Risultati da 1 a 5 di 5
  1. #1
    scemo del villaggio
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    Predefinito Forza Italia vuol vietare gli esercizi spirituali di S. Ignazio?

    Amici forumisti,

    vi giro questo messaggio pervenutomi da Maurizio Ruggiero.

    Cari Amici,

    ho il "piacere" di annunziarVi che a breve potrebbero essere bandite per legge nella nostra Italia la confessione sacramentale e gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e chissà che cos'altro ancora, grazie alla illuminata proposta di recente presentata al Senato della Repubblica dalla Senatrice e Avvocatessa rotale padovana di Forza Italia Elisabetta Alberti Casellati, già DC.

    Ogni commento mi pare inutile: dalla lettura della proposta, che allego, risulta del tutto evidente come nelle mani della magistratura neo-giacobina un articolato del genere, ove diventasse legge, non potrà che trasformarsi in un formidabile strumento di persecuzione da parte della pseudo-inquisizione laicista. La quale perseguirà non già le sette acattoliche o i maghi, bensì i cattolici, specialmente quelli fedeli alla Tradizione.

    Mi pare perciò indispensabile allertare i parlamentari amici, affinché una tale sciagurata proposta non diventi mai legge dello stato.

    Cordialità.

    Maurizio-G. Ruggiero

    come da accordi intercorsi, si invia la proposta di legge della senatrice Alberti Casellati sul plagio.

    SENATO DELLA REPUBBLICA
    ———– XIV LEGISLATURA ———–
    N. 1777



    DISEGNO DI LEGGE
    d’iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI
    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2002
    —-——-
    Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale
    ———–
    Onorevoli Senatori. – Il 9 aprile 1981, con la sentenza n. 96, la Corte costituzionale espungeva dall’ordinamento giuridico, per contrasto con l’articolo 25 della Costituzione, l’articolo 603 del codice penale che, sotto la rubrica «Plagio», puniva il fatto di chiunque «sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione». La norma infatti, a giudizio della Corte, violava, nella sua vaga e nebulosa formulazione, il principio di tassatività vigente in materia penale e lasciava, per questa via, ampio spazio all’arbitrio del giudice.
    In questo modo si concludeva l’esistenza di una fattispecie introdotta solo nel 1930 ad opera del codice Rocco ed ignorata dalle precedenti codificazioni, italiane ed europee: se, infatti, il termine plagium compare nel linguaggio giuridico sin dal III secolo avanti Cristo, esso viene tuttavia impiegato in un significato del tutto diverso da quello poi accolto dal nostro legislatore, indicando l’azione di impossessarsi, trattenere o fare oggetto di commercio un uomo libero o uno schiavo altrui. E proprio questa particolare accezione del termine, costantemente rispettata nella storia, aveva indotto molti compilatori del codice a suggerire di mantenere l’antica denominazione di «plagio» alla riduzione in schiavitù o in condizione analoga (articolo 600 del codice penale), senza introdurre una nuova fattispecie criminale che, usando un termine consacrato da oltre duemila anni nel linguaggio e nell’esperienza legislativa per indicare istituti sino ad allora sconosciuti, avrebbe determinato solo grande confusione.
    Alla fine, come abbiamo visto, le resistenze furono vinte e la nuova fattispecie delittuosa venne introdotta: su questa scelta sicuramente influì grandemente l’avvento delle teorie psichiche, che proprio in quell’epoca cominciavano a diffondersi, seppure ancora con grande cautela e diffidenza. Furono infatti tali teorie a far nascere nel legislatore l’interesse per il profilo psicologico del plagio, sebbene sia chiaro che nel 1930 il pericolo di una suggestione ipnotica poteva essere soltanto paventato: in questo senso, l’aver previsto nel corpus del codice la norma contenuta nell’articolo 603 testimonia un notevole sforzo nel cogliere ed anticipare i fenomeni evolutivi sociali da parte del legislatore di allora.
    Se, dunque, nel 1930 i tempi non erano ancora sufficientemente maturi per apprestare idonea tutela al bene della libertà morale, e la norma sul plagio cadde sotto la scure della Corte costituzionale, oggi la coscienza sociale si è evoluta al punto che unanimemente si denuncia la necessità di intervenire a colmare il vuoto che quell’abrogazione ha prodotto nel nostro ordinamento, determinando un disequilibrio nel sistema dei delitti chiamati a presidiare il campo della libertà individuale: e ciò perchè manca la previsione di altri fatti di reato destinati a coprire la medesima area di tutela. Nè il problema sembra superabile attraverso il consueto criterio di espansione delle fattispecie limitrofe più generali (come nel caso dell’eliminazione del delitto di ratto a fine di matrimonio rispetto al più generale delitto di sequestro di persona). Ad ostacolare questa soluzione vi è infatti la profonda eterogeneità degli oggetti giuridici tutelati: la libertà morale nel caso del plagio, la libertà personale nel sequestro di persona o nella schiavitù. Differenza che non consente sovrapposizioni, stante l’irriducibilità dei termini coinvolti.
    Orbene, lasciare la protezione di momenti essenziali per la vita di tutti alla sola copertura offerta dal delitto di riduzione in schiavitù, o da quelli di sequestro di persona o di violenza privata, significa diminuire in maniera sensibile le garanzie di libertà del singolo.
    Oggi si avverte il bisogno di una norma di principio, capace di fungere da presidio di un bene importante e fragile quale risulta essere la libertà psichica, il cosiddetto «libero arbitrio»: bisogna, pertanto, accertare la possibilità di creare una nuova fattispecie penale, verificando preliminarmente se il bene o valore, del quale si pone l’esigenza di tutela, possieda il requisito del rilievo costituzionale, che, solo, giustifica l’intervento della sanzione penale.
    In verità non c’è dubbio che l’interesse alla salvaguardia del patrimonio psichico dell’uomo, oltre a trovare implicito riconoscimento negli articoli 2 e 3 della Costituzione, costituisce il necessario presupposto affinchè possano essere effettivamente fruiti tutti quei diritti di libertà e consapevolmente adempiuti i doveri di solidarietà che la Costituzione rispettivamente garantisce ed impone. Si tratta, dunque, di un bene di sicuro rilievo costituzionale.
    Il problema di più ardua soluzione, a questo punto, è quello di stabilire quali condotte condizionanti la persona psichica possano in via ipotetica ritenersi meritevoli di considerazione ai fini della costruzione di una norma incriminatrice ossequiosa del principio di tassatività.
    Premesso che la formazione e sviluppo della personalità individuale è la risultante anche dei reciproci condizionamenti interpersonali, e che la propaganda delle proprie idee finalizzata all’altrui persuasione è diritto costituzionalmente garantito e non può, quindi, essere di per sè criminalizzata, la condotta delittuosa dovrà assumere i caratteri della vessatorietà o fraudolenza, oltre che quello della continuità, essendo dolosamente indirizzata a determinare nel soggetto passivo uno stato di soggezione tale da deteriorarne la capacità di giudizio e da ottenere, conseguentemente, una situazione di eterodirezione della volontà.
    È inoltre utile far ricorso ad un terzo elemento, che si inserisce tra atto di condizionamento e lesione dell’altrui integrità psichica, e che è costituito dal fine su cui deve fondarsi l’agire criminoso. Richiedendo, infatti, per il perfezionarsi del delitto di manipolazione mentale, che la lesione alla libertà del volere sia teleologicamente improntata al compimento, da parte della vittima, di un atto o di un’astensione gravemente pregiudizievoli, si ottiene il risultato di emancipare la lesione dell’altrui integrità psichica dalle strette coordinate dell’ingiusta locupletazione, allontanando, nel contempo, lo spettro dell’indeterminatezza empirica della norma.
    È parso, da ultimo, opportuno predisporre un secondo comma che prevede un aggravamento di pena nell’ipotesi in cui i fatti che danno luogo al delitto di manipolazione mentale siano commessi nell’ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano. Questa aggravante è stata suggerita dalle notizie di cronaca, che quotidianamente denunciano i casi di «lavaggio del cervello» subiti da coloro che cadono preda di sette pseudo-religiose che, sfruttando le pulsioni fideistiche dei nuovi adepti, li isolano completamente dalle persone e dalle istituzioni esterne.
    In questo caso l’aumento di pena appare giustificato sia in considerazione della maggiore capacità di suggestione che un gruppo organizzato è in grado di esercitare sul singolo, sia in considerazione del fatto che maggiormente censurabile, e dunque meritevole di una sanzione più severa, appare lo sfruttamento che qui viene operato delle istanze religiose della vittima.
    È infine appena il caso di sottolineare che del tutto privo di efficacia esimente sarebbe l’eventuale consenso dell’offeso, dovendosi considerare il bene tutelato indisponibile ed essendo, oltretutto, il consenso normalmente viziato da violenza, minaccia, inganno, ecc.

    DISEGNO DI LEGGE
    Art. 1.
    1. Dopo l’articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:
    «Art. 613-bis - (Manipolazione mentale). – Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un’omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
    Se il fatto è commesso nell’ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo».

  2. #2
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    mi pronuncio fin da adesso contro l'eventuale arresto del sig. ignazio.
    Addio Tomàs
    siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i 5 stelle

  3. #3
    scemo del villaggio
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    Originally posted by Pasquin0
    mi pronuncio fin da adesso contro l'eventuale arresto del sig. ignazio.
    Dev'essere sicuramente una battuta folgorante, peccato che io sia troppo tonto per coglierne lo spirito.

  4. #4
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    Mi scusi, prof. damiani, ma non capisco perché i santi esercizi di Sant'Ignazio possano costituire reato.
    Consideri, che in merito non ho alcuna conoscenza.... la prego di delucidarmi.
    "

  5. #5
    scemo del villaggio
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    Originally posted by cm814
    Mi scusi, prof. damiani, ma non capisco perché i santi esercizi di Sant'Ignazio possano costituire reato.
    Consideri, che in merito non ho alcuna conoscenza.... la prego di delucidarmi.
    L'idea è dell'amico Maurizio Ruggiero, ma con questi chiari di luna non mi sembra così peregrina: sempre di indottrinamento si tratta, e che mira a formare la volontà... Metta la legge in mano a una toga rossa (loro a Verona hanno un certo Papalia), e vediamo un po'... Ribadisco l'allarme anche per i siti alternativi (prossima risoluzione del Parlamento europeo).

 

 

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