contenente anche le indicazioni previsionali relative ai
    flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
    capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
    5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
    possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono
    fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
    anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
    identificate dalle medesime intese, specificando le loro
    qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati
    dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono
    inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per
    il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
    e della previdenza sociale.
    6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al
    presente testo unico, il Ministro degli affari esteri,
    d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
    sociale, puo' predisporre progetti integrati per il
    reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
    origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
    idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza,
    ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e
    privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti
    anche per altri Paesi.
    7. Il regolamento di attuazione prevede forme di
    istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle
    offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei
    lavoratori stranieri e stabilisce le modalita' di
    collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto
    nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le
    questure.
    8. L'onere derivante dal presente articolo e'
    valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno
    1998.".


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 18.
    (Lavoro subordinato a tempo determinato
    e indeterminato e lavoro autonomo)

    1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
    286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e
    indeterminato) - 1. In ogni provincia e' istituito presso la
    prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
    l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo
    all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo
    determinato ed indeterminato.
    2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
    soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto
    di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
    straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico
    per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in
    cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la
    prestazione lavorativa:
    a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
    b) idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
    alloggiativa per il lavoratore straniero;
    c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
    relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte
    dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero
    nel Paese di provenienza;
    d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione
    concernente il rapporto di lavoro.
    3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello
    straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
    soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione
    di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di
    una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma
    5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
    attuazione.
    4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di
    cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del
    decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
    alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per
    l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli
    altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni
    altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
    dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
    Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da
    parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via
    telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una
    certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole
    altresi' al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che
    il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
    procede ai sensi del comma 5.
    5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
    massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a
    condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma
    2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
    alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il
    nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
    qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
    dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
    documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
    consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
    subordinato ha validita' per un periodo non superiore a sei mesi
    dalla data del rilascio.
    6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello
    straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il
    visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato
    dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni
    dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
    l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del
    contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di
    quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita' consolare competente
    ed al centro per l'impiego competente.
    7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello
    unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro
    intervenuto con lo straniero, e' punito con la sanzione
    amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e
    l'irrogazione della sanzione e' competente il prefetto.
    8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso
    in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve
    essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
    Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
    9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti
    telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
    extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per
    motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e
    comunicano altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari
    ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
    delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
    lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni
    pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
    convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse
    informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle
    questure, all'ufficio finanziario competente che provvede
    all'attribuzione del codice fiscale.
    10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero
    del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
    osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di
    cui all'articolo 3, comma 4.
    11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di
    revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai
    suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in
    possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
    il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle
    liste di collocamento per il periodo di residua validita' del
    permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
    soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei
    mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di
    comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione
    del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita'
    rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
    12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
    lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
    presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non
    sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o
    annullato, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
    l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
    13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
    dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
    extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
    sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un
    accordo di reciprocita' al verificarsi della maturazione dei
    requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
    sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito
    contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8
    agosto 1995, n. 335.
    14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
    sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
    lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro
    in Italia.
    15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
    riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
    all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
    delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per
    l'impiego, dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
    qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo'
    inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i
    corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
    della Repubblica.
    16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
    regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
    Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione".
    2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto
    legislativo n. 286 del 1998 e' aggiunto, in fine, il seguente
    periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
    altresi', allo straniero la certificazione dell'esistenza dei
    requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti
    previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del
    permesso di soggiorno per lavoro autonomo".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 18:
    - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
    legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle
    regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia
    di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge
    15 marzo 1997, n. 59):
    "Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema
    regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione
    amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
    dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
    disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione
    tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
    e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi
    entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e
    h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle
    province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2,
    comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di
    cui al comma 1;
    b) costituzione di una commissione regionale
    permanente tripartita quale sede concertativa di
    progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto
    alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di
    competenza regionale; la composizione di tale organo
    collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
    regionale competente per materia di cui alla lettera c),
    delle parti sociali sulla base della rappresentativita'
    determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,
    rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti
    sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita'
    nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
    c) costituzione di un organismo istituzionale
    finalizzato a rendere effettiva, sul territorio,
    l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche
    attive del lavoro e le politiche formative, composto da
    rappresentanti istituzionali della regione, delle province
    e degli altri enti locali;
    d) affidamento delle funzioni di assistenza
    tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2,
    comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di
    personalita' giuridica, con autonomia patrimoniale e
    contabile avente il compito di collaborare al
    raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel
    rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b).
    Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema
    informativo del lavoro di cui all'art. 11;
    e) gestione ed erogazione da parte delle province
    dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti
    ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture
    denominate "centri per l'impiego";
    f) distribuzione territoriale dei centri per
    l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non
    inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
    socio geografiche;
    g) possibilita' di attribuzione alle province
    della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i
    centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti
    conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
    h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al
    comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori
    rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
    anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
    sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
    richiesta.
    2. Le province individuano adeguati strumenti di
    raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la
    partecipazione degli stessi alla individuazione degli
    obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle
    funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
    comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
    anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle
    amministrazioni provinciali.
    3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono
    essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.
    - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
    legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per
    agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in
    attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge
    17 maggio 1999, n. 144):
    "Art. 2 (Stato di disoccupazione). - 1. La
    condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f),
    dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato
    presso il servizio competente nel cui ambito territoriale
    si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una
    dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
    e successive modificazioni, che attesti l'eventuale
    attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche'
    l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
    lavorativa.
    2. In sede di prima applicazione del presente
    decreto gli interessati all'accertamento della condizione
    di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a
    presentarsi presso il servizio competente per territorio
    entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
    del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma
    1.
    3. A far data dalla prima presentazione presso il
    servizio competente decorrono i termini da prendere in
    considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi
    obblighi di presentazione dal servizio medesimo
    eventualmente disposti, nonche' dell'accertamento della
    condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d).
    4. I servizi competenti sono comunque tenuti a
    verificare l'effettiva persistenza della condizione di
    disoccupazione, provvedendo all'identificazione dei
    disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di
    disoccupazione conseguente a cessazione di attivita'
    diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresi'
    tenuti a verificare la veridicita' della dichiarazione
    dell'interessato circa l'effettivo svolgimento
    dell'attivita' in questione e la sua cessazione. Ai fini
    dell'applicazione del presente comma i servizi competenti
    dispongono indagini a campione sulla veridicita' delle
    dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2,
    lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del
    personale delle direzioni provinciali del lavoro - servizio
    ispezione del lavoro.
    5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e
    con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo
    stato di disoccupazione e' comprovato con dichiarazioni,
    anche contestuali all'istanza, sottoscritte
    dall'interessato. In tali casi, nonche' in quelli di cui al
    comma 1, si applica il decreto del Presidente della
    Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    6. La durata dello stato di disoccupazione si
    calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni
    quindici, all'interno di un unico mese, non si computano,
    mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano
    come un mese intero.
    7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano
    applicazione fino all'emanazione, con decreto del Ministro
    del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
    Conferenza unificata, di norme che prevedono modalita' e
    termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate
    disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le
    procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori
    previste nel regolamento di semplificazione di cui all'art.
    20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n.
    112-bis, e successive modificazioni.
    - Per il testo vigente degli articoli 25 e 26 del
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v.,
    rispettivamente, nelle note agli articoli 28 e 21.
    - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 20, della
    legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
    pensionistico obbligatorio e complementare):
    "Art. 20. Il diritto alla pensione di cui al comma
    19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue
    al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a
    condizione che risultino versati e accreditati in favore
    dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione
    effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
    inferiore a 1, 2 volte l'importo dell'assegno sociale di
    cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto
    requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita'
    contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi
    del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo
    dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano
    i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai
    superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi
    superstiti, che non abbiano diritto a rendite per
    infortunio sul lavoro o malattia professionale in
    conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle
    condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete
    una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno
    di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il
    numero delle annualita' di contribuzione accreditata a
    favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base
    ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per
    periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e'
    calcolata in proporzione alle settimane coperte da
    contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza
    sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina,
    con decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento
    dell'indennita'.
    - La legge 30 marzo 2001, n. 152, reca: "Nuova
    disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
    sociale".


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 19.
    (Titoli di prelazione)

    1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
    286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 23. - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi
    approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome,
    dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e realizzati anche
    in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti
    locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di
    lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati
    al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro
    inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni
    operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono
    essere previste attivita' di istruzione e di formazione professionale
    nei Paesi di origine.
    2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
    a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
    italiani che operano all'interno dello Stato;
    b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
    italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
    c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali
    autonome nei Paesi di origine.
    3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al
    comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita'
    si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
    22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di
    attuazione del presente testo unico.
    4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
    agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
    abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Nota all'art. 19:
    - Per il testo vigente dell'art. 22, commi 3, 4 e 5,
    del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. l'art 18
    della presente legge.


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 20.
    (Lavoro stagionale)

    1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
    286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di lavoro italiano
    o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
    categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in
    Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con
    uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello
    unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi
    dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
    straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
    non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta,
    redatta secondo le modalita' previste dall'articolo 22, deve essere
    immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che
    verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilita' di
    lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale
    offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma
    3.
    2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque
    l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
    decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non
    oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore
    di lavoro.
    3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita' da venti
    giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del
    lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento
    di gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi
    datori di lavoro.
    4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
    indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
    provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per
    il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
    stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non
    abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
    Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
    stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
    determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
    5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4,
    comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono
    stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
    rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di
    lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
    dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di
    lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
    economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
    lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
    lavoro della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o
    indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
    misure complementari relative all'accoglienza.
    6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
    di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di
    soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
    revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 20:
    - Per il testo vigente dell'art. 22 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v.
    nelle note all'art. 2) v. l'art. 18 della presente legge.
    - Per il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
    legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, v. nelle note
    all'art. 18.




    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 21.
    (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
    all'articolo 26, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
    "7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
    reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione
    II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
    relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e
    474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
    rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
    accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 21:
    - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v.
    nelle note all'art. 2), come modificato dalla presente
    legge:
    "Art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).
    - 1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
    appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare
    nel territorio dello Stato un'attivita' non occasionale di
    lavoro autonomo puo' essere consentito a condizione che
    l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge
    ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati
    membri dell'Unione europea.
    2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare
    in Italia una attivita' industriale, professionale,
    artigianale o commerciale, ovvero costituire societa' di
    capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve
    altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per
    l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in
    Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
    legge italiana per l'esercizio della singola attivita',
    compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in
    albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
    dell'autorita' competente in data non anteriore a tre mesi
    che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
    dell'autorizzazione o della licenza prevista per
    l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende
    svolgere.
    3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea
    deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
    alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti
    lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
    dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
    sanitaria.
    4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli
    previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
    5. La rappresentanza diplomatica o consolare,
    accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente
    articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
    affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero
    eventualmente competente in relazione all'attivita' che lo
    straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di
    ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione
    dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti
    numerici stabiliti a norma dell'art. 3, comma 4, e
    dell'art. 21. La rappresentanza diplomatica o consolare
    rilascia, altresi', allo straniero la certificazione
    dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
    ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 5, comma
    3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per
    lavoro autonomo.
    6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate
    secondo le modalita' previste dal regolamento di
    attuazione.
    7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve
    essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla
    data di presentazione della domanda e della relativa
    documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta
    giorni dalla data del rilascio.
    7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile
    per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo
    III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n.
    633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del
    diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice
    penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
    rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
    accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
    pubblica".


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 22.
    (Attivita' sportive)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
    all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
    "r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
    sanitarie pubbliche e private;";
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
    "5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
    culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
    (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle
    politiche sociali, e' determinato il limite massimo annuale
    d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a
    titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
    federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
    CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro
    vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
    di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche
    al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Nota all'art. 22:
    - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari).
    - 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
    articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
    cui all'art. 3, comma 4, il regolamento di attuazione
    disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
    delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
    permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
    delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
    a) dirigenti o personale altamente specializzato
    di societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di
    uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la
    sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato
    membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
    dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
    o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
    b) lettori universitari di scambio o di madre
    lingua;
    c) professori universitari e ricercatori destinati
    a svolgere in Italia un incaricato accademico o
    un'attivita' retribuita di ricerca presso universita',
    istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
    d) traduttori e interpreti;
    e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
    corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
    domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
    degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
    che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
    rapporto di lavoro domestico;
    f) persone che, autorizzate a soggiornare per
    motivi di formazione professionale, svolgano periodi
    temporanei di addestramento presso datori di lavoro
    italiani effettuando anche prestazioni che rientrano
    nell'ambito del lavoro subordinato;
    g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
    imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
    ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
    adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
    limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
    tali compiti o funzioni siano terminati;
    h) lavoratori marittimi occupati nella misura e
    con le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
    i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti
    da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,
    residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente
    retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti
    dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o
    straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel
    territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
    contratto di appalto stipulato tra le predette persone
    fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
    quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto
    delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della
    legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme
    internazionali e comunitarie;
    l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
    viaggianti all'estero;
    m) personale artistico e tecnico per spettacoli
    lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
    n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare
    presso locali di intrattenimento;
    o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali
    o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
    pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
    manifestazioni culturali o folcloristiche;
    p) stranieri che siano destinati a svolgere
    qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica
    presso societa' sportive italiane ai sensi della legge
    23 marzo 1981, n. 91;
    q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
    accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
    da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
    emittenti radiofoniche o televisive straniere;
    r) persone che, secondo le norme di accordi
    internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
    attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
    prog
    Art. 23.
    (Ricongiungimento familiare)

    1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo
    n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
    "b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per
    ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del
    loro stato di salute che comporti invalidita' totale";
    2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
    "qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
    provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri
    figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati
    gravi motivi di salute";
    3) la lettera d) e' abrogata;
    b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
    "7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
    corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante
    i rapporti di parentela, coniugio e la minore eta', autenticata
    dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo sportello unico
    per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del
    Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale
    ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
    dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche
    mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
    requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
    richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
    8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
    l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
    rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
    della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
    l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda
    e della relativa documentazione.
    9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
    altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma
    5".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Nota all'art. 23:
    - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo
    straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
    familiari:
    a) coniuge non legalmente separato;
    b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati
    fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente
    separati, a condizione che l'altro genitore, qualora
    esistente, abbia dato il suo consenso;
    b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non
    possano per ragioni oggettive provvedere al proprio
    sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
    invalidita' totale;
    c) genitori a carico qualora non abbiano altri
    figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
    ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano
    impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
    motivi di salute;
    d) abrogata.
    2. Ai fini del ricongiungimento si considerano
    minori i figli di eta' inferiore a 18 anni. I minori
    adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
    ai figli.
    3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero
    che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
    disponibilita':
    a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi
    previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
    residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di
    eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
    del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
    effettivamente dimorera';
    b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite
    non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si
    chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
    dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
    ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
    dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
    ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della
    determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
    annuo complessivo dei familiari conviventi con il
    richiedente.
    4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello
    straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di
    ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di
    durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
    occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei
    familiari con i quali e' possibile attuare il
    ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di
    disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
    5. Oltre a quanto previsto dall'art. 28, comma 2, e'
    consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o
    comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare
    il ricongiungimento.
    6. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, e'
    consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio
    minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore
    naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in
    Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di
    alloggio e di reddito di cui al comma 3.
    7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
    familiare, corredata della prescritta documentazione
    compresa quella attestante i rapporti di parentela,
    coniugio e la minore eta', autenticata dall'autorita'
    consolare italiana, e' presentata allo sportello unico per
    l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
    del Governo competente per il luogo di dimora del
    richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con
    timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
    ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante
    accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
    requisiti di cui al presente articolo, emette il
    provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego
    del nulla osta.
    8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del
    nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di
    ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e
    consolari italiane, dietro esibizione della copia degli
    atti contrassegnata dallo sportello unico per
    l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione
    della domanda e della relativa documentazione.
    9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
    italiane rilasciano altresi' il visto di ingresso al
    seguito nei casi previsti dal comma 5.".





    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 24.
    (Permesso di soggiorno per motivi familiari)

    1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo
    n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di
    separazione", sono inserite le seguenti: "In caso di morte del
    familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Nota all'art. 24:
    - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi
    familiari). - 1. Fatti salvi i casi di rilascio o di
    rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno
    per motivi familiari e' rilasciato:
    a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia
    con visto di ingresso per ricongiungimento familiare,
    ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio
    familiare nei casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto
    di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
    b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad
    altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto
    matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
    italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero
    con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
    c) al familiare straniero regolarmente
    soggiornante, in possesso dei requisiti per il
    ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato
    membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con
    straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
    il permesso del familiare e' convertito in permesso di
    soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere
    richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo
    di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
    Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal
    possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del
    familiare;
    d) al genitore straniero, anche naturale, di
    minore italiano residente in Italia. In tal caso il
    permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato
    anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di
    soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
    stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge
    italiana.
    1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al
    comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia
    accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva
    convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.
    2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari
    consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a
    corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
    nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
    subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta'
    per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
    3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha
    la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
    straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
    ai sensi dell'art. 29 ed e' rinnovabile insieme con
    quest'ultimo.
    4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento
    con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
    europea, ovvero con straniero titolare della carta di
    soggiorno di cui all'art. 9, e' rilasciata una carta di
    soggiorno.
    5. In caso di morte del familiare in possesso dei
    requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione
    legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio
    che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento
    del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno
    puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato,
    per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi
    di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
    6. Contro il diniego del nulla osta al
    ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per
    motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti
    dell'autorita' amministrativa in materia di diritto
    all'unita' familiare, l'interessato puo' presentare ricorso
    al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede,
    sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e
    seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
    accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto
    anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento
    sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni
    altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del
    presente comma e' valutato in lire 150 milioni annui a
    decorrere dall'anno 1998".


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 25.
    (Minori affidati al compimento della maggiore eta)

    1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
    n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    "1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere
    rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
    lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta',
    sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i
    minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non
    accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a
    due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
    un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che
    comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
    Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del
    Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
    1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con
    idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore eta'
    del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si
    trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha
    seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
    un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita'
    lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla
    legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se
    non ancora iniziato.
    1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
    del presente articolo e' portato in detrazione dalle quote di
    ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3,
    comma 4".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 25:
    - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati
    al compimento della maggiore eta). - 1. Al compimento
    della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono
    state applicate le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1
    e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'art. 2
    della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato
    un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
    lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
    sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso
    al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
    all'art. 23.
    1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1
    puo' essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
    lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
    compimento della maggiore eta', sempreche' non sia
    intervenuta una decisione del Comitato per i minori
    stranieri di cui all'art. 33, ai minori stranieri non
    accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non
    inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale
    e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
    rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
    registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
    ministri ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente
    della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
    1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
    provare con idonea documentazione, al momento del
    compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui
    al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
    nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
    progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
    un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
    attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le
    modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in
    possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
    iniziato.
    1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
    rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in
    detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
    decreti di cui all'art. 3, comma 4".
    - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
    dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286:
    "Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). - 1. Al
    fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori
    stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello
    Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni
    interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico
    del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza
    del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei
    Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
    giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della
    Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due
    rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
    italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province
    d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di
    organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel
    settore dei problemi della famiglia.
    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
    degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
    sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
    concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
    conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti
    del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
    esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
    particolare sono stabilite:
    a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
    soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
    in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
    nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
    temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
    italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
    rimpatrio dei medesimi;
    b) le modalita' di accoglienza dei minori
    stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello
    Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali
    degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del
    Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni
    interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio
    assistito e del ricongiungimento del minore con la sua
    famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
    2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
    straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
    2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
    risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
    procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
    rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
    esigenze processuali.
    3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
    attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in
    dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
    Dipartimento medesimo.".
    - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
    dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
    31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di
    attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
    la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
    dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286):
    "Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti
    che svolgono attivita' a favore degli immigrati). - 1.
    Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
    Dipartimento per gli affari sociali, e' istituito il
    registro delle associazioni, degli enti e degli altri
    organismi privati che svolgono le attivita' a favore degli
    stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro
    e' diviso in tre sezioni:
    a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,
    enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per
    favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi
    dell'art. 42 del testo unico;
    b) nella seconda sono iscritti associazioni ed
    enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per
    l'ingresso degli stranieri per il loro inserimento nel
    mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico;
    c) nella terza sezione sono iscritti associazioni,
    enti ed altri organismi privati abilitati alla
    realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
    sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
    2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1,
    lettera a), e' condizione necessaria per accedere
    direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o
    con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo
    nazionale per l'integrazione di cui all'art. 45 del testo
    unico.
    3. Non possono essere iscritti nel registro le
    associazioni, enti o altri organismi privati il cui
    rappresentante legale o uno o piu' componenti degli organi
    di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a
    procedimenti per l'applicazione di una misura di
    prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati
    previsti dal testo unico o risultino essere stati
    sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche'
    con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui
    agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
    salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
    provvedimento che esclude il reato o la responsabilita'
    dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della
    riabilitazione.".


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 26.
    (Accesso ai corsi delle universita)

    1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto
    legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
    "5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a
    parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
    titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
    lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
    asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero
    agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in
    possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonche'
    agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi
    finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o
    internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese
    bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli
    di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per
    l'ingresso per studio".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Nota all'art. 26:
    - Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 39 (Accesso ai corsi delle universita). - 1.
    In materia di accesso all'istruzione universitaria e di
    relativi interventi per il diritto allo studio e'
    assicurata la parita' di trattamento tra lo straniero e il
    cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al
    presente articolo.
    2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti
    delle loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative
    volte al conseguimento degli obiettivi del documento
    programmatico di cui all'art. 3, promuovendo l'accesso
    degli stranieri ai corsi universitari di cui all'art. 1
    della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli
    orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
    all'inserimento di una quota di studenti universitari
    stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei
    stranieri per la mobilita' studentesca, nonche'
    organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza.
    3. Con il regolamento di attuazione sono
    disciplinati:
    a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
    conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
    soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle
    modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica
    da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
    regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
    luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi
    sufficienti di sostentamento da parte dello studente
    straniero;
    b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per
    motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di
    attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello
    straniero titolare;
    c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e
    premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di
    corso successivi al primo, in coordinamento con la
    concessione delle provvidenze previste dalla normativa
    vigente in materia di diritto allo studio universitario e
    senza obbligo di reciprocita';
    d) i criteri per la valutazione della condizione
    economica dello straniero ai fini dell'uniformita' di
    trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di
    cui alla lettera c);
    e) la realizzazione di corsi di lingua italiana
    per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione
    universitaria in Italia;
    f) il riconoscimento dei titoli di studio
    conseguiti all'estero.
    4. In base alle norme previste dal presente articolo
    e dal regolamento di attuazione, sulla base delle
    disponibilita' comunicate dalle universita', e'
    disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli
    affari esteri, di concerto con il Ministro dell'universita'
    e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
    dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
    permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione
    universitaria degli studenti stranieri residenti
    all'estero. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento
    per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
    per materia che si esprimono entro i successivi trenta
    giorni.
    5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi
    universitari, a parita' di condizioni con gli studenti
    italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno,
    ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
    per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
    politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
    ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno
    un anno in possesso di titolo di studio superiore
    conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque
    residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle
    scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o
    internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto
    di intese bilaterali o di normative speciali per il
    riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le
    condizioni generali richieste per l'ingresso


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 27.
    (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
    all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato
    agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che
    dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il
    soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
    regolamenti vigenti in materia";
    c) il comma 5 e' abrogato;
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    "6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
    regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
    biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro
    subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
    condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di
    edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
    agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli
    enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al
    credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
    locazione della prima casa di abitazione".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Nota all'art. 27:
    - Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 40 (Centri di accoglienza. Accesso
    all'abitazione). - 1. Le regioni, in collaborazione con le
    province e con i comuni e con le associazioni e le
    organizzazioni di volontariato predispongono centri di
    accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
    ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi
    dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti
    per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
    impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
    esigenze alloggiative e di sussistenza.
    1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale
    e' riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi
    dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con
    le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi
    del presente testo unico e delle leggi e regolamenti
    vigenti in materia.
    2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a
    rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu'
    breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono,
    ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a
    favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti.
    Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali
    dei centri e consente convenzioni con enti privati e
    finanziamenti.
    3. Per centri di accoglienza si intendono le
    strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono
    alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
    nonche', ove possibile, all'offerta di occasioni di
    apprendimento della lingua italiana, di formazione
    professionale, di scambi culturali con la popolazione
    italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri
    impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo
    strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia
    personale per le esigenze di vitto e alloggio nel
    territorio in cui vive lo straniero.
    4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo'
    accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati,
    predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
    regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli
    stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
    volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati,
    nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
    organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
    stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione
    alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
    calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio
    ordinario in via definitiva.
    5. Abrogato.
    6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e
    gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di
    permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una
    regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro
    autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di
    parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
    residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
    agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o
    dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
    abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
    recupero, acquisto e locazione della prima casa di
    abitazione".
    Note all'art. 28
    - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
    presente legge:
    "Art. 25 (Previdenza e assistenza per i lavoratori
    stagionali). - 1. In considerazione della durata limitata
    dei contratti nonche' della loro specificita', agli
    stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
    stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e
    assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei
    settori di attivita':
    a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e
    i superstiti;
    b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
    le malattie professionali;
    c) assicurazione contro le malattie;
    d) assicurazione di maternita'.
    2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per
    il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la
    disoccupazione involontaria, il datore di lavoro e' tenuto
    a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
    (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei
    medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle
    modalita' stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
    destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a
    favore dei lavoratori di cui all'art. 45.
    3. Nei decreti attuativi del documento programmatico
    sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalita' degli
    interventi di cui al comma 2.
    4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si
    applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il
    settore di svolgimento dell'attivita' lavorativa.
    5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
    applicano le disposizioni dell'art. 22, comma 13,
    concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o
    ente assicuratore dello Stato di provenienza. E' fatta
    salva la possibilita' di ricostruzione della posizione
    contributiva in caso di successivo ingresso".
    - Per il testo vigente dell'art. 26, del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. nelle note all'art.
    21.


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 28.
    (Aggiornamenti normativi)

    1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
    ovunque ricorrano, le parole: "ufficio periferico del Ministero del
    lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti:
    "prefettura-ufficio territoriale del Governo" e le parole: "il
    pretore" sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale in
    composizione monocratica".
    2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo
    n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 e' sostituito dal
    seguente: "Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano
    le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il
    trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello
    Stato di provenienza".
    3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo
    n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente
    garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse.


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 29.
    (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso
    e sul soggiorno dello straniero)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
    all'articolo 30, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    "1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1,
    lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al
    matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal
    matrimonio sia nata prole".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Nota all'art. 29:
    - Per il testo vigente dell'art. 30 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v., nelle note all'art.
    24.


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 30.
    (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche
    e degli uffici consolari)

    1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio
    connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge,
    e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli
    affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione
    del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
    di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione
    dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo
    della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unita',
    anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152,
    primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
    1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il
    contratto puo' essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi
    di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo
    153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della
    Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unita' di personale sono
    destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette
    sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di
    unita' di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali e'
    conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali
    in materia di immigrazione ed asilo, nonche' di rilascio dei visti di
    ingresso.
    2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano
    le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo
    153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
    1967.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Nota all'art. 30:
    - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
    degli articoli 152, primo comma, e 153, del decreto del
    Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
    (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
    "Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici
    consolari di prima categoria e gli istituti italiani di
    cultura possono assumere personale a contratto per le
    proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione
    dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente
    complessivo pari a 1.827 unita' per le rappresentanze
    diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unita' per gli
    istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto
    svolgono le mansioni previste nei contratti individuali,
    tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli
    uffici all'estero".
    "Art. 153 (Assunzione di impiegati temporanei). - Le
    rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli
    istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a
    sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di
    assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non
    superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si
    trovino in una delle situazioni che comportano la
    sospensione del trattamento economico.
    Per particolari esigenze di servizio, gli uffici
    all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei
    limiti del contingente di cui all'art. 152, impiegati
    temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti
    contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle
    particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un
    periodo non superiore a sei mesi.
    Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non
    possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se
    non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza
    del loro precedente rapporto di impiego".


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 31.
    (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)

    1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge
    30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
    28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Il questore
    territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste
    negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di
    soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
    riconoscimento".


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 31:
    - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
    30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in
    materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
    cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
    cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel
    territorio dello Stato), come modificato dalla presente
    legge:
    "Art. 1 (Rifugiati). - 1. Dalla data di entrata in
    vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento
    interno gli effetti della dichiarazione di limitazione
    geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18
    della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata
    con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia
    all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il
    Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale
    ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
    2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della
    norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi
    dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a
    riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
    vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per
    l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di
    rifugiato, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
    3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato"
    dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
    (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su
    domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente
    decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato.
    Tale riconoscimento non comporta l'erogazione
    dell'assistenza.
    4. Non e' consentito l'ingresso nel territorio dello
    Stato dello straniero che intende chiedere il
    riconoscimento dello status di rifugiato quando, da
    riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera,
    risulti che il richiedente:
    a) sia stato gia' riconosciuto rifugiato in altro
    Stato. In ogni caso non e' consentito il respingimento
    verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
    b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
    appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di
    Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno,
    non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
    del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In
    ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno
    degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
    c) si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1,
    paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
    d) sia stato condannato in Italia per uno dei
    delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
    procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza
    dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di
    tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad
    organizzazioni terroristiche.
    5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero
    che intende entrare nel territorio dello Stato per essere
    riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e,
    in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di
    frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati,
    viene data comunicazione della domanda al tribunale dei
    minori competente per territorio ai fini della adozione dei
    provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le
    ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio
    nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente
    competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli
    articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso
    di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della
    procedura di riconoscimento.
    6. Avverso la decisione di respingimento presa in
    base ai commi 4 e 5 e' ammesso ricorso giurisdizionale.
    7. Abrogato.
    8. Con decreto del Ministro dell'interno, di
    concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro
    sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
    di conversione del presente decreto, sono stabilite la
    misura e le modalita' di erogazione del contributo di cui
    al comma 7.
    9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e
    7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire
    67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni
    1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000
    milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
    4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno
    per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni
    successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante
    corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
    fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856
    dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
    1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
    "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
    All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una
    nuova specifica autorizzazione legislativa.
    10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
    bilancio.
    11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle
    disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori
    immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello
    status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a
    interventi di prima assistenza.".


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 32.
    (Procedura semplificata)

    1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, il comma 7 e' abrogato;
    b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
    "Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo
    non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di
    asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per il tempo
    strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla
    permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del
    testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
    dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
    a) per verificare o determinare la sua nazionalita' o identita',
    qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o
    d'identita', oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato
    documenti risultati falsi;
    b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo,
    qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
    c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento
    del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
    2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
    a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo
    presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di
    eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
    condizioni di soggiorno irregolare;
    b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte
    di uno straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione
    o respingimento.
    3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere
    a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), e' attuato nei
    centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento.
    Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le
    modalita' di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti
    adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
    (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di
    identificazione sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti
    dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli
    organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
    nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
    4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si
    osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza
    temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sara' comunque
    consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara'
    altresi' consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
    dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
    Ministero dell'interno.
    5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata
    di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora
    conclusa, allo straniero e' concesso un permesso di soggiorno
    temporaneo fino al termine della procedura stessa.
    Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle
    lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis e' istituita la
    procedura semplificata per la definizione della istanza di
    riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalita' di cui
    ai commi da 2 a 6.
    2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
    rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore
    competente per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata
    dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
    centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro
    due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
    trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
    territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che,
    entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione,
    provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi
    tre giorni.
    3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
    rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore
    competente per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata
    dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
    centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo
    unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove gia'
    sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in
    composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per
    ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura
    di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento
    dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della
    documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
    riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni
    dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.
    La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
    4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo
    1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
    5. Lo Stato italiano e' competente all'esame delle domande di
    riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo,
    ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino
    ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
    6. La commissione territoriale, integrata da un componente della
    Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci
    giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente
    motivata dello straniero di cui e' disposto il trattenimento in uno
    dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La
    richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque
    giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso
    avverso la decisione della commissione territoriale e' presentato al
    tribunale in composizione monocratica territorialmente competente
    entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze
    diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di
    allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo puo'
    tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a
    rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La
    decisione di rigetto del ricorso e' immediatamente esecutiva.
    Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1. Presso le
    prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il
    regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le
    commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
    rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
    dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera
    prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da
    un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR.
    Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
    Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del
    Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello
    status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da
    un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di
    componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in
    relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle
    domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di
    valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di
    competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parita',
    prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a
    particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono
    essere composte da personale posto in posizione di distacco o di
    collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al
    precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la
    corresponsione di compensi o di indennita' di qualunque natura.
    2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore
    provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
    commissione territoriale per il riconoscimento dello status di
    rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La
    decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
    3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le
    commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio
    con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate
    con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al
    richiedente, unitamente all'informazione sulle modalita' di
    impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del
    testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
    dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
    4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali
    valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del
    citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le
    conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
    convenzioni internazionali di cui l'Italia e' firmataria e, in
    particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la
    salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
    ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
    5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali e' ammesso
    ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide
    ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
    Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di
    asilo) - 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello
    status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e'
    trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di
    seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del
    Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei
    Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione e'
    presieduta da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio
    presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario
    della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
    prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili
    e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica
    sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in
    Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresi', un
    supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, puo' essere
    articolata in sezioni di analoga composizione.
    2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e
    coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e
    aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta
    di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e
    cessazione degli status concessi.
    3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono
    stabilite le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale e
    di quelle territoriali.
    Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
    rifugiati) - 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati
    all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e
    degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria
    possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente
    asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
    ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
    2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la
    Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
    agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse
    del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei
    servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
    all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa
    territoriale.
    3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
    a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione
    delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta
    gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca;
    b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
    all'articolo 1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi
    gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
    c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di
    cui all'articolo 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione
    di un contributo economico di prima assistenza in favore del
    richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli
    1-bis e 1-ter e che non e' accolto nell'ambito dei servizi di
    accoglienza di cui al comma 1.
    4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di
    protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con
    permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle
    disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
    sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
    luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello
    nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
    dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni
    italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione,
    promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti
    locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il
    servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
    5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
    a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo,
    dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
    b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello
    locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
    c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
    d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella
    predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
    e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari
    esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione
    internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o
    internazionali, a carattere umanitario.
    6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale
    sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui
    all'articolo 1-septies.
    Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i servizi
    dell'asilo) - 1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli
    interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero
    dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le politiche e i
    servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da:
    a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5
    "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di
    previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate
    agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16
    milioni di euro;
    b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi
    comprese quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e
    2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero
    dell'economia e delle finanze;
    c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati,
    enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi
    dell'Unione europea.
    2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
    all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
    di cui al medesimo comma 1.
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
    2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione e'
    autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per
    l'anno 2003.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 32:
    - Per il testo vigente dell'art. 1 del decreto-legge
    30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note all'art.
    31.
    - Per il testo vigente dell'art. 14, del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v, nelle note
    all'articolo 13.
    Note all'art. 33
    - Per il testo dell'art. 5-bis del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. l'art. 6 della
    presente legge.
    - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
    degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale:
    "Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1.
    Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
    all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
    non colposo, consumato o tentato per il quale la legge
    stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
    inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
    anni.
    2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
    ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
    all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
    seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
    a) delitti contro la personalita' dello Stato
    previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
    quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
    nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
    b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
    dall'art. 419 del codice penale;
    c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti
    nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
    stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
    a tre anni o nel massimo a dieci anni;
    d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
    dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto
    dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
    minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
    e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento
    della prostituzione minorile previsto dall'articolo
    600-quinquies del codice penale;
    e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza
    aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
    n. 533 quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero
    2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in
    quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
    all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
    e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis
    del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
    attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del
    codice penale;
    f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del
    codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del
    codice penale;
    g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
    nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
    in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
    tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
    clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
    quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
    18 aprile 1975, n. 110;
    h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
    psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica
    9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
    prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
    i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
    di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la
    legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
    minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
    l) delitti di promozione, costituzione, direzione
    e organizzazione delle associazioni segrete previste
    dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
    associazioni di carattere militare previste dall'art. 1
    della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
    movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
    legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
    associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
    3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
    l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
    direzione e organizzazione della associazione di tipo
    mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
    m) delitti di promozione, direzione, costituzione
    e organizzazione della associazione per delinquere prevista
    dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se
    l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
    fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
    d), f), g), i) del presente comma.
    3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
    l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
    proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
    all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
    nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
    querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
    "Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1.
    Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
    facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
    delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
    legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
    massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
    quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
    inferiore nel massimo a cinque anni.
    2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
    hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
    flagranza di uno dei seguenti delitti:
    a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
    previsto dall'art. 316 del codice penale;
    b) corruzione per un atto contrario ai doveri
    d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321, del
    codice penale;
    c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
    prevista dall'art. 336, comma 2, del codice penale;
    d) commercio e somministrazione di medicinali
    guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli
    articoli 443 e 444 del codice penale;
    e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530
    del codice penale;
    f) lesione personale prevista dall'art. 582 del
    codice penale;
    g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
    h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635,
    comma 2, del codice penale;
    i) truffa prevista dall'art. 640 del codice
    penale;
    l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646
    del codice penale;
    m) alterazione di armi e fabbricazione di
    esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24,
    comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
    3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
    l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
    viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
    all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
    nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
    querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
    4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
    procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
    giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
    pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
    dalle circostanze del fatto.
    4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
    richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
    o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
    delle informazioni o il rifiuto di fornirle".




    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 33.
    (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

    1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
    della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale
    di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a
    componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne
    limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
    bisogno familiare, puo' denunciare, entro due mesi dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto
    di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
    per territorio mediante presentazione della dichiarazione di
    emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
    dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a proprie
    spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il
    timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo
    periodo del presente comma e' limitata ad una unita' per nucleo
    familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno
    familiare.
    2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di
    inammissibilita':
    a) le generalita' del datore di lavoro ed una dichiarazione
    attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarita' della
    sua presenza in Italia;
    b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' dei
    lavoratori occupati;
    c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
    d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non
    inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
    nazionale di lavoro di riferimento.
    3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di emersione
    sono allegati:
    a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari
    all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro
    dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed
    interessi;
    b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei
    termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto
    dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.
    286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;
    c) certificazione medica della patologia o handicap del componente
    la famiglia alla cui assistenza e' destinato il lavoratore. Tale
    certificazione non e' richiesta qualora il lavoratore
    extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al
    bisogno familiare.
    4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione
    di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
    competente per territorio verifica l'ammissibilita' e la
    ricevibilita' della dichiarazione e la questura accerta se sussistono
    motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno
    della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
    ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un
    registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di
    cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la
    denuncia.
    5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza
    di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al
    comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le
    parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
    forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
    dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso
    di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.
    Il permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte
    dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e
    della regolarita' della posizione contributiva della manodopera
    occupata. La mancata presentazione delle parti comporta
    l'archiviazione del relativo procedimento.
    6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione
    del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili
    per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di
    carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di
    entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione
    dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di
    emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le
    modalita' di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma
    3, lettera a), nonche' le modalita' per la successiva imputazione
    delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo
    svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione
    alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da
    garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni
    previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresi'
    le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti
    per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati
    antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
    rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:
    a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
    espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di
    soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
    convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non
    ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati
    per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di
    procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
    con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita'
    dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di
    una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della
    riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non
    costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che
    risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
    8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi
    del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di
    immigrazione della presente legge, e' punito con la reclusione da due
    a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 34.
    (Norme transitorie e finali)

    1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente
    legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17,
    comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
    modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed
    integrazione della presente legge, nonche' alla revisione ed
    armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con
    il medesimo regolamento sono definite le modalita' di funzionamento
    dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente
    legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento
    le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere
    svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
    2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della
    presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento
    emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
    1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed
    integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti
    sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di
    asilo, limitatamente alle seguenti finalita':
    a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni,
    nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
    b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gia'
    realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le
    amministrazioni pubbliche;
    c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione
    degli archivi esistenti.
    3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del
    decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto
    dall'articolo 32, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
    vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31
    e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
    predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina
    anteriormente vigente.
    4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione
    di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza,
    accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato
    di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al
    decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della
    presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza,
    puo' disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui
    all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
    n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni
    sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve
    le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 34:
    - Per il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, v. nelle note all'art. 2.
    - Per l'argomento del decreto del Presidente della
    Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note all'art.
    25.
    - Per il testo dell'art. 1-bis, comma 3, del
    decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (per
    l'argomento v. nelle note all'art. 31), v. l'art. 32 della
    presente legge.
    - Per il testo vigente degli articoli 2-bis e 40,
    del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v.,
    rispettivamente, l'art. 2, nonche' nelle note all'art. 27
    della presente legge.


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 35.
    (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione
    e della polizia delle frontiere)

    1. E' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
    del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e
    della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di
    coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto
    dell'immigrazione clandestina, nonche' delle attivita' demandate alle
    autorita' di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno
    degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale e' preposto un
    prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.
    2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione
    del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la
    Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere,
    nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
    disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno,
    di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
    dell'articolo 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione
    della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane,
    strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori
    oneri a carico del bilancio dello Stato.
    3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo
    4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e'
    conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia
    stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali
    della Polizia di Stato".
    4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai
    commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo
    17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 35:
    - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 1
    aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
    della pubblica sicurezza):
    "Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della
    pubblica sicurezza). - Il dipartimento della pubblica
    sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni
    centrali:
    a) ufficio per il coordinamento e la
    pianificazione, di cui all'art. 6;
    b) ufficio centrale ispettivo;
    c) direzione centrale della polizia criminale;
    d) direzione centrale per gli affari generali;
    e) direzione centrale della polizia di
    prevenzione;
    f) direzione centrale per la polizia stradale,
    ferroviaria, di frontiera e postale;
    g) direzione centrale del personale;
    h) direzione centrale per gli istituti di
    istruzione;
    i) direzione centrale dei servizi
    tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
    l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
    1-bis) direzione generale di sanita', cui e'
    preposto, il dirigente generale medico del ruolo
    professionale dei sanitari della Polizia di Stato.
    Al dipartimento e' proposto il capo della
    polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,
    nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
    previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
    proposta del Ministro dell'interno.
    Al capo della polizia-direttore generale della
    pubblica sicurezza e' attribuita una speciale indennita'
    pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
    ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
    concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime
    modalita' si provvede per il comandante generale dall'Arma
    dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia
    di finanza, per il direttore generale per gli istituti di
    prevenzione e di pena e per il direttore generale per
    l'economia montana e per le foreste.
    Al dipartimento sono assegnati due vice direttori
    generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni
    vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di
    pianificazione.
    Il vice direttore generale della pubblica sicurezza
    con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti
    provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.
    L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del
    Ministro o del direttore generale, ha il compito di
    verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del
    Ministro e del direttore generale; riferire sulla attivita'
    svolta dagli uffici ed organi periferici
    dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare
    l'efficienza dei servizi e la corretta gestione
    patrimoniale e contabile.
    La determinazione del numero e delle competenze
    degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si
    articola il dipartimento della pubblica sicurezza, nonche'
    la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
    disposizione sono effettuate con decreto del Ministro
    dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
    Alla direzione degli uffici e delle direzioni
    centrali sono preposti dirigenti generali.
    Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria
    puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria
    dell'Amministrazione civile dell'interno.".
    - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera
    h), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
    2001, n. 398 (Regolamento recante l'organizzazione degli
    uffici centrali di livello dirigenziale generale del
    Ministero dell'interno), come modificato dalla presente
    legge:
    2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
    articolato secondo i criteri di organizzazione e le
    modalita' stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in
    armonia con i principi generali dell'ordinamento
    ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di
    pari livello anche a carattere interforze:
    (Omissis);
    h) Direzione centrale per la polizia stradale,
    ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali
    della Polizia di Stato;
    (Omissis)".
    - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma
    4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
    "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli
    uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
    emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
    competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
    Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
    principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
    29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
    l'osservanza dei criteri che seguono:
    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
    con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
    tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
    dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
    e l'amministrazione;
    b) individuazione degli uffici di livello
    dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
    diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
    funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
    omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
    duplicazioni funzionali;
    c) previsione di strumenti di verifica periodica
    dell'organizzazione e dei risultati;
    d) indicazione e revisione periodica della
    consistenza delle piante organiche;
    e) previsione di decreti ministeriali di natura
    non regolamentare per la definizione dei compiti delle
    unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
    generali".




    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 36.
    (Esperti della Polizia di Stato)

    1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione
    dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa
    con il Ministero degli affari esteri, puo' inviare presso le
    rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della
    Polizia di Stato in qualita' di esperti nominati secondo le procedure
    e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente
    della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente
    previsto dal citato articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo di
    ulteriori undici unita', riservate agli esperti della Polizia di
    Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente
    comma.
    2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
    determinato nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di
    1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
    corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
    bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
    base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
    Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
    parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
    Ministero.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 36:
    - Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
    Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
    "Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
    affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
    rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
    l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
    particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
    sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
    personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
    carriere direttive o di uguale rango.
    Qualora per speciali esigenze anche di carattere
    tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
    presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
    dello Stato e da enti pubblici, l'amministrazione degli
    affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
    un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
    amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
    materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
    destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
    possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
    i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
    costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
    sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
    dell'incarico, le persone predette prestano promessa
    solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
    decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
    3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
    da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
    alcun genere.
    L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
    all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
    espressamente istituito, sentito il consiglio di
    amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
    dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
    trattamento economico, a quello di primo segretario o di
    consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
    otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
    in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
    competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
    osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
    e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
    disposizioni della parte terza per essi previste.
    Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
    trattamento economico a quello di primo consigliere,
    attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
    termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
    pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
    cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
    successive modificazioni.
    Gli incarichi di cui al presente articolo sono
    conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
    sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di
    concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
    di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il
    Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
    biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
    incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
    anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
    giudizio del Ministro per gli affari esteri.
    Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
    collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
    rispettivi ordinamenti.
    Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
    inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
    permanenti presso organismi internazionali, non possono
    superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli
    affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e
    la previdenza sociale metta a disposizione
    dell'amministrazione degli affari esteri fino a dieci
    funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non
    inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione
    di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del
    presente articolo.
    Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
    esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non
    possono complessivamente superare il numero di ottanta. Le
    disposizioni del presente articolo non si applicano al
    personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
    Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
    disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
    temporanea".


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 37.
    (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo
    sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita'
    di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

    1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge
    30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato
    parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
    di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in
    materia di immigrazione" sono altresi' attribuiti compiti di
    indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente
    legge, nonche' degli accordi internazionali e della restante
    legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il
    Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
    riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita'.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Note all'art. 37:
    - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
    30 settembre 1993, n. 388:
    "Art. 18 - 1. E' istituito un comitato parlamentare
    di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il
    funzionamento della Convenzione di applicazione
    dell'Accordo di Schengen.
    2. Il comitato parlamentare, di cui al comma 1, e'
    composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati,
    rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica
    e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da
    rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
    3. Il comitato parlamentare elegge al suo interno il
    presidente ed un vicepresidente.
    4. Il comitato parlamentare esamina i progetti di
    decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al
    comitato esecutivo contemplato dal titolo VII della citata
    convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo
    italiano, chiesto eventualmente al comitato esecutivo il
    rinvio della decisione a norma dell'art. 132, paragrafo 3,
    della convenzione, trasmette immediatamente il progetto di
    decisione al comitato parlamentare. Questo esprime il
    proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data
    di ricezione del progetto; qualora il parere non venga
    espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla
    decisione.
    5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate
    dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate,
    salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla
    Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro
    adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti
    interni di attuazione.
    6. Il Governo riferisce annualmente al comitato
    parlamentare sull'applicazione della Convenzione.
    7. Le spese per il funzionamento del comitato
    parlamentare sono poste per meta' a carico del bilancio
    interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
    del bilancio interno della Camera dei deputati".


    testo in vigore dal: 10-9-2002
    Art. 38.
    (Norma finanziaria)

    1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34
    non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
    Stato.
    2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1,
    valutato in euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per
    l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
    nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
    speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
    delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
    l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
    3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma
    1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno
    2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro
    per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si
    provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
    iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
    dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
    dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
    per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
    relativo al medesimo Ministero.
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
    inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
    Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
    e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 30 luglio 2002

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio
    dei Ministri
    Fini, Vice Presidente del Consiglio
    dei Ministri
    Maroni, Ministro del lavoro e delle
    politiche sociali
    Pisanu, Ministro dell'interno
    Bossi, Ministro per le riforme
    istituzionali e la devoluzione
    Buttiglione, Ministro per le
    politiche comunitarie

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI
    Senato della Repubblica (atto n. 795):
    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
    (Berlusconi), dal Vice Presidente del Consiglio dei
    Ministri (Fini), dal Ministro del lavoro e politiche
    sociali (Maroni), dal Ministro degli affari esteri
    (Ruggiero), dal Ministro dell'interno (Scajola), dal
    Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e
    devoluzione (Bossi), dal Ministro senza portafoglio per le
    politiche comunitarie (Buttiglione) il 2 novembre 2001.
    Assegnato alla 1a commissione (affari
    costituzionali), in sede referente, il 14 novembre 2001 con
    pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 10a,
    11a, 12a, della giunta per gli affari delle Comunita'
    europee, della Commissione straordinaria per la tutela e la
    promozione dei diritti umani e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali.
    Esaminato dalla 1a commissione il 21, 27, 28,
    29 novembre 2001; il 6, 13, 18 dicembre 2001; il 16, 22,
    23, 29, 31 gennaio 2002; il 5, 6, 7, 12, 13 febbraio 2002.
    Esaminato in aula il 19, 20, 21, 26, 27 febbraio
    2002 ed approvato il 28 febbraio 2002.
    Camera dei deputati (atto n. 2454):
    Assegnato alla I commissione (Affari
    costituzionali), in sede referente, il 5 marzo 2002 con
    pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X,
    XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le
    questioni regionali.
    Esaminato dalla I commissione il 20, 21 marzo 2002;
    il 9, 17, 18, 23, 24 aprile 2002; il 7, 8, 9 maggio 2002.
    Relazione presentata il 10 maggio 2002 (atto n.
    2454/A - relatore on. Bertolini).
    Esaminato in aula il 9 aprile 2002; il 13, 16, 28,
    29, 30 maggio 2002; il 3 giugno 2002 ed approvato, con
    modificazioni, il 4 giugno 2002.
    Senato della Repubblica (atto n. 795-B):
    Assegnato alla 1a Commissione (Affari
    costituzionali), in sede referente, il 5 giugno 2002 con
    pareri delle Commissioni 2a, 3a, 5a, 8a, 10a, 11a, 12a,
    della Commissione speciale in materia d'infanzia e di
    minori, della Commissione straordinaria per la tutela e la
    promozione dei diritti umani, della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali.
    Esaminato dalla 1a commissione l'11, 18, 19 giugno
    2002.
    Esaminato in aula il 20, 27 giugno 2002; il 9,
    10 luglio 2002 ed approvato l'11 luglio 2002.

 

 

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