le parole-chiave che innescano l’impunibilità, inserite nell’emendamento all’articolo 7 (concordato per gli anni pregressi): le norme stabiliscono «l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari, nonché per i reati commessi per eseguirli od occultarli, ovvero per conseguirne il profitto, purché riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria». In un altro comma si esclude l’obbligo di segnalazione previsto dal codice di procedura penale. Le dichiarazioni di condono, infine, non costituirebbero «notizia di reato o elemento utilizzabile processualmente».

Insomma, è un’assoluzione globale, che allunga i suoi effetti ben oltre i limiti della materia tributaria, che impedisce agli investigatori di fare il loro mestiere, e che consente l’anonimato. Un colpo di spugna dopo il quale non resta più nessuna traccia.

COMPLIMENTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!