Conferenza pubblica - Mercoledì 16 settembre 2009, ore 21, via Cervi 7, Cagliari
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Conferenza pubblica - Mercoledì 16 settembre 2009, ore 21, via Cervi 7, Cagliari
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PORTA PIA
STATO E CHIESA IN ITALIA DAL 1870 AD OGGI
MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 2009, CAGLIARI
FEDERAZIONE PROVINCIALE M.S. FIAMMA TRICOLORE
Lo Stato della Chiesa (752-1870)
Il Risorgimento (1820-1870)
La Questione Romana
Cavour: “Libera Chiesa in libero Stato” (1861)
Il Regno d’Italia (1861)
Aspromonte (1862)
La convenzione di settembre (1864)
Mentana (1867)
La presa di Roma (1870)
La legge delle Guarentigie (1871)
“Non possumus” (1871)
“Non expedit” (1871)
L’Opera dei Congressi (1874-1904)
“Fermo proposito” (1905)
Il Partito Popolare Italiano (1919)
La religione a scuola (1923)
I Patti Lateranensi - Il Trattato sullo Stato della Città del Vaticano (1929)
I Patti Lateranensi - Il Concordato tra Stato e Chiesa (1929)
I Patti Lateranensi - La Convenzione Finanziaria (1929)
La Democrazia Cristiana (1942-1994)
La Costituzione Repubblicana (1948)
L’accordo Craxi-Casaroli (1984)
Regime tributario ed economico della Chiesa in Italia (2009)
Le relazioni tra Stato e confessioni religiose nel mondo (2009)


Legge delle guarentigie
(legge 13 maggio 1871, n. 214, per le guarentigie delle prerogative
del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni
della Chiesa con lo Stato)
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:
Titolo primo
Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede
Art. 1 – La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.
Art. 2 – L’attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione
a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la
provocazione a commetterlo contro la persona del Re.
Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona
del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'art. 1 della
legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'art. 19 della legge stessa.
I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte di assise.
La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.
Art. 3 – Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del
Regno, gli onori sovrani; e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai
sovrani cattolici.
Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie
addette alla sua persona ed alla custodia dei palazzi, senza pregiudizi degli obblighi
e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti nel Regno.
Art. 4 – È conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell'annua
rendita di lire 3.225.000.
Con questa somma, pari a quella iscritta nel bilancio romano sotto il titolo:
Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria
di Stato ed Ordine diplomatico all'estero, s'intenderà provveduto al trattamento
del Sommo Pontefice ed ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro
dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui
all’articolo precedente, e degli addetti alla Corte pontificia, e alle spese eventuali;
non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi musei e biblioteca,
e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.
La dotazione di cui sopra sarà inserita nel Gran Libro del debito pubblico,
in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante
la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze
proprie della Chiesa romana in questo intervallo.
Essa resterà esente da ogni specie di tassa ed onere governativo, comunale
o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo
italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente
i musei e la biblioteca.
Art. 5 – Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente,
continua a godere dei palazzi apostolici, Vaticano e Lateranense, con
tutti gli edifizii, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonché della villa di Castel
Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.
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I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni
d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o
peso e da espropriazioni per causa di utilità pubblica.
Art. 6 – Durante la vacanza della Sede Pontificia nessuna Autorità giudiziaria
o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla
libertà personale dei Cardinali.
Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici
non siano turbate da alcuna esterna violenza.
Art. 7 – Nessun uffiziale della pubblica Autorità od agente della forza
pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi
di abituale residenza o temporanea dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si
trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal
Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.
Art. 8 – È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte,
documenti, libri o registri negli Uffizi e Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni
meramente spirituali.
Art. 9 – Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni
del suo ministero spirituale e di fare affiggere alle porte delle basiliche e
chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.
Art. 10 – Gli ecclesiastici che, per ragioni di ufficio, partecipano in Roma
all’emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede, non sono soggetti,
per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato
dell’Autorità pubblica.
Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle
guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.
Art. 11 – Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno
di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo
il diritto internazionale.
Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli
invitati delle potenze estere presso il Governo italiano.
Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio
del Regno, le prerogative ed immunità d’uso, secondo lo stesso diritto, nel
recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.
Art. 12 – Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e
con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.
A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano, o in un altra sua residenza,
uffizi di posta e di telegrafo, serviti da impiegati di sua scelta.
L’uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco
chiuso con gli uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni, o rimettere le
proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi, il trasporto dei dispacci
o delle corrispondenze, munite del bollo dell’ufficio pontificio, sarà esente da ogni
tassa o spesa del territorio italiano.
I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno
ai corrieri di gabinetto dei Governi esteri.
L’ufficio telegrafico pontificio sarà collegato con la rete telegrafica del Regno
a spese dello Stato.
I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica autenticata di
pontifici, saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di
Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno.
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Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati
d’ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi
uffizio telegrafico del Regno.
I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe
a carico dei destinatari.
Art. 13 – Nelle città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie, i Seminari, le
Accademie, i Collegi e gli altri Istituti cattolici fondati per la educazione e coltura
degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza
alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.
Titolo secondo
Relazioni dello Stato colla Chiesa
Art. 14 – È abolita ogni restrizione speciale all'esercito del diritto di riunione
dei membri del clero cattolico.
Art. 15 – È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia,
ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi
maggiori.
I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.
I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini
del Regno, eccettoché nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.
Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato.
Art. 16 – Sono aboliti l'exequatur e placet regio ed ogni altra forma di
assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità
ecclesiastiche.
Però, fino quando non sia provveduto nella legge speciale di cui all'art.
18, rimangono soggetti all'exequatur e placet regio gli atti di esse Autorità che
riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori
e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.
Restano ferme le disposizioni delle leggi rispetto alla creazione e ai modi
di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.
Art. 17 – In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od
appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, né è a loro riconosciuta od accordata
alcuna esecuzione coatta.
La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come di ogni altro atto
di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile.
Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od
all’ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali
se costituiscono reato.
Art. 18 – Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione
ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.
Art. 19 – In tutte le materie che formano oggetto della presente legge,
cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria
alla legge medesima.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino addì 13 maggio 1870
Vittorio Emanuele
G. Lanza E. Ricotti
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E. Visconti-Venosta G. Acton
G. De Falco S. Castagnola
Q. Sella G. Gadda
C. Correnti


Trattato fra la Santa Sede e l’Italia
In nome della Santissima Trinità
Premesso:
che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di
eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una
sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla
dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile
una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza
per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede
stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la «questione
romana», sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la
dinastia di Casa Savoia;
che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile
indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo
internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la
Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena
proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele
III, Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto
due Plenipotenziari, cioè, per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima
il signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e, per parte di Sua
Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e
Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in
buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
Art. 1 – L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1
dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica
e romana è la sola religione dello Stato.
Art. 2 – L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo
internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua
tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.
Art. 3 – L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva
ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente
costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città
del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I
confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l'allegato 1 del
presente Trattato, del quale forma parte integrante.
Resta peraltro inteso che la Piazza di San Pietro, pur facendo parte della
Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e
soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi
della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto
pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo
che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente.
Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di
sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico,
le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a
rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del
loro prolungamento.
Art. 4 – La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla
Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa
esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra
autorità che quella della Santa Sede.
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Art. 5 – Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente,
prima dell'entrata in vigore dei presente Trattato, il territorio costituente la Città
del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo
e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi,
recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.
Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi
esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la
Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi. disinteressandosene lo Stato
italiano.
Art. 6 – L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti
interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di
acque in proprietà.
Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato
mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella
località indicata nell'allegata pianta (allegato I) e mediante la circolazione di
veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane.
Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati,
dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella
Città del Vaticano.
Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.
A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel
termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi
del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.
Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la
circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili
della Città del Vaticano.
Art. 7 – Nel territorio italiano intorno alla Città del Vaticano il Governo si
impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a
provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da
Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano. In conformità alle
norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di
trasvolare sul territorio del Vaticano.
In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli
aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.
Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si
estende la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o
stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo.
Art. 8 – L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo
Pontefice, dichiara punibile l'attentato contro di Essa e la provocazione a
commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a
commetterlo contro la persona del Presidente della Repubblica.
Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio Italiano contro la
persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite
come le offese e le ingiurie alla persona del Presidente della Repubblica.
Art. 9 – In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette
alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella
Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una
temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella
Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.
Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone
menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana,
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indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da
ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro
cittadini italiani.
Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa
Sede, saranno applicabili nel territorio della Repubblica italiana, anche nelle
materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano
regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana,
e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle
dello Stato cui essa appartiene.
Art. 10 – I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte
Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti
contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed
in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni
prestazione di carattere personale.
Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla
Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici
della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli artt. 13,
14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno
indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che annualmente
sarà aggiornato dalla Santa Sede.
Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del
Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per
cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle
autorità italiane.
Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle
garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi della
Repubblica.
Art. 11 – Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni
ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane
concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi
dei beni immobili.
Art. 12 – L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e
passivo secondo le regole generali del diritto internazionale
Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere
nella Repubblica di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti
diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a
rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del
diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con
l'Italia.
Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso
libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede
e viceversa, nonché il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede
Apostolica.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti
diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa
Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il decano del Corpo
diplomatico, a termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di
Vienna con atto del 9 giugno 1815.
Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è
disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti
in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di
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guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto
degli altri Governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.
Art. 13 – L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle
Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di
San Paolo, cogli edifici annessi (allegato II, 1, 2 e 3).
Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione
della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresì alla
Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel
bilancio del Ministero della pubblica istruzione perla detta Basilica.
Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del
dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere (allegato 11,
9).
Art. 14 – L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo
pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze
(allegato 11, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima,
nonché si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprietà, effettuandone la
consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa
Barberini in Castel Gandolfò con tutte le dotazioni attinenze e dipendenze (II, 5).
Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle
Gianicolense appartenenti Ala Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri
Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a
trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di
proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti
alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati
nell'allegata pianta (allegato II, 12).
L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli
edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle
chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e
dipendenze (allegato III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un
anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Art. 15 – Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo
dell'art. 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide
in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei
Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli,
il palazzo del Vicariato (allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la
Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti
parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal
diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.
Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche
fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere
aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.
Art. 16 – Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli
adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici, Università Gregoriana, Istituto Biblico,
Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di
Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo
(allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad
espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa
Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato
quanto verso qualsiasi altro ente.
È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati
nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza
bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e
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comunali Italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili
tradizioni artistiche che vanta la Chiesa cattolica.
Art. 17 – Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede,
dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla
Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non
stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da
qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.
Art. 18 – I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel
Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo
riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico.
Art. 19 – I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli
inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa
provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli
Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno
senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano.
Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto
pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero.
Art. 20 – Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano,
o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre
ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto della
Repubblica al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti
doganali e daziari.
Art. 21 – Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del
sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono, a
tutti gli effetti, cittadini della medesima.
Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo
speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali
attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o
limitazione alla libertà personale dei medesimi.
Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del
Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le
adunanze del Conclave.
Le dette norme valgono anche Per i Conclavi che si tenessero fuori della
Città del Vaticano, nonché per i Concili presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi
Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.
Art. 22 – A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere
data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà
nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del
Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano,
nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.
La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero
rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio
italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.
Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti che si
fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i
preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per
arrestarle.
Art. 23 – Per l'esecuzione nella Repubblica delle sentenze emanate dai
tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto
internazionale.
Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti
civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche
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ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o
religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.
Art. 24 – La Santa Sede, in relazione alla sovranità che Le compete anche
nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea
alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti
per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla
sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà
morale e spirituale.
In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso
considerata territorio neutrale ed inviolabile.
Art. 25 – Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente
Trattato, la quale costituisce l'Allegato IV al medesimo e ne forma parte
integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.
Art. 26 – La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi
sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per
provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della
Diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo; dichiara
definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la «questione
romana» e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma
capitale dello Stato italiano.
Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la
sovranità del Sommo Pontefice.
È abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra
disposizione contraria al presente Trattato.
Art. 27 – Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà
sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore
all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.
Roma, addì undici febbraio millenovecentoventinove.
(L.S.) Pietro Cardinale Gasparri.
(L.S.) Benito Mussolini.
Seguono:
Allegato I: Pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano. (omissis)
Allegato II: Piante degli immobili con privilegio di extraterritorialità e con
esenzione da espropriazione e da tributi (Tavole XII). (omissis)
Allegato III: Piante degli Immobili esenti da espropriazione e da tributi (Tavole
VIII). (omissis)
Allegato IV: Convenzione finanziaria.
*******
Allegato IV
Convenzione finanziaria
Si premette:
che la Santa Sede e l'Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col
quale è stata definitivamente composta la «questione romana», hanno ritenuto
necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante
del medesimo, i loro rapporti finanziari;
7
che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti
dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli
antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall'altro i bisogni
sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella città di Roma, e tuttavia avendo
anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche
del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo
stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in
contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che
a tutt'oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede medesima anche
solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;
che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo
Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta
somma;
Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno
convenuto:
1. L'Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato,
alla Santa Sede la somma di lire 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a
consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato italiano 5 per
cento al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p.v.) del valore nominale di
lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).
2. La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva
sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli
avvenimenti del 1870.
3. Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente
Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.
Roma, undici febbraio millenovecentoventinove
(L.S.) Pietro Cardinale Gasparri
(L.S.) Benito Mussolini


CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA
In nome della Santissima Trinita
Premesso:
Che fin dall’inizio delle trattative tra la Santa Sede e l’Italia per risolvere la «questione romana» la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia; che é stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della «questione romana»; Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, hanno risoluto di fare un Concordato, ed all’uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari, delegati per la stipulazione del Trattato, cioé per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
L’Italia, ai sensi dell’articolo 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.
In considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.
La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano. Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.
Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell’interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell’ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali. Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua, quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto al testo italiano, l’autorita ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue.
Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell’interno ed all’ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà.
Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimo-sesto anno di età, l’adempimento degli obblighi del servizio militare. I chierici ordinati in sacris ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma é loro conservato l’abito ecclesiastico, affinché esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell’Ordinario militare ai sensi dell’art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.
Tuttavia anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime.
Si considerano tali gli ordinari, i parroci, i vice parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto.
Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall’ufficio di giurato.
Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla-osta dell’ordinario diocesano. La revoca del nulla-osta priva l’ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l’impiego o l’ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.
Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato.
Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità e dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero.
Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto. il Procuratore del Re deve informare immediatamente l’ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria o, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello. In caso di arresto, l’ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena é scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l’ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.
Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni. Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l’autorità che procede all’occupazione deve prendere previamente accordi con l’ordinario a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi l’autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.
Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici aperti al culto, se non previo accordo colla componente autorità ecclesiastica.
Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell’anno;
il giorno dell’epifania (6 gennaio);
il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo);
il giorno dell’Ascensione;
il giorno del Corpus domini;
il giorno della festa di SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);
il giorno dell’Assunzione della B.V. Maria (15 agosto);
il giorno di Ognissanti (l° novembre);
il giorno della festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre);
il giorno di Natale (25 dicembre).
Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale canterà, secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d’Italia e dello Stato italiano.
Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell’assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge. La designazione degli ecclesiastici, cui é commessa l’alta direzione del servizio di assistenza spirituale (ordinario militare, vicario ed ispettori), é fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne darà comunicazione alla Santa Sede, la quale procederà ad altra designazione. L’ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile. La nomina dei cappellani militari é fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell’ordinario militare.
Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegî e delle esenzioni consentite dal diritto canonico. I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell’ordinario militare, assistito dalla propria Curia. L’ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.
L’arcivescovo ordinario militare é proposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero, cui é affidato il servizio religioso di detta Basilica. Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma, che in conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa. La Santa Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il capitolo dal Pantheon la dignità di protonotari ad instar, durante munere. La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal cardinale Vicario di Roma, dietro presentazione da parte di Sua maestà il Re d’Italia, previa confidenziale indicazione del presentando. La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia.
(...)
(...)
Dovendosi, per disposizione dell’autorità ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie.
La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede. Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cum iure successioni, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina. Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finché non avvenga la nomina della medesima.
I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:
«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all’ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell’interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo».
La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all’autorità ecclesiastica. Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali sono dall’autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione. In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all’autorità ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede. Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali ragioni all’ordinario, che d’accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate. In caso di divergenza tra l’ordinario ed il Governo, la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali d’accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva.
Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana. Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coadiutori che, oltre l’italiano, intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare l’assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa.
Le disposizioni degli artt. 16, 17, 19, 20, 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie. Resta anche inteso che, qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche.
Sono aboliti l’exequatur, il regio placet, nonché ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia, salve le eccezioni stabilite dall’art. 29, lettera g).
Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori. È abolita la regalia sui benefici maggiori e minori. È abolito anche il terzo pensionabile nelle Province dell’ex-regno delle due Sicilie. Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle amministrazioni dipendenti.
La nomina degl’investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sarà ufficialmente partecipata al Governo. L’amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la vacanza, sono disciplinati dalle norme del diritto canonico. In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l’autorità ecclesiastica, può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio, devolvendone il reddito netto a favore dell’investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.
Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant’Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione di altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonché i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali. Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche. Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrerà la libera gestione dell’autorità ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso.
Per tranquillizzare le coscienze, la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici. A tale scopo la Santa Sede darà agli ordinari le opportune istruzioni.
Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato. Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:
Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l’abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse. Salvo quanto é disposto nel precedente art. 27, i Consigli di amministrazione, dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sarà fatta d’intesa con l’autorità ecclesiastica.
Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle Province religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all’estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni, religiose, anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno. Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.
Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall’autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l’amministrazione.
Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.
Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i Consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall’autorità ecclesiastica. Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove Province.
Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l’osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell’ordinario da presentarsi entro tre anni dalla entrata in vigore del presente Concordato.
Lo Stato italiano rinunzia ai privilegî di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali), rientrando tutte le nomine e provviste di beneficî ed ufficî sotto le norme degli articoli precedenti. Una apposita Commissione provvederà all’assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione con i decreti indicati per i beni dei santuari nell’art. 27.
Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione e, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione. È abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l’art. 18 della l. 15 agosto 1867, n. 3848; la quota di concorso di cui agli artt. 31 della l. 7 luglio 1866, n. 3036 e 20 della l. 15 agosto 1867, n. 3848; nonché la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione di benefici ed altri enti ecclesiastici, stabilita dall’art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, rimanendo esclusa anche per l’avvenire l’istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai ministri del culto per l’esercizio del ministero sacerdotale l’imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite con il r.d. 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, né qualsiasi altro tributo del genere.
L’uso dell’abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, é vietato e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali é vietato e punito l’uso abusivo della divisa militare.
La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.
Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacita di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali. Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti beneficî, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale. Non sono soggetti all’intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l’ammontare dei redditi che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma.
L’erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall’autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili.
I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.
È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e della altre parti del territorio del Regno, con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione. Essa può quindi, con l’osservanza delle leggi dello Stato e con la salvezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.
Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che é a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile. Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.
I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall’autorità giudiziaria civile.
Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l’istituto dell’esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole.
L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti e religiosi approvati dall’autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell’ordinario priva senz’altro l’insegnante della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica.
I dirigenti delle associazioni statali per L’educazione fisica, per L’istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile L’istruzione e l’assistenza religiosa della gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l’adempimento dei doveri religiosi. Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunanze degli alunni nei detti giorni festivi.
Le nomine dei professori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di Magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso.
Le università, i seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno.
Le lauree in sacra teologia date dalle facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano. Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivista e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l’archivio nella Città del Vaticano.
L’Italia autorizza l’uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell’interessato.
L’Italia ammetterà il riconoscimento, mediante decreto reale dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire. Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non e soggetto in Italia al pagamento di tassa.
Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall’Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l’immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l’attuazione dei principi cattolici. La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d’Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico.
Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sull’interpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l’Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.
Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente al Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la «questione romana». Con l’entrata in vigore del presente Concordato, cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex-Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato, si intendono abrogati con l’entrata in vigore del medesimo. Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti.


ACCORDO
La Santa Sede e la Repubblica italiana
tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 Cost. della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale.
Hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare é assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.
È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.
La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie é liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.
La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici é liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima da comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.
Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani.
I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.
Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.
L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra le parti.
La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 Cost., riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all’interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici é soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.
All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli art. 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.
Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione;
quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.
La trascrizione é tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.
La richiesta di trascrizione é fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio é stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, l’effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello competente, quando questa accerti:
che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici é stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La Corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.
Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.
La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. A tali scuole che ottengono la parità é assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e negli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.
La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.
I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e biblioteconomia.
Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.
La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle Forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
L'assistenza spirituale ai medesimi é assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.
La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.
La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe. Con l’osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.
Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.
Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all'art. 1.
Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.
2. In relazione all'art. 4.
Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11.
La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.
La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con L’interpretazione che lo Stato dà dell'art. 23, comma secondo, del Trattato Lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
3. In relazione all'art. 7.
La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In relazione all'art. 8.
Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b) si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:
l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli artt. 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale é regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare:
si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si é svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della l. 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.
5. In relazione all'art. 9.
L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 é impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
i criteri per la scelta dei libri di testo;
i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle Regioni di confine nelle quali la materia e disciplinata da norme particolari.
6. In relazione all'art. 10.
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non innova l’art. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 - si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo.
7. In relazione all'art. 13, n. 1.
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo. Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.




Dove si tiene la conferenza (via Annunzio Cervi 7, Cagliari).
Mappa di Cagliari, Via Annunzio Cervi, 7 | Tuttocitta.it

