LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 27 08 1992 LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 9 9 1992 N. 16
Interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi.
ARTICOLO 1
(Principi e finalita' generali)
1. La Regione Liguria tutela la cultura e l' identita' delle minoranze etniche zingare e nomadi. A tal fine detta norme per favorirne il diritto al nomadismo ed alla stanzialita' sul territorio regionale il diritto a fruire dei servizi pubblici i diritti all' attivita' lavorativa alla formazione e sviluppo dell' istruzione scolastica e professionale. 2. Destinatari delle norme di cui alla presente legge sono gli zingari di cittadinanza italiana e quelli di cittadinanza straniera o apolidi nel rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno in Italia.
ARTICOLO 2
(Forme di intervento)
1. Le finalita' di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso: a) erogazione di contributi ai Comuni singoli o associati e Comunita' Montane per la realizzazione gestione e manutenzione di campi di sosta appositamente attrezzati e di campi di transito; b) predisposizione di programmi di intervento di concerto con gli enti di cui al punto a) per garantire ai nomadi tutela sociale ed assistenza sanitaria pari a quella della popolazione ligure; c) iniziative di sostegno dell' attivita' di artigianato e di commercio di prodotti tipici dei nomadi; d) erogazione di contributi per il supporto ad iniziative di istruzione con particolare riguardo ai bambini in eta' scolare alle Province ai Comuni singoli o associati alle Comunita' Montane agli enti gestori di attivita' di formazione professionale e alle associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 28 maggio 1992 n¨ 15; e) predisposizione preferibilmente d' intesa con le Regioni limitrofe di programmi di corsi di formazione professionale per attivita' artigianali tipiche delle minoranze etniche nomadi nonche' di progetti di riconversione professionale; f) agevolazioni per il reperimento della casa da parte degli appartamenti alle popolazioni nomadi che preferiscano adottare la vita sedentaria.
ARTICOLO 3
(Campi di sosta)
1. Il campo di sosta deve avere una superficie non superiore ai mq 2.510 e deve essere ubicato in modo da consentire agevole accesso ai servizi pubblici con particolare riguardo alle scuole dell' obbligo e alle sedi di vita associata. 2. Ogni nucleo familiare deve avere a disposizione uno spazio adeguato alla propria consistenza e comunque non inferiore a 100 mq. 3. Il campo di sosta deve essere dotato delle seguenti indispensabili attrezzature: servizi igienici docce fontana e lavatoio illuminazione pubblica impianto per l' allacciamento all' energia elettrica ad uso privato area di giochi per bambini spazi coperti per soggiorno - laboratorio e per servizi di assistenza sociale e ambulatoriale. 4. Alle persone dimoranti nel capo devono essere garantite a cura dell' Unita' sanitaria competente per territorio la vigilanza e la assistenza sanitaria. 5. L' area da adibire a campo di sosta deve essere qualificata " zona per attrezzature speciali di uso pubblico" (zona F di cui all' articolo 2 del DM 2 aprile 1968 n. 1444). Qualora il Comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione si rende necessaria l' approvazione di apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale nella quale si devono rispettare i criteri indicati nei commi precedenti. 6. I Comuni singoli o associati e le Comunita' Montane adottano un regolamento per la gestione dei campi che preveda tra l' altro a) le forme di registrazione delle presenze nonche' di gestione del campo di sosta anche con la partecipazione diretta di rappresentanti dei nomadi; b) la misura di contributi da parte degli utenti alle spese di gestione; c) le sanzioni fino all' allontanamento dal campo in caso di mancata frequenza scolastica da parte degli obbligati; d) l' eventuale durata massima di soggiorno nel campo. 7. Il campo di sosta viene considerato a tutti gli effetti il domicilio dei nomadi dimoranti. 8. La permanenza nei campi di sosta e' consentita a coloro che intendono fermarsi per oltre trenta giorni.
ARTICOLO 4
(Campi di transito)
1. Il capo di transito e' istituito per coloro che richiedano una sosta temporanea. 2. La permanenza nel campo di transito puo' durare fino ad un massimo di giorni trenta salvi i casi di ricovero ospedaliero o di altre gravi e comprovate ragioni di forza maggiore. 3. I Comuni singoli o associati e le Comunita' Montane disciplinano il funzionamento dei campi di transito.
ARTICOLO 5
(Diritto allo studio)
1. In applicazione della legge regionale 20 maggio 1980 n. 23 concernente il diritto allo studio i Comuni singoli o associati garantiscono l' accesso e la frequenza alla scuola dei bambini nomadi in eta' scolare ricercando la collaborazione con le competenti autorita' scolastiche e con gli organi collegiali scolastici. 2. I Comuni singoli o associati avvalendosi anche di associazioni di volontariato favoriscono iniziative per il compimento dell' obbligo scolastico e di educazione permanente per i nomadi adulti in forme compatibili con la loro cultura.
ARTICOLO 6
(Attivita' di lavoro)
1. Nell' ambito di quanto previsto dalla legislazione regionale vengono realizzate iniziative di sostegno del lavoro e dell' artigianato di produzione tipica dei nomadi nonche' iniziative di ausilio per l' espletamento delle procedure amministrative necessarie per l' esercizio di attivita' commerciali. 2. I Comuni singoli o associati e le Comunita' montane nonche' gli enti pubblici e privati operanti nel campo della cooperazione e promozione presentano alla Giunta regionale progetti annuali o poliennali con le finalita' di cui al precedente comma.
ARTICOLO 7
(Formazione professionale)
1. La Regione nonche' gli Enti gestori di attivita' di formazione professionale realizzano corsi di formazione alle professioni per i nomadi finalizzate al recupero di tradizioni artigianali dei medesimi. 2. La Regione Liguria preferibilmente d' intesa con una o piu' Regioni limitrofe predispone piani biennali di corsi di formazione professionale e di interventi di sostegno per la valorizzazione delle attivita' artigianali tipiche della cultura nomade e per la loro commercializzazione nonche' per la riconversione professionale di attivita' obsolete.
ARTICOLO 8
(Interventi di assistenza sociale e sanitaria)
1. Gli interventi di assistenza sociale sono attuati a favore dei nomadi da parte dei Comuni singoli o associati e delle Associazioni di volontariato secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modifiche. 2. I nomadi cittadini italiani residenti fruiscono delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonche' di tutte le prestazioni sanitarie garantite agli altri cittadini. 3. I nomadi non aventi la cittadinanza italiana e gli apolidi hanno diritto a fruire delle prestazioni sanitarie nei limiti e con le modalita' stabilite dallo Stato ai sensi della lettera a) dell' articolo 6 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni concernente l' istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
ARTICOLO 9
(Accesso alla casa)
1. Sulla base della legislazione vigente e delle specifiche misure ed interventi previsti dalla CEE e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d' Europa i Comuni d' intesa con le associazioni di tutela dei nomadi e le comunita' interessate adottano interventi finalizzati all' accesso alla casa dei nomadi che preferiscano scegliere la vita sedentaria.
ARTICOLO 10
(Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi)
1. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge e' istituito il Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi cosi' composto: a) il difensore civico di cui alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 che lo presiede; b) da dirigenti regionali rispettivamente designati dagli assessori regionali competenti in materia di servizi sociali sanita' formazione professionale ed artigianato ovvero da loro delegati; c) due membri designati dalla Sezione ligure dell' ANCI regionale ovvero in mancanza di designazione da due Sindaci di Comune capoluogo di provincia o da loro delegati; d) quattro membri designati dall' Opera Nomadi e dall' Associazione Italiana Zingari Oggi due dei quali rappresentanti delle popolazioni nomadi. 2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall' inizio di ogni legislatura e durano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato nella legislatura successiva. 3. Il Comitato ha sede presso l' assessorato competente in materia di servizi sociali. 4. Il Comitato ha il compito di: a) studiare le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi ed il loro inserimento nella vita economica e sociale della Regione formulando proposte per la predisposizione di programmi di cui all' articolo 7; b) proporre soluzioni ai competenti organi ed enti in relazione ai vari problemi che al Comitato vengano prospettati o di cui comunque sia informato in relazione alla presenza di gruppi nomadi sul territorio regionale; c) promuove forme di consultazione con le comunita' nomadi presenti sul territorio regionale e programmi di informazione sui servizi pubblici esistenti e di ausilio per l' espletamento delle procedure amministrative necessarie per il pieno godimento dei diritti al lavoro alla salute all' istruzione e alla sicurezza sociale; d) formulare proposte od esprimere pareri agli organi competenti per l' effettivo esercizio da parte dei nomadi dei diritti civili e politici. 5. Il Comitato trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attivita'.
ARTICOLO 11
(Domande di contributo e procedure di riparto)
1. Ai fini dell' assegnazione dei contributi i soggetti interessati devono presentare la relativa domanda entro il 31 marzo di ogni anno. 2. Alla domanda deve essere allegato in quanto ad essa riferito: a) il progetto del campo di sosta di cui all' articolo 3 con preventivo di spesa; b) il progetto del campo di transito di cui all' articolo 4 con preventivo di spesa; c) il preventivo della spesa annuale relativa alla gestione e manutenzione del campo di sosta; d) progetto/ progetti di scolarizzazione istruzione formazione professionale con annesso preventivo di spesa; e) per i progetti di cui all' articolo 6 gli enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all' azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per l' anno in questione. 3. Entro il 30 giugno la Giunta acquisito il parere del Comitato previsto dall' articolo 10 delibera il programma di riparto dei contributi sentita la competente Commissione consiliare.
ARTICOLO 12
(Procedure di erogazione)
1. L' erogazione dei singoli contributi e' disposta in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale sulla base: a) per le opere di cui ai punti a) e b) dell' articolo 11 della contabilita' finale e della documentazione delle spese sostenute anche in economia e di un' attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dal competente ufficio comunale; b) per le altre attivita' e iniziative di cui alla presente legge dettagliata relazione conclusiva da redigersi di anno in anno relativa alle attivita' svolte in materia dell' ente interessato. 2. La Giunta puo' prevedere una corresponsione in via preventiva fino al 60 per cento del contributo ammesso con corresponsione del saldo a consuntivo. 3. Il mancato invio della documentazione di spesa e della relazione conclusiva comporta la decadenza del contributo assegnato ed il recupero delle somme erogate dalla Regione nonche' l' esclusione dai finanziamenti per i due anni successivi.
ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 1
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante il prelevamento di lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 " Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" e di lire 10.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9570 " Fondo di riserva per spese obbligatorie e d' ordine" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992 e l' istituzione del medesimo stato di previsione dei singoli capitoli:
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 2
- 5940 " Contributi a Comuni singoli o associati Comunita' Montane enti pubblici e associazioni di volontariato per iniziative dirette a favorire l' istruzione la formazione professionale e le attivita' artigiane dei nomadi" con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa;
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 3
- 5945 " Contributi a Comuni singoli o associati e Comunita' montane per la realizzazione la gestione e la manutenzione di campi sosta" con lo stanziamento di lire 335.000.000 in termini di competenza e di cassa;
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
- 5950 " Spese per l' organizzazione di corsi professionali e di programmi di sostegno alle attivita' lavorative ed artigianali dei nomadi" con lo stanziamento di lire 25.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 5
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 14
(Norma transitoria)
1. Per l' esercizio 1992 il termine di cui all' articolo 11 comma primo e' stabilito al 31 ottobre 1992 e quello di cui allo stesso articolo comma terzo al 31 dicembre 1992.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 27- 8- 1992
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leggete attentamente qs. legge regionale esempio di falsità di una regione CHE DOVREBBE ESSERE DI di destra.




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