Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 15
  1. #1
    Benvenuto nel mondo reale
    Data Registrazione
    26 Nov 2002
    Località
    COLLI DI FIRENZE
    Messaggi
    1,608
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Unhappy riguardo l'art 155... sapete nulla a che punto e' ?

    come da titolo.
    Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello.

    Lo leggo nei tuoi occhi: hai lo sguardo di un uomo che accetta quello che vede solo perché aspetta di risvegliarsi. E curiosamente non sei lontano dalla verità.

    è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo dinanzi agli occhi, per nasconderti la verità.


    tu sei uno schiavo. Come tutti gli altri sei nato in catene, sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore, una prigione per la tua mente. Nessuno di noi è in grado purtroppo di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. È la tua ultima occasione: se rinunci, non ne avrai altre. Pillola azzurra: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa: resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del Bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo. Niente di più.



  2. #2
    Benvenuto nel mondo reale
    Data Registrazione
    26 Nov 2002
    Località
    COLLI DI FIRENZE
    Messaggi
    1,608
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    almeno un link che racchiude tyutte le leggi lo conoscete ?
    Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello.

    Lo leggo nei tuoi occhi: hai lo sguardo di un uomo che accetta quello che vede solo perché aspetta di risvegliarsi. E curiosamente non sei lontano dalla verità.

    è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo dinanzi agli occhi, per nasconderti la verità.


    tu sei uno schiavo. Come tutti gli altri sei nato in catene, sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore, una prigione per la tua mente. Nessuno di noi è in grado purtroppo di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. È la tua ultima occasione: se rinunci, non ne avrai altre. Pillola azzurra: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa: resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del Bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo. Niente di più.



  3. #3
    Rosso è bello
    Data Registrazione
    04 Mar 2002
    Messaggi
    4,464
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


    DECRETO 31 luglio 2001, n. 372.


    Regolamento contenente disposizioni applicative dell’art.155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute.


    IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


    Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342;

    Visto, in particolare, l’art. 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale prevede che i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’art 106, comma 1, del citato decreto legislativo e che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana le relative disposizioni applicative, individuando le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute;

    Visto l’articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, in base al quale ai cambiavalute si applicano, tra l’altro, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 108 e 109 del citato decreto legislativo, con riferimento ai requisiti di onorabilità;

    Visto l’articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell’articolo 4, comma 2. del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

    Visto l’articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

    Sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi;

    Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 aprile 2001;

    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art.17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988 effettuata con nota n.1095/varie/412 del 26 giugno 2001;


    Adotta


    il seguente regolamento:


    Art. 1.


    Esercizio in via professionale

    dell’attività di cambiavalute


    1. I soggetti in qualsiasi forma giuridica costituiti che esercitano, anche in base stagionale, l’attività di cambiavalute in via professionale sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’Ufficio italiano dei cambi indica le modalità di iscrizione.

    2. Non costituisce esercizio in via professionale dell’attività di cambiavalute l’effettuazione occasionale di singole operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.


    Art. 2.


    Attività esercitabili congiuntamente

    con quella di cambiavalute


    1. I cambiavalute possono esercitare congiuntamente all’attività di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, oltre ad attività ad essa strumentali o connesse, attività connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e attività numismatica, secondo il regime proprio di ciascuna di tali attività.


    Art. 3.


    Requisiti di onorabilità


    1. I partecipanti al capitale dei cambiavalute devono possedere i requisiti di onorabilità determinati con il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n.517, emanato ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385.

    2. I titolari di ditte individuali nonché coloro che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti che svolgono attività di cambiavalute costituiti in qualunque forma giuridica, devono possedere i requisiti di onorabilità determinati con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516, emanato ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


    Art. 4.


    Iscrizione d’ufficio dei cambiavalute

    già autorizzati dalla Banca d’Italia


    1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che risultano autorizzati dalla Banca d’Italia ad operare come cambiavalute sono iscritti d’ufficio nell’apposita sezione dell’elenco generale prevista dall’articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385. La Banca d’Italia trasmette all’Ufficio italiano dei cambi l’elenco nominativo dei cambiavalute autorizzati a quella data.

    2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti indicati nel comma 1, trasmettono all’Ufficio italiano dei cambi attestazione della sussistenza delle condizioni previste negli articoli 1 e 3.


    Art. 5.


    Abilitazioni ai sensi dell’articolo 4, comma, 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197


    1. I cambiavalute che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano abilitati ad effettuare operazioni di trasferimento di contante di importo superiore a lire venti milioni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, mantengono tale abilitazione.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 31 luglio 2001




    Il Ministro: Tremonti

  4. #4
    Rosso è bello
    Data Registrazione
    04 Mar 2002
    Messaggi
    4,464
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Art. 1. (Modifica dell'articolo 155 del codice civile).


    L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:


    Art. 155. (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli)

    Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi ed ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

    Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-ter, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall'articolo 155-bis.

    Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.

    Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

    Il giudice può, per gravi motivi, in presenza di un pregiudizio per il minore riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 333 cod. civ. e con il consenso degli affidatari, affidare la prole a terzi. In tal caso si applicano al rapporto le norme previste in tema di affidamento familiare, con attribuzione di ogni competenza al giudice ordinario.

    Nella scelta dell'affidatario deve essere data preferenza ai parenti entro il terzo grado del minore. L'affidamento può essere disposto anche in favore di una comunità di tipo familiare.


    Art. 2. (Modifiche al codice civile).

    Dopo l'articolo 155 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

    Art. 155-bis (Modalità di attuazione dell'affidamento).

    Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155.

    La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché delle indicazioni che i figli abbiano fornito.

    Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.


    Art. 155-ter (Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i genitori).

    Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque la permanenza dell'affidamento possa recare grave pregiudizio al minore.

    Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'art. 96 c.p.c.


    Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza).

    Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

    I genitori devono adoperarsi per stabilire e a mantenere, salvo giustificati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis.

    L'impegno discende dai doveri verso i figli, previsti dall'art. 147, che non comprendono solo l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, ma anche l'obbligo di non impedire che si attui il loro diritto di ricevere analoghe prestazioni da parte dell'altro genitore.

    In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori, che modifichi le modalità di esercizio della potestà, devono essere ridefinite, dai genitori stessi, le regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. In caso di disaccordo la relativa decisione è rimessa al giudice.


    Art. 155-quinquies (Obblighi dei genitori).

    Quale che sia il regime di affidamento stabilito, è dovere dei genitori concordare le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre a quanto previsto da altre norme di legge, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo.

    I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento.


    Art. 155-sexies (Violazione degli obblighi di mantenimento).

    Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato tenendo conto di valutazioni del costo del mantenimento operate su base oggettiva, in funzione della fascia di reddito familiare, del reddito di ciascun genitore, dell'età dei figli e dell'area geografica di residenza" e deve essere aggiornato annualmente.

    Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

    Le previsioni del predetto articolo 8 possono applicarsi anche, per ordine del giudice, in conseguenza di violazioni del regime del mantenimento diretto. In tal caso il giudice indica espressamente la misura da adottare e, nel caso previsto dall'art. 8 numero tre, la somma per la quale la parte ha facoltà di agire.


    Art. 155-septies (Rivedibilità delle modalità di affidamento).

    Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per circostanze sopravvenute, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la rilevanza delle ragioni addotte e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore.


    Art. 155-octies (Estensione alla filiazione naturale).

    Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati.


    Art. 155-novies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)

    Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 155 bis. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

    Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.


    Art. 3. (Modifiche al codice di procedura civile)

    Gli articoli 706-709 c.p.c., sono sostituiti dai seguenti:

    Art. 706 (Forma della domanda)

    La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o domicilio oppure, in caso di irreperibilità o residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente o, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica.

    La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
    a) l'indicazione del giudice;
    b) il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente e del convenuto;
    c) l'oggetto della domanda;
    d) l'indicazione dei figli legittimi, legittimati o adottivi dei coniugi;
    e) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, con indicazione specifica delle relative istanze e conclusioni;
    f) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi, anche se è ammessa riserva di loro successiva integrazione, fino all'udienza di trattazione dinanzi al g.i..

    Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale di stato civile del luogo in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, ai fini della sua annotazione in margine all'atto.

    Nei cinque giorni successivi al deposito, il presidente fissa con decreto in calce al ricorso il giorno della comparsa dei coniugi innanzi a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore nel caso in cui il convenuto sia malato di mente o legalmente incapace.

    Con il decreto, nell'indicare la data dell'udienza di prima comparizione innanzi a sé, il presidente assegna termine al convenuto per la sua costituzione sino a venti giorni prima della stessa, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c.

    Se il luogo di notifica si trova in Italia, l'udienza di prima comparizione per la separazione personale dei coniugi deve svolgersi entro sessanta giorni dal momento in cui il ricorso è stato presentato. Se il luogo di notifica si trova all'estero, il termine è di centoventi giorni.

    I termini sono rispettivamente elevati a novanta giorni e centocinquanta giorni se il decorso di essi investe, in tutto o in parte, il periodo feriale.

    Nelle cause che presentano carattere di urgenza il presidente può, su istanza del ricorrente e con decreto motivato in calce al ricorso originale e alle copie dello stesso, abbreviare sino alla metà i termini indicati nel comma precedente.


    Art. 707 (Comparizione personale delle parti)

    I coniugi devono comparire davanti al presidente personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.

    Se il ricorrente non si presenta senza giustificato motivo ed il difensore non chiede rinvio, la domanda non ha effetto, salvo che il convenuto costituitosi non chieda procedersi oltre nel giudizio; in questo caso il presidente fissa una nuova udienza, della quale il convenuto dà comunicazione al ricorrente.

    Se non si presenta il convenuto o se si presenta personalmente senza essersi costituito, il presidente ne dichiara preliminarmente la contumacia.

    La dichiarazione di contumacia del convenuto presente non impedisce la partecipazione dello stesso all'udienza e lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

    L'udienza di prima comparizione per la separazione deve svolgersi con modalità idonee a tutelare il diritto alla riservatezza delle persone.

    Almeno cinque giorni prima dell'udienza, le parti costituite debbono depositare le rispettive dichiarazioni fiscali relative all'ultimo triennio e ogni altra documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune.


    Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente)

    Il presidente, verificata la regolarità del contraddittorio ed esaminata ogni questione preliminare, deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di conciliarli.

    Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

    Se il coniuge convenuto è assente o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questi, per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.

    Nel caso in cui i coniugi, da soli o con il supporto di un Centro, abbiano elaborato, in relazione ai figli minori, un progetto educativo comune, il presidente, verificato che esso non è in contrasto con l'interesse del minore o dei minori interessati e dettate le integrazioni eventualmente necessarie, dispone, nell'ambito dei provvedimenti urgenti, che esso sia esecutivo.

    Ove i coniugi non abbiano preventivamente elaborato un progetto educativo comune, il presidente, ravvisandone l'opportunità, può invitarli a rivolgersi ad un Centro familiare polifunzionale. Se la proposta viene accolta dalle parti, il presidente può dettare ugualmente i provvedimenti urgenti, nonché fissare l'udienza di cui all'art. 709 c.p.c., oppure può sospendere l'emanazione dei predetti provvedimenti o, ancora, prevederli in via provvisoria, fissando una nuova udienza presidenziale, per un riesame della situazione.

    Ove il presidente abbia ritenuto opportuno, con il consenso delle parti, l'intervento di un Centro familiare, i responsabili del Centro, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convocano la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla sulle prospettive della separazione nonché sulle forme di assistenza disponibili presso il centro, alle quali ciascuna delle parti è comunque libera di rinunciare in qualsiasi momento.
    Agli incontri, presso il Centro, possono partecipare i figli, se l'operatore familiare giudica utile e significativa la loro presenza, avuto anche riguardo alla loro età.

    Il testo di un'eventuale conciliazione o di un accordo su di un progetto educativo, costruito dalla coppia presso il Centro è riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che le medesime fanno pervenire al giudice. Gli aspetti economici della separazione possono fare parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro.


    Art. 709 c.p.c. (Intervento di un Centro familiare, consenso per un intervento di mediazione)

    Nel corso del procedimento il giudice istruttore, ove ne ravvisi l'opportunità, può invitare le parti a rivolgersi ad un Centro familiare polifunzionale, con le modalità e per i fini indicati dall'art. 708.

    Se le parti accedono, consenzienti, ad un intervento di mediazione familiare, il giudice può disporre i rinvii del procedimento più idonei a garantire la migliore riuscita dello stesso.

    Art. 709 bis (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)

    In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, delle modalità di affidamento stabilite dal presidente o dal g.i. e degli obblighi da esse derivanti, nonché qualora uno dei genitori attui comportamenti volti ad impedire, limitare o ostacolare i contatti del minore con l'altro genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, dispone la comparizione delle parti ed adotta, all'esito di essa, i necessari provvedimenti.

    In particolare, il giudice può:

    a) ammonire il genitore inadempiente;
    b) modificare le modalità di affidamento in vigore per renderle più consone all'interesse dei figli ed evitare ulteriori violazioni;
    c) disporre il risarcimento dei danni, da parte del genitore inadempiente, nei confronti del minore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo e disponendo il versamento della somma su libretto con vincolo pupillare, sotto la sorveglianza del giudice tutelare;
    d) disporre il risarcimento dei danni, da parte del genitore inadempiente, nei confronti dell'altro genitore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo;
    e) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 5000 euro, la cui riscossione avviene ad opera del cancelliere; l'importo riscosso deve essere versato al Comune di residenza della parte sanzionata ed utilizzato dallo stesso per provvidenze in favore di famiglie bisognose; la sanzione è aumentata fino ad un terzo in caso di recidiva.


    Art. 709 ter (Competenza del giudice tutelare)

    Qualora le inadempienze si verifichino nel momento in cui, per essere stata emessa la sentenza di separazione e non essere stato instaurato un giudizio ex art. 710 c.p.c. o un giudizio di divorzio, non vi sia un procedimento in corso, la competenza in ordine ai provvedimenti ex artt. 709 ter spetta al giudice tutelare del luogo in cui risiede il minore interessato. Tale competenza resta ferma, per i fatti già verificatisi, anche se nelle more del procedimento venga proposto ricorso ex art. 710 c.p.c. o ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.


    Art. 709 quater (Reclamo al Collegio)

    Avverso i provvedimenti di cui alle lettere b-c-d-e dell'art. 709 bis, ove vi sia causa in corso, può essere proposto reclamo al Collegio, nei modi previsti dall'art. 669-terdecies c.p.c.

    Analogo reclamo al tribunale può essere proposto nei confronti di provvedimenti emessi dal giudice tutelare.

    Se i provvedimenti sono stati assunti dal tribunale, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., il reclamo va proposto alla Corte d'appello.

    5. Dopo il quarto comma dell'art. 711 c.p.c. è inserito il seguente comma:
    La separazione non può essere omologata, perché contraria all'interesse del minore, se contiene un'immotivata rinuncia di uno dei genitori all'affidamento.

    Art. 4.(Centri familiari polifunzionali)

    I centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 155-ter del codice civile sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


    Art. 5. (Doveri verso i figli)

    1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

    Art. 147 (Diritti-doveri verso i figli).

    Dalla filiazione discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, educare ed istruire i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.


    Art. 6. (Modifiche alle disposizioni in tema di potestà genitoriale)

    1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
    Art. 315 (Doveri dei figli).
    "Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, finché convivente".

    2. Il secondo comma dell'articolo 317 codice civile è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'articolo 155-ter, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-novies".

    3. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente: "Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-octies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio può disporre diversamente; può, altresì, escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore".
    Il terzo comma dell'articolo 317-bis codice civile è abrogato.


    Art. 7. (Norme transitorie)

    1. Nelle more della istituzione dei centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 155-ter del codice civile, nonché dell'albo professionale dei mediatori, il giudice può usufruire, ai fini indicati dal citato art. 155 ter, dell'opera di consulenti che, relativamente alla mediazione, siano stati abilitati mediante corsi tenuti presso i centri già associati in istituzioni di rilevanza nazionale e con un'esperienza almeno semestrale con percorsi di affiancamento alla mediazione.

    2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'art. 710 c.p.c. o 9 lex 898/70, l'applicazione della presente legge.


    Art. 8. (Ambito di applicazione della normativa ed abrogazioni)

    Le disposizioni di cui agli articoli dal 155 al 155 novies cod. civ. si applicano anche ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.


    Le disposizioni di cui agli articoli dal 706 al 709 quater cod. proc. civ. si applicano anche ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    I commi da 2 a 12 dell'art. 6 della legge 898/70 sono abrogati.

    È ugualmente abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

  5. #5
    Rosso è bello
    Data Registrazione
    04 Mar 2002
    Messaggi
    4,464
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Articolo 155

    Le registrazioni internazionali alle quali è accordata protezione nella Comunità europea sono soggette alle stesse norme in uso per i marchi comunitari.

    L'articolo 155 contiene una norma generale relativa all'uso di marchi che sono oggetto di una registrazione internazionale, precisando che il periodo di cinque anni entro il quale la registrazione internazionale designante la Comunità europea deve essere utilizzata (secondo quanto dispone l'articolo 15, paragrafo 1) decorre dalla data in cui l'Ufficio pubblica i particolari di tale registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2.


    La pubblicazione testé citata riguarda le registrazioni internazionali che hanno la stessa efficacia dei marchi comunitari e verrà effettuata dall'Ufficio comunitario se all'Ufficio internazionale non è stata trasmessa alcuna decisione di rigetto dopo la scadenza del periodo utile per il periodo di rifiuto della protezione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del protocollo di Madrid (nel caso della designazione della Comunità: un anno dalla data in cui la notifica dell'estensione è stata trasmessa all'Ufficio) oppure, quando il procedimento relativo al rifiuto della protezione non sia concluso alla data di scadenza del periodo di rifiuto, dopo la data in cui la decisione di accordare protezione alla registrazione internazionale è divenuta definitiva.

  6. #6
    Rosso è bello
    Data Registrazione
    04 Mar 2002
    Messaggi
    4,464
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Articolo 155

    Limitazione dei rumori

    1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

    2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

    3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.

    4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

    5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 32,80 a € 131,20.

  7. #7
    Benvenuto nel mondo reale
    Data Registrazione
    26 Nov 2002
    Località
    COLLI DI FIRENZE
    Messaggi
    1,608
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Originally posted by seurosia
    Art. 1. (Modifica dell'articolo 155 del codice civile).


    L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:


    Art. 155. (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli)

    Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi ed ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

    Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-ter, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall'articolo 155-bis.

    Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.

    Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

    Il giudice può, per gravi motivi, in presenza di un pregiudizio per il minore riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 333 cod. civ. e con il consenso degli affidatari, affidare la prole a terzi. In tal caso si applicano al rapporto le norme previste in tema di affidamento familiare, con attribuzione di ogni competenza al giudice ordinario.

    Nella scelta dell'affidatario deve essere data preferenza ai parenti entro il terzo grado del minore. L'affidamento può essere disposto anche in favore di una comunità di tipo familiare.


    Art. 2. (Modifiche al codice civile).

    Dopo l'articolo 155 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

    Art. 155-bis (Modalità di attuazione dell'affidamento).

    Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155.

    La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché delle indicazioni che i figli abbiano fornito.

    Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.


    Art. 155-ter (Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i genitori).

    Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque la permanenza dell'affidamento possa recare grave pregiudizio al minore.

    Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'art. 96 c.p.c.


    Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza).

    Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

    I genitori devono adoperarsi per stabilire e a mantenere, salvo giustificati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis.

    L'impegno discende dai doveri verso i figli, previsti dall'art. 147, che non comprendono solo l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, ma anche l'obbligo di non impedire che si attui il loro diritto di ricevere analoghe prestazioni da parte dell'altro genitore.

    In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori, che modifichi le modalità di esercizio della potestà, devono essere ridefinite, dai genitori stessi, le regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. In caso di disaccordo la relativa decisione è rimessa al giudice.


    Art. 155-quinquies (Obblighi dei genitori).

    Quale che sia il regime di affidamento stabilito, è dovere dei genitori concordare le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre a quanto previsto da altre norme di legge, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo.

    I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento.


    Art. 155-sexies (Violazione degli obblighi di mantenimento).

    Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato tenendo conto di valutazioni del costo del mantenimento operate su base oggettiva, in funzione della fascia di reddito familiare, del reddito di ciascun genitore, dell'età dei figli e dell'area geografica di residenza" e deve essere aggiornato annualmente.

    Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

    Le previsioni del predetto articolo 8 possono applicarsi anche, per ordine del giudice, in conseguenza di violazioni del regime del mantenimento diretto. In tal caso il giudice indica espressamente la misura da adottare e, nel caso previsto dall'art. 8 numero tre, la somma per la quale la parte ha facoltà di agire.


    Art. 155-septies (Rivedibilità delle modalità di affidamento).

    Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per circostanze sopravvenute, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la rilevanza delle ragioni addotte e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore.


    Art. 155-octies (Estensione alla filiazione naturale).

    Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati.


    Art. 155-novies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)

    Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 155 bis. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

    Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.


    Art. 3. (Modifiche al codice di procedura civile)

    Gli articoli 706-709 c.p.c., sono sostituiti dai seguenti:

    Art. 706 (Forma della domanda)

    La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o domicilio oppure, in caso di irreperibilità o residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente o, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica.

    La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
    a) l'indicazione del giudice;
    b) il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente e del convenuto;
    c) l'oggetto della domanda;
    d) l'indicazione dei figli legittimi, legittimati o adottivi dei coniugi;
    e) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, con indicazione specifica delle relative istanze e conclusioni;
    f) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi, anche se è ammessa riserva di loro successiva integrazione, fino all'udienza di trattazione dinanzi al g.i..

    Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale di stato civile del luogo in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, ai fini della sua annotazione in margine all'atto.

    Nei cinque giorni successivi al deposito, il presidente fissa con decreto in calce al ricorso il giorno della comparsa dei coniugi innanzi a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore nel caso in cui il convenuto sia malato di mente o legalmente incapace.

    Con il decreto, nell'indicare la data dell'udienza di prima comparizione innanzi a sé, il presidente assegna termine al convenuto per la sua costituzione sino a venti giorni prima della stessa, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c.

    Se il luogo di notifica si trova in Italia, l'udienza di prima comparizione per la separazione personale dei coniugi deve svolgersi entro sessanta giorni dal momento in cui il ricorso è stato presentato. Se il luogo di notifica si trova all'estero, il termine è di centoventi giorni.

    I termini sono rispettivamente elevati a novanta giorni e centocinquanta giorni se il decorso di essi investe, in tutto o in parte, il periodo feriale.

    Nelle cause che presentano carattere di urgenza il presidente può, su istanza del ricorrente e con decreto motivato in calce al ricorso originale e alle copie dello stesso, abbreviare sino alla metà i termini indicati nel comma precedente.


    Art. 707 (Comparizione personale delle parti)

    I coniugi devono comparire davanti al presidente personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.

    Se il ricorrente non si presenta senza giustificato motivo ed il difensore non chiede rinvio, la domanda non ha effetto, salvo che il convenuto costituitosi non chieda procedersi oltre nel giudizio; in questo caso il presidente fissa una nuova udienza, della quale il convenuto dà comunicazione al ricorrente.

    Se non si presenta il convenuto o se si presenta personalmente senza essersi costituito, il presidente ne dichiara preliminarmente la contumacia.

    La dichiarazione di contumacia del convenuto presente non impedisce la partecipazione dello stesso all'udienza e lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

    L'udienza di prima comparizione per la separazione deve svolgersi con modalità idonee a tutelare il diritto alla riservatezza delle persone.

    Almeno cinque giorni prima dell'udienza, le parti costituite debbono depositare le rispettive dichiarazioni fiscali relative all'ultimo triennio e ogni altra documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune.


    Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente)

    Il presidente, verificata la regolarità del contraddittorio ed esaminata ogni questione preliminare, deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di conciliarli.

    Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

    Se il coniuge convenuto è assente o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questi, per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.

    Nel caso in cui i coniugi, da soli o con il supporto di un Centro, abbiano elaborato, in relazione ai figli minori, un progetto educativo comune, il presidente, verificato che esso non è in contrasto con l'interesse del minore o dei minori interessati e dettate le integrazioni eventualmente necessarie, dispone, nell'ambito dei provvedimenti urgenti, che esso sia esecutivo.

    Ove i coniugi non abbiano preventivamente elaborato un progetto educativo comune, il presidente, ravvisandone l'opportunità, può invitarli a rivolgersi ad un Centro familiare polifunzionale. Se la proposta viene accolta dalle parti, il presidente può dettare ugualmente i provvedimenti urgenti, nonché fissare l'udienza di cui all'art. 709 c.p.c., oppure può sospendere l'emanazione dei predetti provvedimenti o, ancora, prevederli in via provvisoria, fissando una nuova udienza presidenziale, per un riesame della situazione.

    Ove il presidente abbia ritenuto opportuno, con il consenso delle parti, l'intervento di un Centro familiare, i responsabili del Centro, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convocano la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla sulle prospettive della separazione nonché sulle forme di assistenza disponibili presso il centro, alle quali ciascuna delle parti è comunque libera di rinunciare in qualsiasi momento.
    Agli incontri, presso il Centro, possono partecipare i figli, se l'operatore familiare giudica utile e significativa la loro presenza, avuto anche riguardo alla loro età.

    Il testo di un'eventuale conciliazione o di un accordo su di un progetto educativo, costruito dalla coppia presso il Centro è riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che le medesime fanno pervenire al giudice. Gli aspetti economici della separazione possono fare parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro.


    Art. 709 c.p.c. (Intervento di un Centro familiare, consenso per un intervento di mediazione)

    Nel corso del procedimento il giudice istruttore, ove ne ravvisi l'opportunità, può invitare le parti a rivolgersi ad un Centro familiare polifunzionale, con le modalità e per i fini indicati dall'art. 708.

    Se le parti accedono, consenzienti, ad un intervento di mediazione familiare, il giudice può disporre i rinvii del procedimento più idonei a garantire la migliore riuscita dello stesso.

    Art. 709 bis (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)

    In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, delle modalità di affidamento stabilite dal presidente o dal g.i. e degli obblighi da esse derivanti, nonché qualora uno dei genitori attui comportamenti volti ad impedire, limitare o ostacolare i contatti del minore con l'altro genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, dispone la comparizione delle parti ed adotta, all'esito di essa, i necessari provvedimenti.

    In particolare, il giudice può:

    a) ammonire il genitore inadempiente;
    b) modificare le modalità di affidamento in vigore per renderle più consone all'interesse dei figli ed evitare ulteriori violazioni;
    c) disporre il risarcimento dei danni, da parte del genitore inadempiente, nei confronti del minore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo e disponendo il versamento della somma su libretto con vincolo pupillare, sotto la sorveglianza del giudice tutelare;
    d) disporre il risarcimento dei danni, da parte del genitore inadempiente, nei confronti dell'altro genitore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo;
    e) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 5000 euro, la cui riscossione avviene ad opera del cancelliere; l'importo riscosso deve essere versato al Comune di residenza della parte sanzionata ed utilizzato dallo stesso per provvidenze in favore di famiglie bisognose; la sanzione è aumentata fino ad un terzo in caso di recidiva.


    Art. 709 ter (Competenza del giudice tutelare)

    Qualora le inadempienze si verifichino nel momento in cui, per essere stata emessa la sentenza di separazione e non essere stato instaurato un giudizio ex art. 710 c.p.c. o un giudizio di divorzio, non vi sia un procedimento in corso, la competenza in ordine ai provvedimenti ex artt. 709 ter spetta al giudice tutelare del luogo in cui risiede il minore interessato. Tale competenza resta ferma, per i fatti già verificatisi, anche se nelle more del procedimento venga proposto ricorso ex art. 710 c.p.c. o ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.


    Art. 709 quater (Reclamo al Collegio)

    Avverso i provvedimenti di cui alle lettere b-c-d-e dell'art. 709 bis, ove vi sia causa in corso, può essere proposto reclamo al Collegio, nei modi previsti dall'art. 669-terdecies c.p.c.

    Analogo reclamo al tribunale può essere proposto nei confronti di provvedimenti emessi dal giudice tutelare.

    Se i provvedimenti sono stati assunti dal tribunale, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., il reclamo va proposto alla Corte d'appello.

    5. Dopo il quarto comma dell'art. 711 c.p.c. è inserito il seguente comma:
    La separazione non può essere omologata, perché contraria all'interesse del minore, se contiene un'immotivata rinuncia di uno dei genitori all'affidamento.

    Art. 4.(Centri familiari polifunzionali)

    I centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 155-ter del codice civile sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


    Art. 5. (Doveri verso i figli)

    1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

    Art. 147 (Diritti-doveri verso i figli).

    Dalla filiazione discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, educare ed istruire i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.


    Art. 6. (Modifiche alle disposizioni in tema di potestà genitoriale)

    1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
    Art. 315 (Doveri dei figli).
    "Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, finché convivente".

    2. Il secondo comma dell'articolo 317 codice civile è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'articolo 155-ter, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-novies".

    3. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente: "Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-octies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio può disporre diversamente; può, altresì, escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore".
    Il terzo comma dell'articolo 317-bis codice civile è abrogato.


    Art. 7. (Norme transitorie)

    1. Nelle more della istituzione dei centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 155-ter del codice civile, nonché dell'albo professionale dei mediatori, il giudice può usufruire, ai fini indicati dal citato art. 155 ter, dell'opera di consulenti che, relativamente alla mediazione, siano stati abilitati mediante corsi tenuti presso i centri già associati in istituzioni di rilevanza nazionale e con un'esperienza almeno semestrale con percorsi di affiancamento alla mediazione.

    2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'art. 710 c.p.c. o 9 lex 898/70, l'applicazione della presente legge.


    Art. 8. (Ambito di applicazione della normativa ed abrogazioni)

    Le disposizioni di cui agli articoli dal 155 al 155 novies cod. civ. si applicano anche ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.


    Le disposizioni di cui agli articoli dal 706 al 709 quater cod. proc. civ. si applicano anche ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    I commi da 2 a 12 dell'art. 6 della legge 898/70 sono abrogati.

    È ugualmente abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
    ti ringrzio tantissimo... ma non e' che in parlamento si doveva decidere sull'affidamento congiunto ? ossia la modifica di tale articolo che fa si che il padre non possa veder eil proprio figlio se non 2 giorni ogni 15 ? ma quando ne aveva la possibilita ? (anche tutti i giorni? )
    Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello.

    Lo leggo nei tuoi occhi: hai lo sguardo di un uomo che accetta quello che vede solo perché aspetta di risvegliarsi. E curiosamente non sei lontano dalla verità.

    è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo dinanzi agli occhi, per nasconderti la verità.


    tu sei uno schiavo. Come tutti gli altri sei nato in catene, sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore, una prigione per la tua mente. Nessuno di noi è in grado purtroppo di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. È la tua ultima occasione: se rinunci, non ne avrai altre. Pillola azzurra: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa: resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del Bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo. Niente di più.



  8. #8
    Rosso è bello
    Data Registrazione
    04 Mar 2002
    Messaggi
    4,464
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Parlamento europeo: Note sintetiche
    4.6.2. Il finanziamento delle reti transeuropee
    BASE GIURIDICA

    Articolo 155 (129 C) CE.

    REALIZZAZIONI

    1. Le disposizioni del trattato

    Il trattato (articolo 155) prevede che, per i progetti riconosciuti d'interesse comune, la Comunità possa appoggiare gli sforzi finanziari degli Stati membri (principio di addizionalità) mediante:

    studi di fattibilità;
    garanzie di prestito;
    abbuoni di interesse;
    e, per le reti di trasporto, sovvenzioni per il tramite del Fondo di coesione.
    2. Il finanziamento diretto da parte del bilancio comunitario
    a. I principi

    I principi sono stati fissati dal regolamento del Consiglio 2236/95 [1] del 18 settembre 1995 che stabilisce le regole generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità (modificato dal regolamento 1655/99 del 19 lufglio 1999).

    - Il testo precisa innanzitutto le condizioni di utilizzazione delle forme di finanziamento previste dal trattato:

    gli studi di fattibilità possono essere cofinanziati se la partecipazione di organismi pubblici è considerevole,
    gli studi preparatori e le misure di sostegno tecnico possono essere finanziati oltre il limite del 50% se sono intrapresi su iniziativa della Commissione,
    il contributo ai premi per garanzie di prestito può raggiungere il 100%,
    gli abbuoni di interessi non possono superare il 10% del costo dell'investimento,
    l'investimento può essere cofinanziato nei casi eccezionali in cui le altre forme di sostegno finanziario non sono adatte e sempre in modo da mobilitare le altre risorse necessarie.
    - Il regolamento stabilisce quindi i criteri di selezione dei progetti:
    contributo al conseguimento delle finalità delle reti,
    contributo agli obiettivi economici del Libro bianco della Commissione ("Crescita, competitività, occupazione"),
    impatto ambientale,
    validità intrinseca: solidità della copertura finanziaria, partecipazione del settore privato e necessità dell'intervento comunitario.
    b. L'applicazione
    Gli stanziamenti destinati alle reti transeuropee sono iscritti al titolo B5-7 del bilancio generale. Gli stanziamenti di impegno erano i seguenti (in milioni di euro):

    Trasporti Telecomunicazioni Energia Totale
    1995 240 80 16 336
    1996 280 72 12 364
    1997 352 27 24 403
    1998 475 26 26 527
    1999 500 22 29 551
    2000 584 45 25 654

    3. Gli altri modi di finanziamento

    a. I fondi strutturali comunitari

    - Il Fondo europeo di sviluppo regionale: interviene solo nelle regioni facenti parte dei suoi "obiettivi" e a complemento del finanziamento pubblico nazionale (principio di addizionalità ripreso dall'articolo 155).

    - Il Fondo di coesione opera in modo analogo, ma può intervenire solo in quattro paesi (Grecia, Irlanda, Spagna, Portogallo).

    b. Il contributo della BEI e del Fondo europeo di investimento

    I prestiti della BEI non sono soggetti a limitazioni territoriali, ma sono concessi sulla base di criteri bancari: fattibilità finanziaria (capacità di rimborso), tecnica e ambientale. Il FEI accorda le sue garanzie alle stesse condizioni.

    c. L'apporto del settore privato

    Il regolamento 2236/95 incoraggia lo sviluppo di partenariati tra settore pubblico o operatori privati. Sulla base della relazione di un gruppo di esperti, la Commissione ha presentato una comunicazione sull'applicazione di questa politica al settore dei trasporti (COM(97)453), che prevede essenzialmente le seguenti misure:

    - appalti pubblici di infrastrutture di trasporto (studi e concessioni):

    elaborazione da parte della Commissione delle linee direttrici per le procedure di aggiudicazione,
    misure destinate a conciliare la consulenza tecnica e la protezione della proprietà intellettuale degli offerenti: per esempio ricorso ai concorsi di progettazione.
    - concorrenza:
    la Commissione chiarirà le questioni relative al diritto di accesso alle infrastrutture ferroviarie e alla riserva di capacità in merito ai nuovi progetti,
    un'attenzione particolare sarà rivolta agli aiuti statali di cui beneficia il settore pubblico.
    - strumenti finanziari: la Commissione auspica una maggiore utilizzazione dei prestiti strutturalmente postergati e dei prestiti concessi per il finanziamento della fase operativa iniziale; essa prevede in particolare di creare, in consultazione con la BEI e il FEI, un fondo "mezzanine" (il finanziamento "mezzanine" o debito postergato o ancora quasi fondi propri è un credito il cui rango è prioritario rispetto ai fondi propri ma subordinato al debito bancario).
    RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

    Già nel 1961, dopo un'enumerazione di tutti i problemi che all'epoca era urgente risolvere, la relazione Kaptein proponeva di istituire, per il settore dei trasporti, un fondo europeo per gli investimenti alimentato da capitali pubblici, privati e internazionali ed eventualmente da altri capitali forniti dalle istituzioni europee.

    Nel corso della procedura di adozione del regolamento 2236/95, che rientrava nella codecisione, il PE ha presentato una serie di emendamenti volti essenzialmente a migliorare la definizione dei criteri, degli obiettivi e delle procedure, in modo da garantire maggiore sicurezza e trasparenza agli Stati e agli operatori, e a sviluppare il partenariato pubblico-prvivato.

    Esso ha fissato all'articolo 1, punto 3, le percentuali di utilizzazione degli stanziamenti previsti per i progetti di infrastrutture dei trasporti:
    - 55% minimo per i progetti ferroviari, compreso il trasporto combinato;
    - 25% massimo per i progetti stradali;
    - 15% massimo per la gestione del traffico e la telematica.

    Le parti variabili rimanenti sono riservate alle idrovie, ai porti marittimi, agli aeroporti e ai porti interni.

    Il Parlamento ha anche insistito sulla necessità che la Commissione vigili sul coordinamento e la coerenza dei progetti attuati nel quadro del regolamento del 1999 e dei progetti che beneficiano di contributi a titolo del bilancio comunitario, d'intervento della BEI, del FEI, del Fondo di coesione, del FESR e di altri strumenti finanziari comunitari.

    Il PE insiste affinché la Commissione predisponga anche un coordinamento con gli obiettivi della politica dei trasporti europei e con le azioni di finanziamento a titolo del programma PHARE nonché dello strumento strutturale di preadesione (ISPA).

    Esso chiede inoltre che "per ogni progetto di vasta portata cofinanziato grazie agli aiuti comunitari la Commissione rediga una valutazione d'impatto ambientale in virtù dell'articolo 130 R del trattato".


    RIFERIMENTI PROCEDURALI

    [1] Procedura di cooperazione: SYN94065

    25/10/2000

  9. #9
    Benvenuto nel mondo reale
    Data Registrazione
    26 Nov 2002
    Località
    COLLI DI FIRENZE
    Messaggi
    1,608
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    aiutoooo !! fermatelooo !!!

    ok mi hai risposto.. ma dicevo.. non e' che in parlamento si doveva discutere sulla modifica dell'articolo 155 ceh impediva al padre in sostanza di vedere il proprio figlio solo 2 giorni ogni 15 ? ma siccome padre poteva vederlo ogni volta che aveva il tempo ?
    Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello.

    Lo leggo nei tuoi occhi: hai lo sguardo di un uomo che accetta quello che vede solo perché aspetta di risvegliarsi. E curiosamente non sei lontano dalla verità.

    è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo dinanzi agli occhi, per nasconderti la verità.


    tu sei uno schiavo. Come tutti gli altri sei nato in catene, sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore, una prigione per la tua mente. Nessuno di noi è in grado purtroppo di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. È la tua ultima occasione: se rinunci, non ne avrai altre. Pillola azzurra: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa: resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del Bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo. Niente di più.



  10. #10
    Rosso è bello
    Data Registrazione
    04 Mar 2002
    Messaggi
    4,464
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Originally posted by bluemax


    ti ringrzio tantissimo... ma non e' che in parlamento si doveva decidere sull'affidamento congiunto ? ossia la modifica di tale articolo che fa si che il padre non possa veder eil proprio figlio se non 2 giorni ogni 15 ? ma quando ne aveva la possibilita ? (anche tutti i giorni? )
    Non conosco quasi niente di questo. Nelle leggi in discussione però, non ho trovato niente.

 

 
Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Se sapete qualche cosa al riguardo fatemi una cortesia
    Di Antibus nel forum Politica Europea
    Risposte: 13
    Ultimo Messaggio: 27-11-08, 08:57
  2. Al Senato Non Deve Passare Nulla. Punto.
    Di marat-1789 nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 20
    Ultimo Messaggio: 24-04-06, 00:34
  3. sapete nulla di Lorenzo?
    Di carbonass nel forum Etnonazionalismo
    Risposte: 3
    Ultimo Messaggio: 13-02-04, 01:53
  4. Nulla seppi, nulla vidi, nulla udii.....
    Di Cirno nel forum Imperial Regio Apostolico Magnifico Senato
    Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 11-09-03, 20:47
  5. sapete nulla del reverendo?
    Di carbonass nel forum Paganesimo e Politeismo
    Risposte: 3
    Ultimo Messaggio: 03-03-03, 15:29

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito